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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10347/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GARANCINI, giusta procura speciale in-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente–Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/2026avverso la sentenza n. 750/2023 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 27/2/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOMara Sist propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione dellasentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia aveva respinto l’appello erariale avverso lasentenza n. 65/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale diVarese, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamentoemesso dall’Agenzia delle Entrate con il quale, disattendendo ilclassamento, proposto dalla contribuente con DOCFA del 15/5/2018, incategoria A/7, classe 3^, relativamente agli immobili di sua proprietà sitiin Luino (VA) (esitati ad una procedura di divisione con conseguentecreazione dei subalterni 504 e 505), era stata assegnata agli stessi lacategoria A/8, classe 4^, con rettifica dei dati censuari e della conseguenterendita catastale.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.La contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c. violazione «del dPR 23 marzo 1998, n. 138,articoli 1, 2, 3, 8 e 9» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondogrado «disapplicato la norma che, in principalità, detta i criteri diclassamento – e di eventuale revisione – delle unità immobiliari adestinazione ordinaria».1.2.

La ricorrente, in particolare, lamenta che la Corte di giustiziatributaria di secondo grado abbia ignorato i criteri di classamento stabilitidalla normativa, omettendo di considerare i fattori «posizionali» ed«edilizi» previsti dall'art. 8 del citato decreto, avendo il giudice di appello,invece, basato la decisione su considerazioni generiche senza un'analisiapprofondita delle caratteristiche dell'immobile e della microzona.Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/20261.3.

La doglianza è infondata.1.4.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto ilgravame, affermando quanto segue: «Il dato da valorizzare (…) è costituitodal fatto che le caratteristiche costruttive, tipologiche ed architettonichedell’edificio nel suo complesso sono tipiche delle abitazioni in villa:panoramicità, pertinenze e locali di ampiezza consistente non possono checollocarlo su un livello indubbiamente superiore all’ordinario.

Ciò ancheprescindendosi dall’esistenza del diritto d’uso della piscina che, secondol’appellante, sarebbe da considerarsi estinto.

Va altresì evidenziato che ledue unità immobiliari presentano ingressi separati sì da risultare ciascunaautonomamente classificabile come villa.

Deve, essere disattesa anche ladoglianza relativa all’erroneità dei comparabili utilizzati.

L’Ufficio ha fornitopuntuale replica sia in relazione alla vicinanza degli immobili sia allasimilarità delle caratteristiche.

Riguardo al primo aspetto, si rileva chetrattasi di immobili situati nella stessa zona non risultando- trattandosi diville con aree esterne - sensibile una distanza contenuta nel raggio di 1,5/5chilometri.

Riguardo al secondo, l’esame della documentazione fotograficaallegata dall’appellante conforta l’argomento circa l’assenza di elementiintrinseci ed estrinseci dei comparabili atti a minarne la valenza.

Nessunausilio, ai fini pretesi, può assegnarsi a quanto evidenziato nella perizia diparte riguardo alla non ricorrenza nello specifico di caratteristiche di lussoai sensi del D.M. nr. 1072/69: come ribadito dall’Ufficio, con argomentocondivisibile, la classificazione prescinde dalla presenza o meno dellestesse ed è, piuttosto, frutto dell’apprezzamento delle caratteristicheintrinseche ed estrinseche dei beni nel loro complesso idonee, di per sé, ariscontrare l’operata assegnazione di categoria catastale».1.5.

Occorre premettere che la legge non pone una specificadefinizione delle categorie e classi catastali, sicché la qualificazione diun'abitazione in termini di «signorile», «civile», «popolare» - di cui allanota C-1/1022 del 4/5/1994 del Ministero delle Finanze, esplicativa dellevarie categorie catastali - costituisce il portato di un apprezzamento di fattoda riferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle quali corrispondonospecifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli nel tempo, sia sul pianoNumero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/2026della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo, per il deperimentodell'immobile, o per il degrado dell'area ove lo stesso si trovi (così Cass.,n. 22557/2008, in motivazione).1.6.

Le anzidette caratteristiche non vanno, tuttavia, mutuate dal d.m.2/8/1969 che indica, invece, i diversi parametri in base ai quali stabilire lacaratteristica «di lusso» delle abitazioni, e ciò in quanto l'attribuzione dellacategoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile: unità immobiliariappartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristichecostruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello deifabbricati di tipo residenziale) non implica, necessariamente, chel'immobile costituisca un'abitazione di lusso (cfr. Cass., n. 2250/2021;Cass., n. 33927/2019; Cass., n. 10283/2019).1.7.

È, infatti, opportuno precisare che, mentre il procedimento diclassamento è volto all'attribuzione di categoria, classe e rendita alle unitàimmobiliari, la qualificazione di un'abitazione in termini «di lusso» èfinalizzata al diverso scopo di precludere l'accesso a talune agevolazioni, ela relativa connotazione presuppone, appunto, la ricorrenza di specificirequisiti in relazione alle otto, diverse, tipologie di abitazioni indicate dalmenzionato d.m. del 1969 (riferite: alla destinazione a «ville», «parcoprivato» delle aree su cui sorgono, ovvero alla relativa qualifica ad operadegli strumenti urbanistici come «di lusso»; all'estensione del lotto sulquale sorgono; al rapporto tra la relativa cubatura e la superficie asservita;alla dotazione di piscina o campi da tennis di precise caratteristiche;costituenti alloggio padronale; all'estensione della superficie utilecomplessiva superiore a mq. 240; al rapporto tra costo del terreno copertorispetto al costo di costruzione; alla presenza di oltre quattrocaratteristiche indicate nell'allegata tabella).1.8.

La conclusione qui adottata trova conforto nella previsione dell’art.9, comma 3, lett. e), del d.l. n. 557/1993, convertito in legge n. 133/1994,secondo cui non possono esser riconosciuti rurali «i fabbricati ad usoabitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbaneappartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lussopreviste dal decreto del Ministro dei [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1969».Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/20261.9.

La congiunzione disgiuntiva adoperata dalla norma depone,appunto, nel senso della mancata coincidenza dei requisiti che devonopossedere gli immobili da classificare nella categoria A/1 (ed A/8) rispettoa quelli delle abitazioni aventi caratteristiche di lusso.1.10.

L'impugnata sentenza correttamente, dunque, ha ritenuto lacongruità del classamento non in relazione ai requisiti indicati al punto 8del d.m. 2/8/1969 (presenza di oltre quattro caratteristiche indicatenell'allegata tabella), ma alle caratteristiche proprie della categoriacatastale A/8.1.11.

Nel caso di specie si controverte del classamento dell'immobilede quo in categoria A/8.1.12.

Questa Corte, proprio in riferimento ad una controversiaincentrata sul medesimo tema, ha affermato quanto segue: «Ilclassamento non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi: lalegge si limita, infatti, a prevedere la elaborazione di un reticolo dicategorie e classi catastali e demanda la elaborazione di tali gruppi,categorie e classi all'Ufficio tecnico erariale (d.P.R. 1 dicembre 1949, n.1142 art. 9).

L'ufficio tecnico erariale procede sulla base di istruzioniministeriali anche piuttosto risalenti nel tempo (è tuttora utile in propositola circolare n. 134 del 6 luglio 1941, integrata dalla istruzione 2 del 24maggio 1942).

Di fatto, mentre è pressoché uniforme in tutto il territorionazionale la suddivisione in cinque gruppi (A, B, C, D, E) articolati innumerose categorie (A/1, A/2, A/3 ....), sono assai incerti i criteri in forzadei quali un immobile rientri nelle diverse categorie: vada ad esempioclassificato come A/2 (abitazione di tipo civile) piuttosto che come A3(abitazione di tipo economico).

Nel suo "quadro generale delle categoriecon annesso massimario" contenuto nella citata circolare 134 del 1941 ilMinistero avvertiva in riferimento alle prime otto classi della categoria A,che "trattandosi di qualificazione relativa e variabile da luogo a luogo, devecorrispondere al significato che ha localmente"; qualche maggioreprecisazione è oggi contenuta nella circolare ministeriale 14 marzo 1992,n.5/3/1100, ma siamo sempre a livello di mere istruzioni amministrative,di cui si tiene conto in quanto possibile espressione di un "comune sentire".Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/2026Proprio in considerazione di queste difficoltà, ai fini della applicazione delleagevolazioni fiscali "prima casa", il legislatore ha creato un'appositacategoria di "abitazioni di lusso" che non ha preciso riscontro nelle classicatastali (tanto che si nega che essa coincida con la categoria catastaleA/1).

Queste difficoltà si riflettono sulla distinzione fra "A/7 - abitazioni invillini" e "A/8 - abitazioni in ville".

Sembra di dover affermare che ciò checaratterizza la "villa" non sono soltanto le dimensioni, quanto lee degli ornamenti, la collocazione, il rapporto con il territorio, le vie diaccesso.

Nel linguaggio comune (ripreso dal legislatore) edifici similivengono chiamati "villa" se collocati in località di lusso e "villini" se collocatiin aree di minor pregio.

Altro è poi se le vie di comunicazione sonodifficoltose in quanto l'edificio è collocato in una pregiata località montuosao panoramica, altro è se l'isolamento non è espressione di un lusso bensì,più banalmente, determina una scomodità.

La circolare ministeriale 5/1992afferma, in proposito, come per "ville debbano intendersi quegli immobilicaratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificatein zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio concaratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.Consistenza e dotazione di impianti corrispondenti a quanto indicatodall'Ufficio in sede di classamento automatico per l'attribuzione dellacategoria (punti 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 dei prospetti 9)".

Mentre "pervillino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unitàimmobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitureproprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, pertutte o parte delle unità immobiliari, di aree coltivate o no a giardino.

Leunità immobiliari dovranno avere consistenza e dotazioni corrispondenti aquanto indicato dall'Ufficio in sede di classamento automatico perl'attribuzione della categoria (punti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14 e 15 deiprospetti 9)".

Ora, per parco non può certo intendersi la utilizzabilità diqualunque area verde, altrimenti tutte le abitazioni rurali sarebbero ville,bensì un'area con alberi destinata ed adattata al godimento degli abitanti,tanto più appetibile perché sita in zone di pregio o destinate, appunto, aNumero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/2026ville.

E si deve altresì valutare se l'immobile abbia "caratteristichecostruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario"» (cfr. Cass. n.2704/2014 in motiv.).1.13.

