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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 19541/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso pér l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto del 04/03/2020 con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la confisca di un terreno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo giudizio incidentale di pericolosità sociale qualificata ex art. 4, comma 1, lett. b), d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159 del proposto, ritenuto indiziato del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, reato di cui il terreno confiscato costituisce il provento.

2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 4, comma 1, lett. b) e 24 del d.

Igs. n. 159 del 2011 con riguardo al giudizio incidentale di pericolosità sociale qualificata anche in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen.

Il giudizio di pericolosità si fonda sulle dichiarazioni di Aloi e Ficara e sulla circostanza che il proposto firmò l'atto di cessione del terreno da parte del secondo, ma Aloi ha riferito di fatti non riconducibili al ricorrente, mentre Ficara, che nemmeno incolpa direttamente [OSCURATO:PERSONA], ha riferito di fatti anteriori alla cessione del terreno, senza che sia stato formulato alcun giudizio di attendibilità dello stesso Ficara, imputato di reato connesso in quanto imputato di esser stato imprenditore colluso con la 'ndrangheta.

Il ricorrente non è mai stato condannato e neppure indagato per reati di criminalità organizzata, il che è sintomatico dell'inesistenza della motivazione sottesa al giudizio di pericolosità qualificata.

L'ipotesi di estorsione contrattuale consistita nell'aver firmato l'atto di cessione come erede Tegano è priva di alcuna motivazione in ordine all'elemento psicologico, ossia se il ricorrente si fosse rappresentato che, sottoscrivendo il contratto, poneva in essere una prosecuzione di un asserito fatto estorsivo, laddove è meramente apparente la motivazione nella parte in cui afferma che il dolo del ricorrente è desumibile dal rapporto con il padre [OSCURATO:PERSONA], di cui non avrebbe potuto ignorare le vicende asseritamente illecite pregresse rispetto al terreno in questione.

Aloi ha reso dichiarazioni del tutto generiche e riguardanti fatti risalenti agli anni '60, accusando i Tegano e i loro eredi di aver occupato abusivamente la porzione del terreno in questione, mentre anche le dichiarazioni di Ficara risultano generiche, in quanto non ha incolpato il ricorrente, né ha adombrato dubbi circa il terreno, ma si è limitato ad affermare che taluni occupanti avevano esagerato o che volevano qualcosa di più.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 4, comma 1, lett. b) e 24 del d.

Igs. n. 159 del 2011 con riferimento alla misura della confisca e all'accertamento incidentale della pericolosità qualificata. [OSCURATO:PERSONA] frazionato il terreno dopo l'acquisto da Aloi e avendo costruito una strada confinante con i capannoni prima di cedere la porzione di terreno al ricorrente, gli 800 mq in più rispetto ai 1.000 mq. del contratto di cessione non sono nati per volontà del ricorrente, come dedotto nell'atto di appello.

Il decreto impugnato incorre in un errore di diritto lì dove afferma la pericolosità del ricorrente in assenza di indici rivelatori di tale pericolosità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità.

Al riguardo, va ribadito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246); già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263).

La limitazione legislativa dei motivi deducibili, nella materia in esame, con il ricorso per cassazione è stata valutata come conforme a Costituzione dalla sentenza n. 106 del 2015, con la quale il Giudice delle leggi ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina in questione nella parte in cui limita alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione.

Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in relazione al ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, nella nozione di violazione di legge devono essere compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

2. Ciò premesso, il primo motivo non merita accoglimento.

2.1. Nella ricostruzione della Corte distrettuale, [OSCURATO:PERSONA] (e, prima di lui, il padre Giuseppe) era stato costretto a tollerare - per la forza intimidatrice espressa dalla nota cosca di 'ndrangheta dei Tegano - l'occupazione di consistenti porzioni dell'esteso terreno di loro proprietà senza opporsi in alcun modo per timore di ritorsioni; il protrarsi di tale situazione ha fatto sì che Aloi - dopo aver invano tentato di alienare i fondi limitrofi alla c.d.

