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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25532/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cinelli,-ricorrente-controe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rampazzo,-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Padova n. 6478/2020 depositato il22/6/2022;letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr.ssa Paolaudita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19438/2022Numero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25532/2026Data pubblicazione 18/09/20261.

Il Tribunale di Padova, con l’impugnato decreto, rigettava l’opposizione,proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aldecreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA].r.l., che aveva, per quanto di interesse in questa sede, ammesso ilcredito dell’istituto di credito di € 11.027.208,58, derivante da uncontratto di mutuo fondiario stipulato con l’allora Banca delle Marches.p.a., dante causa della ricorrente, garantito da ipoteca, di originari €10.000.000, in via chirografaria, anziché in via privilegiata come richiestodall’istituto di credito, sul presupposto della nullità del contratto difinanziamento per superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art.38 d.lvo 385/1993 (di seguito denominato per brevità “TUB”).1.1 Il Tribunale patavino confermava che il mutuo, per quanto accertato,secondo i parametri del “valore cauzionale” anziché quelli di mercato,dalla CTU disposta nel giudizio di opposizione, superava ampiamente illimite massimo di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, TUB e che pertale motivo era affetto da nullità.1.2 Opinava che non fosse possibile accogliere la domanda di conversionedel mutuo fondiario in mutuo ipotecario, in quanto nessun elementoprobatorio era stato offerto al fine di valutare se il conseguimento dei“vantaggi fondiari” fosse stata la ragione unica o determinante dellastipulazione del mutuo fondiario, né, in relazione allo specificofinanziamento, vi erano ragioni per ritenere che le parti avrebberocomunque sottoscritto il contratto di mutuo laddove non avessero potutofruire dei benefici correlati al carattere fondiario del mutuo.2. [OSCURATO:SOCIETA]., nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per lacassazione del decreto affidato a quattro motivi, il Fallimento ha svoltodifese con controricorso ed ha depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c..Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi del ricorso possono così essere riassunti:Numero registro generale 19438/2022Numero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25532/2026Data pubblicazione 18/09/2026primo motivo: «Nullità del procedimento, in relazione all’art. 360, comma1 n. 4, c.p.c. per violazione del giudicato interno e delle norme di cui agliartt. 2909 c.c., 113 c.p.c., 324 c.p.c., 96, 98 e 99 l.fall., per aver ilTribunale di Padova confermato la nullità del contratto di mutuo fondiarioed aver escluso l’ipoteca a fronte dell’ammissione al passivo in viachirografaria – comprensiva di interessi contrattuali - con valore digiudicato endofallimentare; vizio di motivazione, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., per violazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c., 99,comma 11, l.fall, 113, 115 e 116 c.p.c., per aver il giudice omesso deltutto di valutare e motivare la compatibilità tra la dichiarata nullità delmutuo e l’ammissione al passivo in via chirografaria comprensiva diinteressi contrattuali»;secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 38 e 117, comma 8, d. lgs. n. 1/9/1993n. 385 (T.U.B.) nonché della Delibera CICR 22/4/1995, dell’aggiornamentodella Banca d’Italia del 26/6/1995 alla sua circolare n. 4 del 29/3/1988 inG.U. n. 155 del 05/07/1995, dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 1419 c.c., peraver il Tribunale di Padova ritenuto nullo il contratto di mutuo perviolazione dell’art. 38 T.U.B.».

Si sostiene che, come affermato da unorientamento giurisprudenziale, mentre disposizioni di cui all’art. 117T.U.B. sono fonte di nullità relativa in quanto mirano a proteggere ilcontraente più debole, il limite di cui all’art. 38 TUB è, invece, posto apresidio del sistema bancario al fine di evitare che un istituto di creditoassuma esposizioni eccessive senza adeguate garanzie, con ciò integrandouna norma di buona condotta la cui violazione può essere solo fonte diresponsabilità; le conseguenze della nullità del mutuo, degradando lapretesa della banca a mero credito chirografario fondato sulla genericaripetizione dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., condurrebbeal paradossale risultato di pregiudicare proprio quel valore della stabilitàpatrimoniale della banca che la norma intende proteggere;Numero registro generale 19438/2022Numero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25532/2026Data pubblicazione 18/09/2026terzo motivo: «violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3, c.p.c., dell’art. 38 TUB nonché delle Istruzioni di Vigilanzaper le Banche di cui alla Circolare n. 229 del 21/4/1999 (Titolo V, CapitoloI, Sez.

