CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2025
Cassazione n. 21915/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 864/2025 UP - 21/05/2025 R.G.N. 8468/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati; udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15/10/2024, ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto agli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21915/2025 Roma, lì, 10/06/2025 stessi ascritto al capo a) della rubrica (artt. 81, 110 e 648-ter 1 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Erronea interpretazione della legge penale, oltre che difetto della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della condotta di autoriciclaggio di cui al capo a) della rubrica; manca dalla motivazione della sentenza una chiara enucleazione di quali siano gli elementi univoci e concordanti che abbiano condotto a ritenere accertata la re-immissione nel circuito dell’economia legale del denaro di provenienza delittuosa, con condotta che abbia avuto una concreta idoneità dissimulatoria; la giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello è relativa a caso del tutto diverso da quello oggetto di contestazione al capo a); nel caso concreto le somme di denaro provento della truffa in danno dell’Enel venivano direttamente accreditate dalla [OSCURATO:PERSONA] su conti correnti intestati alla ditta della Giammarinaro (Multiservice di [OSCURATO:PERSONA]), per poi essere trasferite mediante bonifici bancari, su altri conti correnti accesi in Spagna dal [OSCURATO:PERSONA] ed intestati personalmente allo stesso. La somma oggetto di imputazione poteva essere costantemente tracciata, in mancanza del coinvolgimento di terze persone. Non è stato in alcun modo accertato il requisito intrinseco della dissimulazione per poter ritenere integrato l’autoriciclaggio. Sono state completamente pretermesse le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Vizio della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e art. 648-ter.1 cod. pen.; la motivazione è illogica e lacunosa in più punti, la difesa aveva puntualmente rilevato come la condotta della ricorrente fosse priva di qualsiasi portata ed idoneità dissimulatoria, atteso che le somme illecitamente “guadagnate” dalla ricorrente, dal marito e dalla suocera, venivano trasferite direttamente su conti correnti della Giammarinaro, per poi essere trasferite su altri conti correnti accesi a Tenerife dal [OSCURATO:PERSONA], con passaggi facilmente tracciabili, che non impedivano in alcun modo l’individuazione della fonte illecita della somme di denaro. La difesa ha richiamato sul punto giurisprudenza di legittimità, quanto alla valutazione della capacità dissimulatoria sulla base di un criterio di idoneità ex ante, rilevando l’evidente violazione di legge conseguente alla decisione della Corte di appello. Ciò soprattutto considerato che non vi è mai stata una operazione di prelievo dai suddetti conti correnti, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a trasferire le somme di denaro mediante bonifici bancari al conto corrente intestato al marito, astenendosi da qualsiasi condotta dissimulatoria. Nella prospettazione della difesa ricorre inoltre un vizio della motivazione quanto alla affermazione della Corte in ordine alla ricorrenza di causali formalmente lecite, ma di fatto fittizie, non avendo la Corte chiarito in cosa si concretizzi tale asserita fittizietà. Ricorre una costante ed agevole identificazione della fonte illecita dei proventi fraudolenti, mentre dalle indagini della Guardia di finanza non è mai emerso alcun concreto meccanismo decettivo. D’altre parte lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato tali circostanze in sede di interrogatorio di garanzia. 4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 533 e 546 cod. proc. pen., nonché artt. 132, 133 e 648-ter.1 cod. pen.; la motivazione è lacunosa essendosi la decisione concentrata a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza pronunciarsi sulla dosimetria della pena, nonostante la pena sia stata irrogata in misura superiore al minimo edittale. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 2. In via preliminare, si deve osservare che Corte di appello ha pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione del giudice di primo grado, ricostruendo analiticamente la condotta direttamente imputabile ai ricorrenti (autoriciclaggio continuato in concorso). In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini). Nel caso di specie la sentenza impugnata ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali, condividendo le valutazioni del giudice di primo grado, con specifico riferimento al tema, reiterato anche in questa sede, della mancanza di idoneità dissimulatoria delle condotte poste in essere. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che, anche implicitamente, conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879-01). Occorre, infine, rilevare come i motivi proposti si caratterizzino per l’avere nella maggior parte della loro articolazione reiterato argomenti già introdotti con l’atto di appello. I ricorrenti hanno, difatti, riproposto le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con la motivazione logica e persuasiva della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base della condanna. È stata, dunque, sollecitata una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). 3. Ciò premesso, si deve rilevare come il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] possano essere trattati congiuntamente, introducendo, in relazione alle diverse posizioni dei ricorrenti, lo stesso identico tema in diritto. I ricorrenti hanno difatti lamentato la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione, perché illogica e lacunosa in diversi punti, per non avere provato quali siano le effettive condotte di autoriciclaggio in mancanza di condotte che integrino effettivamente una idoneità dissimulatoria. 4. I motivi non sono consentiti - in quanto totalmente reiterativi del corrispondente motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione – oltre che manifestamente infondati. Le osservazioni difensive non si confrontano con la motivazione nel suo complesso, che richiama, in modo adeguato e logicamente riscontrabile, gli esiti univoci della attività di indagine, gli elementi prova acquisiti in giudizio, la complessiva attività illecita posta in essere dai ricorrenti (con accertamenti che hanno portato alla condanna per i reati collegati e presupposto della odierna contestazione). Quanto ai motivi proposti si deve, inoltre, rilevare come questi scontino anche una genericità nella formulazione, non apparendo sufficiente nell’introdurre un vizio della motivazione, richiamare la mera illogicità (dunque non manifesta) o la lacunosità (e, dunque, una motivazione non omessa) delle argomentazioni spese dai giudici di merito, atteso che tra l’altro i vizi della motivazione si pongono tra loro in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che – all’evidenza – la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante (Sez.4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870-01; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; ed anche in motivazione Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01). Né ricorre la lamentata violazione di legge, che secondo la prospettazione difensiva sarebbe da riscontrare nella lacunosa considerazione, da parte della Corte di appello, delle deduzioni difensive concentrate sulla prova della ricorrenza di una idoneità dissimulatoria delle condotte di autoriciclaggio ascritte. La censura non coglie nel segno. E’ bene sottolineare che la terminologia utilizzata dal legislatore, nel descrivere la fattispecie di autoriciclaggio, non richiede la necessaria ricorrenza di una idoneità dissimulatoria della condotta, potendosi ritenere rilevante, al fine di ritenere integrata la condotta ascritta, anche la difficoltà derivante dal tracciamento del percorso del denaro, come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte. Deve, dunque, essere ribadito che l'indicazione normativa ex art. 648 ter.1 cod. pen. delle attività (economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative) in cui il denaro, profitto del reato presupposto, può essere impiegato o trasferito, lungi dal rappresentare un elenco formale delle attività suddette, appare piuttosto diretta ad individuare delle macro aree, tutte accomunate dalla caratteristica dell'impiego finalizzato al conseguimento di un utile, con conseguente inquinamento del circuito economico, nel quale, vengono immessi denaro o altre utilità provenienti da delitto e delle quali il reo vuole rendere non più riconoscibile la loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 27023 del 07/07/2022, Miele, Rv. 283681-02), condotta realizzata nelle diverse forme richiamate dall’art. 648-ter.1 cod. pen. che rappresenta un impedimento oggettivo quanto alla chiara riconoscibilità della provenienza illecita del profitto del reato presupposto. 4.1. Ciò premesso, occorre considerare che, nel caso di specie, seppur richiamando una diversa fattispecie, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto dell'avvenuta trasformazione, il risultato dell'attività criminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un'autonoma individualità e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo (Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese, Rv. 285933-01). In tal senso, si deve anche ricordare che questa Corte ha già affermato, con argomentazioni che pienamente si condividono, applicabili al caso di specie, che sia operazioni di movimentazione bancaria, che plurimi acquisti di beni mobili ed immobili, anche a sé intestati, determinano un evidente impedimento all'accertamento dell'origine illecita delle somme di denaro impiegato (Sez. 2, n. 4855 del 22/12/2022, Guido, Rv. 284390- 01). Nello stesso senso si è chiarito che integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli realizzando l'investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a rendere difficoltosa ed impedire la tracciabilità dell'origine delittuosa del denaro (Sez. 2, n. 27023 del 07/07/2022, Miele, Rv. 283681-02). In senso del tutto conforme, questa Corte ha anche precisato che "la lecita vestizione delle somme, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando da una successiva condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce il risultato empirico dell'attività delittuosa" ed è proprio "in forza di tale variegata condotta che le risorse di provenienza delittuosa, pur essendo legate da un nesso di derivazione causale con il delitto presupposto, assumono una diversa veste giuridica naturalistica, in quanto dotate - a seguito dell'operata trasformazione - di una loro autonoma individualità sia per causa che per effetto". Ne consegue, quindi, un fenomeno di "autonomizzazione" di quella che "da un punto di vista economico potrebbe qualificarsi come la provvista del nuovo illecito trasformativo, non soltanto della res in quanto tale, ma anche della sua stessa destinazione funzionale che muta da quella originaria" (Sez. 2, n. 37754 del 07/12/2023, Melandri, n.m.). 4.2. La Corte di appello, nel ricostruire le specifiche condotte ascritte ai singoli ricorrenti, in alcun modo contestate dagli stessi ricorrenti anche nell’ambito dei motivi di ricorso proposti in questa sede nella loro portata oggettiva, ha correttamente richiamato i principi applicabili al caso di specie, chiarendo in modo condivisibile che è irrilevante che l’operazione sia tracciabile, atteso che, comunque, ricorre un chiaro trasferimento e sostituzione delle somme provento del delitto presupposto, con conseguente difficoltà nella individuazione del compendio delittuoso. E tale conclusione vale a ritenere pienamente rispettato il principio evocato dalla difesa in ordine alla idoneità ex ante della condotta posta in essere dai ricorrenti (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271530-01, in relazione alla diversa fattispecie di riciclaggio, con principi applicabili anche al caso di autoriciclaggio, con riferimento al denaro oggetto del delitto presupposto). Dunque, contrariamente a quanto affermato dalle difese, non occorre per integrare la fattispecie ascritta l’idoneità dissimulatoria della condotta, e, pur tuttavia, questa può sempre emergere ed assumere ulteriore valenza a portata indiziaria nel caso concreto, quale elemento attuativo prescelto nel realizzare la condotta di autoriciclaggio (Sez. 2, n. 13352 del 14/03/2023, Carabetta, Rv. 284477-01). 4.3. I due motivi proposti si risolvono, quindi, in un tentativo di introdurre una lettura alternativa del complesso esito dibattimentale e delle attività di indagine, specificamente valutate ad esito dell’accesso al rito abbreviato, dal giudice di primo e di secondo grado in senso assolutamente conforme tra loro. 4.4. La Corte di appello ha, difatti, ampiamente valorizzato (pag. 4 e seg.) le condotte dei singoli ricorrenti, la loro situazione finanziaria e patrimoniale, il portato delle captazioni e delle intercettazioni telematiche sull’account del Regina, la falsità delle ragioni identificative dei diversi passaggi di denaro, la provenienza illecita del denaro in questione, la ripulitura dello stesso mediante costruzioni e spostamenti in attività diverse e pur sempre riferibili ai ricorrenti, profondamente legati tra loro da legami affettivi e familiari, la portata inequivoca delle dichiarazioni confessorie resa dalla Rosa, la mancanza di qualsiasi attività delle società apparentemente riferibili alla Giammarinaro. Con tale complessa ed articolata motivazione, del tutto immune da manifesta illogicità o contraddittorietà, i ricorrenti non si confrontano. Deve, in conclusione, essere ribadito che integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi ha realizzato il delitto presupposto ed abbia posto in essere quale ulteriore condotta la sostituzione del profitto derivante da tale reato, con diverse e varie destinazioni (come avvenuto nel caso in esame e puntualmente ricostruito dalla Corte di appello) mediante transazioni bancarie con causali non rispondenti alla realtà (come evidenziato quanto ai passaggi su conti correnti vari, anche all’estero, con motivazione completa, logicamente articolata e non lacunosa, come asseritamente affermato dalla difesa) così rendendo difficile o impedendo in modo definitivo l’accertamento della provenienza illecita del denaro (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271530-01). 4.5. Il secondo motivo di ricorso proposto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generico ed aspecifico, mancando un effettivo confronto con la motivazione. Secondo la difesa la motivazione del giudice di appello si sarebbe concentrata esclusivamente sulla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche, e non sulla dosimetria della pena. Tale affermazione è palesemente smentita dalla mera lettura della decisione impugnata (pag. 8 in particolare dove è stata valorizzata la gravità della condotta e la pluralità di episodi che hanno portato alla distribuzione del profitto del reato presupposto) che ha specificamente ricostruito e richiamato gli elementi posti alla base della dosimetria della pena, chiarendo le ragioni che giustificano lo scostamento dal minimo edittale, in assenza di qualsiasi irragionevolezza (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01). 5. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/05/2025. [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]