Fornace di Archi al loro valore di mercato - si sia determinato a vendere (o meglio, sottolinea il decreto impugnato, a svendere) tali terreni a [OSCURATO:PERSONA], imprenditore quantomeno contiguo alla locale criminalità organizzata (e accusato di appartenenza alla cosca [OSCURATO:PERSONA]), a un prezzo di gran lunga inferiore al loro reale valore; il contratto di compravendita tra Aloi e Ficara dava atto che il primo aveva concesso gratuitamente il possesso di parti del terreno a vari soggetti, che avevano mantenuto tale possesso per i vent'anni necessari al perfezionamento dell'usucapione, mentre il secondo si era obbligato a provvedere al trasferimento gratuito di tali porzioni usucapite a favore, tra gli altri, degli "eredi Tegano".

Il decreto impugnato rileva poi che la cessione a titolo gratuito da Ficara a [OSCURATO:PERSONA] («fase finale della complessa vicenda estorsiva») aveva avuto a oggetto un porzione di terreno più ampia di quella già occupata dai Tegano (ossia un'area di 1910 mq. di terreno a fronte dei "circa mq. 1000" asseritamente oggetto di usucapione secondo il contratto di compravendita stipulato da Aloi e Ficara), non giustificata se non nel peculiare contesto ambientale in cui si è sviluppata la vicenda e, come rilevato dal decreto di primo grado richiamato dalla Corte distrettuale, concretizzatasi nella personale realizzazione, da parte del proposto, di una «ulteriore condotta estorsiva da leggersi in continuità con quelle precedenti ad opera di altri componenti della cosca Tegano e di altre consorterie».

La non riconducibilità al proposto della condotta di occupazione, osserva ancora la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], non rileva posto che integra il concorso nell'estorsione anche la partecipazione alla sola fase finale della riscossione dell'illecito profitto, «consentendo la formalizzazione dell'acquisto della proprietà di un immobile da decenni abusivamente occupato dai Tegano», con modalità correlate al ricorso al metodo mafioso della forza intimidatoria del sodalizio.

2.2. Le censure articolate dal ricorso non sono fondate.

In limine, mette conto sottolineare che viene in rilievo nel caso di specie non già la figura di pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, ma quella di cui alla lett. b) della medesima disposizione; è ascritta a [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del giudizio di prevenzione, la figura di pericolosità qualificata rappresentata dall'essere indiziato del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e il suo contributo concorsuale è puntualmente individuato dai giudici di merito nell'aver realizzato, in particolare, l'ultimo segmento della complessa vicenda, articolatasi, prima, nell'occupazione illecita dei terreni di Aloi, poi nella cessione a titolo gratuito a Tegano, avendo così contribuito al conseguimento del profitto illecito della coartazione perpetrata nei confronti della vittima e a portare in tal modo a temine la condotta delittuosa (cfr. Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Pacilli, Rv. 271005, richiamata dal decreto impugnato), una condotta (significativamente descritta da Ficara come una «specie di esproprio» subìto da Aloi ad opera degli esponenti mafiosi) realizzata attraverso modalità di consumazione prolungata o progressiva (cfr., in tema di estorsione, Sez. 5, n. 4919 del 05/11/2010, dep. 2011, Calabrese, Rv. 249249).

Del resto, del tutto consolidato è l'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo (proprio in tema di estorsione, Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260), essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901).

A fronte dell'articolata motivazione del giudice di appello, privo di consistenza è il rilievo che il proposto non abbia subìto condanne o indagini per fatti di criminalità organizzata, le une e le altre non rappresentando un presupposto necessario della misura di prevenzione e, segnatamente, dell'accertamento (incidentale, nel caso di specie) della pericolosità del proposto.