II) della Banca d’Italia e della Delibera CICR 22/4/1995, per aver ilTribunale di Padova accertato il superamento del limite di finanziabilitàfacendo esclusivo riferimento al valore del compendio immobiliare e nonanche del costo delle opere da eseguirsi; violazione e falsa applicazione, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art.115 c.p.c., per aver il Tribunale di Padova ritenuto provato il superamentodel limite di finanziabilità»;quarto motivo: «violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 1424, 2727, 2729, 1362, 1363, 1364,1366 e 1367 c.c., 115 e 116 c.p.c., per aver il Tribunale di Padova esclusola conversione del contratto; vizio di motivazione per omesso esame circafatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per violazione degliartt. 115, 113 e 116 c.p.c., 99, comma 11, L.F. e 132, n. 4, c.p.c., peraver il Tribunale di Padova trascurato circostanze idonee, se prese inconsiderazione, a condurre alla conversione del contratto».2 Ragioni di economia processuale consigliano di esaminareprioritariamente il secondo motivo, che merita accoglimento.2.1 La questione del superamento della soglia di finanziabilità ha trovatodiverse soluzioni, nel corso del tempo, da parte della giurisprudenza dilegittimità.2.2 L’orientamento più risalente, secondo il quale tale superamentosarebbe restato irrilevante ai fini della validità del contratto, nonrientrando nell’ambito delle nullità testuali previste dell’art. 117, comma8, d.lgs. n. 385/1993 (Cass. n. 26672/2013; Cass. n. 22446/2015), erastato superato dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 17352/2017), cheaveva riconosciuto, alla prescrizione del limite di finanziabilità, il rango diNumero registro generale 19438/2022Numero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25532/2026Data pubblicazione 18/09/2026norma imperativa, di per sé idonea a conformare il contratto di mutuofondiario.2.3 Secondo tale nuovo indirizzo, inaugurato, appunto, nel 2017, purdovendosi affermare la non riconducibilità della suddetta violazione allanullità testuale prefigurata dall’art. 117 TUB, il rispetto del limite difinanziabilità rappresentava un elemento essenziale del contenuto delcontratto e, quindi, un limite inderogabile all'autonomia privata, in ragionedella natura pubblica dell'interesse tutelato, con conseguente nullità delcontratto stesso in caso di violazione, salva la possibilità di conversionedel contratto in ordinario mutuo ipotecario, su istanza della banca nelprimo momento utile successivo alla rilevazione della nullità, ove nefossero sussistiti i presupposti.2.4.

Talune successive decisioni (cfr. Cass. 17439/2019 e 7509/2022) nonhanno condiviso la tesi della nullità del contratto per violazione di normaimperativa, in virtù di argomenti che palesavano l'inadeguatezza delleconseguenze atte a scaturire sul piano della stabilità del sistema bancario;secondo questo ultimo orientamento il superamento del limite difinanziabilità darebbe luogo alla riqualificazione giudiziale del contratto dimutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario e, di conseguenza, alladisapplicazione del corpus normativo specificamente collegato al rispettodella soglia, e cioè della disciplina di privilegio contenuta negli artt. 38 ess. del d.lgs. n. 385/1993, in primo luogo della norma (art. 41) che esentail creditore fondiario dall’obbligo di previa notifica del titolo esecutivo.2.5 La quaestio iuris delle conseguenze del superamento della soglia difinanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, d.lvo. n. 385/1993 è statarimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, come questione di massima diparticolare importanza.

Le Sezioni Unite, con sentenza 16/11/2022, n.33719, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione dinullità del contratto per superamento della predetta soglia, nonriscontrabile tra le nullità testuali di cui all’articolo 117, comma 8, d.lvo. n.Numero registro generale 19438/2022Numero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25532/2026Data pubblicazione 18/09/2026385/1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista unanullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative,hanno tuttavia escluso, in concreto, che l’art. 38, comma 2, del predettodecreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validitàdel contratto.

Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore hademandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limitedi finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale», costituirebbepiuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggettodel contratto e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabiledalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale.

In tal modoneutralizzata la premessa posta a fondamento di entrambi i precedentiorientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullitàquanto quella della riqualificazione.Sotto il primo profilo, la negazione del carattere imperativo della norma haconsentito di escludere che il limite di finanziabilità da essa previstocostituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto e,conseguentemente, di ritenere che il suo superamento non sia suscettibiledi determinare la nullità del contratto medesimo; nullità che, travolgendoanche la connessa garanzia ipotecaria, condurrebbe al risultato dipregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che èquello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischinella concessione del credito.Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull’astratta appartenenza delmutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, il massimoconsesso di questa Corte ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, ilcontratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e volutidalle parti, per modo che non è consentito all’interprete intervenire(d’ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendoapplicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non volutodagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale.Numero registro generale 19438/2022Numero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25532/2026Data pubblicazione 18/09/2026Pertanto, qualora la volontà dei contraenti – incontestata o comunqueaccertata dal giudice a seguito di contestazione – sia stata diretta allastipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuofondiario, non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto perneutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto,riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattualidiversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negoziosotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità; contestazione,che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione delcontratto in termini di mutuo fondiario (Cass, Sez.

Un., n. 33719/2022,cit.).Il principio affermato è il seguente «in tema di mutuo fondiario, il limite difinanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, noncostituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, nonessendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, néposta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramentespecificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità divigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.

"vigilanzaprudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cuiviolazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche ilvenir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre alpregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della bancae al contenimento dei rischi nella concessione del credito che ladisposizione mira a proteggere».2.6 Non vi sono ragioni che giustificano lo scostamento da taleorientamento confermato da numerose successive pronunce di questaCorte (cfr. tra le tante Cass. n. 7949/2023).2.7 Nel caso di specie non è controverso che le parti abbiano volutostipulare un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuoNumero registro generale 19438/2022Numero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25532/2026Data pubblicazione 18/09/2026fondiario; ciò si desume proprio dalla contestazione da parte dellimite di finanziabilità cui all’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385/1993.In applicazione dell’insegnamento impartito dalle Sezioni Unite devedunque escludersi che l’eccedenza della soglia di finanziabilità, anche seconcretamente sussistente, sia idonea ad incidere sulla validità delnegozio, così come deve escludersi la possibilità di una sua riqualificazionein termini di ordinario mutuo ipotecario.3.

Gli altri motivi rimangono assorbiti.4.

