CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22032/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 srl, in persona del legale rapp.nte, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to presso il loro studio in Via della Consulta 1/B, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Comune di Assago (MI), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Como e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] de’ Cesarini 3, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 4956/19 del 10 dicembre 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 dal ConsigliereGiacomo [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:SOCIETA] propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi tre avvisi di accertamento notificatile dal Comune di Assago, per Imu 2012-2014 e sanzioni, in relazione a tre parcheggi multipiano e ad un parcheggio interrato a quest'ultima società catastalmente intestati. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - i parcheggi in questione erano stati costruiti dalla società sulla base di una convenzione urbanistica siglata con il Comuneil 18 aprile 2005, con previsione (art.8) di cessione gratuita, a favore del Comune stesso, al momento del loro completamento e collaudo; - diversamente da quanto statuito dai primi giudici, i soggetti passivi Imu (art.9 d.lgs 23/2011, richiamante l’Ici) erano il proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene immobile, mentre presupposto dell'imposta era costituito dal possesso di beni immobili a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; - al presente giudizio erano applicabili i principi già affermati, seppure con riguardo ad una diversa fattispecie, dalla S.C. con la sent. n. 20780 del 2016, secondo la quale soggetti passivi dell'imposta erano sempre e soltanto il proprietario ovvero il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile, ad esclusione di un potere di mero fatto sul medesimo; inoltre si trattava di un'imposta patrimoniale (C.Cost. 113/96) suscettibile di essere applicata per il solo fatto dell'iscrizione dell'unità immobiliare nel catasto edilizio; - irrilevante doveva ritenersi la circostanza che i lavori di costruzione dell'immobile si fossero conclusi soltanto il 23 aprile 2012 (data del collaudo tecnico ed amministrativo), atteso che l'imposta era dovuta per l'intera annualità 2012 in considerazione dell'elemento dirimente rappresentato dall'iscrizione a catasto, pur in pendenza di costruzione; - legittima era altresì l'applicazione delle sanzioni, dal momento che il requisito esimente costituito dalla ‘incertezza normativa’ presupponeva che la disciplina si articolasse in una pluralità di prescrizioni di difficile ed equivoco coordinamento, mentre nel caso in esame non sussisteva “una condizione di incertezza sui destinatari della norma e , proprio per quanto precedentemente precisato, vi è anche un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in ordine all'individuazione dei soggetti passivi del tributo”. Resiste con controricorso il Comune di Assago. § 2. [OSCURATO:PERSONA] 2000 srl ha depositato istanza 21.3.2023 di estinzione del giudizio per aver definito la lite ex art. 5 l. 130/22 (Delibera del Consiglio Comunale di Assago 22.11.2022 di recepimento della procedura definitoria delle liti pendenti avanti alla Corte di Cassazione). A tal fine ha allegato prova dell’istanza di definizione, del versamento del dovuto in unica rata, nonché comunicazione del Comune di avvenuta regolare definizione. Sussistono pertanto i presupposti, ex art. 5 l. 130/22, per dichiarare estinto il processo a spese compensate. PQM -dichiara estinto il processo ex art.5 l. 130/22; -compensa le spese. Così deciso nella ca