Quanto ai rapporti del ricorrente con il padre, la Corte distrettuale non fa leva su "automatismi indiziari" di sorta, ma registra il dato che [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole del fatto che il padre non poteva aver maturato il possesso per la durata necessaria all'usucapione (usucapione, peraltro esclusa dall'acquisto del possesso con violenza, che, è opportuno ricordare, rappresenta, nell'economia dei due negozi in questione, il presupposto del secondo, ossia della cessione a titolo gratuito da Ficara a Tegano), in quanto latitante dal 1993 e ininterrottamente detenuto dal 2004.

Rilievi, questi, che, all'evidenza, rendono ragione della riconoscibilità in capo al proposto dell'elemento psicologico del reato, nei termini richiesti dal giudizio di prevenzione, tanto più che presupposto legittimante l'applicazione di una misura di prevenzione personale è che «l'attività criminosa - descritta nelle varie fattispecie elencate oggi nell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, e il cui riscontro probatorio funge da base sulla quale sviluppare il giudizio in ordine alla pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica - risulti da evidenze che la legge indica ora come "elementi di fatto", più spesso come "indizi"; evidenze che debbono essere vagliate dal tribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali» (Corte cost., sent. n. 24 del 2019).

Circa le ulteriori doglianze, la circostanza che Aloi abbia riferito della prima fase della vicenda non scalfisce il ragionamento dei giudici della prevenzione, mentre, quanto a Ficara, la Corte distrettuale richiama adesivamente le valutazioni circa la sua attendibilità svolte dal giudice di primo grado, con rilievi non oggetto da parte del ricorso di puntuale disamina critica, idonea a metterne in luce profili censurabili in questa sede.

Del resto, già il giudice di primo grado aveva rilevato, in difetto di specifiche deduzioni difensive sul punto, che la complessa vicenda oggetto del presente procedimento va qualificata quale estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Le varie deduzioni relative all'asserita genericità del racconto dei due dichiaranti non si confrontano con la ricostruzione della vicenda operata dai conformi provvedimenti di primo e di secondo grado, ricostruzione sintetizzata dal decreto di primo grado nel senso che «la condotta delle famiglie mafiose innescava un'unica complessa catena causale di eventi che portava prima alla "svendita" del terreno dall'originario proprietario a Ficara [...] e poi alla definitiva cessione del bene agli estorsori»; le deduzioni in questione sviliscono il dato per cui tale ricostruzione è stata operata anche sulla base del racconto dei due dichiaranti (ma, ad esempio, valorizzando altresì gli stessi atti negoziali richiamati) e, comunque, denunciano, al più, vizi motivazionali inammissibili in questa sede.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

A proposito di quella che i giudici della prevenzione hanno descritto come «ulteriore condotta estorsiva» attribuita a Tegano in "continuità" con quella avviata con le occupazioni illecite, la Corte distrettuale ha richiamato le dichiarazioni di Ficara lì dove aveva riferito della pretesa degli esponenti delle cosche di ottenere la cessione formale di terreni più vasti di quelli previsti dall'atto stipulato con Aloi, osservando che, rispetto a tale circostanza, non assume alcun rilievo che essa sia derivata dallo stato dei luoghi, poiché, anche se così fosse stato, non si giustificherebbe se non nel peculiare contesto ambientale in cui si è sviluppata la complessiva vicenda e tenuto conto dell'appartenenza dell'acquirente a una storica famiglia mafiosa.

Le ulteriori deduzioni relative appunto all'"ampliamento" della porzione ceduta al ricorrente risultano manifestamente inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516) e, sostanzialmente, reiterano doglianze esaminate dal giudice di appello e disattese con motivazione all'evidenza non apparente.

Del pari inammissibili sono le censure sulla qualifica di pericolosità del proposto, in quanto prive di correlazione con l'articolata e complessiva ricostruzione operata dai conformi decreti di primo e di secondo grado e con il dato per cui la pericolosità del proposto è messa in luce dall'adozione dell'ultimo negozio traslativo dei fondi (con le caratteristiche indicate), il che, all'evidenza, esclude divaricazioni tra tempo della pericolosità ed epoca dell'acquisto del bene confiscato, quel bene indicato come frutto di una sorta di «esproprio» (gratuito) ai danni degli originari titolari.4.

Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso pér l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto del 04/03/2020 con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la confisca di un terreno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo giudizio incidentale di pericolosità sociale qualificata ex art. 4, comma 1, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 del proposto, ritenuto indiziato del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, reato di cui il terreno confiscato costituisce il provento. 2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 4, comma 1, lett. b) e 24 del d. Igs. n. 159 del 2011 con riguardo al giudizio incidentale di pericolosità sociale qualificata anche in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Il giudizio di pericolosità si fonda sulle dichiarazioni di Aloi e Ficara e sulla circostanza che il proposto firmò l'atto di cessione del terreno da parte del secondo, ma Aloi ha riferito di fatti non riconducibili al ricorrente, mentre Ficara, che nemmeno incolpa direttamente [OSCURATO:PERSONA], ha riferito di fatti anteriori alla cessione del terreno, senza che sia stato formulato alcun giudizio di attendibilità dello stesso Ficara, imputato di reato connesso in quanto imputato di esser stato imprenditore colluso con la 'ndrangheta. Il ricorrente non è mai stato condannato e neppure indagato per reati di criminalità organizzata, il che è sintomatico dell'inesistenza della motivazione sottesa al giudizio di pericolosità qualificata. L'ipotesi di estorsione contrattuale consistita nell'aver firmato l'atto di cessione come erede Tegano è priva di alcuna motivazione in ordine all'elemento psicologico, ossia se il ricorrente si fosse rappresentato che, sottoscrivendo il contratto, poneva in essere una prosecuzione di un asserito fatto estorsivo, laddove è meramente apparente la motivazione nella parte in cui afferma che il dolo del ricorrente è desumibile dal rapporto con il padre [OSCURATO:PERSONA], di cui non avrebbe potuto ignorare le vicende asseritamente illecite pregresse rispetto al terreno in questione. Aloi ha reso dichiarazioni del tutto generiche e riguardanti fatti risalenti agli anni '60, accusando i Tegano e i loro eredi di aver occupato abusivamente la porzione del terreno in questione, mentre anche le dichiarazioni di Ficara risultano generiche, in quanto non ha incolpato il ricorrente, né ha adombrato dubbi circa il terreno, ma si è limitato ad affermare che taluni occupanti avevano esagerato o che volevano qualcosa di più. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 4, comma 1, lett. b) e 24 del d. Igs. n. 159 del 2011 con riferimento alla misura della confisca e all'accertamento incidentale della pericolosità qualificata. [OSCURATO:PERSONA] frazionato il terreno dopo l'acquisto da Aloi e avendo costruito una strada confinante con i capannoni prima di cedere la porzione di terreno al ricorrente, gli 800 mq in più rispetto ai 1.000 mq. del contratto di cessione non sono nati per volontà del ricorrente, come dedotto nell'atto di appello. Il decreto impugnato incorre in un errore di diritto lì dove afferma la pericolosità del ricorrente in assenza di indici rivelatori di tale pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità. Al riguardo, va ribadito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246); già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263). La limitazione legislativa dei motivi deducibili, nella materia in esame, con il ricorso per cassazione è stata valutata come conforme a Costituzione dalla sentenza n. 106 del 2015, con la quale il Giudice delle leggi ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina in questione nella parte in cui limita alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in relazione al ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, nella nozione di violazione di legge devono essere compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 2. Ciò premesso, il primo motivo non merita accoglimento. 