In conclusione, l’impugnato decreto deve essere cassato inaccoglimento del secondo motivo di ricorso, con rinvio della causa alTribunale di Padova in diversa composizione per un nuovo esame secondoi principi sopra indicati e per la regolamentazione delle spese del presenteprocedimento.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi,cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia la causaal Tribunale di Padova, in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/9/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cinelli,-ricorrente-controe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rampazzo,-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Padova n. 6478/2020 depositato il22/6/2022;letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr.ssa Paolaudita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19438/2022Numero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25532/2026Data pubblicazione 18/09/20261. Il Tribunale di Padova, con l’impugnato decreto, rigettava l’opposizione,proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aldecreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA].r.l., che aveva, per quanto di interesse in questa sede, ammesso ilcredito dell’istituto di credito di € 11.027.208,58, derivante da uncontratto di mutuo fondiario stipulato con l’allora Banca delle Marches.p.a., dante causa della ricorrente, garantito da ipoteca, di originari €10.000.000, in via chirografaria, anziché in via privilegiata come richiestodall’istituto di credito, sul presupposto della nullità del contratto difinanziamento per superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art.38 d.lvo 385/1993 (di seguito denominato per brevità “TUB”).1.1 Il Tribunale patavino confermava che il mutuo, per quanto accertato,secondo i parametri del “valore cauzionale” anziché quelli di mercato,dalla CTU disposta nel giudizio di opposizione, superava ampiamente illimite massimo di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, TUB e che pertale motivo era affetto da nullità.1.2 Opinava che non fosse possibile accogliere la domanda di conversionedel mutuo fondiario in mutuo ipotecario, in quanto nessun elementoprobatorio era stato offerto al fine di valutare se il conseguimento dei“vantaggi fondiari” fosse stata la ragione unica o determinante dellastipulazione del mutuo fondiario, né, in relazione allo specificofinanziamento, vi erano ragioni per ritenere che le parti avrebberocomunque sottoscritto il contratto di mutuo laddove non avessero potutofruire dei benefici correlati al carattere fondiario del mutuo.2. [OSCURATO:SOCIETA]., nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per lacassazione del decreto affidato a quattro motivi, il Fallimento ha svoltodifese con controricorso ed ha depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c..Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi del ricorso possono così essere riassunti:Numero registro generale 19438/2022Numero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25532/2026Data pubblicazione 18/09/2026primo motivo: «Nullità del procedimento, in relazione all’art. 360, comma1 n. 4, c.p.c. per violazione del giudicato interno e delle norme di cui agliartt. 2909 c.c., 113 c.p.c., 324 c.p.c., 96, 98 e 99 l.fall., per aver ilTribunale di Padova confermato la nullità del contratto di mutuo fondiarioed aver escluso l’ipoteca a fronte dell’ammissione al passivo in viachirografaria – comprensiva di interessi contrattuali - con valore digiudicato endofallimentare; vizio di motivazione, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., per violazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c., 99,comma 11, l.fall, 113, 115 e 116 c.p.c., per aver il giudice omesso deltutto di valutare e motivare la compatibilità tra la dichiarata nullità delmutuo e l’ammissione al passivo in via chirografaria comprensiva diinteressi contrattuali»;secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 38 e 117, comma 8, d. lgs. n. 1/9/1993n. 385 (T.U.B.) nonché della Delibera CICR 22/4/1995, dell’aggiornamentodella Banca d’Italia del 26/6/1995 alla sua circolare n. 4 del 29/3/1988 inG.U. n. 155 del 05/07/1995, dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 1419 c.c., peraver il Tribunale di Padova ritenuto nullo il contratto di mutuo perviolazione dell’art. 38 T.U.B.». Si sostiene che, come affermato da unorientamento giurisprudenziale, mentre disposizioni di cui all’art. 117T.U.B. sono fonte di nullità relativa in quanto mirano a proteggere ilcontraente più debole, il limite di cui all’art. 38 TUB è, invece, posto apresidio del sistema bancario al fine di evitare che un istituto di creditoassuma esposizioni eccessive senza adeguate garanzie, con ciò integrandouna norma di buona condotta la cui violazione può essere solo fonte diresponsabilità; le conseguenze della nullità del mutuo, degradando lapretesa della banca a mero credito chirografario fondato sulla genericaripetizione dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., condurrebbeal paradossale risultato di pregiudicare proprio quel valore della stabilitàpatrimoniale della banca che la norma intende proteggere;Numero registro generale 19438/2022Numero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25532/2026Data pubblicazione 18/09/2026terzo motivo: «violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3, c.p.c., dell’art. 38 TUB nonché delle Istruzioni di Vigilanzaper le Banche di cui alla Circolare n. 229 del 21/4/1999 (Titolo V, CapitoloI, Sez. II) della Banca d’Italia e della Delibera CICR 22/4/1995, per aver ilTribunale di Padova accertato il superamento del limite di finanziabilitàfacendo esclusivo riferimento al valore del compendio immobiliare e nonanche del costo delle opere da eseguirsi; violazione e falsa applicazione, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art.115 c.p.c., per aver il Tribunale di Padova ritenuto provato il superamentodel limite di finanziabilità»;quarto motivo: «violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 1424, 2727, 2729, 1362, 1363, 1364,1366 e 1367 c.c., 115 e 116 c.p.c., per aver il Tribunale di Padova esclusola conversione del contratto; vizio di motivazione per omesso esame circafatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per violazione degliartt. 115, 113 e 116 c.p.c., 99, comma 11, L.F. e 132, n. 4, c.p.c., peraver il Tribunale di Padova trascurato circostanze idonee, se prese inconsiderazione, a condurre alla conversione del contratto».2 Ragioni di economia processuale consigliano di esaminareprioritariamente il secondo motivo, che merita accoglimento.2.1 La questione del superamento della soglia di finanziabilità ha trovatodiverse soluzioni, nel corso del tempo, da parte della giurisprudenza dilegittimità.2.2 L’orientamento più risalente, secondo il quale tale superamentosarebbe restato irrilevante ai fini della validità del contratto, nonrientrando nell’ambito delle nullità testuali previste dell’art. 117, comma8, d.lgs. n. 385/1993 (Cass. n. 26672/2013; Cass. n. 22446/2015), erastato superato dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 17352/2017), cheaveva riconosciuto, alla prescrizione del limite di finanziabilità, il rango diNumero registro generale 19438/2022Numero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25532/2026Data pubblicazione 18/09/2026norma imperativa, di per sé idonea a conformare il contratto di mutuofondiario.2.3 Secondo tale nuovo indirizzo, inaugurato, appunto, nel 2017, purdovendosi affermare la non riconducibilità della suddetta violazione allanullità testuale prefigurata dall’art. 117 TUB, il rispetto del limite difinanziabilità rappresentava un elemento essenziale del contenuto delcontratto e, quindi, un limite inderogabile all'autonomia privata, in ragionedella natura pubblica dell'interesse tutelato, con conseguente nullità delcontratto stesso in caso di violazione, salva la possibilità di conversionedel contratto in ordinario mutuo ipotecario, su istanza della banca nelprimo momento utile successivo alla rilevazione della nullità, ove nefossero sussistiti i presupposti.2.4. Talune successive decisioni (cfr. Cass. 17439/2019 e 7509/2022) nonhanno condiviso la tesi della nullità del contratto per violazione di normaimperativa, in virtù di argomenti che palesavano l'inadeguatezza delleconseguenze atte a scaturire sul piano della stabilità del sistema bancario;secondo questo ultimo orientamento il superamento del limite difinanziabilità darebbe luogo alla riqualificazione giudiziale del contratto dimutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario e, di conseguenza, alladisapplicazione del corpus normativo specificamente collegato al rispettodella soglia, e cioè della disciplina di privilegio contenuta negli artt. 38 ess. del d.lgs. n. 385/1993, in primo luogo della norma (art. 41) che esentail creditore fondiario dall’obbligo di previa notifica del titolo esecutivo.2.5 La quaestio iuris delle conseguenze del superamento della soglia difinanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, d.lvo. n. 385/1993 è statarimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, come questione di massima diparticolare importanza. Le Sezioni Unite, con sentenza 16/11/2022, n.33719, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione dinullità del contratto per superamento della predetta soglia, nonriscontrabile tra le nullità testuali di cui all’articolo 117, comma 8, d.lvo. n.Numero registro generale 19438/2022Numero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25532/2026Data pubblicazione 18/09/2026385/1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista unanullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative,hanno tuttavia escluso, in concreto, che l’art. 38, comma 2, del predettodecreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validitàdel contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore hademandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limitedi finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale», costituirebbepiuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggettodel contratto e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabiledalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale. In tal modoneutralizzata la premessa posta a fondamento di entrambi i precedentiorientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullitàquanto quella della riqualificazione.Sotto il primo profilo, la negazione del carattere imperativo della norma haconsentito di escludere che il limite di finanziabilità da essa previstocostituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto e,conseguentemente, di ritenere che il suo superamento non sia suscettibiledi determinare la nullità del contratto medesimo; nullità che, travolgendoanche la connessa garanzia ipotecaria, condurrebbe al risultato dipregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che èquello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischinella concessione del credito.Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull’astratta appartenenza delmutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, il massimoconsesso di questa Corte ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, ilcontratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e volutidalle parti, per modo che non è consentito all’interprete intervenire(d’ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendoapplicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non volutodagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale.Numero registro generale 19438/2022Numero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25532/2026Data pubblicazione 18/09/2026Pertanto, qualora la volontà dei contraenti – incontestata o comunqueaccertata dal giudice a seguito di contestazione – sia stata diretta allastipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuofondiario, non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto perneutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto,riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattualidiversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negoziosotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità; contestazione,che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione delcontratto in termini di mutuo fondiario (Cass, Sez. Un., n. 33719/2022,cit.).Il principio affermato è il seguente «in tema di mutuo fondiario, il limite difinanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, noncostituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, nonessendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, néposta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramentespecificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità divigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanzaprudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cuiviolazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche ilvenir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre alpregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della bancae al contenimento dei rischi nella concessione del credito che ladisposizione mira a proteggere».2.6 Non vi sono ragioni che giustificano lo scostamento da taleorientamento confermato da numerose successive pronunce di questaCorte (cfr. tra le tante Cass. n. 7949/2023).2.7 Nel caso di specie non è controverso che le parti abbiano volutostipulare un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuoNumero registro generale 19438/2022Numero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25532/2026Data pubblicazione 18/09/2026fondiario; ciò si desume proprio dalla contestazione da parte dellimite di finanziabilità cui all’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385/1993.In applicazione dell’insegnamento impartito dalle Sezioni Unite devedunque escludersi che l’eccedenza della soglia di finanziabilità, anche seconcretamente sussistente, sia idonea ad incidere sulla validità delnegozio, così come deve escludersi la possibilità di una sua riqualificazionein termini di ordinario mutuo ipotecario.3. Gli altri motivi rimangono assorbiti.4. In conclusione, l’impugnato decreto deve essere cassato inaccoglimento del secondo motivo di ricorso, con rinvio della causa alTribunale di Padova in diversa composizione per un nuovo esame secondoi principi sopra indicati e per la regolamentazione delle spese del presenteprocedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi,cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia la causaal Tribunale di Padova, in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/9/2026.Il Presidente
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