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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21106/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 09/11/2022, che ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione avanzata dal ricorrente, nell'ambito del processo cd.

«[OSCURATO:PERSONA]», nei confronti di due componenti del collegio giudicante ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Con tre motivi deduce:

1.1. «violazione degli artt. 38 e 41 cod. proc. pen.», sul rilievo che la Corte di merito, avendo dichiarato l'inammissibilità dell'istanza per motivi di merito, non avrebbe potuto fare ricorso alla procedura de plano, ma avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale.

1.2. «violazione degli artt. 34, comma 1, 36 lett. g), 37 lett. a) e 38, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione», in ordine alla ritenuta tardività della richiesta di ricusazione, il cui termine era stato fatto erroneamente decorrere dal deposito delle motivazioni del processo pregiudicante Rinascita-Nemea e non, invece, dal provvedimento con cui il presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la dichiarazione di astensione avanzata dalle due giudici sulla scorta dell'avvenuto accoglimento da parte della Corte di appello - su rinvio della Corte di cassazione - di analoga istanza di ricusazione avanzata nei confronti dei medesimi magistrati nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Nel merito sottolinea l'incompatibilità delle due magistrate ricusate alla celebrazione del giudizio, in quanto la sentenza resa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] (la cui decisione avevano concorso a deliberare) aveva confermato "l'inevitabile legame tra i fatti di cui al capo A di [OSCURATO:PERSONA] ed il capo A2 di [OSCURATO:PERSONA] attesa l'esistenza di una 'ndrangheta unitaria' (quella di cui si tratta in Nemea è la stessa di [OSCURATO:PERSONA]).

1.3. «I presupposti di cui agii artt. 34, comma 2, 36, comma 1, lett. g), 37, comma 1, lett. a) e 38 cod. proc. pen.».

Evidenzia come la pronuncia di altra sentenza per i medesimi fatti nei confronti di altri soggetti dava luogo ad una situazione di incompatibilità alla celebrazione del processo da parte delle due giudici ricusate.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 1°/03/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La Corte territoriale, pur avendo affrontato incidentalmente il merito dell'istanza di ricusazione, ha ritenuto pregiudiziale la questione riguardante la tempestività del relativo deposito.

Quanto alla tardività, la Corte d'appello ha ritenuto che il dies a quo decorresse dal deposito della sentenza Nemea, le cui motivazioni sono addotte come pregiudicanti la partecipazione al processo delle due giudici ricusate, ritenendo irrilevante il momento in cui era stato reso successivamente noto alle parti il rigetto della richiesta di astensione da parte del presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di una conclusione corretta, in quanto la causa di ricusazione fatta valere dal ricorrente si fonda su un'incompatibilità che sarebbe determinata da atti che le due giudici hanno compiuto in altro procedimento; in particolare, l'avere concorso a pronunciare sentenza nel processo «Nemea», definito un ramo collaterale di Rinascita-Scott in cui erano anche presenti imputati di ambedue le inchieste, dalle cui motivazioni risulterebbe che la posizione dell'imputato ricorrente, in ordine alla sua responsabilità penale, sia stata già valutata.

Pertanto, a nulla vale fare riferimento, quale dies a quo, al momento processuale in cui è stato reso noto che è stata rigettata la dichiarazione di astensione delle due giudici, allorché è asseverato che le ragioni poste a fondamento di tale dichiarazione debbono rinvenirsi nelle motivazioni della sentenza Nemea che risulta nota alle parti processuali sin dalla sua acquisizione, datata 5/03/2021 e poste a fondamento dell'istanza di ricusazione in precedenza avanzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] proprio nei confronti delle due giudici.

Né, parimenti, può ritenersi, come adduce il ricorrente, che la causa di ricusazione possa risiedere nel mero fatto processuale di essersi le due giudici astenute, le quali, con tale dichiarazione, avrebbero rafforzato le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello a proposito dell'istanza avanzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], accolta dalla Corte di appello con ordinanza del 10/08/2022.

A prescindere dal rilievo attinente all'assenza di qualsiasi «ricaduta» delle ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della ricusazione dell'[OSCURATO:PERSONA] con quelle fatte valere dal ricorrente - per come si evidenzierà nel prosieguo della motivazione - ciò che rileva ai fini della tardività dell'istanza di ricusazione presentata dal ricorrente è che la dichiarazione di astensione faccia riferimento ad un dato processuale già preesistente e noto alle parti.

Se l'incompatibilità alla prosecuzione del giudizio viene fatta valere a norma del disposto di cui all'art. 34 cod. proc. pen. (nella formulazione conseguente alle pronunce additive del Giudice delle Leggi, in particolare la sentenza n. 371 del 1996), ne consegue che la preclusione alla partecipazione al giudizio deriva unicamente dall'effetto, ritenuto «pregiudicante», di avere quei giudici concorso a pronunciare sentenza a carico di coimputati in procedimento connesso.