La citata Nota del Ministero delle Finanze 4/5/1994, n.C-1/1022, prevede espressamente quanto segue: «Ville devono intendersiquegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/ogiardino, edificate di norma non esclusivamente in zone urbanistichedestinate a tali costruzioni o in zone di pregio, con caratteristichecostruttive e di rifiniture, di livello generalmente superiore all'ordinario.Ampia consistenza e dotazione di impianti e servizi.

Possono ancheidentificare immobili aventi rilevanti caratteri tipologici e architettonici inrelazione all'epoca di costruzione».1.14.

Occorre inoltre evidenziare che, se è vero che, a norma dell'art.3 del r.d.l. n. 652/1939, conv. in legge n. 1249/1939, l'accertamentogenerale degli immobili urbani deve essere fatto per «unità immobiliare»,che si considera tale, in base al successivo art. 5, «ogni parte di immobileche, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile e atta a produrre unreddito proprio», e che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del r.d.l. n. 652/1939,conv. in legge n. 1249/1939, e degli artt. 6, comma 1, e 61, comma 2, deld.P.R. n. 1142/1949, la categoria e la classe catastali debbono esseredestinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari, avendo cosìriguardo l’accatastamento alla situazione reale o di fatto, ben può, quindi,anche un singolo immobile scindersi, agli effetti catastali, in tante unitàimmobiliari distinte quando sono ciascuna idonea a produrre un reddito suoproprio.1.15.

In ipotesi di frazionamento di un immobile in distinte unitàimmobiliari, la tipologia catastale di un edificio non determina, dunque,automaticamente la medesima tipologia per ogni singola unità immobiliareche ne faccia parte, occorrendo tener conto delle relative condizioniconcrete e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche (in termini cfr.Cass., n. 25805/2022; Cass., n. 14867/2013; Cass., n. 10013/2003).Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/20261.16.

Gli elementi valorizzati dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado, come dianzi indicati, rendono pertanto sostenibilel'eseguito riclassamento in categoria A/8.1.17.

Le doglianze della contribuente mirano, dunque, in realtà,sebbene apparentemente formulate nel prisma della violazione di leggesostanziale e processuale, a suscitare una diversa valutazione del quadrofattuale (caratteristiche dell'immobile, sua ubicazione) già congruamenteesaminato dai Giudici di merito, con ciò tralasciando di considerare che unasimile rivisitazione, estesa all'efficacia probatoria degli elementi istruttoriacquisiti in giudizio, è senza dubbio preclusa in sede di legittimità (amaggior ragione, in assenza di un ammissibile motivo di naturamotivazionale, precluso per «doppia conforme» ex art. 348-ter c.p.c.).2.1.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7, comma 1, della legge n.212/2000 e s.m.i., e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., per averela Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermato la sentenza diprimo grado circa l’idoneità della motivazione dell’atto impugnato, che siassume invece carente ed oggetto di inammissibile integrazione in sedegiudiziale da parte dell’Ufficio.2.2.

La doglianza va parimenti disattesa.2.3.

Come più volte chiarito da questa Corte, l’accertamento catastaleè sufficientemente motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita quando la discrasia tra rendita proposta e renditaclassati, e solo quando l’Ufficio compie una divergente valutazione deglielementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dell’accertamentodeve essere più approfondita perché l’Ufficio deve indicare le differenze traquanto dichiarato nel c.d.

DOCFA e quanto accertato (cfr. Cass., tra letante, Cass., n. 2777/2018; Cass., n. 2497/2016; Cass., n. 8344/2015).2.4.

È stato, dunque, evidenziato che gli indicati termini di riscontrodell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito allaprocedura DOCFA, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte diun’immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazioneNumero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/2026di accatastamento), immutazione rilevante - ai fini dell'assolvimentodell'obbligo di motivazione - qualora incentrata sugli «elementi di fatto» didetta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) ladiversa valutazione della rendita catastale (così come nella fattispecie)consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valoreeconomico dei beni» (cfr., ex plurimis, Cass., n. 23674/2020; Cass., n.29373/2019; Cass., n. 13778/2019; Cass., n. 31809/2018; Cass., n.12777/2018; Cass., n. 12497/2016; Cass., n. 8344/2015; Cass., n.23237/2014).2.5.

Tanto premesso sul piano dei principi, non può non osservarsicome i fatti sui quali si fonda l'impugnato avviso sono quelli stessi indicatidal contribuente nella proposta DOCFA di attribuzione di rendita, in quantola motivazione dell'atto di classamento, per quanto risulta, non è fondatosu di una causa petendi sconosciuta al contribuente.2.6.

Nel caso di specie, si deduce dalla sentenza impugnata, che farichiamo alla pronuncia di primo grado, e dall'avviso di classamento(ritualmente trascritto nel controricorso) che la richiesta di modifica dellacategoria sia stata respinta sulla base dei dati forniti dal contribuente, conconseguente mancata modifica della rendita catastale, in ragione di unavalutazione tecnica effettuata sulla base della tipologia costruttiva,caratteristiche dimensionali, finiture, e impianti fissi, mentre non è statodedotto in ricorso che l'atto di classamento si sia basato su elementi difatto differenti da quelli indicati nel modello DOCFA.2.7.

