CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2018
Cassazione n. 17933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31773/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (SNTMRC74D19H5L1M) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'ISCHIA -intimato- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 2833/2018 depositata il21/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con la sentenza n. 2833/20/2018 depositata in data 21/03/2018 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto dal comune di [OSCURATO:PERSONA] d’ Ischia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’originario ricorso proposto dal contribuente ritenendo legittimo l’avviso di pagamento relativo alla TARI per l’annualità 2015; 1.1. come è dato evincere dalla sentenza impugnata i giudici di appello ritenevano che, contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, il contribuente non aveva fornito prova in ordine al mancato utilizzo dell’immobile per il periodo in contestazione, che l’imposta era dovuta in relazione alle aree indicate dall’ ente impositore il quale aveva applicato la prevista riduzione trattandosi di uso stagionale, che irrilevanti erano le statuizioni contenute in altre sentenze inter partes passate in giudicato e che l’atto impugnato risultava adeguatamente motivato; 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; 3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] d’ Ischia è rimasto intimato; 4. il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si denuncia, exart. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2909 cod. civ. con riguardo al giudicato esterno formatosi relativamente alle sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli nn. 6469/2015, 15972/2015, 22823/2015, 10087/2017, 10615/2016 e 9320/2017 con cui era stata accertata l’effettiva superficie tassabile dello stabilimento balneare e del ristorante di proprietà del contribuente; 1.1. con il secondo motivo si deduce, exart. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art t. 4 d.lgs. 241/1990, 112, 113 e 115 cod. proc. civ. poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel non considerare insufficiente la motivazione dell'avviso di pagamento; 1.2. con il terzo motivo si lamenta, exart. 360, primo comma nn. 3 e4, cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione degli artt. 70 d.lgs. 507/1993, 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel non ritenere adeguata la documentazione prodotta dal contribuente al fine di comprovare le obiettive condizioni di inutilizzabilità di parte dell’arenile; 1.3. con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ,violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. per avere i giudici di appello omesso di motivare relativamente alla specifica contestazione di cui al ricorso introduttivo, secondo cui la tassa andava correlata all’ effettivo periodo di attività trattandosi di attività stagionale e calcolata tenendo conto che venti mq. erano destinati a rifiuti speciali, smaltiti attraverso apposita impresa per come desumibile dal contratto depositato in conformità a quanto previsto dall’ art. 22 del Regolamento comunale; 2. il ricorso deve essere rigettato; 3.il primo motivo va disatteso in quanto parte contribuente non ha censurato adeguatamente la ratio decidendi in forza della quale è stata esclusa la vincolatività dei precedenti trattandosi di “rapporti di imposta diversi” e, comunque, per difetto di autosufficienza del ricorso; 3.1. occorre osservare che le citate sentenze non possono rilevare nell’ ottica prospettata dal ricorrente poiché attengono ad annualità diverse e riguardano un elemento mutevole a seconda degli eventi naturali come riferito dallo stesso contribuente (superficie utilizzabile di arenile) e posto che sull’interpretazione normativa il giudicato non vincola; 3.2. a parte la superiore troncante considerazione, in ordine al secondo aspetto relativo alla c.d. autosufficienza, premesso che parte ricorrente non ha prodotto le sentenze de quibus con l’ attestazione del passaggio in giudicato, va richiamato l’ orientamento secondo cui nel giudizio di legittimità il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso, pertanto la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, produrre le sentenze menzionate con la certificazione relativa al loro passaggio in giudicato sicchè in difetto di una simile allegazione è precluso a questa Corte di accertare se la materia del contendere oggetto del processo in corso sia coperta, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in altro, precedente, giudizio (vedi Cass.9946/01; 14710/06; Cass. 2013 n.28247; 2016/21170; Cass.8607/2017; n. 25432/2017); 4. il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 4 L. n. 241/1990, artt. 112, 113, 115 e 345 cod. proc. civ.) per avere la [OSCURATO:PERSONA] respinto le eccezioni del contribuente circa la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, è nel suo complesso infondato; 4.1. invero non coglie in alcun modo nel segno la censura di parte ricorrente relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione in ragione del mero richiamo alle superfici da tassare ed alle tariffe deliberate dal consiglio comunale; 4.2. la censura, in primo luogo, appare inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. dovendosi dare seguito al condivisibile orientamento secondo il quale in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso -è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (cfr. Cass. nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013); 4.3. tale condizione di ammissibilità non è stata concretizzata dal ricorrente nella formulazionedel motivo di ricorso, non essendo stata affatto riportata, sia pure per estratto, nei punti rilevanti la motivazione dell’atto impositivo impugnato; 4.4. sotto altro profilo la censura si appalesa priva di pregio alcuno in continuità con quanto già affermato da questa Corte in merito agli oneri motivazionali di un atto impositivo quale quello in esame (vedi, ex multis, Cass. 31.07.2019, n. 20620; Cass. 12.12.2018, n. 30039; Cass. 09/05/2017, n. 11270; Cass. 11.04.2019, n. 10128). Invero in tema di TARSU, nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli atti generali, quali le delibere comunali o altri regolamenti comunali - che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (tra le tante: Cass., 5 Sez. 5", 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2018, n. 16165; Cass., Sez. 5^,12 marzo 2019, n. 7437; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16996; Cass., Sez. 5", 22 marzo 2021, n. 7952; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22755; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2022, n. 4245) - risu ltano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata (Cass., Sez. 5, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2021, n. 7952); 4.5. va, pertanto, escluso che possa essere censurata, come mancanza di motivazione, l'omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delle indagini effettuate per rideterminare l'area, ben potendo tali indicazioni essere fornite nell'eventuale successiva fase contenziosa, in cui l'ente impositore ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16996); 4.6. né coglie nel segno la contestazione secondo cui il comune avrebbe fatto riferimento nell’ atto impositivo ad altri atti, peraltro asseritamente prodotti tardivamente in appello, quali la concessione demaniale n. 18/1997; 4.7. inprimo luogo occorre considerare che l’atto impositivo ben può richiamare atti già in possesso del contribuente, quale certamente la concessione demaniale in favore del Migliaccio; 4.8. per altro verso, in relazione a tale aspetto, non risulta assolto l’onere di specificità del motivo, non essendo stato riportato il contenuto dell’atto introduttivo e dell’appello da cui evincere che la questione in esame era stata effettivamente introdotta nel giudizio sin dal primo grado e, successivamente, riproposta al giudice di appello il quale, valutate le complessive emergenze processuali, ha con congrue argomentazioni ritenuto l’atto impositivo in esame adeguatamente motivato; 4.9. ed, ancora, posto che, secondo quanto incontestato, nell’atto impugnato era stata individuata la superficie tassabile, non appare censurabile la decisione dei giudici di appello i quali hanno anche valutato la documentazione prodotta in appello: va, infatti, respinta la doglianza circa la pretesa illegittima produzione di nuova documentazione in appello da parte del comune relativa alla superficie imponibile, ed il conseguente vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata in quanto basata anche sulla suddetta documentazione; 4.10. invero in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. (Sez. 5, Sentenza n. 18907 del 16/09/2011, Rv. 618893 -01); 4.11. le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall'art. 345 cod. proc. civ., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (cfr. Cass., nn. 18391/2021, 17164/2018, 8927/2018, 27774/2017, 22776/2015); 5. il terzo motivo, in forza del quale ilricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 70 d.lvo. n. 507/1993, art. 2697 cod. civ.) per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di valutare la documentazione (denuncia di variazione della superficie imponibile datata 2015) relativa all’arenile dello stabilimento balneare di sua proprietà è priva di pregio alcuno; 5.1. la censura è inammissibile posto che, come ribadito dalla Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 34469/2019), in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; 5.2. nel ricorso in esame non risulta trascritto, neppure in parte qua, il contenuto della suddetta documentazione, né sono stati forniti i dati necessari all'individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito, segnalandone, dunque, la presenza negli atti del giudizio di merito mediante precisa indicazione della sua collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte, essendosi limitata la parte ricorrente a parlare di un “All. n. 16” non meglio precisato, senza chiarire a quale atto del processo sarebbe stato allegato ovvero in quale fase processuale sarebbe stato prodotto; 6.anche il quarto motivo non merita accoglimento; 6.1. il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66, comma 3, lett. c), affida alla discrezionalità dei Comuni la possibilità di ridurre la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani in misura non superiore ad un terzo in relazione a "locali, adibiti ad uso stagionale o ad un uso non continuativo" come risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità. Tale riduzione, tuttavia, in quanto discrezionale sia nell' an che nel quantum , nei limiti del terzo, non opera in modo automatico ma è subordinata ad una esplicita previsione ad opera del regolamento comunale; 6.2. nella specie, i giudici di merito hanno evidenziato che una riduzione legata al carattere stagionale dell’attività era stata praticata dal comune (vedi pag. 2, §.3.1. della sentenza di appello), affermazione questa non censurata dal contribuente con conseguente palese infondatezza del motivo; 6.3. sotto altro profilo va ribadito che in tema di TARSU, nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura (Sez. 5, Sentenza n. 22756 del 09/11/2016, Rv. 641545 –01, in senso conforme vedi Cass. 33426/2018); 6.4. parte ricorrente deduce, poi, una circostanza -il fatto che venti metri quadri sarebbero stati adibiti a rifiuti speciali, con la conseguenza che sugli stessi non sarebbe dovuta la TARSU - questione che appare all’ evidenza inammissibile non risultando rispettato il principio dell’autosufficienza posto che il Migliaccio non ha chiarito ove detto profilo sarebbe stato dedotto ed in quale occasione sarebbe stato depositato il contratto con l’impresa addetta allo smaltimento di rifiuti speciali; 7. conseguentemente il ricorso deve essere rigettato; 7.1. nulla va disposto in ordine alle spese stante la mancata costituzione del comune di [OSCURATO:PERSONA] d’ Ischia; 7.2. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla dispone in odine alle spese; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr