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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30146/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con l'unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] si duole del rigetto della richiesta, riproposta in sede di appello, di sostituzione della reclusione con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, fondato, a suo giudizio, su considerazioni attinenti, in via esclusiva, ai suoi trascorsi giudiziari e contraddetto, dal punto di vista sia logico che giuridico, dalla sottoposizione, nella fase cautelare, alla misura degli arresti domiciliari, assistita da strumenti elettronici di controllo, le cui prescrizioni egli ha pedissequamente rispettato; che la Corte di appello, alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, ha dettagliatamente indicato le ragioni che la hanno indotta alla formulazione di una prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni discendenti dall'ammissione alla sanzione sostitutiva, connesse non tanto e non solo alla commissione, in passato, di numerosi e gravi reati ma, soprattutto, alla dimostrata insensibilità alla sanzione, dimostrata: dalla commissione di reati pur dopo la concessione della sospensione condizionale e la sottoposizione a misura di prevenzione personale, le cui prescrizioni, peraltro, egli non ha esitato a trasgredire reiteratamente; dalla ripetuta commissione del reato di evasione, anche nel periodo in cui egli si trovava in regime di detenzione domiciliare; dall'inefficacia del monito rappresentato dalla sottoposizione a periodi di restrizione carceraria; dalla commissione, dopo precedente ammissione alla detenzione domiciliare, di numerosi reati; che il percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata è senz'altro tetragono alle censure difensive, che si imperniano sull'essere stato [OSCURATO:PERSONA] collocato, nel corso del procedimento concluso con la condanna alla pena della cui esecuzione si discute, agli arresti domiciliari in forza di una valutazione, operata dallo stesso giudice che, in primo grado, ha negato l'invocata sostituzione ex art. 20 -bis cod. pen., che, ha chiarito la Corte di appello, non vale a contraddire la legittimità di quella adottata — sulla base, peraltro, di un più ampio e completo corredo informativo — all'esito del giudizio di merito; che la sentenza impugnata appare, pertanto, coerente con l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine empimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell'imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale)» (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con l'unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] si duole del rigetto della richiesta, riproposta in sede di appello, di sostituzione della reclusione con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, fondato, a suo giudizio, su considerazioni attinenti, in via esclusiva, ai suoi trascorsi giudiziari e contraddetto, dal punto di vista sia logico che giuridico, dalla sottoposizione, nella fase cautelare, alla misura degli arresti domiciliari, assistita da strumenti elettronici di controllo, le cui prescrizioni egli ha pedissequamente rispettato; che la Corte di appello, alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, ha dettagliatamente indicato le ragioni che la hanno indotta alla formulazione di una prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni discendenti dall'ammissione alla sanzione sostitutiva, connesse non tanto e non solo alla commissione, in passato, di numerosi e gravi reati ma, soprattutto, alla dimostrata insensibilità alla sanzione, dimostrata: dalla commissione di reati pur dopo la concessione della sospensione condizionale e la sottoposizione a misura di prevenzione personale, le cui prescrizioni, peraltro, egli non ha esitato a trasgredire reiteratamente; dalla ripetuta commissione del reato di evasione, anche nel periodo in cui egli si trovava in regime di detenzione domiciliare; dall'inefficacia del monito rappresentato dalla sottoposizione a periodi di restrizione carceraria; dalla commissione, dopo precedente ammissione alla detenzione domiciliare, di numerosi reati; che il percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata è senz'altro tetragono alle censure difensive, che si imperniano sull'essere stato [OSCURATO:PERSONA] collocato, nel corso del procedimento concluso con la condanna alla pena della cui esecuzione si discute, agli arresti domiciliari in forza di una valutazione, operata dallo stesso giudice che, in primo grado, ha negato l'invocata sostituzione ex art. 20 -bis cod. pen., che, ha chiarito la Corte di appello, non vale a contraddire la legittimità di quella adottata — sulla base, peraltro, di un più ampio e completo corredo informativo — all'esito del giudizio di merito; che la sentenza impugnata appare, pertanto, coerente con l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine empimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell'imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale)» (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 30146/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris