CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 01029/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ricorre per la cassazione della sentenza del 28.10.2020 della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 25.2.2019 che aveva condannato il predetto alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 5 cod. pen.. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ( art. 603 codice di rito ). 1.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 189 e 192 codice di rito nonché l'illogicità della motivazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3.11 ricorso è inammissibile reiterando censure a cui la Corte di appello aveva già dato risposte precise ed esaustive. Entrambi i motivi di ricorso si incentrano sul riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini che sarebbe stato posto come unico grave indizio della responsabilità dell'imputato e ciò nonostante lo stesso sia stato sin dal primo momento scalfito dalla circostanza secondo cui l'Ignat avesse sul corpo un tatuaggio, la cui presenza nelle immagini di videosorveglianza non è mai stata oggetto di verifica; in particolare, col primo, ci si duole del mancato accoglimento della richiesta di acquisizione e di visione dei filmati di videosorveglianza che hanno portato all'identificazione dell'imputato, riconosciuto attraverso i fotogrammi solo dal militare operante, e, col secondo, della ritenuta sufficienza del detto riconoscimento nonostante la mancata verifica della presenza del tatuaggio. Ebbene, i giudici dell'appello, come emerge dalla esaustiva motivazione della sentenza impugnata, avevano in realtà già spiegato, a fronte di speculari censure già in quella sede formulate, che, come evidenziato anche dal primo giudice, non si potesse dubitare dell'esattezza dell'identificazione effettuata dal maresciallo Taino con certezza, avendo egli pregressa conoscenza per motivi di servizio dell'imputato, che peraltro nelle immagini riprese appare o frontalmente o comunque in posture tali da essere compatibili con il fatto che il tatuaggio in parola non fosse visibile; essi hanno in tal modo, evidentemente, per implicito affermato anche la superfluità della visione dei fotogrammi richiesta dalla difesa;indi confermato il giudizio di piena attendibilità del verbalizzante, già reso in primo grado, anche per la sua qualità di maresciallo dei carabinieri che nell'espletamento del servizio aveva proceduto al riconoscimento ( laddove la preventiva descrizione della persona da parte del maresciallo, di cui pure si lamenta la mancata effettuazione, non sarebbe stata possibile essendo il riconoscimento intervenuto solo attraverso la visione del filmato ). D'altronde, da un lato, l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice ( Sez. 5, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 - 01 ); dall'altro, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; e tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata ( Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01 )• 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il consigli re estensore Corte