Altrimenti, a seguire l'opzione interpretativa propugnata dal ricorrente, si giungerebbe a dare ingresso al processo ad una sorta di inammissibile rimessione in termini volta a recuperare la tardiva inerzia della parte nel valutare tempestivamente le possibili ricadute sulla sua posizione di un atto processuale alla stessa noto.

2. Peraltro, l'ordinanza impugnata ha anche escluso che le due giudici si siano venute a trovare in una posizione di incompatibilità a cagione del deposito delle motivazioni della sentenza Nemea.

2.1. Come precisato dalla Corte di legittimità anche in ordine a ricorsi proposti avverso ordinanze rese sulla ricusazione dei giudici del collegio giudicante del processo cd. [OSCURATO:PERSONA], l'incompatibilità - quale quella sostenuta a fondamento della ricusazione — è funzionale ad evitare che la decisione sul merito possa essere condizionata dalla forza della prevenzione; occorre, pertanto, che dalle valutazioni di merito espresse nell'altro procedimento possa ricavarsi un'anticipazione di giudizio nei confronti dell'imputato.

E tanto non può ricavarsi, come propugna il ricorrente, dall'aver affermato l'esistenza, nell'altro procedimento a carico di differenti coimputati, di un'articolazione di stampo mafioso a cui sarebbero unitariamente riferibili anche gli imputati del processo «[OSCURATO:PERSONA]» (in termini, da ultimo v.

Sez. 2, n. 7814 del 27/01/2023, Gamborino, non mass., in motivazione pagg. 4-7).

Nel ricorso si asserisce che l'incompatibilità risiederebbe "nell'aver già giudicato l'esistenza di una ndrangheta unitaria", fatto che in realtà non costituisce accertamento effettuato specificatamente dai giudici ricusati, bensì appartenente al notorio giudiziario e cristallizzato in numerose sentenze irrevocabili precedenti e risalenti negli anni, che costituiscono il plafond decisorio su cui poggiano le successive sentenze che giudicano sui sodalizi che costituiscono l'evoluzione nel tempo della "ndrangheta unitaria".

In ogni caso, però, quando alla mera comunanza dell'imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra, non sussiste alcuna causa di incompatibilità del giudice, stante l'assenza di elementi di diretta interferenza sulla reciproca posizione dei coimputati separatamente giudicati (Cass. Sez. 5, n. 5533 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mazzieri, Rv. 275378 - 01), atteso che anche nei casi di concorso necessario, quale il reato associativo, ricorre una pluralità di condotte autonome, ciascuna delle quali destinata ad essere oggetto di separata valutazione.

Di conseguenza, nessuna incompatibilità di tipo «derivato» o «a cascata», per come sostenuto dal ricorrente, può trarsi dalla mera partecipazione delle due giudici al processo «Nemea» e all'affermazione della sussistenza del sodalizio di stampo mafioso, tanto più quello denominato "ndrangheta unitaria": solo dalla dimostrazione - secondo una logica «a posteriori e in concreto» - dell'esistenza del pregiudizio derivante dalla valutazione di merito espressa, allegandone i relativi elementi dimostrativi, può affermarsi l'esistenza della causa legittimante l'astensione e la ricusazione del giudice, onere probatorio cui il ricorrente non ha ottemperato, nemmeno in termini di allegazione, esprimendo le proprie doglianze in termini apodittici ed aspecifici.

2.2. Di tali principi l'ordinanza impugnata risulta avere fatto corretta applicazione laddove, alle pagine 4 e 5 della motivazione, sottolinea come la causa che aveva reso le due giudici incompatibili a trattare il processo nei confronti dell'Accorinti era del tutto soggettiva, e come tale non estensibile nei confronti dell'odierno ricorrente, proprio in ragione del fatto che il mero stato di concorrente nel medesimo reato non vale di per sé a fondare alcuna situazione di pregiudizio rispetto al giudice che si è espresso in ordine alla posizione di altri.

3. Manifestamente infondato risulta, pertanto, il rilievo con cui si censura il ricorso da parte della Corte di merito alla procedura de plano.

Tale forma di decisione è, infatti, espressamente prevista dall'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. nei casi di inammissibilità dell'istanza, tra i quali rientrano tanto la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dalla legge per la presentazione della dichiarazione di ricusazione che la manifesta infondatezza dei motivi addotti (ex multis v.

Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Cimino, Rv. 275952 - 01; Sez. 2, n. 27611 del 19/06/2007, B., Rv. 239214 - 01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 09/11/2022, che ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione avanzata dal ricorrente, nell'ambito del processo cd. «[OSCURATO:PERSONA]», nei confronti di due componenti del collegio giudicante ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Con tre motivi deduce: 1.1. «violazione degli artt. 38 e 41 cod. proc. pen.», sul rilievo che la Corte di merito, avendo dichiarato l'inammissibilità dell'istanza per motivi di merito, non avrebbe potuto fare ricorso alla procedura de plano, ma avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale. 1.2. «violazione degli artt. 34, comma 1, 36 lett. g), 37 lett. a) e 38, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione», in ordine alla ritenuta tardività della richiesta di ricusazione, il cui termine era stato fatto erroneamente decorrere dal deposito delle motivazioni del processo pregiudicante Rinascita-Nemea e non, invece, dal provvedimento con cui il presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la dichiarazione di astensione avanzata dalle due giudici sulla scorta dell'avvenuto accoglimento da parte della Corte di appello - su rinvio della Corte di cassazione - di analoga istanza di ricusazione avanzata nei confronti dei medesimi magistrati nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Nel merito sottolinea l'incompatibilità delle due magistrate ricusate alla celebrazione del giudizio, in quanto la sentenza resa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] (la cui decisione avevano concorso a deliberare) aveva confermato "l'inevitabile legame tra i fatti di cui al capo A di [OSCURATO:PERSONA] ed il capo A2 di [OSCURATO:PERSONA] attesa l'esistenza di una 'ndrangheta unitaria' (quella di cui si tratta in Nemea è la stessa di [OSCURATO:PERSONA]). 1.3. «I presupposti di cui agii artt. 34, comma 2, 36, comma 1, lett. g), 37, comma 1, lett. a) e 38 cod. proc. pen.». Evidenzia come la pronuncia di altra sentenza per i medesimi fatti nei confronti di altri soggetti dava luogo ad una situazione di incompatibilità alla celebrazione del processo da parte delle due giudici ricusate. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 1°/03/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte territoriale, pur avendo affrontato incidentalmente il merito dell'istanza di ricusazione, ha ritenuto pregiudiziale la questione riguardante la tempestività del relativo deposito. Quanto alla tardività, la Corte d'appello ha ritenuto che il dies a quo decorresse dal deposito della sentenza Nemea, le cui motivazioni sono addotte come pregiudicanti la partecipazione al processo delle due giudici ricusate, ritenendo irrilevante il momento in cui era stato reso successivamente noto alle parti il rigetto della richiesta di astensione da parte del presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una conclusione corretta, in quanto la causa di ricusazione fatta valere dal ricorrente si fonda su un'incompatibilità che sarebbe determinata da atti che le due giudici hanno compiuto in altro procedimento; in particolare, l'avere concorso a pronunciare sentenza nel processo «Nemea», definito un ramo collaterale di Rinascita-Scott in cui erano anche presenti imputati di ambedue le inchieste, dalle cui motivazioni risulterebbe che la posizione dell'imputato ricorrente, in ordine alla sua responsabilità penale, sia stata già valutata. Pertanto, a nulla vale fare riferimento, quale dies a quo, al momento processuale in cui è stato reso noto che è stata rigettata la dichiarazione di astensione delle due giudici, allorché è asseverato che le ragioni poste a fondamento di tale dichiarazione debbono rinvenirsi nelle motivazioni della sentenza Nemea che risulta nota alle parti processuali sin dalla sua acquisizione, datata 5/03/2021 e poste a fondamento dell'istanza di ricusazione in precedenza avanzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] proprio nei confronti delle due giudici. Né, parimenti, può ritenersi, come adduce il ricorrente, che la causa di ricusazione possa risiedere nel mero fatto processuale di essersi le due giudici astenute, le quali, con tale dichiarazione, avrebbero rafforzato le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello a proposito dell'istanza avanzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], accolta dalla Corte di appello con ordinanza del 10/08/2022. A prescindere dal rilievo attinente all'assenza di qualsiasi «ricaduta» delle ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della ricusazione dell'[OSCURATO:PERSONA] con quelle fatte valere dal ricorrente - per come si evidenzierà nel prosieguo della motivazione - ciò che rileva ai fini della tardività dell'istanza di ricusazione presentata dal ricorrente è che la dichiarazione di astensione faccia riferimento ad un dato processuale già preesistente e noto alle parti. Se l'incompatibilità alla prosecuzione del giudizio viene fatta valere a norma del disposto di cui all'art. 34 cod. proc. pen. (nella formulazione conseguente alle pronunce additive del Giudice delle Leggi, in particolare la sentenza n. 371 del 1996), ne consegue che la preclusione alla partecipazione al giudizio deriva unicamente dall'effetto, ritenuto «pregiudicante», di avere quei giudici concorso a pronunciare sentenza a carico di coimputati in procedimento connesso. Altrimenti, a seguire l'opzione interpretativa propugnata dal ricorrente, si giungerebbe a dare ingresso al processo ad una sorta di inammissibile rimessione in termini volta a recuperare la tardiva inerzia della parte nel valutare tempestivamente le possibili ricadute sulla sua posizione di un atto processuale alla stessa noto. 2. Peraltro, l'ordinanza impugnata ha anche escluso che le due giudici si siano venute a trovare in una posizione di incompatibilità a cagione del deposito delle motivazioni della sentenza Nemea. 2.1. Come precisato dalla Corte di legittimità anche in ordine a ricorsi proposti avverso ordinanze rese sulla ricusazione dei giudici del collegio giudicante del processo cd. [OSCURATO:PERSONA], l'incompatibilità - quale quella sostenuta a fondamento della ricusazione — è funzionale ad evitare che la decisione sul merito possa essere condizionata dalla forza della prevenzione; occorre, pertanto, che dalle valutazioni di merito espresse nell'altro procedimento possa ricavarsi un'anticipazione di giudizio nei confronti dell'imputato. E tanto non può ricavarsi, come propugna il ricorrente, dall'aver affermato l'esistenza, nell'altro procedimento a carico di differenti coimputati, di un'articolazione di stampo mafioso a cui sarebbero unitariamente riferibili anche gli imputati del processo «[OSCURATO:PERSONA]» (in termini, da ultimo v. Sez. 2, n. 7814 del 27/01/2023, Gamborino, non mass., in motivazione pagg. 4-7). Nel ricorso si asserisce che l'incompatibilità risiederebbe "nell'aver già giudicato l'esistenza di una ndrangheta unitaria", fatto che in realtà non costituisce accertamento effettuato specificatamente dai giudici ricusati, bensì appartenente al notorio giudiziario e cristallizzato in numerose sentenze irrevocabili precedenti e risalenti negli anni, che costituiscono il plafond decisorio su cui poggiano le successive sentenze che giudicano sui sodalizi che costituiscono l'evoluzione nel tempo della "ndrangheta unitaria". In ogni caso, però, quando alla mera comunanza dell'imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra, non sussiste alcuna causa di incompatibilità del giudice, stante l'assenza di elementi di diretta interferenza sulla reciproca posizione dei coimputati separatamente giudicati (Cass. Sez. 5, n. 5533 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mazzieri, Rv. 275378 - 01), atteso che anche nei casi di concorso necessario, quale il reato associativo, ricorre una pluralità di condotte autonome, ciascuna delle quali destinata ad essere oggetto di separata valutazione. Di conseguenza, nessuna incompatibilità di tipo «derivato» o «a cascata», per come sostenuto dal ricorrente, può trarsi dalla mera partecipazione delle due giudici al processo «Nemea» e all'affermazione della sussistenza del sodalizio di stampo mafioso, tanto più quello denominato "ndrangheta unitaria": solo dalla dimostrazione - secondo una logica «a posteriori e in concreto» - dell'esistenza del pregiudizio derivante dalla valutazione di merito espressa, allegandone i relativi elementi dimostrativi, può affermarsi l'esistenza della causa legittimante l'astensione e la ricusazione del giudice, onere probatorio cui il ricorrente non ha ottemperato, nemmeno in termini di allegazione, esprimendo le proprie doglianze in termini apodittici ed aspecifici. 2.2. Di tali principi l'ordinanza impugnata risulta avere fatto corretta applicazione laddove, alle pagine 4 e 5 della motivazione, sottolinea come la causa che aveva reso le due giudici incompatibili a trattare il processo nei confronti dell'Accorinti era del tutto soggettiva, e come tale non estensibile nei confronti dell'odierno ricorrente, proprio in ragione del fatto che il mero stato di concorrente nel medesimo reato non vale di per sé a fondare alcuna situazione di pregiudizio rispetto al giudice che si è espresso in ordine alla posizione di altri. 3. Manifestamente infondato risulta, pertanto, il rilievo con cui si censura il ricorso da parte della Corte di merito alla procedura de plano. Tale forma di decisione è, infatti, espressamente prevista dall'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. nei casi di inammissibilità dell'istanza, tra i quali rientrano tanto la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dalla legge per la presentazione della dichiarazione di ricusazione che la manifesta infondatezza dei motivi addotti (ex multis v. Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Cimino, Rv. 275952 - 01; Sez. 2, n. 27611 del 19/06/2007, B., Rv. 239214 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
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