La stessa contribuente non ha, in ricorso, specificato, rispettoall’immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazionedi accatastamento), su quali differenti «elementi di fatto» rispetto a dettaproposta essa fosse incentrata, in quanto non è affatto discussa la strutturae la dimensione dell’unità immobiliare oggetto di causa, né è incontestazione la consistenza di questa che è stata oggetto difrazionamento, ben nota tra le parti, essendo per la stessa già stata2.8.

Non risulta, dunque, vi sia stata contestazione da parte dell’Ufficionell’avviso di classamento circa la destinazione e le caratteristicheNumero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato dairicorrenti, né circa la superficie utile dell’unità immobiliare.2.9.

Gli elementi fattuali, pertanto, si può affermare che fossero alleparti ben noti e si deve ritenere, quindi, che sia stato corretto il principioapplicato dalla sentenza impugnata per cui l’obbligo motivazionale, inquanto effettuato a seguito di procedura DOCFA, in presenza di dati fattualinon contestati tra le parti, è adeguatamente assolto attraversol’indicazione dei dati catastali, dei dati relativi all’ubicazione dell’immobile,dei dati di classamento proposti nel 2015 e quelli antecedenti.2.10.

Si trattava allora, nello specifico, di trarre esatte conseguenzegiuridiche da fatti che la parte contribuente conosce per averli allegati allaproposta DOCFA ex art. 2 del d.l. n. 16/1993, conv. in legge n. 75/1994,e d.m. n. 701/1994, in quanto il dissenso non è sui fatti posti a fondamentodell'atto di classamento, non è, cioè, controversa la consistenza catastaleo l'ubicazione o gli esiti della ristrutturazione, bensì la lite è sullavalutazione di detti fatti incontroversi e sulle conseguenze giuridiche cheda tali valutazioni debbono esser fatte discendere.2.11.

Alla contribuente era stato, quindi, assolutamente garantito ildiritto difensivo di confutare, per esempio a mezzo di perizie di parte,sempre nel rispetto delle previste preclusioni, le ragioni contenute nellastima effettuata dall'Ufficio, fondate su elementi di fatto conosciuti inquanto indicati nella richiesta DOCFA.2.12.

Peraltro, se da una parte rimane ferma la preclusione ad unapostuma e tardiva integrazione – con valore sanante – di una motivazionecarente o insufficiente, nel caso in cui non si ravvisi tale ipotesi, come nelcaso in esame, non è precluso all’amministrazione finanziaria dicontrodedurre alle censure del contribuente in sede processuale perdifendere la motivazione ab origine adeguata anche con la prospettazionead abundantiam di nuovi argomenti o la produzione di nuovi documenti,che non erano stati enunciati, riprodotti o menzionati nell’avviso di rettificacatastale, ma che, comunque, assumono rilevanza processuale sul pianodella delimitazione del thema decidendum e del thema probandum.Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/20263.1.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 116, primo comma, c.p.c.,per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso divalutare le prove fornitele dall’appellante, ed in particolare ladocumentazione relativa a perizie asseverate, dati catastali,documentazione fotografica e relazioni tecniche, per dimostrare ildecadimento dell'immobile e la non idoneità della classificazione come«abitazione in villa», effettuando una valutazione contraddittoria esuperficiale circa le «caratteristiche intrinseche ed estrinseche», ignorandoil contesto urbanistico e le condizioni reali dell'immobile, documentate dallaricorrente.3.2.

La censura è inammissibile.3.3.

Il motivo, invero, è stato erroneamente sussunto come error inprocedendo, in insanabile contrasto con i principi giurisprudenziali secondocui una questione di violazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del giudice dimerito può porsi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «soloallorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali,o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invecea valutazione» (Cass., n. 27000/2016; Cass., n. 11892/2016; Cass., n.13960/2014) mentre, ove si deduca - come nel caso di specie - «che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5), cod. proc. civ.» (Cass., n. 13960/2014 cit.; v. anche Cass., n.14267/2006; conf.

Cass., n. 24434/2016, secondo cui «la violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso percassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primocomma, numero 5), cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dallalettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibilein sede di legittimità»).Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/20263.4.

La valutazione degli elementi istruttori, anche se si tratta di provapresuntiva, costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni inordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione (Cass., n. 11176/2017, in motiv.).3.5.

Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di liberavalutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), delresto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementiprobatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essivalore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttoririchiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede dilegittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito,sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass., n. 11176/2017).3.6.

In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere onon condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisioneimpugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fattoposti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass., n.3267/2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano datoconto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio,qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, sisia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n.11176/2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.3.7.

La Corte di merito, invero, dopo aver valutato i documenti e leprove testimoniali raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente,indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che la documentazione offertadall’Ufficio («perizia allegata» e «rilievi eseguiti ... nel corso delsopralluogo»), valorizzata nella sentenza di primo grado, fosse idonea adavvalorare la stima dell’immobile con inserimento in categoria A/8,evidenziando, al contrario, l’inconferenza delle prove offerte dallacontribuente.4.

Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/20265.

Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come dadispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente al pagamentodelle spese di legittimità in favore dell’amministrazione finanziaria,liquidandole in Euro 5.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate adebito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15/4/2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GARANCINI, giusta procura speciale in-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente–Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/2026avverso la sentenza n. 750/2023 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 27/2/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOMara Sist propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione dellasentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia aveva respinto l’appello erariale avverso lasentenza n. 65/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale diVarese, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamentoemesso dall’Agenzia delle Entrate con il quale, disattendendo ilclassamento, proposto dalla contribuente con DOCFA del 15/5/2018, incategoria A/7, classe 3^, relativamente agli immobili di sua proprietà sitiin Luino (VA) (esitati ad una procedura di divisione con conseguentecreazione dei subalterni 504 e 505), era stata assegnata agli stessi lacategoria A/8, classe 4^, con rettifica dei dati censuari e della conseguenterendita catastale.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.La contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c. violazione «del dPR 23 marzo 1998, n. 138,articoli 1, 2, 3, 8 e 9» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondogrado «disapplicato la norma che, in principalità, detta i criteri diclassamento – e di eventuale revisione – delle unità immobiliari adestinazione ordinaria».1.2. La ricorrente, in particolare, lamenta che la Corte di giustiziatributaria di secondo grado abbia ignorato i criteri di classamento stabilitidalla normativa, omettendo di considerare i fattori «posizionali» ed«edilizi» previsti dall'art. 8 del citato decreto, avendo il giudice di appello,invece, basato la decisione su considerazioni generiche senza un'analisiapprofondita delle caratteristiche dell'immobile e della microzona.Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/20261.3. La doglianza è infondata.1.4. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto ilgravame, affermando quanto segue: «Il dato da valorizzare (…) è costituitodal fatto che le caratteristiche costruttive, tipologiche ed architettonichedell’edificio nel suo complesso sono tipiche delle abitazioni in villa:panoramicità, pertinenze e locali di ampiezza consistente non possono checollocarlo su un livello indubbiamente superiore all’ordinario. Ciò ancheprescindendosi dall’esistenza del diritto d’uso della piscina che, secondol’appellante, sarebbe da considerarsi estinto. Va altresì evidenziato che ledue unità immobiliari presentano ingressi separati sì da risultare ciascunaautonomamente classificabile come villa. Deve, essere disattesa anche ladoglianza relativa all’erroneità dei comparabili utilizzati. L’Ufficio ha fornitopuntuale replica sia in relazione alla vicinanza degli immobili sia allasimilarità delle caratteristiche. Riguardo al primo aspetto, si rileva chetrattasi di immobili situati nella stessa zona non risultando- trattandosi diville con aree esterne - sensibile una distanza contenuta nel raggio di 1,5/5chilometri. Riguardo al secondo, l’esame della documentazione fotograficaallegata dall’appellante conforta l’argomento circa l’assenza di elementiintrinseci ed estrinseci dei comparabili atti a minarne la valenza. Nessunausilio, ai fini pretesi, può assegnarsi a quanto evidenziato nella perizia diparte riguardo alla non ricorrenza nello specifico di caratteristiche di lussoai sensi del D.M. nr. 1072/69: come ribadito dall’Ufficio, con argomentocondivisibile, la classificazione prescinde dalla presenza o meno dellestesse ed è, piuttosto, frutto dell’apprezzamento delle caratteristicheintrinseche ed estrinseche dei beni nel loro complesso idonee, di per sé, ariscontrare l’operata assegnazione di categoria catastale».1.5. Occorre premettere che la legge non pone una specificadefinizione delle categorie e classi catastali, sicché la qualificazione diun'abitazione in termini di «signorile», «civile», «popolare» - di cui allanota C-1/1022 del 4/5/1994 del Ministero delle Finanze, esplicativa dellevarie categorie catastali - costituisce il portato di un apprezzamento di fattoda riferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle quali corrispondonospecifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli nel tempo, sia sul pianoNumero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/2026della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo, per il deperimentodell'immobile, o per il degrado dell'area ove lo stesso si trovi (così Cass.,n. 22557/2008, in motivazione).1.6. Le anzidette caratteristiche non vanno, tuttavia, mutuate dal d.m.2/8/1969 che indica, invece, i diversi parametri in base ai quali stabilire lacaratteristica «di lusso» delle abitazioni, e ciò in quanto l'attribuzione dellacategoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile: unità immobiliariappartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristichecostruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello deifabbricati di tipo residenziale) non implica, necessariamente, chel'immobile costituisca un'abitazione di lusso (cfr. Cass., n. 2250/2021;Cass., n. 33927/2019; Cass., n. 10283/2019).1.7. È, infatti, opportuno precisare che, mentre il procedimento diclassamento è volto all'attribuzione di categoria, classe e rendita alle unitàimmobiliari, la qualificazione di un'abitazione in termini «di lusso» èfinalizzata al diverso scopo di precludere l'accesso a talune agevolazioni, ela relativa connotazione presuppone, appunto, la ricorrenza di specificirequisiti in relazione alle otto, diverse, tipologie di abitazioni indicate dalmenzionato d.m. del 1969 (riferite: alla destinazione a «ville», «parcoprivato» delle aree su cui sorgono, ovvero alla relativa qualifica ad operadegli strumenti urbanistici come «di lusso»; all'estensione del lotto sulquale sorgono; al rapporto tra la relativa cubatura e la superficie asservita;alla dotazione di piscina o campi da tennis di precise caratteristiche;costituenti alloggio padronale; all'estensione della superficie utilecomplessiva superiore a mq. 240; al rapporto tra costo del terreno copertorispetto al costo di costruzione; alla presenza di oltre quattrocaratteristiche indicate nell'allegata tabella).1.8. La conclusione qui adottata trova conforto nella previsione dell’art.9, comma 3, lett. e), del d.l. n. 557/1993, convertito in legge n. 133/1994,secondo cui non possono esser riconosciuti rurali «i fabbricati ad usoabitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbaneappartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lussopreviste dal decreto del Ministro dei [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1969».Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/20261.9. La congiunzione disgiuntiva adoperata dalla norma depone,appunto, nel senso della mancata coincidenza dei requisiti che devonopossedere gli immobili da classificare nella categoria A/1 (ed A/8) rispettoa quelli delle abitazioni aventi caratteristiche di lusso.1.10. L'impugnata sentenza correttamente, dunque, ha ritenuto lacongruità del classamento non in relazione ai requisiti indicati al punto 8del d.m. 2/8/1969 (presenza di oltre quattro caratteristiche indicatenell'allegata tabella), ma alle caratteristiche proprie della categoriacatastale A/8.1.11. Nel caso di specie si controverte del classamento dell'immobilede quo in categoria A/8.1.12. Questa Corte, proprio in riferimento ad una controversiaincentrata sul medesimo tema, ha affermato quanto segue: «Ilclassamento non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi: lalegge si limita, infatti, a prevedere la elaborazione di un reticolo dicategorie e classi catastali e demanda la elaborazione di tali gruppi,categorie e classi all'Ufficio tecnico erariale (d.P.R. 1 dicembre 1949, n.1142 art. 9). L'ufficio tecnico erariale procede sulla base di istruzioniministeriali anche piuttosto risalenti nel tempo (è tuttora utile in propositola circolare n. 134 del 6 luglio 1941, integrata dalla istruzione 2 del 24maggio 1942). Di fatto, mentre è pressoché uniforme in tutto il territorionazionale la suddivisione in cinque gruppi (A, B, C, D, E) articolati innumerose categorie (A/1, A/2, A/3 ....), sono assai incerti i criteri in forzadei quali un immobile rientri nelle diverse categorie: vada ad esempioclassificato come A/2 (abitazione di tipo civile) piuttosto che come A3(abitazione di tipo economico). Nel suo "quadro generale delle categoriecon annesso massimario" contenuto nella citata circolare 134 del 1941 ilMinistero avvertiva in riferimento alle prime otto classi della categoria A,che "trattandosi di qualificazione relativa e variabile da luogo a luogo, devecorrispondere al significato che ha localmente"; qualche maggioreprecisazione è oggi contenuta nella circolare ministeriale 14 marzo 1992,n.5/3/1100, ma siamo sempre a livello di mere istruzioni amministrative,di cui si tiene conto in quanto possibile espressione di un "comune sentire".Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/2026Proprio in considerazione di queste difficoltà, ai fini della applicazione delleagevolazioni fiscali "prima casa", il legislatore ha creato un'appositacategoria di "abitazioni di lusso" che non ha preciso riscontro nelle classicatastali (tanto che si nega che essa coincida con la categoria catastaleA/1). Queste difficoltà si riflettono sulla distinzione fra "A/7 - abitazioni invillini" e "A/8 - abitazioni in ville". Sembra di dover affermare che ciò checaratterizza la "villa" non sono soltanto le dimensioni, quanto lee degli ornamenti, la collocazione, il rapporto con il territorio, le vie diaccesso. Nel linguaggio comune (ripreso dal legislatore) edifici similivengono chiamati "villa" se collocati in località di lusso e "villini" se collocatiin aree di minor pregio. Altro è poi se le vie di comunicazione sonodifficoltose in quanto l'edificio è collocato in una pregiata località montuosao panoramica, altro è se l'isolamento non è espressione di un lusso bensì,più banalmente, determina una scomodità. La circolare ministeriale 5/1992afferma, in proposito, come per "ville debbano intendersi quegli immobilicaratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificatein zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio concaratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.Consistenza e dotazione di impianti corrispondenti a quanto indicatodall'Ufficio in sede di classamento automatico per l'attribuzione dellacategoria (punti 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 dei prospetti 9)". Mentre "pervillino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unitàimmobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitureproprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, pertutte o parte delle unità immobiliari, di aree coltivate o no a giardino. Leunità immobiliari dovranno avere consistenza e dotazioni corrispondenti aquanto indicato dall'Ufficio in sede di classamento automatico perl'attribuzione della categoria (punti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14 e 15 deiprospetti 9)". Ora, per parco non può certo intendersi la utilizzabilità diqualunque area verde, altrimenti tutte le abitazioni rurali sarebbero ville,bensì un'area con alberi destinata ed adattata al godimento degli abitanti,tanto più appetibile perché sita in zone di pregio o destinate, appunto, aNumero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/2026ville. E si deve altresì valutare se l'immobile abbia "caratteristichecostruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario"» (cfr. Cass. n.2704/2014 in motiv.).1.13. La citata Nota del Ministero delle Finanze 4/5/1994, n.C-1/1022, prevede espressamente quanto segue: «Ville devono intendersiquegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/ogiardino, edificate di norma non esclusivamente in zone urbanistichedestinate a tali costruzioni o in zone di pregio, con caratteristichecostruttive e di rifiniture, di livello generalmente superiore all'ordinario.Ampia consistenza e dotazione di impianti e servizi. Possono ancheidentificare immobili aventi rilevanti caratteri tipologici e architettonici inrelazione all'epoca di costruzione».1.14. Occorre inoltre evidenziare che, se è vero che, a norma dell'art.3 del r.d.l. n. 652/1939, conv. in legge n. 1249/1939, l'accertamentogenerale degli immobili urbani deve essere fatto per «unità immobiliare»,che si considera tale, in base al successivo art. 5, «ogni parte di immobileche, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile e atta a produrre unreddito proprio», e che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del r.d.l. n. 652/1939,conv. in legge n. 1249/1939, e degli artt. 6, comma 1, e 61, comma 2, deld.P.R. n. 1142/1949, la categoria e la classe catastali debbono esseredestinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari, avendo cosìriguardo l’accatastamento alla situazione reale o di fatto, ben può, quindi,anche un singolo immobile scindersi, agli effetti catastali, in tante unitàimmobiliari distinte quando sono ciascuna idonea a produrre un reddito suoproprio.1.15. In ipotesi di frazionamento di un immobile in distinte unitàimmobiliari, la tipologia catastale di un edificio non determina, dunque,automaticamente la medesima tipologia per ogni singola unità immobiliareche ne faccia parte, occorrendo tener conto delle relative condizioniconcrete e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche (in termini cfr.Cass., n. 25805/2022; Cass., n. 14867/2013; Cass., n. 10013/2003).Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/20261.16. Gli elementi valorizzati dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado, come dianzi indicati, rendono pertanto sostenibilel'eseguito riclassamento in categoria A/8.1.17. Le doglianze della contribuente mirano, dunque, in realtà,sebbene apparentemente formulate nel prisma della violazione di leggesostanziale e processuale, a suscitare una diversa valutazione del quadrofattuale (caratteristiche dell'immobile, sua ubicazione) già congruamenteesaminato dai Giudici di merito, con ciò tralasciando di considerare che unasimile rivisitazione, estesa all'efficacia probatoria degli elementi istruttoriacquisiti in giudizio, è senza dubbio preclusa in sede di legittimità (amaggior ragione, in assenza di un ammissibile motivo di naturamotivazionale, precluso per «doppia conforme» ex art. 348-ter c.p.c.).2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7, comma 1, della legge n.212/2000 e s.m.i., e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., per averela Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermato la sentenza diprimo grado circa l’idoneità della motivazione dell’atto impugnato, che siassume invece carente ed oggetto di inammissibile integrazione in sedegiudiziale da parte dell’Ufficio.2.2. La doglianza va parimenti disattesa.2.3. Come più volte chiarito da questa Corte, l’accertamento catastaleè sufficientemente motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita quando la discrasia tra rendita proposta e renditaclassati, e solo quando l’Ufficio compie una divergente valutazione deglielementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dell’accertamentodeve essere più approfondita perché l’Ufficio deve indicare le differenze traquanto dichiarato nel c.d. DOCFA e quanto accertato (cfr. Cass., tra letante, Cass., n. 2777/2018; Cass., n. 2497/2016; Cass., n. 8344/2015).2.4. È stato, dunque, evidenziato che gli indicati termini di riscontrodell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito allaprocedura DOCFA, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte diun’immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazioneNumero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/2026di accatastamento), immutazione rilevante - ai fini dell'assolvimentodell'obbligo di motivazione - qualora incentrata sugli «elementi di fatto» didetta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) ladiversa valutazione della rendita catastale (così come nella fattispecie)consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valoreeconomico dei beni» (cfr., ex plurimis, Cass., n. 23674/2020; Cass., n.29373/2019; Cass., n. 13778/2019; Cass., n. 31809/2018; Cass., n.12777/2018; Cass., n. 12497/2016; Cass., n. 8344/2015; Cass., n.23237/2014).2.5. Tanto premesso sul piano dei principi, non può non osservarsicome i fatti sui quali si fonda l'impugnato avviso sono quelli stessi indicatidal contribuente nella proposta DOCFA di attribuzione di rendita, in quantola motivazione dell'atto di classamento, per quanto risulta, non è fondatosu di una causa petendi sconosciuta al contribuente.2.6. Nel caso di specie, si deduce dalla sentenza impugnata, che farichiamo alla pronuncia di primo grado, e dall'avviso di classamento(ritualmente trascritto nel controricorso) che la richiesta di modifica dellacategoria sia stata respinta sulla base dei dati forniti dal contribuente, conconseguente mancata modifica della rendita catastale, in ragione di unavalutazione tecnica effettuata sulla base della tipologia costruttiva,caratteristiche dimensionali, finiture, e impianti fissi, mentre non è statodedotto in ricorso che l'atto di classamento si sia basato su elementi difatto differenti da quelli indicati nel modello DOCFA.2.7. La stessa contribuente non ha, in ricorso, specificato, rispettoall’immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazionedi accatastamento), su quali differenti «elementi di fatto» rispetto a dettaproposta essa fosse incentrata, in quanto non è affatto discussa la strutturae la dimensione dell’unità immobiliare oggetto di causa, né è incontestazione la consistenza di questa che è stata oggetto difrazionamento, ben nota tra le parti, essendo per la stessa già stata2.8. Non risulta, dunque, vi sia stata contestazione da parte dell’Ufficionell’avviso di classamento circa la destinazione e le caratteristicheNumero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato dairicorrenti, né circa la superficie utile dell’unità immobiliare.2.9. Gli elementi fattuali, pertanto, si può affermare che fossero alleparti ben noti e si deve ritenere, quindi, che sia stato corretto il principioapplicato dalla sentenza impugnata per cui l’obbligo motivazionale, inquanto effettuato a seguito di procedura DOCFA, in presenza di dati fattualinon contestati tra le parti, è adeguatamente assolto attraversol’indicazione dei dati catastali, dei dati relativi all’ubicazione dell’immobile,dei dati di classamento proposti nel 2015 e quelli antecedenti.2.10. Si trattava allora, nello specifico, di trarre esatte conseguenzegiuridiche da fatti che la parte contribuente conosce per averli allegati allaproposta DOCFA ex art. 2 del d.l. n. 16/1993, conv. in legge n. 75/1994,e d.m. n. 701/1994, in quanto il dissenso non è sui fatti posti a fondamentodell'atto di classamento, non è, cioè, controversa la consistenza catastaleo l'ubicazione o gli esiti della ristrutturazione, bensì la lite è sullavalutazione di detti fatti incontroversi e sulle conseguenze giuridiche cheda tali valutazioni debbono esser fatte discendere.2.11. Alla contribuente era stato, quindi, assolutamente garantito ildiritto difensivo di confutare, per esempio a mezzo di perizie di parte,sempre nel rispetto delle previste preclusioni, le ragioni contenute nellastima effettuata dall'Ufficio, fondate su elementi di fatto conosciuti inquanto indicati nella richiesta DOCFA.2.12. Peraltro, se da una parte rimane ferma la preclusione ad unapostuma e tardiva integrazione – con valore sanante – di una motivazionecarente o insufficiente, nel caso in cui non si ravvisi tale ipotesi, come nelcaso in esame, non è precluso all’amministrazione finanziaria dicontrodedurre alle censure del contribuente in sede processuale perdifendere la motivazione ab origine adeguata anche con la prospettazionead abundantiam di nuovi argomenti o la produzione di nuovi documenti,che non erano stati enunciati, riprodotti o menzionati nell’avviso di rettificacatastale, ma che, comunque, assumono rilevanza processuale sul pianodella delimitazione del thema decidendum e del thema probandum.Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/20263.1. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 116, primo comma, c.p.c.,per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso divalutare le prove fornitele dall’appellante, ed in particolare ladocumentazione relativa a perizie asseverate, dati catastali,documentazione fotografica e relazioni tecniche, per dimostrare ildecadimento dell'immobile e la non idoneità della classificazione come«abitazione in villa», effettuando una valutazione contraddittoria esuperficiale circa le «caratteristiche intrinseche ed estrinseche», ignorandoil contesto urbanistico e le condizioni reali dell'immobile, documentate dallaricorrente.3.2. La censura è inammissibile.3.3. Il motivo, invero, è stato erroneamente sussunto come error inprocedendo, in insanabile contrasto con i principi giurisprudenziali secondocui una questione di violazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del giudice dimerito può porsi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «soloallorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali,o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invecea valutazione» (Cass., n. 27000/2016; Cass., n. 11892/2016; Cass., n.13960/2014) mentre, ove si deduca - come nel caso di specie - «che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5), cod. proc. civ.» (Cass., n. 13960/2014 cit.; v. anche Cass., n.14267/2006; conf. Cass., n. 24434/2016, secondo cui «la violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso percassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primocomma, numero 5), cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dallalettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibilein sede di legittimità»).Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/20263.4. La valutazione degli elementi istruttori, anche se si tratta di provapresuntiva, costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni inordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione (Cass., n. 11176/2017, in motiv.).3.5. Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di liberavalutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), delresto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementiprobatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essivalore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttoririchiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede dilegittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito,sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass., n. 11176/2017).3.6. In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere onon condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisioneimpugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fattoposti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass., n.3267/2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano datoconto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio,qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, sisia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n.11176/2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.3.7. La Corte di merito, invero, dopo aver valutato i documenti e leprove testimoniali raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente,indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che la documentazione offertadall’Ufficio («perizia allegata» e «rilievi eseguiti ... nel corso delsopralluogo»), valorizzata nella sentenza di primo grado, fosse idonea adavvalorare la stima dell’immobile con inserimento in categoria A/8,evidenziando, al contrario, l’inconferenza delle prove offerte dallacontribuente.4. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.Numero registro generale 19612/2023Numero sezionale 3165/2026Numero di raccolta generale 10347/2026Data pubblicazione 20/04/20265. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente al pagamentodelle spese di legittimità in favore dell’amministrazione finanziaria,liquidandole in Euro 5.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate adebito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15/4/2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 10347/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris