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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14260/2026

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a ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 291/2022depositata il 14/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza con cuiil Tribunale di Udine aveva rigettato l’azione di riscatto agrario, da leiNumero registro generale 24746/2022Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14260/2026Data pubblicazione 14/05/2026proposta nella asserita qualità di coltivatrice diretta del proprio fondo,sul rilievo per cui il fondo confinante era stato venduto da AttiliaGasparini, che pure le aveva dato notizia dell’intenzione di vendere, atale [OSCURATO:PERSONA], senza dunque permetterle di esercitare il diritto diprelazione ex art. 8 legge 590 del 1965 e succ. mod.Si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA].2.

Con sentenza n. 291/2022 la Corte d’Appello di Trieste rigettava ilgravame, escludendo che l’appellante rivestisse la qualifica di coltivatorediretto.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].4.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione art. 360 n.3 e

5. Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto - violazionedell’art. 8 Legge n. 590/1965 e Legge n. 817/71 - errata interpretazionedella qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo”.Lamenta che la corte territoriale è incorsa in violazione di legge peraver considerato in maniera distinta e differenziata la figura delcoltivatore diretto da quella dell’imprenditore agricolo, senza considerareche il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal successivo d.lgs.27 maggio 2005, n. 101 ha riformato la figura dell’imprenditore agricoloa titolo professionale (cd.

“Iap), finendo per equipararlo al coltivatorediretto.Ne deriverebbe, secondo la ricorrente, che la documentazione fornitadalla difesa dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] (tesseramento coldiretti,dichiarazione di inizio attività, documenti volti a provare la proprietà diNumero registro generale 24746/2022Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14260/2026Data pubblicazione 14/05/2026mezzi agricoli) avrebbe dovuto essere valutata non solo come provadello svolgimento di una attività agricola, ma anche, in senso lato eestensivo, come prova della titolarità del requisito di essere coltivatorediretto.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione art. 360n. 3 e

5. Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto. violazionedell’art. 8 Legge n. 590/1965 e Legge n. 817/71”.Lamenta la errata interpretazione data dalla corte d’appello, nelconfermare peraltro integralmente la sentenza del tribunale, alla nozionedi “coltivatore diretto”, con pretermissione delle evidenze documentali dicausa, del tutto coerenti con la più corretta e meno risalenteconfigurazione, in giurisprudenza come nella migliore dottrina, dellaqualifica di “coltivatore diretto” anche ai sensi e per gli effetti del novumlegislativo di cui alla legge n. 154/2016.In particolare, lamenta che la corte territoriale ha errato sianell’escludere in capo all’appellante la qualifica di coltivatrice diretta delfondo confinante, sul rilievo dell’essersi la medesima rivolta a terzisti eparenti, senza contribuire alla coltivazione con la sua personale forzalavoro, sia nell’attribuire rilievo al dato della avanzata età della signoraAgnola, nata nel 1939.In entrambi i casi, infatti, la corte d’appello si sarebbe pronunciata incontrasto con l’orientamento di legittimità che comunque riconosce laqualità di coltivatore diretto a soggetti, anche molto anziani, che siavvalgono di contoterzisti per la coltivazione del fondo.3.

Valga preliminarmente rilevare che entrambi i motivi, che possonoessere scrutinati congiuntamente per la stretta connessione,sostanzialmente lamentano che, sotto il profilo soggettivo,erroneamente la corte di merito ha escluso la qualifica di coltivatorediretto in capo alla odierna ricorrente; peraltro, la stessa odiernaricorrente, in allora appellante, aveva anche censurato la decisione delNumero registro generale 24746/2022Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14260/2026Data pubblicazione 14/05/2026tribunale là dove aveva escluso, nel caso di specie, i presuppostioggettivi per l’esercizio della prelazione agraria.Orbene, nella qui impugnata sentenza (v. punto 7 a p. 7), facendoapplicazione del principio secondo cui “il coltivatore di fondo rustico che,allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8della l. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'oneredi provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previstidalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure neilimiti delle contestazioni sollevate dalla controparte.

