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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04479/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 041RIAE ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 31/3/2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina impropria, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che con l'unico motivo proposto il diFensore censura sotto il profilo del vizio di motivazione la ritenuta sussistenza del delitto contestato in luogo della più lieve ipotesi di tentato furto, sostenendo che il vigilante che ebbe a bloccare l'imputato non aveva titolo per trattenerlo; che il difensore sollecita una rivalutazione delle circostanze di fatto, correttamente apprezzate in sede di merito, avendo già il primo giudice escluso qualsiasi illiceità nella condotta del vigilante che ebbe a fermare il prevenuto, risultando del tutto ininfluenti ai fini della qualificazione giuridica del fatto le asserite illogicità motivazionali della Corte di merito che ha correttamente condiviso la sussunzione del fatto nel paradigma sanzionatorio degli art. 56,628, comma 2, cod.pen. in piena coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il tentativo di rapina impropria la condol:ta dell'agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all'esecuzione della consegna agli organi di Polizia, poiché anche i privati cittadini hanno, in simili circostanze, il potere di procedere all'arresto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380, comma secondo, lett. f), e 383, comma primo, cod. proc. pen., e, pertanto, la reazione violenta dell'autore del fatto non può configurarsi c:ome difesa da un'azione illecita a norma dell'art. 52 cod. pen. (Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014, Rv. 261486-01; Sez. 5, n. 8310 del 21/1/2016, Rv. 266419-01;Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Rv. 283847-01); - considerato che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 041RIAE ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 31/3/2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina impropria, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che con l'unico motivo proposto il diFensore censura sotto il profilo del vizio di motivazione la ritenuta sussistenza del delitto contestato in luogo della più lieve ipotesi di tentato furto, sostenendo che il vigilante che ebbe a bloccare l'imputato non aveva titolo per trattenerlo; che il difensore sollecita una rivalutazione delle circostanze di fatto, correttamente apprezzate in sede di merito, avendo già il primo giudice escluso qualsiasi illiceità nella condotta del vigilante che ebbe a fermare il prevenuto, risultando del tutto ininfluenti ai fini della qualificazione giuridica del fatto le asserite illogicità motivazionali della Corte di merito che ha correttamente condiviso la sussunzione del fatto nel paradigma sanzionatorio degli art. 56,628, comma 2, cod.pen. in piena coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il tentativo di rapina impropria la condol:ta dell'agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all'esecuzione della consegna agli organi di Polizia, poiché anche i privati cittadini hanno, in simili circostanze, il potere di procedere all'arresto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380, comma secondo, lett. f), e 383, comma primo, cod. proc. pen., e, pertanto, la reazione violenta dell'autore del fatto non può configurarsi c:ome difesa da un'azione illecita a norma dell'art. 52 cod. pen. (Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014, Rv. 261486-01; Sez. 5, n. 8310 del 21/1/2016, Rv. 266419-01;Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Rv. 283847-01); - considerato che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il P
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