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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21734/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12976/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di ROMA n.3013/2023 depositata i l 19/05/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ritualmente notificato l’istante ha impugnato un’intimazione di pagamento ricevuta in data 06/09/2019 e relativa a contributi per [OSCURATO:PERSONA] dell’anno 2008, eccependo la prescrizione del credito azionato.

2. Con la pronuncia n. 76/2021, la CTP di Roma ha integralmente accolto la domanda annullando l’intimazione impugnata, con spese compensate.

3. Avverso detta pronuncia ha spiegato appello l’istante, limitatamente alla pronuncia di compensazione delle spese di primo grado.

4. Con la sentenza 3013/2023 la Corte regionale ha accolto il gravame liquidando in favore del procuratore antistatario le spese di lite del giudizio di primo grado, ma compensando le spese di lite del giudizio di appello in cui l’istante era risultata integralmente vittoriosa.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, articolato in più punti.

6. L’intimata non ha depositato controricorso.

7. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto exart. 360 co 1 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 91 e 92 c.p.c.; in particolare, pa rte ricorrente contesta la compensazione delle spese, pur in presenza di vittoria nel giudizio di appello.

La "contumacia della amministrazione costituirebbe motivazione illegittima, illogica e inconsistente per giustificare la compensazione delle spese”.

2. Si applica alla fattispecie l’art. 15 del d.lgs. 546/1992, nella formulazione, ratione temporis, che sancisce testualmente: “2.

Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dallacorte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

La norma, in parte qua , risulta identica alla precedente formulazione, con la precisazione che è mutata la denominazione delle Cortitributarie.

2.1. Sul punto, questa Corte ha già chiarito che n el processo tributario lacompensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione legravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee,configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass.08/04/2024, n. 9312(Rv. 670 803 - 01)).

2.2. Orbene, ad avviso di questa Corte la decisione della CTG-2 di compensare le spese appare del tutto illogica, atteso che la parte contribuente è stata comunque costretta al giudizio di gravame –le cui pretese sono state ritenute fondate dalla stessa CTG-2 - ed a sostenerne le relative spese.La mancata costituzione della controparte non può assumere rilievo alcuno ai fini della compensazione delle spese.

2.3. Il motivo è dunque fondato.

2.4. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c..

2.5. Alla luce di quanto sopra argomentato, deve ritenersi che spettinoal difensore antistatario anche le spese di lite per il giudizio di gravame, che si quantificano– a carico di [OSCURATO:PERSONA] - in euro 300,00 oltre accessori di legge.

2.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decide ndo nel merito, pone a carico di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di appello, che liquida in euro 300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; Condanna la Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; il tutto da attribuirsii

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12976/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di ROMA n.3013/2023 depositata i l 19/05/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ritualmente notificato l’istante ha impugnato un’intimazione di pagamento ricevuta in data 06/09/2019 e relativa a contributi per [OSCURATO:PERSONA] dell’anno 2008, eccependo la prescrizione del credito azionato. 2. Con la pronuncia n. 76/2021, la CTP di Roma ha integralmente accolto la domanda annullando l’intimazione impugnata, con spese compensate. 3. Avverso detta pronuncia ha spiegato appello l’istante, limitatamente alla pronuncia di compensazione delle spese di primo grado. 4. Con la sentenza 3013/2023 la Corte regionale ha accolto il gravame liquidando in favore del procuratore antistatario le spese di lite del giudizio di primo grado, ma compensando le spese di lite del giudizio di appello in cui l’istante era risultata integralmente vittoriosa. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, articolato in più punti. 6. L’intimata non ha depositato controricorso. 7. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto exart. 360 co 1 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 91 e 92 c.p.c.; in particolare, pa rte ricorrente contesta la compensazione delle spese, pur in presenza di vittoria nel giudizio di appello. La "contumacia della amministrazione costituirebbe motivazione illegittima, illogica e inconsistente per giustificare la compensazione delle spese”. 2. Si applica alla fattispecie l’art. 15 del d.lgs. 546/1992, nella formulazione, ratione temporis, che sancisce testualmente: “2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dallacorte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”. La norma, in parte qua , risulta identica alla precedente formulazione, con la precisazione che è mutata la denominazione delle Cortitributarie. 2.1. Sul punto, questa Corte ha già chiarito che n el processo tributario lacompensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione legravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee,configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass.08/04/2024, n. 9312(Rv. 670 803 - 01)). 2.2. Orbene, ad avviso di questa Corte la decisione della CTG-2 di compensare le spese appare del tutto illogica, atteso che la parte contribuente è stata comunque costretta al giudizio di gravame –le cui pretese sono state ritenute fondate dalla stessa CTG-2 - ed a sostenerne le relative spese.La mancata costituzione della controparte non può assumere rilievo alcuno ai fini della compensazione delle spese. 2.3. Il motivo è dunque fondato. 2.4. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c.. 2.5. Alla luce di quanto sopra argomentato, deve ritenersi che spettinoal difensore antistatario anche le spese di lite per il giudizio di gravame, che si quantificano– a carico di [OSCURATO:PERSONA] - in euro 300,00 oltre accessori di legge. 2.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decide ndo nel merito, pone a carico di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di appello, che liquida in euro 300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; Condanna la Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; il tutto da attribuirsii
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