Ne consegue che,ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornitoadeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben puòomettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altrielementi” (v.

Cass, n. 537/2020), la corte d’appello ha ritenuto assorbitequeste ulteriori doglianze; l’odierna ricorrente non ha svolto criticaalcuna a tali espresse statuizioni, che devono quindi ritenersi esserpassate in giudicato.4.

Nondimeno, lo scrutinio congiunto di entrambi i motivi dedotti nedenota la comune infondatezza.4.1.

Quanto al primo motivo, dalla lettura dell’impugnata sentenzarisulta che la corte di merito ha escluso che la allora appellante, oggiricorrente, abbia dato idonea prova dell’essere coltivatrice diretta,svolgendo ampia motivazione (v. p. 5 e ss. dell’impugnata sentenza).Tale motivato apprezzamento delle risultanze probatorie èinsindacabile nella presente sede di legittimità, posto che la corte hamotivato in scrupolosa applicazione dell’orientamento di legittimità,secondo cui la qualifica di coltivatore diretto, che deve sussistere almomento della vendita del fondo confinante, deve essere provata inrelazione al concreto ed effettivo svolgimento della diretta ed abitualecoltivatore diretto deve essere intesa in senso restrittivo.

Infatti, la ratioNumero registro generale 24746/2022Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14260/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’esercizio del diritto di prelazione a mezzo del riscatto agrario non èla finalità speculativa (e di lucro), quanto la continuità della coltivazionecontadina (v.

Cass., n. 18099/2015, ove anche significativamente siaggiunge: “Se tutto questo è vero, del tutto inconferente, ai fini dellaidentificazione dei limiti di operatività dell'istituto, è il richiamo allanozione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2083 cod. civ., nonché aquella di imprenditore agricolo professionale (c.d.

IAP), di cui alla legge29 marzo 2004, n. 99”; conforme, cfr. Cass., n. 20642/2016).Aggiungasi che la ricorrente, evocando l’evoluzione della normativain materia, sostiene la piena equiparazione, anche ai fini dell’eserciziodel diritto di prelazione a mezzo riscatto agrario, del cd.

“IAP”(Imprenditore agricolo professionale) al coltivatore diretto.La deduzione, tuttavia, resta assertiva e generica, e neppurespecificamente localizzata nell’ambito del precedente contestoprocessuale, a fronte delle conclusioni espresse in sede di gravame (eprecisamente riportate nell’epigrafe della qui impugnata sentenzad’appello) con cui la odierna ricorrente soltanto richiedeva “accertare edichiarare la qualifica di coltivatore diretto in capo alla signora AgnolaMaria Lucia”.4.2.

Quanto al secondo motivo, risulta dalla lettura dell’impugnatasentenza che la corte territoriale, pur nella consapevolezza e nellaconoscenza dei precedenti di legittimità che ora la ricorrentenuovamente invoca, li ha ritenuti non riferibili alla fattispecie in esame,dove, come già detto, dalle risultanze acquisite al processo è emersoche nessuno ha mai visto la signora Agnola coltivare direttamente ilfondo né essere presente sui campi (v. p. 6 dell’impugnata sentenza).Tale motivato apprezzamento del fatto e della prova risulta pertantoinsindacabile nella presente sede di legittimità, a mente del principio,che va qui ribadito, secondo cui l'accertamento della qualità dicoltivatore diretto in capo ad un soggetto (parte di una controversiaNumero registro generale 24746/2022Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14260/2026Data pubblicazione 14/05/2026agraria) è demandato al discrezionale apprezzamento del giudice dimerito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazioneadeguata, fondata su esatti criteri logico – giuridici” (v.

Cass., n.10626/1998).5.

In conclusione, il ricorso va rigettato.6.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 5 marzo 2026.Il PresidenteLINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 291/2022depositata il 14/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza con cuiil Tribunale di Udine aveva rigettato l’azione di riscatto agrario, da leiNumero registro generale 24746/2022Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14260/2026Data pubblicazione 14/05/2026proposta nella asserita qualità di coltivatrice diretta del proprio fondo,sul rilievo per cui il fondo confinante era stato venduto da AttiliaGasparini, che pure le aveva dato notizia dell’intenzione di vendere, atale [OSCURATO:PERSONA], senza dunque permetterle di esercitare il diritto diprelazione ex art. 8 legge 590 del 1965 e succ. mod.Si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA].2. Con sentenza n. 291/2022 la Corte d’Appello di Trieste rigettava ilgravame, escludendo che l’appellante rivestisse la qualifica di coltivatorediretto.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione art. 360 n.3 e 5. Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto - violazionedell’art. 8 Legge n. 590/1965 e Legge n. 817/71 - errata interpretazionedella qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo”.Lamenta che la corte territoriale è incorsa in violazione di legge peraver considerato in maniera distinta e differenziata la figura delcoltivatore diretto da quella dell’imprenditore agricolo, senza considerareche il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal successivo d.lgs.27 maggio 2005, n. 101 ha riformato la figura dell’imprenditore agricoloa titolo professionale (cd. “Iap), finendo per equipararlo al coltivatorediretto.Ne deriverebbe, secondo la ricorrente, che la documentazione fornitadalla difesa dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] (tesseramento coldiretti,dichiarazione di inizio attività, documenti volti a provare la proprietà diNumero registro generale 24746/2022Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14260/2026Data pubblicazione 14/05/2026mezzi agricoli) avrebbe dovuto essere valutata non solo come provadello svolgimento di una attività agricola, ma anche, in senso lato eestensivo, come prova della titolarità del requisito di essere coltivatorediretto.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione art. 360n. 3 e 5. Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto. violazionedell’art. 8 Legge n. 590/1965 e Legge n. 817/71”.Lamenta la errata interpretazione data dalla corte d’appello, nelconfermare peraltro integralmente la sentenza del tribunale, alla nozionedi “coltivatore diretto”, con pretermissione delle evidenze documentali dicausa, del tutto coerenti con la più corretta e meno risalenteconfigurazione, in giurisprudenza come nella migliore dottrina, dellaqualifica di “coltivatore diretto” anche ai sensi e per gli effetti del novumlegislativo di cui alla legge n. 154/2016.In particolare, lamenta che la corte territoriale ha errato sianell’escludere in capo all’appellante la qualifica di coltivatrice diretta delfondo confinante, sul rilievo dell’essersi la medesima rivolta a terzisti eparenti, senza contribuire alla coltivazione con la sua personale forzalavoro, sia nell’attribuire rilievo al dato della avanzata età della signoraAgnola, nata nel 1939.In entrambi i casi, infatti, la corte d’appello si sarebbe pronunciata incontrasto con l’orientamento di legittimità che comunque riconosce laqualità di coltivatore diretto a soggetti, anche molto anziani, che siavvalgono di contoterzisti per la coltivazione del fondo.3. Valga preliminarmente rilevare che entrambi i motivi, che possonoessere scrutinati congiuntamente per la stretta connessione,sostanzialmente lamentano che, sotto il profilo soggettivo,erroneamente la corte di merito ha escluso la qualifica di coltivatorediretto in capo alla odierna ricorrente; peraltro, la stessa odiernaricorrente, in allora appellante, aveva anche censurato la decisione delNumero registro generale 24746/2022Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14260/2026Data pubblicazione 14/05/2026tribunale là dove aveva escluso, nel caso di specie, i presuppostioggettivi per l’esercizio della prelazione agraria.Orbene, nella qui impugnata sentenza (v. punto 7 a p. 7), facendoapplicazione del principio secondo cui “il coltivatore di fondo rustico che,allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8della l. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'oneredi provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previstidalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure neilimiti delle contestazioni sollevate dalla controparte. Ne consegue che,ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornitoadeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben puòomettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altrielementi” (v. Cass, n. 537/2020), la corte d’appello ha ritenuto assorbitequeste ulteriori doglianze; l’odierna ricorrente non ha svolto criticaalcuna a tali espresse statuizioni, che devono quindi ritenersi esserpassate in giudicato.4. Nondimeno, lo scrutinio congiunto di entrambi i motivi dedotti nedenota la comune infondatezza.4.1. Quanto al primo motivo, dalla lettura dell’impugnata sentenzarisulta che la corte di merito ha escluso che la allora appellante, oggiricorrente, abbia dato idonea prova dell’essere coltivatrice diretta,svolgendo ampia motivazione (v. p. 5 e ss. dell’impugnata sentenza).Tale motivato apprezzamento delle risultanze probatorie èinsindacabile nella presente sede di legittimità, posto che la corte hamotivato in scrupolosa applicazione dell’orientamento di legittimità,secondo cui la qualifica di coltivatore diretto, che deve sussistere almomento della vendita del fondo confinante, deve essere provata inrelazione al concreto ed effettivo svolgimento della diretta ed abitualecoltivatore diretto deve essere intesa in senso restrittivo. Infatti, la ratioNumero registro generale 24746/2022Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14260/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’esercizio del diritto di prelazione a mezzo del riscatto agrario non èla finalità speculativa (e di lucro), quanto la continuità della coltivazionecontadina (v. Cass., n. 18099/2015, ove anche significativamente siaggiunge: “Se tutto questo è vero, del tutto inconferente, ai fini dellaidentificazione dei limiti di operatività dell'istituto, è il richiamo allanozione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2083 cod. civ., nonché aquella di imprenditore agricolo professionale (c.d. IAP), di cui alla legge29 marzo 2004, n. 99”; conforme, cfr. Cass., n. 20642/2016).Aggiungasi che la ricorrente, evocando l’evoluzione della normativain materia, sostiene la piena equiparazione, anche ai fini dell’eserciziodel diritto di prelazione a mezzo riscatto agrario, del cd. “IAP”(Imprenditore agricolo professionale) al coltivatore diretto.La deduzione, tuttavia, resta assertiva e generica, e neppurespecificamente localizzata nell’ambito del precedente contestoprocessuale, a fronte delle conclusioni espresse in sede di gravame (eprecisamente riportate nell’epigrafe della qui impugnata sentenzad’appello) con cui la odierna ricorrente soltanto richiedeva “accertare edichiarare la qualifica di coltivatore diretto in capo alla signora AgnolaMaria Lucia”.4.2. Quanto al secondo motivo, risulta dalla lettura dell’impugnatasentenza che la corte territoriale, pur nella consapevolezza e nellaconoscenza dei precedenti di legittimità che ora la ricorrentenuovamente invoca, li ha ritenuti non riferibili alla fattispecie in esame,dove, come già detto, dalle risultanze acquisite al processo è emersoche nessuno ha mai visto la signora Agnola coltivare direttamente ilfondo né essere presente sui campi (v. p. 6 dell’impugnata sentenza).Tale motivato apprezzamento del fatto e della prova risulta pertantoinsindacabile nella presente sede di legittimità, a mente del principio,che va qui ribadito, secondo cui l'accertamento della qualità dicoltivatore diretto in capo ad un soggetto (parte di una controversiaNumero registro generale 24746/2022Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14260/2026Data pubblicazione 14/05/2026agraria) è demandato al discrezionale apprezzamento del giudice dimerito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazioneadeguata, fondata su esatti criteri logico – giuridici” (v. Cass., n.10626/1998).5. In conclusione, il ricorso va rigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 5 marzo 2026.Il PresidenteLINA RUBINO
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