2.1. Nella ricostruzione della Corte distrettuale, [OSCURATO:PERSONA] (e, prima di lui, il padre Giuseppe) era stato costretto a tollerare - per la forza intimidatrice espressa dalla nota cosca di 'ndrangheta dei Tegano - l'occupazione di consistenti porzioni dell'esteso terreno di loro proprietà senza opporsi in alcun modo per timore di ritorsioni; il protrarsi di tale situazione ha fatto sì che Aloi - dopo aver invano tentato di alienare i fondi limitrofi alla c.d. Fornace di Archi al loro valore di mercato - si sia determinato a vendere (o meglio, sottolinea il decreto impugnato, a svendere) tali terreni a [OSCURATO:PERSONA], imprenditore quantomeno contiguo alla locale criminalità organizzata (e accusato di appartenenza alla cosca [OSCURATO:PERSONA]), a un prezzo di gran lunga inferiore al loro reale valore; il contratto di compravendita tra Aloi e Ficara dava atto che il primo aveva concesso gratuitamente il possesso di parti del terreno a vari soggetti, che avevano mantenuto tale possesso per i vent'anni necessari al perfezionamento dell'usucapione, mentre il secondo si era obbligato a provvedere al trasferimento gratuito di tali porzioni usucapite a favore, tra gli altri, degli "eredi Tegano". Il decreto impugnato rileva poi che la cessione a titolo gratuito da Ficara a [OSCURATO:PERSONA] («fase finale della complessa vicenda estorsiva») aveva avuto a oggetto un porzione di terreno più ampia di quella già occupata dai Tegano (ossia un'area di 1910 mq. di terreno a fronte dei "circa mq. 1000" asseritamente oggetto di usucapione secondo il contratto di compravendita stipulato da Aloi e Ficara), non giustificata se non nel peculiare contesto ambientale in cui si è sviluppata la vicenda e, come rilevato dal decreto di primo grado richiamato dalla Corte distrettuale, concretizzatasi nella personale realizzazione, da parte del proposto, di una «ulteriore condotta estorsiva da leggersi in continuità con quelle precedenti ad opera di altri componenti della cosca Tegano e di altre consorterie». La non riconducibilità al proposto della condotta di occupazione, osserva ancora la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], non rileva posto che integra il concorso nell'estorsione anche la partecipazione alla sola fase finale della riscossione dell'illecito profitto, «consentendo la formalizzazione dell'acquisto della proprietà di un immobile da decenni abusivamente occupato dai Tegano», con modalità correlate al ricorso al metodo mafioso della forza intimidatoria del sodalizio. 2.2. Le censure articolate dal ricorso non sono fondate. In limine, mette conto sottolineare che viene in rilievo nel caso di specie non già la figura di pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, ma quella di cui alla lett. b) della medesima disposizione; è ascritta a [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del giudizio di prevenzione, la figura di pericolosità qualificata rappresentata dall'essere indiziato del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e il suo contributo concorsuale è puntualmente individuato dai giudici di merito nell'aver realizzato, in particolare, l'ultimo segmento della complessa vicenda, articolatasi, prima, nell'occupazione illecita dei terreni di Aloi, poi nella cessione a titolo gratuito a Tegano, avendo così contribuito al conseguimento del profitto illecito della coartazione perpetrata nei confronti della vittima e a portare in tal modo a temine la condotta delittuosa (cfr. Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Pacilli, Rv. 271005, richiamata dal decreto impugnato), una condotta (significativamente descritta da Ficara come una «specie di esproprio» subìto da Aloi ad opera degli esponenti mafiosi) realizzata attraverso modalità di consumazione prolungata o progressiva (cfr., in tema di estorsione, Sez. 5, n. 4919 del 05/11/2010, dep. 2011, Calabrese, Rv. 249249). Del resto, del tutto consolidato è l'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo (proprio in tema di estorsione, Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260), essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901). A fronte dell'articolata motivazione del giudice di appello, privo di consistenza è il rilievo che il proposto non abbia subìto condanne o indagini per fatti di criminalità organizzata, le une e le altre non rappresentando un presupposto necessario della misura di prevenzione e, segnatamente, dell'accertamento (incidentale, nel caso di specie) della pericolosità del proposto. Quanto ai rapporti del ricorrente con il padre, la Corte distrettuale non fa leva su "automatismi indiziari" di sorta, ma registra il dato che [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole del fatto che il padre non poteva aver maturato il possesso per la durata necessaria all'usucapione (usucapione, peraltro