Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:266
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑314/01
[OSCURATO:PERSONA]- en Productievereniging van Aardappelmeel en [OSCURATO:PERSONA] BA
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza — Intese — Gluconato di sodio — Art. 81 CE — Ammenda — Imputabilità alla società madre del comportamento illecito di un’associazione senza personalità giuridica propria — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Diritti della difesa — Documenti a discarico — Principio di proporzionalità — Obbligo di motivazione»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa
(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1)
2.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa
(Regolamento del Consiglio n. 17)
3.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Accesso al fascicolo
(Regolamento del Consiglio n. 17)
4.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazione commessa da un’impresa — Imputazione a un’altra impresa in considerazione dei
vincoli economici e giuridici tra loro esistenti
(Art. 81, n. 1, CE)
1.
Il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev’essere osservato
in qualsiasi circostanza, segnatamente in qualsiasi procedimento che può condurre a sanzioni, anche se trattasi di un procedimento
amministrativo. Esso implica che le imprese e le associazioni di imprese siano messe in grado, sin dalla fase del procedimento
amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti, degli
addebiti e delle circostanze allegati dalla [OSCURATO:PERSONA].
A tal proposito, qualora la [OSCURATO:PERSONA] intenda basarsi su un brano di una risposta ad una comunicazione degli addebiti o
su un documento allegato a tale risposta per dimostrare l’esistenza di un’infrazione in un procedimento di applicazione dell’art. 81,
n. 1, CE, le altre parti coinvolte in tale procedimento devono essere messe in grado di pronunciarsi riguardo a tale elemento
di prova. In circostanze del genere, il detto brano di una risposta alla comunicazione degli addebiti o il documento allegato
a tale risposta costituisce in effetti un elemento a carico nei confronti delle diverse parti che avrebbero partecipato all’infrazione.
Tali principi sono applicabili anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] si fondi su un brano di una risposta ad una comunicazione degli
addebiti per imputare un’infrazione ad un’impresa.
All’impresa interessata spetta dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione sarebbe
stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la [OSCURATO:PERSONA]
si è basata per incriminare tale impresa.
(v. punti 49-52)
2.
Nell’ambito del procedimento contraddittorio istituito dai regolamenti di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, non può
spettare alla [OSCURATO:PERSONA] da sola decidere quali siano i documenti utili per la difesa delle imprese coinvolte in un procedimento
di infrazione alle regole di concorrenza. In particolare, tenuto conto del principio generale della parità delle armi, non
può ammettersi che la [OSCURATO:PERSONA] possa decidere da sola se utilizzare o meno taluni documenti contro la ricorrente, mentre
quest’ultima non ha avuto accesso a tali documenti e non ha dunque potuto prendere la corrispondente decisione di utilizzarli
o meno per la propria difesa.
(v. punto 66)
3.
Quando risulta che, nel corso di un procedimento amministrativo avviato per violazione delle regole comunitarie di concorrenza,
la [OSCURATO:PERSONA] non ha comunicato a un’impresa censurata documenti che avrebbero potuto contenere elementi a discarico, sarà
possibile constatare una violazione dei diritti della difesa solo se è provato che il procedimento amministrativo avrebbe
potuto pervenire ad un risultato diverso qualora nel corso del medesimo la detta impresa avesse avuto accesso ai documenti
in questione. Allorché i suddetti documenti figurano nel fascicolo dell’istruttoria della [OSCURATO:PERSONA], una violazione siffatta
dei diritti della difesa è indipendente dal modo in cui l’impresa interessata si è comportata in occasione del procedimento
amministrativo. Viceversa, quando i documenti a discarico non compaiono nel fascicolo dell’istruttoria della [OSCURATO:PERSONA],
la violazione dei diritti della difesa può essere constatata solo se l’impresa ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] un’espressa
richiesta di accesso a tali documenti nel corso del procedimento amministrativo; qualora non l’abbia fatto, essa non potrà
più invocare tale censura in occasione di un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione definitiva.
(v. punto 67)
4.
Il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere imputato ad un’altra allorché la prima non decide in modo autonomo
quale debba essere il proprio comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele da quest’ultima,
alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che intercorrono tra loro.
Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi a constatare che un’impresa «poteva» esercitare una siffatta influenza determinante
sull’altra impresa senza che necessiti verificare se tale influenza sia stata effettivamente esercitata. Al contrario, spetta
in via di principio alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare siffatta influenza determinante sulla base di un insieme di elementi fattuali
tra cui, in particolare, l’eventuale potere direttivo di una delle imprese in questione nei confronti dell’altra.
Tuttavia, quando una società madre controlla al 100% la sua controllata colpevole di un comportamento illecito, sussiste una
presunzione confutabile che la suddetta società madre esercitasse effettivamente un influsso determinante sulla propria controllata.
Spetta quindi alla società madre invertire tale presunzione fornendo elementi di prova idonei a dimostrare l’autonomia della
sua controllata.
Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui due società detengono ciascuna il 50% di un ente che esse dirigono congiuntamente
in stretta concertazione permanente.
(v. punti 135-136, 138)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
27 settembre 2006 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Gluconato di sodio – Art. 81 CE – Ammenda – Imputabilità del comportamento illecito di un’associazione senza personalità giuridica propria alla sua società madre – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 – Diritti della difesa – Documenti a discarico – Principio di proporzionalità – Obbligo di motivazione»
[OSCURATO:PERSONA] causa T‑314/01,
[OSCURATO:PERSONA]- en Productievereniging van Aardappelmeel en [OSCURATO:PERSONA] BA,
con sede in Veendam ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall’avv. C. Dekker,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. A. Bouquet, A. Whelan e W. Wils, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. M. van der Woude,
convenuta,
avente ad oggetto l’annullamento dell’art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa
ad un procedimento a norma dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (COMP/E‑1/36.756 – Gluconato di sodio),
nei limiti in cui riguarda la ricorrente o, in subordine, l’annullamento dell’art. 3 di tale decisione nei limiti in cui riguarda
la ricorrente,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA] e F. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 febbraio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
1
[OSCURATO:PERSONA]- en Productievereniging van Aardappelmeel en [OSCURATO:PERSONA] BA (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») è la società
madre di un gruppo di imprese specializzate nella trasformazione dell’amido. All’epoca dei fatti e sino al dicembre 1995,
l’[OSCURATO:PERSONA] operava sul mercato del gluconato di sodio attraverso la sua partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] vof, un’impresa
che essa controllava unitamente alla società [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: l’«ANC»), una società controllata dall’[OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»). Nel dicembre 1995 l’[OSCURATO:PERSONA] ha acquisito la partecipazione dell’ANC nella [OSCURATO:PERSONA] vof, che
è divenuta una società a responsabilità limitata ed ha assunto la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: le società [OSCURATO:PERSONA]
vof e [OSCURATO:PERSONA] BV sono indistintamente denominate «[OSCURATO:PERSONA]»).
2
Il gluconato di sodio fa parte delle sostanze chelanti che sono prodotti i quali inattivano gli ioni metallici nei procedimenti
industriali. Questi procedimenti comprendono, tra l’altro, la pulizia industriale (pulizia di bottiglie o di utensili), il
trattamento delle superfici (trattamenti antiruggine, sgrassaggio, incisione di alluminio) e il trattamento delle acque. Le
sostanze chelanti sono pertanto utilizzate dall’industria alimentare, dall’industria cosmetica, dall’industria farmaceutica,
dall’industria cartaria, dall’industria del cemento e da altre industrie ancora. Il gluconato di sodio è venduto nel mondo
intero e imprese tra loro concorrenti sono presenti sui mercati mondiali.
3
Nel 1995 le vendite totali di gluconato di sodio a livello mondiale erano di circa EUR 58,7 milioni, quelle realizzate nello
Spazio economico europeo (SEE) di circa EUR 19,6 milioni. All’epoca dei fatti la quasi totalità della produzione mondiale
di gluconato di sodio era nelle mani di cinque imprese, cioè, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]»), in secondo luogo, la Jungbunzlauer AG, in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
in quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] vof e, in quinto luogo, l’[OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: l’«ADM»).
4
Nel marzo 1997 il Ministero americano della Giustizia informava la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che, a seguito di un’inchiesta condotta
sul mercato della lisina e dell’acido citrico, era stata aperta un’ulteriore inchiesta avente ad oggetto il mercato del gluconato
di sodio. Nell’ottobre e nel dicembre 1997 nonché nel febbraio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] apprendeva che l’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano ammesso di aver partecipato ad un’intesa che era consistita nel fissare i prezzi del gluconato
di sodio e nel ripartire i volumi di vendita di tale prodotto negli [OSCURATO:PERSONA] e altrove. A seguito di accordi conclusi con
il Ministero americano della Giustizia, a tali imprese sono state inflitte ammende dalle autorità americane.
5
Il 18 febbraio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava, ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17,
primo regolamento di applicazione degli artt. [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), richieste di informazioni
ai principali produttori, importatori, esportatori ed acquirenti di gluconato di sodio in Europa.
6
Facendo seguito alla richiesta di informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] prendeva contatto con la [OSCURATO:PERSONA] per informarla che aveva
cooperato con le autorità americane nell’ambito dell’inchiesta descritta supra e che auspicava fare altrettanto con la [OSCURATO:PERSONA]
sulla base della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei
casi d’intesa tra imprese (GU C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Il 12 maggio 1998, a seguito
di una riunione tenutasi con la [OSCURATO:PERSONA] il 1° aprile 1998, la [OSCURATO:PERSONA] consegnava una dichiarazione scritta ed un fascicolo
contenente un riassunto della cronistoria dell’intesa nonché un certo numero di documenti.
7
Il 16 e 17 settembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] procedeva a verifiche, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17,
nei locali dell’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della Jungbunzlauer e della [OSCURATO:PERSONA].
8
Il 2 marzo 1999 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava richieste di informazioni dettagliate alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Jungbunzlauer.
Con lettere 14, 19 e 20 aprile 1999 tali imprese manifestavano il loro auspicio di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] e fornivano
talune informazioni sull’intesa. Il 25 ottobre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava richieste di informazioni supplementari all’ADM,
alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla Jungbunzlauer.
9
Il 17 maggio 2000, sulla base delle informazioni trasmessele, la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava una comunicazione degli addebiti
all’[OSCURATO:PERSONA] e alle altre imprese interessate per violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’accordo sul SEE
(in prosieguo: l’«accordo SEE»). L’[OSCURATO:PERSONA] e tutte le altre imprese interessate trasmettevano osservazioni scritte in risposta
agli addebiti mossi dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna di tali parti ha chiesto che fosse tenuta un’audizione né ha contestato la
materialità dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti.
10
L’11 maggio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] inviava richieste di informazioni complementari all’[OSCURATO:PERSONA] ed alle altre imprese interessate.
11
Il 2 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE
e dell’art. 53 dell’accordo SEE (COMP/E‑1/36.756 – Gluconato di sodio) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA] è stata
notificata all’[OSCURATO:PERSONA] con lettera 10 ottobre 2001.
12
[OSCURATO:PERSONA] figurano segnatamente le seguenti disposizioni:
«Articolo 1
[[OSCURATO:PERSONA]], [ADM], [[OSCURATO:PERSONA]], [[OSCURATO:PERSONA]], [Jungbunzlauer] e [[OSCURATO:PERSONA]] hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e – a partire dal 1°gennaio
1994 – l’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE partecipando a un accordo e/o a una pratica concordata continuati nel settore del
gluconato di sodio.
L’infrazione è durata:
– nel caso dell’[[OSCURATO:PERSONA]], dell’[[OSCURATO:PERSONA]], della [[OSCURATO:PERSONA]] e della [[OSCURATO:PERSONA]], dal febbraio 1987 al giugno 1995;
– nel caso della [Jungbunzlauer], dal maggio 1988 al giugno 1995;
– nel caso dell’[ADM], dal giugno 1991 al giugno 1995.
(…)
Articolo 3
Per l’infrazione di cui all’art. 1 vengono inflitte le seguenti ammende:
a) [[OSCURATO:PERSONA]] EUR 9 milioni
b) [ADM] EUR 10,13 milioni
c) [[OSCURATO:PERSONA]] EUR 3,6 milioni
d) [[OSCURATO:PERSONA]] EUR 3,6 milioni
e) [Jungbunzlauer] EUR 20,4 milioni
f) [[OSCURATO:PERSONA]] EUR 10,8 milioni».
13
Ai punti 296‑309 della motivazione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato i rapporti esistenti, nel corso del periodo
rilevante ai fini dell’intesa, tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue società madri, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. In particolare essa ha notato che,
sino al 15 agosto 1993, la [OSCURATO:PERSONA] era stata amministrata congiuntamente da rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], ma che,
a partire da tale data, a causa di una ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima era stata amministrata esclusivamente
da un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] dovevano ritenersi responsabili
per il comportamento anticoncorrenziale della loro controllata per tutto il periodo preso in considerazione e che, pertanto,
queste ultime dovevano essere destinatarie della [OSCURATO:PERSONA].
14
Ai fini del calcolo dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, nella [OSCURATO:PERSONA], la metodologia esposta negli
orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65,
n. 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), nonché la comunicazione sulla cooperazione.
15
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo di base dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione.
16
A tale riguardo, per quanto concerne la gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato anzitutto che le imprese interessate
avevano commesso un’infrazione molto grave, tenuto conto della sua natura, del suo impatto concreto sul mercato del gluconato
di sodio nel SEE e dell’estensione del mercato geografico rilevante (punto 371 della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]).
17
[OSCURATO:PERSONA] ha quindi ritenuto che si dovesse tener conto dell’effettiva capacità economica di arrecare pregiudizio alla
concorrenza e di fissare l’ammenda ad un livello che garantisse un sufficiente effetto dissuasivo. Di conseguenza, basandosi
sul fatturato mondiale realizzato dalle imprese interessate dalla vendita del gluconato di sodio nel corso del 1995, ultimo
anno del periodo di infrazione, comunicato dalle parti alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA]
ha classificato tali imprese in due categorie. [OSCURATO:PERSONA] prima categoria ha classificato le imprese che, secondo i dati a sua
disposizione, detenevano quote di mercato mondiale di gluconato di sodio superiori al 20%, cioè la [OSCURATO:PERSONA] (35,54%), la Jungbunzlauer
(24,75%) e la [OSCURATO:PERSONA] (20,96%). Per queste imprese la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato un importo iniziale di EUR 10 milioni. [OSCURATO:PERSONA]
seconda categoria essa ha classificato le imprese che, secondo i dati di cui essa disponeva, detenevano quote di mercato mondiale
del gluconato di sodio inferiore al 10%, cioè la [OSCURATO:PERSONA] (circa il 9,5%) e l’ADM (9,35%). Per queste imprese la [OSCURATO:PERSONA]
ha fissato l’importo iniziale dell’ammenda ad EUR 5 milioni e per l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], che detenevano insieme la [OSCURATO:PERSONA], ad
EUR 2,5 milioni ciascuna (punto 385 della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]).
