CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 1978
Cassazione n. 01025/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1978 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 26 giugno 2020 del Tribunale di Massa che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. prevalenti sulla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato che si duole della violazione di legge, del vizio di motivazione e del travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. non è manifestamente infondato; - che va rilevata l'intervenuta prescrizione del reato, atteso che il reato è stato commesso in data 19 giugno 2015 ed il termine massimo di prescrizione è scaduto il 22 febbraio 2023, anche considerando la sospensione del termine per la durata di 64 giorni, a causa del rinvio dell'udienza del 26 marzo 2023 causato dall'emergenza pandemica; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il resto estinto per prescrizione, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso