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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 31725/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

03/2026 della Corte d'appello di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], ha dedotto che la Corte di appello, con la sentenza in epigrafe, haapplicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.rideterminando quella di cui alla condanna inflitta in primo grado, senzaverificare l’esistenza di una precisa, specifica ed espressa volontà della parte diaccedere al concordato, con contestuale rinuncia agli altri motivi, né l’assenza divizi che determinino illegalità della pena irrogataCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Per indirizzo costante di questa Corte regolatrice, in tema di concordatoin appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontàdella parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizidella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversada quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102- 01).3.

Il ricorso, proposto per la asserita, mancata verifica di cui in premessasulla base di deduzioni del tutto generiche, deve essere dichiarato inammissibile,con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.4.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma che si ritiene equo determinare nella misura di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/2026 della Corte d'appello di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], ha dedotto che la Corte di appello, con la sentenza in epigrafe, haapplicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.rideterminando quella di cui alla condanna inflitta in primo grado, senzaverificare l’esistenza di una precisa, specifica ed espressa volontà della parte diaccedere al concordato, con contestuale rinuncia agli altri motivi, né l’assenza divizi che determinino illegalità della pena irrogataCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Per indirizzo costante di questa Corte regolatrice, in tema di concordatoin appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontàdella parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizidella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversada quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102- 01).3. Il ricorso, proposto per la asserita, mancata verifica di cui in premessasulla base di deduzioni del tutto generiche, deve essere dichiarato inammissibile,con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.4. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma che si ritiene equo determinare nella misura di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]