esclusa dall'acquisto del possesso con violenza, che, è opportuno ricordare, rappresenta, nell'economia dei due negozi in questione, il presupposto del secondo, ossia della cessione a titolo gratuito da Ficara a Tegano), in quanto latitante dal 1993 e ininterrottamente detenuto dal 2004. Rilievi, questi, che, all'evidenza, rendono ragione della riconoscibilità in capo al proposto dell'elemento psicologico del reato, nei termini richiesti dal giudizio di prevenzione, tanto più che presupposto legittimante l'applicazione di una misura di prevenzione personale è che «l'attività criminosa - descritta nelle varie fattispecie elencate oggi nell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, e il cui riscontro probatorio funge da base sulla quale sviluppare il giudizio in ordine alla pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica - risulti da evidenze che la legge indica ora come "elementi di fatto", più spesso come "indizi"; evidenze che debbono essere vagliate dal tribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali» (Corte cost., sent. n. 24 del 2019). Circa le ulteriori doglianze, la circostanza che Aloi abbia riferito della prima fase della vicenda non scalfisce il ragionamento dei giudici della prevenzione, mentre, quanto a Ficara, la Corte distrettuale richiama adesivamente le valutazioni circa la sua attendibilità svolte dal giudice di primo grado, con rilievi non oggetto da parte del ricorso di puntuale disamina critica, idonea a metterne in luce profili censurabili in questa sede. Del resto, già il giudice di primo grado aveva rilevato, in difetto di specifiche deduzioni difensive sul punto, che la complessa vicenda oggetto del presente procedimento va qualificata quale estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le varie deduzioni relative all'asserita genericità del racconto dei due dichiaranti non si confrontano con la ricostruzione della vicenda operata dai conformi provvedimenti di primo e di secondo grado, ricostruzione sintetizzata dal decreto di primo grado nel senso che «la condotta delle famiglie mafiose innescava un'unica complessa catena causale di eventi che portava prima alla "svendita" del terreno dall'originario proprietario a Ficara [...] e poi alla definitiva cessione del bene agli estorsori»; le deduzioni in questione sviliscono il dato per cui tale ricostruzione è stata operata anche sulla base del racconto dei due dichiaranti (ma, ad esempio, valorizzando altresì gli stessi atti negoziali richiamati) e, comunque, denunciano, al più, vizi motivazionali inammissibili in questa sede. 3. Il secondo motivo è inammissibile. A proposito di quella che i giudici della prevenzione hanno descritto come «ulteriore condotta estorsiva» attribuita a Tegano in "continuità" con quella avviata con le occupazioni illecite, la Corte distrettuale ha richiamato le dichiarazioni di Ficara lì dove aveva riferito della pretesa degli esponenti delle cosche di ottenere la cessione formale di terreni più vasti di quelli previsti dall'atto stipulato con Aloi, osservando che, rispetto a tale circostanza, non assume alcun rilievo che essa sia derivata dallo stato dei luoghi, poiché, anche se così fosse stato, non si giustificherebbe se non nel peculiare contesto ambientale in cui si è sviluppata la complessiva vicenda e tenuto conto dell'appartenenza dell'acquirente a una storica famiglia mafiosa. Le ulteriori deduzioni relative appunto all'"ampliamento" della porzione ceduta al ricorrente risultano manifestamente inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516) e, sostanzialmente, reiterano doglianze esaminate dal giudice di appello e disattese con motivazione all'evidenza non apparente. Del pari inammissibili sono le censure sulla qualifica di pericolosità del proposto, in quanto prive di correlazione con l'articolata e complessiva ricostruzione operata dai conformi decreti di primo e di secondo grado e con il dato per cui la pericolosità del proposto è messa in luce dall'adozione dell'ultimo negozio traslativo dei fondi (con le caratteristiche indicate), il che, all'evidenza, esclude divaricazioni tra tempo della pericolosità ed epoca dell'acquisto del bene confiscato, quel bene indicato come frutto di una sorta di «esproprio» (gratuito) ai danni degli originari titolari.4. Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
Decreto Cassazione n. 19541/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris