CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28445/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Milano,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FulvioBaldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso ritenuto fondato eassorbente,uditi per gli imputati l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso per l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 28 ottobre 2025 la Corte di appello di Milano, inparziale riforma della sentenza in data 5 giugno 2024 del G.u.p. del Tribunale diMilano, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 648-ter. 1 cod. pen. capo e)perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per i reati di cui all’art. 8d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a), di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo b), dicui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo c), di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000(capo d).2. Il ricorrente deduce con il primo motivo il vizio di motivazione in relazionealla mancata risposta al primo motivo di appello, e secondo per rimando, sullarichiesta di assoluzione e al quarto motivo di appello sul trattamentosanzionatorio; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla conferma della condanna per i residui reati fiscali per i quali nonpossono valere, in sede penale, le presunzioni tributarie che costituiscono meroindizio valutabile ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. e 533 cod. proc. pen.; conil terzo la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione sulla dedottainutilizzabilità delle fatture prodotte da ultimo dal P.m. ma non messe adisposizione della difesa fin dall’inizio né entrate nel fascicolo del P.m.; con ilquarto, l’erronea determinazione della pena e violazione divieto reformatio in peiusperché la pena base era rimasta immotivatamente identica nonostantel’assoluzione dal reato più grave e anche gli aumenti erano stati motivati con lasola loro congruità; con il quinto la violazione di legge con riferimento allaconfermata confisca per equivalente nonostante l’assoluzione dal reato di cuiall’art. 648-ter.1 cod. pen.; con il sesto la violazione di legge con riferimento allarestituzione dei beni al Comune di MilanoCONSIDERATO IN DIRITTO1.Sono fondati i primi due motivi di ricorso, ciò che consente di ritenereassorbiti i restanti motivi.[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato nei gradi di merito, in qualità di legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], per aver commesso una serie diviolazioni tributarie (art. 2 e art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) nell’ambito dellacogestione di fatto del centro sportivo Sant’Ambrogio di proprietà del Comune diMilano e con partecipazione agli utili per finanziare la realizzazione di campi dipadel.Per quanto di interesse, la conferma della condanna è motivata in pochebattute, considerata la complessità dei fatti, neanche descritti con chiarezza, e lapuntualità delle doglianze di appello, da pagina 38 a pagina 41. La sentenza èsostanzialmente riproduttiva delle motivazioni della sentenza di primo grado, resaall’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, nonostante la stessa Corte diappello abbia riconosciuto che era appiattita sulla comunicazione della notizia direato. Sta di fatto che, come lamentato dal ricorrente, manca una puntuale analisidei conti correnti sequestrati, una valutazione autonoma della natura dellaprestazione oggetto di fatturazione, l’esame delle entrate lecite dell’imputato,l’esame della consulenza tecnica prodotta e la verifica dei presunti rapporti con ifinanziatori indicati dall’Accusa. Manca quindi una verifica ragionata e persuasivadella responsabilità per i reati tributari per cui è intervenuta la condanna.S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio adaltra Sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di MilanoCosì deciso, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]