18
Inoltre, al fine di assicurare all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, da un lato, e di tener conto del fatto
che le grandi imprese dispongono di conoscenze e di infrastrutture giuridico‑economiche che consentono loro di valutare meglio
il carattere trasgressivo del rispettivo comportamento e le conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della
concorrenza, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all’adeguamento di tale importo iniziale. Di conseguenza, tenendo conto
della dimensione e delle risorse globali delle imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il coefficiente moltiplicatore
di 2,5 agli importi iniziali determinati per l’ADM e l’[OSCURATO:PERSONA] e ha pertanto maggiorato tale importo, in modo da fissarlo ad
EUR 12,5 milioni nel caso dell’ADM e ad EUR 6,25 milioni nel caso dell’[OSCURATO:PERSONA] (punto 388 della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]).
19
Per quanto riguarda la durata dell’infrazione commessa da ciascuna impresa, l’importo iniziale è stato inoltre maggiorato
del 10% all’anno: cioè una maggiorazione dell’80% per la [OSCURATO:PERSONA], per l’[OSCURATO:PERSONA], per l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], del 70% per la Jungbunzlauer
e del 35% per l’ADM (punti 389‑392 della [OSCURATO:PERSONA]).
20
[OSCURATO:PERSONA] ha così fissato l’importo di base delle ammende ad EUR 4,5 milioni per quanto concerne l’[OSCURATO:PERSONA]. Per quanto
riguarda l’ADM, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la Jungbunzlauer e la [OSCURATO:PERSONA], l’importo di base è stato fissato rispettivamente ad
EUR 16,88, 11,25, 18, 17 e 18 milioni (punto 396 della [OSCURATO:PERSONA]).
21
In secondo luogo, sulla base di circostanze aggravanti, l’importo di base dell’ammenda inflitta alla Jungbunzlauer è stato
maggiorato del 50% per il motivo che quest’impresa aveva svolto un ruolo leader nell’ambito dell’intesa (punto 403 della [OSCURATO:PERSONA]).
22
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato e respinto gli argomenti di talune imprese, tra cui l’[OSCURATO:PERSONA], secondo cui tali
imprese dovevano fruire di circostanze attenuanti (punti 404‑410 della [OSCURATO:PERSONA]).
23
In quarto luogo, in applicazione del punto B della comunicazione sulla cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA]
una «riduzione molto importante» (cioè l’80%) dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.
Infine, in applicazione del punto D di tale comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha consentito una «notevole riduzione» (cioè il
40%) dell’importo dell’ammenda all’ADM ed alla [OSCURATO:PERSONA] e del 20% all’[OSCURATO:PERSONA], all’[OSCURATO:PERSONA] e alla Jungbunzlauer (punti 418, 423,
426 e 427).
Procedimento e conclusioni delle parti
24
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2001, l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
25
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle
misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha posto per iscritto
quesiti alle parti, cui queste hanno risposto nei termini impartiti.
26
Le parti sono state sentite nelle loro difese all’udienza del 17 febbraio 2004.
27
L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui le addebita un’infrazione per il periodo anteriore compreso tra il mese
di febbraio 1987 ed il 15 agosto 1993;
– in subordine, annullare l’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] nei limiti in cui le addebita un’infrazione per un periodo precedente al
30 aprile 1990;
– in ulteriore subordine, annullare l’art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] nei limiti in cui la riguarda;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
28
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
In diritto
A –
Introduzione
29
L’[OSCURATO:PERSONA] non contesta il fatto che l’intesa ha costituito un’infrazione all’art. 81 CE. Essa non contesta neppure la circostanza
che dovesse esserle addebitata l’infrazione medesima per il periodo compreso tra il 15 agosto 1993, data a partire dalla quale
essa assicurava da sola l’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 13 supra), e la fine dell’intesa. Viceversa l’[OSCURATO:PERSONA] è del
parere che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse validamente addebitarle l’infrazione della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo anteriore al 15 agosto
1993.
30
A tale proposito l’[OSCURATO:PERSONA] solleva quattro motivi fondati sulla violazione, in primo luogo, dell’obbligo di motivazione, in
secondo luogo, dei diritti della difesa, in terzo luogo, dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17
e, in quarto luogo, del principio di proporzionalità.
31
Prima di pronunciarsi sul merito dei diversi motivi invocati al riguardo, il Tribunale sostiene che occorre ricordare taluni
elementi della valutazione della [OSCURATO:PERSONA], quale emerge dai punti 296‑309 della [OSCURATO:PERSONA].
32
Al punto 296 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato il suo esame affermando che «[risultava] dai fatti che la [OSCURATO:PERSONA]
non a[veva] stabilito il suo comportamento in maniera autonoma, ma a[veva] applicato le istruzioni impartitele dalle società
madri [ANC e [OSCURATO:PERSONA]]: tutti i quadri della [OSCURATO:PERSONA] assumevano in pari tempo responsabilità professionali in tali società madri».
33
In secondo luogo, ai punti 297‑299 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto come segue l’organizzazione interna della
[OSCURATO:PERSONA]:
«(297) Dal 1° aprile 1972 al 15 agosto 1993, due direttori, rispettivamente designati dalle società madri, costituivano il consiglio
di amministrazione del partenariato ed erano congiuntamente responsabili delle decisioni politiche e dell’amministrazione
della [OSCURATO:PERSONA]. Il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] era incaricato delle vendite e della politica commerciale, mentre quello dell’[OSCURATO:PERSONA]
era incaricato della produzione e delle attività di ricerca e sviluppo. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche un consiglio di sorveglianza,
costituito da due rappresentanti di ciascuna società madre. Il posto di presidente del consiglio di sorveglianza era occupato
alternativamente da rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA].
(298) Il 15 agosto 1993, nella direzione della [OSCURATO:PERSONA] ha avuto luogo un cambiamento strutturale con la designazione di un unico
direttore generale. Su tale posto è stato nominato un quadro dell’[OSCURATO:PERSONA].
(299) Emerge dalle prove documentali che il direttore designato dall’[OSCURATO:PERSONA] ha svolto un ruolo importante nell’amministrazione della
[OSCURATO:PERSONA] sino all’agosto 1993. Nel corso del periodo considerato, la [OSCURATO:PERSONA] condivideva i locali dell’[OSCURATO:PERSONA] a Amersfoort [[OSCURATO:PERSONA]]. In tutti i documenti dell’epoca in possesso della [OSCURATO:PERSONA] i membri dell’intesa fanno allusione alla [OSCURATO:PERSONA] utilizzando
la denominazione dell’“[OSCURATO:PERSONA]”. Data la natura del loro settore di responsabilità (politica commerciale e vendite), i responsabili
dell’[OSCURATO:PERSONA] hanno in effetti partecipato in maniera più diretta alle attività dell’intesa almeno sino all’agosto 1993. A partire
da tale data un quadro dell’[OSCURATO:PERSONA] è stato nominato direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] e vi sono elementi nel senso che ha attivamente
preso parte in seguito alle attività dell’intesa. A tal fine il suo predecessore gli ha dato le informazioni necessarie nel
corso dell’estate 1993».
34
Al punto 300 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto nella maniera seguente la valutazione da essa data nella comunicazione
degli addebiti per quanto riguarda la questione dell’imputabilità dell’infrazione alle imprese interessate:
«[OSCURATO:PERSONA] comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato la sua intenzione di considerare l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] congiuntamente
responsabili per tutta la durata dell’infrazione. Tenuto conto della struttura di amministrazione duale istituita dalle società
madri, della loro partecipazione paritaria nell’impresa comune e della responsabilità condivisa dai due codirettori, la [OSCURATO:PERSONA]
ha ritenuto che occorresse presumere che queste ultime avessero esercitato un’uguale influenza sulla condotta dell’impresa
comune ed avessero ricevuto le medesime informazioni concernenti la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa».
35
Ai punti 301‑305 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto le osservazioni presentate a tale riguardo dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA]
nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti. In particolare, al punto 301 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato
quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] sua risposta alla comunicazione degli addebiti l’[OSCURATO:PERSONA] non ha contestato il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato
che l’[OSCURATO:PERSONA] era sempre stata tenuta al corrente circa la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa sul gluconato di sodio: “se
è vero che il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] in seno al consiglio di amministrazione era incaricato della politica commerciale e
delle vendite e quello dell’[OSCURATO:PERSONA] della produzione e della ricerca e sviluppo, l’[OSCURATO:PERSONA] era tuttavia costantemente tenuta al
corrente degli accordi anticoncorrenziali conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] e ne condivideva la responsabilità”. L’[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che
l’“[OSCURATO:PERSONA] era pienamente informata in merito agli accordi anticoncorrenziali allacciati dalla [OSCURATO:PERSONA], anche se non era parte
essa stessa dell’accordo costitutivo dell’intesa prima del 1993”».
36
Al punto 306 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso «che l’[OSCURATO:PERSONA] non a[veva], a sua conoscenza, mai partecipato di persona
alle riunioni multilaterali dell’intesa prima dell’ottobre 1993» e che «l’[OSCURATO:PERSONA] [aveva] peraltro [riconosciuto] che “[l’[OSCURATO:PERSONA]]
non era personalmente parte dell’accordo costitutivo dell’intesa prima del 1993”». [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia aggiunto come
«non [sussistesse] alcun dubbio che i membri dell’[OSCURATO:PERSONA] in seno al consiglio della [OSCURATO:PERSONA] conoscessero le pratiche anticoncorrenziali
di quest’ultima».
37
Ai punti 307 e 308 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione i seguenti elementi a sostegno di quest’ultima
conclusione:
– in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fatto che, sino all’agosto 1993, i due direttori della [OSCURATO:PERSONA], i quali
erano stati nominati rispettivamente dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], avevano la responsabilità congiunta dell’amministrazione della
[OSCURATO:PERSONA] e che, tramite codesti due direttori, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] partecipavano su un piede di parità ai consigli di amministrazione
e di sorveglianza della [OSCURATO:PERSONA];
– in secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato una nota redatta il 1° maggio 1990 da un membro della direzione dell’[OSCURATO:PERSONA] svoltasi
il 30 aprile 1990 con rappresententi dell’ANC e dell’ADM (in prosieguo: la «nota del 1° maggio 1990»). Tale nota recava l’oggetto
«Colloquio con l’ADM con riguardo al gluconato di sodio» ed era indirizzata a numerosi membri della direzione dell’[OSCURATO:PERSONA] tra
cui colui che, a tale epoca, era il direttore della [OSCURATO:PERSONA] nominato dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto dal contenuto di
tale nota che «l’[OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] partecipava ad azioni destinate a contenere la concorrenza
sul mercato»;
– in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che quando, il 15 agosto 1993, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato da sola l’amministrazione
della [OSCURATO:PERSONA], «il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] non a[veva] adottato alcuna misura per porre fine o quanto meno per opporsi alle
pratiche anticoncorrenziali di cui la società era stata allora totalmente informata», ma che, al contrario, «l’[OSCURATO:PERSONA] [ne]
a[veva] assicurato la continuità ed era subentrata metodicamente all’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo di essere informata con precisione sulla
situazione dell’intesa».
38
Infine, il punto 309 della [OSCURATO:PERSONA] recita come segue:
«Alla luce delle considerazioni precedenti la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le due società madri debbano essere considerate responsabili
del comportamento anticoncorrenziale della loro controllata per tutto il periodo considerato e siano quindi destinatarie della
presente decisione».
B –
Sulla violazione dell’obbligo di motivazione
39
L’[OSCURATO:PERSONA] rileva che, da una parte, al punto 306 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato «che non [sussisteva] alcun dubbio
che i membri dell’[OSCURATO:PERSONA] in seno al consiglio della [OSCURATO:PERSONA] conoscevano le pratiche anticoncorrenziali di quest’ultima». Dall’altra
essa afferma che, al punto 308 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha notato che, in occasione della nomina il 15 agosto 1993
di uno dei membri del suo personale come direttore che assumeva la piena responsabilità dell’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA],
quest’ultimo era stato informato dell’esistenza dell’accordo ad opera del membro dell’[OSCURATO:PERSONA] il quale, sino ad allora, era responsabile
per l’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], che la motivazione della decisione sulla questione se fosse
stata informata in merito all’intesa prima del 15 agosto 1993 è contraddittoria o almeno incompleta.
40
[OSCURATO:PERSONA] contesta la censura secondo cui, per quanto concerne la questione se l’[OSCURATO:PERSONA] fosse al corrente dell’intesa
prima del 15 agosto 1993, la motivazione contenuta nella [OSCURATO:PERSONA] sia contraddittoria o insufficiente.
41
Il Tribunale ricorda che secondo una costante giurisprudenza, la motivazione imposta dall’art. 253 CE deve evidenziare in
modo chiaro ed inequivocabile il ragionamento seguito dall’istituzione comunitaria da cui emana l’atto contestato, in modo
da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice comunitario di esercitare il
suo sindacato di legittimità (sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 63, e 30 settembre 2003, causa C‑301/96, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9919, punto 87; sentenza
del Tribunale 20 novembre 2002, causa T‑251/00, Lagardère e Canal+/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4825, punto 155).
42
Va anzitutto considerato che la censura dell’[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’esistenza di una contraddizione tra i punti 306 e 308 della
[OSCURATO:PERSONA] (v., quanto a questi ultimi, punti 36 e 37 supra) poggia su una lettura incompleta della [OSCURATO:PERSONA]. In effetti,
al punto 308 di quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato, nonostante quanto sembri suggerire l’[OSCURATO:PERSONA], che, il 15 agosto
1993, il nuovo direttore della [OSCURATO:PERSONA] era stato informato per la prima volta dell’esistenza dell’intesa, il che sarebbe stato
in effetti in contraddizione col punto 306 della [OSCURATO:PERSONA], in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che i membri dell’[OSCURATO:PERSONA] in
seno al consiglio della [OSCURATO:PERSONA] conoscevano le pratiche anticoncorrenziali di quest’ultima. Viceversa risulta dal punto 308
della [OSCURATO:PERSONA] che, a quest’ultima data, il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], quale nuovo direttore della [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di
essere informato circa la situazione dell’intesa».
43
Inoltre, relativamente alla censura mossa alla [OSCURATO:PERSONA] di avere insufficientemente motivato la sua [OSCURATO:PERSONA] circa la
questione se fosse stata informata dell’intesa prima del 15 agosto 1993, emerge dai punti 296 e seguenti della [OSCURATO:PERSONA] (v.
anche i punti 32‑38 supra) come la [OSCURATO:PERSONA] ritenesse che l’[OSCURATO:PERSONA] dovesse essere a conoscenza del comportamento anticoncorrenziale
della sua controllata in quanto, sino all’agosto 1993, i due condirettori della [OSCURATO:PERSONA] erano congiuntamente responsabili
per l’amministrazione di quest’ultima ed in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] partecipavano in maniera rigorosamente paritetica ai consigli
di amministrazione e sorveglianza (punto 307 della [OSCURATO:PERSONA]). Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che considerava la sua
posizione corroborata dal contenuto della nota 1° maggio 1990 nonché dal fatto che, dopo aver rilevato la piena responsabilità
dell’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] il 15 agosto 1993, il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] non aveva preso alcuna misura per porre
fine, o quanto meno, per opporsi alle pratiche anticoncorrenziali di cui quest’ultima era stata totalmente informata, ma al
contrario aveva fatto prevalere la continuità ed era metodicamente subentrato all’[OSCURATO:PERSONA] (punti 307 e 308 della [OSCURATO:PERSONA]).
44
Ne consegue che risulta sufficientemente in diritto dai punti della [OSCURATO:PERSONA] che, per concludere che l’infrazione potesse
essere addebitata all’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha poggiato, da una parte, sulla struttura giuridica della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra,
su diversi aspetti fattuali concernenti i rapporti tra le società madri, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], e la loro impresa comune, la [OSCURATO:PERSONA].
45
Dev’essere conseguentemente respinto il motivo fondato sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
C –
Sulla violazione dei diritti della difesa
1.
Osservazioni introduttive
46
Tale motivo comprende due parti. Da una parte, l’[OSCURATO:PERSONA] censura la [OSCURATO:PERSONA] per aver tenuto conto di una dichiarazione che
l’[OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA]»)
senza permettere all’[OSCURATO:PERSONA] di prendere posizione su tale posizione, violando quindi i diritti della difesa. Dall’altra, l’[OSCURATO:PERSONA]
censura la [OSCURATO:PERSONA] per non aver adottato le misure necessarie ad ottenere copia di una dichiarazione che un rappresentante
dell’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe rilasciato dinanzi al Department of Justice degli [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«asserita dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA]
dinanzi alle autorità americane»).
2.
Sulla dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA]
47
L’[OSCURATO:PERSONA] fa osservare come risulti dai punti 301 e 309 della [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 35 e 38 supra) che, per concludere che l’[OSCURATO:PERSONA]
era venuta a conoscenza dell’intesa prima del 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha poggiato sulla dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, l’[OSCURATO:PERSONA]
fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non l’ha posta in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di presentare le sue osservazioni
sulla dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non poteva, senza violare i diritti della difesa,
poggiare su tale dichiarazione per dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] era venuta a conoscenza dell’intesa prima del 1993.
48
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che non ha mai utilizzato la dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA], riprodotta al punto 301 della [OSCURATO:PERSONA], come
prova contro l’[OSCURATO:PERSONA], ma che l’ha unicamente riprodotta nell’ambito della sua sintesi degli argomenti delle parti.
49
Il Tribunale ricorda che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario
e dev’essere osservato in qualsiasi circostanza, segnatamente in qualsiasi procedimento che può condurre a sanzioni, anche
se trattasi di un procedimento amministrativo. Esso implica che le imprese e le associazioni di imprese siano messe in grado,
sin dalla fase del procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il loro punto di vista sulla realtà e sulla
rilevanza dei fatti, degli addebiti e delle circostanze allegati dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenze della Corte 13 febbraio 1979,
causa 85/76, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 461, punto 11, e del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑11/89, Shell/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑757, punto 39, confermata con ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado dalla sentenza della
Corte 8 luglio 1999).
50
Va poi ricordato che, qualora la [OSCURATO:PERSONA] intenda basarsi su un brano di una risposta ad una comunicazione degli addebiti
o su un documento allegato a tale risposta per dimostrare l’esistenza di un’infrazione in un procedimento di applicazione
dell’art. 81, n. 1, CE, le altre parti coinvolte in tale procedimento devono essere messe in grado di pronunciarsi riguardo
a tale elemento di prova. In circostanze del genere, il detto brano di una risposta alla comunicazione degli addebiti o il
documento allegato a tale risposta costituisce in effetti un elemento a carico nei confronti delle diverse parti che avrebbero
partecipato all’infrazione (sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95, T‑31/95, T‑32/95,
T‑34/95, T‑35/95, T‑36/95, T‑37/95, T‑38/95, T‑39/95, T‑42/95, T‑43/95, T‑44/95, T‑45/95, T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95, T‑51/95,
T‑52/95, T‑53/95, T‑54/95, T‑55/95, T‑56/95, T‑57/95, T‑58/95, T‑59/95, T‑60/95, T‑61/95, T‑62/95, T‑63/95, T‑64/95, T‑65/95,
T‑68/95, T‑69/95, T‑70/95, T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491,
punto 386, e la giurisprudenza ivi citata).
51
Tali principi sono applicabili anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] si fondi su un brano di una risposta ad una comunicazione degli
addebiti per imputare un’infrazione ad un’impresa.
52
All’impresa interessata spetta dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione sarebbe
stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la [OSCURATO:PERSONA]
si è basata per incriminare tale impresa (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P,
C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punti 71‑73).
53
Nel caso di specie emerge dai punti 296‑309 della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha strutturato il suo esame nella maniera seguente:
ai punti 297‑299 ha descritto l’organizzazione della [OSCURATO:PERSONA]; al punto 300 ha ricordato la sua conclusione preliminare, menzionata
nella comunicazione degli addebiti, circa la questione dell’imputabilità dell’infrazione alle imprese interessate; ai punti 301‑305
ha riassunto le osservazioni formulate in proposito dalle suddette imprese; infine, ai punti 306‑309, ha effettuato la propria
valutazione giuridica (v., in sintesi, punti 32‑38 supra).
54
[OSCURATO:PERSONA] ha menzionato la dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA], invocata dall’[OSCURATO:PERSONA], al punto 301 della [OSCURATO:PERSONA], cioè nella parte
della decisione che riprende la sintesi delle osservazioni formulate da tali imprese con riguardo alla sua conclusione preliminare
figurante nella comunicazione degli addebiti circa la questione dell’imputabilità dell’infrazione alle imprese interessate.
55
L’[OSCURATO:PERSONA] non sostiene neppure che la [OSCURATO:PERSONA], nella parte del suo esame avente ad oggetto la valutazione giuridica dei
rapporti esistenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue società madri, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], ha fatto riferimento alla dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA].
56
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata sulla dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA]. Viceversa,
ai punti 307 e 308 della decisione (v. punti 36 e 37 supra), la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato, da una parte, la struttura giuridica
della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, diversi aspetti fattuali concernenti i rapporti tra le società madri, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], e la
loro impresa comune, la [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] non contesta di aver avuto accesso ai documenti invocati al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA].
Formulando, al punto 309 della decisione, la conclusione della sua valutazione giuridica con le parole «Alla luce delle considerazioni
precedenti», la [OSCURATO:PERSONA] si è quindi riferita, quanto alla partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA], soltanto ai punti 307 e 308 della
[OSCURATO:PERSONA] e non al punto 301 di quest’ultima.
57
Il Tribunale ritiene ad abundantiam che, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] si fosse basata sulla dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA], quod non,
l’[OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 52 supra, che il risultato al quale è pervenuta
la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione sarebbe stato diverso se tale dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] avesse dovuto essere eliminata come mezzo
di prova per incriminare l’[OSCURATO:PERSONA].
58
Conseguentemente, la prima parte del motivo relativo alla dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è fondata su una premessa errata e, pertanto,
non può essere accolta.
3.
Sull’asserita dichiarazione di un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi alle autorità americane
a) Argomenti delle parti
59
L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere nella replica che un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], interrogato dal Departement of Justice degli [OSCURATO:PERSONA]
nell’ambito del procedimento avviato negli [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’intesa, avrebbe dichiarato che l’[OSCURATO:PERSONA] non era stata
informata in merito all’intesa prima del 15 agosto 1993. L’[OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di
tale asserita dichiarazione nel corso del procedimento amministrativo. Orbene, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del fatto che
essa stessa non poteva ottenere copia di tale dichiarazione per poterla sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] e nei limiti in cui una
siffatta dichiarazione avrebbe potuto costituire un elemento a discarico per l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto procurarsene
copia presso le competenti autorità degli [OSCURATO:PERSONA]. In seguito ai quesiti scritti del Tribunale, l’[OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che
essa non aveva espressamente richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di procurarsi tale documento, dato che essa non sapeva ancora, in
quel momento, che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata sulla dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA], esaminata ai punti 49‑58 supra. Unicamente
nella decisione, in effetti, essa sarebbe stata posta di fronte alla dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] che andava nel senso contrario
a quello dell’asserita dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi alle autorità americane.
60
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale parte del motivo non è stata sollevata nel ricorso e dev’essere quindi respinta in quanto irricevibile.
Comunque la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale parte del motivo sia infondata.
b) Giudizio del Tribunale
Sulla ricevibilità
61
A norma dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa a meno
che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, deve essere considerato ricevibile
un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo
del giudizio e che presenti una connessione stretta con quest’ultimo. Un’analoga soluzione va adottata quando viene formulata
una censura a sostegno di un motivo dedotto (sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2085,
punto 156).
62
Nel caso di specie soltanto in fase di replica l’[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, quale motivo fondato sulla violazione dei diritti della
difesa, l’esistenza dell’asserita dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi alle autorità americane.
63
Invece, nell’ambito di un altro motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva in sostanza già invocato, nel ricorso, tale medesima censura (v. punto 59
supra). In effetti, sin dall’atto introduttivo del ricorso, essa aveva sollevato tale argomento anche se formalmente essa
l’ha fatto solo nella parte della sua memoria relativa al motivo fondato sulla violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17.
64
Essa non ha quindi, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], sollevato un motivo nuovo in sede di replica, ma si è
limitata ad invocare la medesima censura, questa volta formalmente presentata nella parte di tale memoria consacrata ai diritti
della difesa.
65
Conseguentemente, occorre esaminare tale parte del motivo nel merito.
Sul merito
66
Va ricordato che, con riferimento ai documenti a discarico, la giurisprudenza ha sottolineato che, nell’ambito del procedimento
contraddittorio istituito dai regolamenti di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, non può spettare alla [OSCURATO:PERSONA] da
sola decidere quali siano i documenti utili per la difesa delle imprese coinvolte in un procedimento di infrazione alle regole
di concorrenza (sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑30/91, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1775, punto 81). In
particolare, tenuto conto del principio generale della parità delle armi, non può ammettersi che la [OSCURATO:PERSONA] possa decidere
da sola se utilizzare o meno taluni documenti contro la ricorrente, mentre quest’ultima non aveva accesso a tali documenti
e non ha dunque potuto prendere la corrispondente decisione di utilizzarli o meno per la propria difesa (sentenza Solvay/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra, punto 83, e sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑36/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1847, punto 111).
67
Secondo la giurisprudenza, quando risulta che, nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha comunicato
alla ricorrente documenti che avrebbero potuto contenere elementi a discarico, sarà possibile constatare una violazione dei
diritti della difesa solo se è provato che il procedimento amministrativo avrebbe potuto pervenire ad un risultato diverso
qualora nel corso del medesimo la ricorrente avesse avuto accesso ai documenti in questione (sentenza del Tribunale 17 dicembre
1991, causa T‑7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1711, punto 56, e sentenza Solvay/[OSCURATO:PERSONA], punto 66
supra, punto 98). Allorché i suddetti documenti figurano nel fascicolo dell’istruttoria della [OSCURATO:PERSONA], una violazione
siffatta dei diritti della difesa è indipendente dal modo in cui l’impresa interessata si è comportata in occasione del procedimento
amministrativo (sentenza Solvay/[OSCURATO:PERSONA], punto 66 supra, punto 96). Viceversa, quando i documenti a discarico non compaiono
nel fascicolo dell’istruttoria della [OSCURATO:PERSONA], la violazione dei diritti della difesa può essere constatata solo se la
ricorrente ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] un’espressa richiesta di accesso a tali documenti nel corso del procedimento amministrativo,
a pena di preclusione di un’eventuale censura in occasione di un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione definitiva
(sentenze del Tribunale Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 50 supra, punto 383, e 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98,
da T‑212/98 a T‑214/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3275, punto 340).
68
Nel caso di specie è certo che, come emerge dal punto 300 della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 34 supra), nella comunicazione degli addebiti
la [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato la sua intenzione di considerare l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] come congiuntamente responsabili per tutta
la durata dell’infrazione.
69
Parimenti risulta dalle risposte delle parti a taluni quesiti scritti del Tribunale che, nella sua risposta alla comunicazione
degli addebiti, l’[OSCURATO:PERSONA] ha negato di essere venuta a conoscenza dell’intesa prima dell’agosto 1993 pur sottolineando che,
nell’ambito del procedimento negli [OSCURATO:PERSONA], essa aveva riconosciuto soltanto di essere colpevole di un’infrazione per
il periodo successivo a tale data. A tale riguardo l’[OSCURATO:PERSONA] ha indicato, in una nota a piè pagina della risposta alla comunicazione
degli addebiti, che, «[p]er quanto è a sua conoscenza (...), [il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA]] [aveva] dichiarato alle audizioni
[svoltesi] nell’ambito di tale procedimento che l’[OSCURATO:PERSONA] non era venuta a conoscenza delle intese di cartello prima dell’agosto
1993».
70
Inoltre, dando seguito a quesiti scritti del Tribunale, l’[OSCURATO:PERSONA] ha presentato uno scambio di corrispondenza tra i suoi avvocati
ed i servizi del Department of Justice degli [OSCURATO:PERSONA] da cui risulta che dal luglio 2000 essa aveva tentato a più riprese
di ottenere presso questi ultimi copia dell’asserita dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi alle autorità americane. L’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe
voluto presentarla alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento amministrativo. Tuttavia, secondo tale scambio di corrispondenza,
codesti servizi hanno respinto le domande in questione indicando che, all’occorrenza, sarebbero stati disposti a fornire le
risposte alla [OSCURATO:PERSONA] se quest’ultima avesse dovuto presentare una richiesta siffatta.
71
Data tale situazione, senza che occorra esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] dovesse prendere misure appropriate onde procurarsi copia
dell’asserita dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi alle autorità americane e quand’anche sia stata in grado di farlo, ciò nondimeno
l’[OSCURATO:PERSONA] non può censurare la [OSCURATO:PERSONA] per non aver agito in tal modo al fine di disporre di un documento che avrebbe eventualmente
potuto costituire un elemento a discarico a favore dell’[OSCURATO:PERSONA].
72
In effetti, come indicato al punto 67 supra, in seguito alle risposte date dalle autorità americane, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque
dovuto richiedere espressamente alla [OSCURATO:PERSONA] di procurarsi tale documento. Orbene, come emerge dal punto 69 supra, l’[OSCURATO:PERSONA]
si è limitata ad esprimere una mera e vaga allusione in una nota a piè pagina a tale asserita dichiarazione che non può considerarsi
come un’espressa richiesta ai sensi della citata giurisprudenza.
73
A torto l’[OSCURATO:PERSONA] giustifica l’assenza di espressa richiesta nel corso del procedimento amministrativo facendo valere la circostanza
che soltanto nella [OSCURATO:PERSONA] essa era stata posta di fronte alla dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] formulata in senso contrario a quello
dell’asserita dichiarazione della stessa [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alle autorità americane. In effetti, l’[OSCURATO:PERSONA] non contesta il fatto che
risultava già chiaramente dalla comunicazione degli addebiti come la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’intenzione di considerare l’[OSCURATO:PERSONA]
e l’[OSCURATO:PERSONA] congiuntamente responsabili per tutta la durata dell’infrazione. L’[OSCURATO:PERSONA] doveva quindi sapere che le incombeva di
apportare, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, qualsiasi elemento utile per dimostrare di non essere venuta
a conoscenza dell’intesa prima dell’agosto 1993. Risulta parimenti dallo scambio di corrispondenza tra i suoi avvocati ed
i servizi del Department of Justice degli [OSCURATO:PERSONA], sottoposti al Tribunale dall’[OSCURATO:PERSONA], che gli avvocati di quest’ultima
erano perfettamente consapevoli del fatto che nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] aveva
potuto sostenere che l’[OSCURATO:PERSONA] era informata dell’intesa per tutta la durata della stessa. Inoltre, come già dichiarato al punto 56
supra, la [OSCURATO:PERSONA] non si è basata sulla dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA], ma si è limitata ad invocarla nella parte della [OSCURATO:PERSONA]
relativa alla sintesi degli argomenti delle parti.
74
Tenuto conto di quanto precede, dev’essere respinta anche la seconda parte del presente motivo, relativa all’asserita dichiarazione
dell’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi alle autorità americane.
75
Di conseguenza, il motivo fondato sulla violazione dei diritti della difesa dev’essere respinto.
D –
Sulla violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17
1.
Introduzione
76
L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in via principale, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso errori di diritto addebitando l’infrazione per il periodo
precedente al 15 agosto 1993 alla [OSCURATO:PERSONA] e non all’[OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere, in via subordinata, che, anche se l’infrazione
potesse validamente essere addebitata per tale periodo alla [OSCURATO:PERSONA], essa non poteva essere ritenuta responsabile di tale
comportamento trasgressivo della [OSCURATO:PERSONA].
2.
Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto imputare alla [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa prima del 15 agosto 1993
a) Considerazioni preliminari
77
Occorre esaminare se, come sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], per quanto concerne il periodo precedente al 15 agosto 1993, l’infrazione sia
stata commessa non già dalla [OSCURATO:PERSONA], l’impresa comune delle società madri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma unicamente dall’[OSCURATO:PERSONA].
78
L’[OSCURATO:PERSONA] non contesta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] costituiva un’impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, benché
la sua forma giuridica non le conferisse una personalità giuridica propria. In effetti, secondo una costante giurisprudenza,
nel contesto del diritto della concorrenza la nozione d’impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica,
a prescindere dallo status giuridico di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento (sentenze della Corte 23 aprile
1991, causa C‑41/90, Höfner e Elser, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1979, punto 21, e del Tribunale 30 marzo 2000, causa T‑513/93, Consiglio
Nazionale degli [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1807, punto 36).
79
Invece l’[OSCURATO:PERSONA] considera che, nelle specifiche circostanze del caso di specie, l’infrazione è stata commessa, per il periodo
precedente al 15 agosto 1993, dall’[OSCURATO:PERSONA] e non dalla [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] poggia al riguardo, da una parte, sulle clausole del
contratto d’impresa concluso nel 1972 tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], relativo alla creazione della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «contratto
d’impresa del 1972»), e, dall’altra, su diversi aspetti fattuali concernenti i rapporti tra essa stessa, l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
b) Per quanto riguarda il contratto d’impresa del 1972
Argomenti delle parti
80
In via preliminare, l’[OSCURATO:PERSONA] indica che, a norma di un accordo di cooperazione concluso nel 1966 con la società Noury & van
der Lande, relativo alla produzione e alla vendita di diversi prodotti, tra cui il gluconato di sodio, essa era già stata
incaricata, segnatamente, della produzione di tale prodotto mentre codest’altra società si era occupata, in particolare, della
vendita di tale prodotto ed era quindi responsabile del comportamento sul mercato.
81
L’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, dopo il rilevamento della società Noury & van der Lande ad opera dell’[OSCURATO:PERSONA], la suddivisione dei ruoli
era rimasta sostanzialmente immutata sino al momento in cui, il 15 agosto 1993, l’[OSCURATO:PERSONA] era subentrata nell’amministrazione
della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], emerge dalle clausole rilevanti del contratto d’impresa del 1972 che essa era incaricata della
produzione, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] era responsabile della vendita del gluconato di sodio.
82
In effetti anzitutto, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], risulta dal contratto d’impresa del 1972 che la [OSCURATO:PERSONA] era amministrata da due direttori,
l’uno proveniente dall’[OSCURATO:PERSONA] e l’altro dall’[OSCURATO:PERSONA], talché i due direttori si occupavano delle questioni interessanti rispettivamente
i loro più stretti associati, mantenevano contatti separati con questi ultimi e non si interessavano molto, anzi per niente,
alle questioni rientranti nella competenza dell’altro direttore. Ora, ai sensi del contratto d’impresa del 1972, la vendita
del gluconato di sodio era affidata all’[OSCURATO:PERSONA] che definiva ed eseguiva la politica della [OSCURATO:PERSONA] in materia, talché essa stessa
non aveva alcuna influenza decisiva sul comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato. Ben al contrario, le attività di vendita
esercitate dall’[OSCURATO:PERSONA] a beneficio della [OSCURATO:PERSONA] erano integrate nell’organizzazione di vendita dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto la [OSCURATO:PERSONA]
non disponeva essa stessa di un’organizzazione di vendita.
83
In secondo luogo, a parere dell’[OSCURATO:PERSONA], la circostanza che, conformemente al contratto d’impresa del 1972, l’[OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto
un’indennità per la vendita di gluconato di sodio indica che le vendite di tale prodotto erano in realtà effettuate, senza
l’intervento della [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:PERSONA].
84
In terzo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] considera che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], sulla base del contratto d’impresa
del 1972, l’[OSCURATO:PERSONA] non può considerarsi come un mero agente che ha agito unicamente per conto della [OSCURATO:PERSONA]. Essa sottolinea
che il contratto d’impresa del 1972 prevedeva che si potesse adottare una suddivisione dei ruoli tra gli associati, il che,
peraltro, si è poi verificato nel caso di specie. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] rilevava – certamente per conto ed a rischio della
[OSCURATO:PERSONA], ma, per il resto, in maniera indipendente e per suo proprio conto – le attività di marketing e di vendita del gluconato
di sodio, e tali attività si collocavano in seno all’organizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA].
85
L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene in tale contesto che la circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] si sia occupata della vendita per conto nonché a rischio e
pericolo della [OSCURATO:PERSONA] non significa necessariamente che quest’ultima dovesse considerarsi l’impresa che aveva commesso l’infrazione
all’art. 81 CE. Per stabilire chi abbia violato nella fattispecie l’art. 81 CE, occorrerebbe in effetti non già determinare,
per conto ed a rischio e pericolo di chi siano state poste in essere le operazioni, bensì – essenzialmente – identificare
chi abbia effettuato di fatto le operazioni in ragione delle quali è stata commessa l’infrazione.
86
La posizione difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] condurrebbe al risultato che i mandanti di un agente operante per numerose imprese il
quale commette infrazioni all’art. 81, n. 1, CE siano ritenuti responsabili dell’infrazione commessa da codesto agente nell’esercizio
delle sue attività. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ipotesi si verifica quando il mandante ha incaricato l’agente di perpetrare
l’infrazione o quando il mandante è al corrente della condotta del suo agente e non ingiunge a quest’ultimo di porre fine
all’infrazione. Tuttavia, quando l’agente commette l’infrazione all’insaputa del suo mandante, l’infrazione non può essere
addebitata a quest’ultimo. Orbene, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia conferito all’[OSCURATO:PERSONA]
il mandato di partecipare all’intesa o che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata come tale al corrente della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’intesa.
L’[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il fatto che uno dei direttori della [OSCURATO:PERSONA], cioè quello venuto dall’[OSCURATO:PERSONA], fosse informato dell’infrazione
non è sufficiente per addebitarla alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale direttore compiva tali atti nella sua qualità di collaboratore
dell’[OSCURATO:PERSONA] incaricato della vendita dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA].
87
L’[OSCURATO:PERSONA] ammette che non può sostenersi, in maniera generale, che un mandante non possa essere messo in questione in ragione
dei comportamenti di un agente il quale possiede anche la qualità di direttore di tale mandante o esercita un’altra funzione
di direzione nell’organizzazione di quest’ultimo. Tuttavia, nel caso di specie, sussisterebbero ragioni per distinguere la
funzione dell’agente, da una parte, e quella di direttore nell’organizzazione del mandante, dall’altra. In effetti, in primo
luogo, i motivi per designare l’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di agente non derivano dalla preoccupazione di sottrarsi ad ogni eventuale
responsabilità a causa di infrazioni all’art. 81 CE, ma sono dovuti al fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] disponeva già di un’organizzazione
di vendita del gluconato di sodio, come risulta dal contratto d’impresa del 1972. In secondo luogo, nel caso di specie, l’agente,
cioè l’[OSCURATO:PERSONA], è una grande impresa di cui un collaboratore occupava a tempo parziale la funzione di direttore presso la [OSCURATO:PERSONA],
ma svolgeva per il resto attività nell’ambito dell’organizzazione della propria impresa.
88
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
89
Anzitutto emerge dall’art. 1 del contratto d’impresa del 1972 che l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno creato l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] avente
per obiettivo «la fabbricazione, la vendita e la commercializzazione nell’interesse comune» di taluni prodotti, tra cui il
gluconato di sodio.
90
Inoltre, a norma dell’art. 5, n. 1, del contratto d’impresa del 1972, gli «associati [della [OSCURATO:PERSONA] erano] autorizzati solo
congiuntamente ad agire e firmare per conto della società, ad impegnare la società verso terzi e terzi verso la società nonché
a ricevere e spendere fondi per conto della società». A norma dell’art. 5, n. 2 del medesimo contratto, i due associati, l’[OSCURATO:PERSONA]
e l’[OSCURATO:PERSONA], dovevano nominare rispettivamente due delegati i quali «dovevano esercitare congiuntamente i poteri di cui al n. 1
per l’associato interessato, fatto salvo il diritto per ciascun associato di esercitare esso stesso tali poteri». Tali delegati
dovevano mantenere «regolari contatti tra loro e discutere con i direttori [della [OSCURATO:PERSONA]] su tutti gli argomenti che interessano
la società». Ai sensi dell’art. 5, n. 3, del contratto d’impresa del 1972, l’amministrazione quotidiana spettava a due direttori
nominati rispettivamente dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA]. Tali direttori dovevano consacrare una parte sostanziale del loro tempo alle
questioni della [OSCURATO:PERSONA]. Essi dovevano «lavorare in stretta collaborazione ed [erano] congiuntamente responsabili per la politica
seguita» nonché dovevano «fare regolarmente rapporto ai loro delegati quanto alla politica seguita e fornire loro tutte le
informazioni rilevanti al riguardo».
91
Si precisava infine all’art. 13, n. 2, del contratto che, «a meno che i due associati preferissero optare per un altro regime,
la [[OSCURATO:PERSONA]] affida[va] la vendita dei suoi prodotti all’[[OSCURATO:PERSONA]]» ed avrebbe rimborsato all’[OSCURATO:PERSONA] una quota dei costi della
struttura di vendita di quest’ultima in proporzione al tempo consacrato alla vendita dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA].
92
Emerge da tali clausole del contratto d’impresa del 1972 che, anche se le questioni correnti relative alla vendita di gluconato
di sodio per conto della [OSCURATO:PERSONA] erano «affidate» all’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] non può validamente sostenere che, stando alle sole clausole
del contratto d’impresa del 1972, l’infrazione poteva soltanto essere addebitata all’[OSCURATO:PERSONA] per il motivo che quest’ultima era
l’unica responsabile della politica di commercializzazione della [OSCURATO:PERSONA].
93
In effetti, tenuto conto della struttura giuridica della [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] definivano congiuntamente la politica della
[OSCURATO:PERSONA]. Ciò implicava che, per il tramite dei suoi delegati e dei direttori della [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] si dovevano concertare
regolarmente. Va pertanto considerato che, a norma del contratto d’impresa del 1972, l’[OSCURATO:PERSONA] non era estranea né alla definizione
né all’esecuzione della politica di commercializzazione del gluconato di sodio.
94
Nelle affermazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui i due direttori si occupavano soprattutto, anzi esclusivamente, delle questioni
in primo luogo concernenti il settore attribuito al rispettivo associato che li aveva nominati, intrattenevano contatti separati
con questi ultimi e non si interessavano molto, anzi per nulla, alle questioni rientranti nella competenza dell’altro direttore,
non si rispecchiano le clausole del contratto d’impresa, anzi tali affermazioni addirittura contraddicono, in parte, queste
ultime. In effetti, come si è sottolineato, a norma del contratto d’impresa del 1972, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] erano congiuntamente
responsabili per la definizione della politica della [OSCURATO:PERSONA] a proposito della quale, per il tramite dei suoi delegati e dei
direttori della [OSCURATO:PERSONA], esse si dovevano concertare regolarmente.
95
Peraltro, anche se, come sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], le clausole del contratto d’impresa del 1972, segnatamente l’art. 13, n. 2, e l’art. 14,
n. 1, dovessero interpretarsi nel senso che il direttore nominato dall’[OSCURATO:PERSONA] procedeva alla commercializzazione del gluconato
di sodio nella sua qualità di collaboratore dell’[OSCURATO:PERSONA], incaricato della vendita dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA], ciò non toglie
che, tenuto conto della situazione giuridica creata dal contratto d’impresa del 1972, le azioni del direttore in questione,
nominato dall’[OSCURATO:PERSONA], erano imputabili alla [OSCURATO:PERSONA].
96
Conseguentemente, basandosi sulle sole clausole del contratto d’impresa del 1972, ai fini dell’applicazione dell’art. 81 CE,
la [OSCURATO:PERSONA] poteva considerare, senza commettere errore manifesto, che i membri del consiglio della [OSCURATO:PERSONA] nel loro complesso
erano al corrente delle pratiche anticoncorrenziali di quest’ultima.
97
In una situazione siffatta spettava all’[OSCURATO:PERSONA] provare, nel corso del procedimento amministrativo, grazie ad un complesso di
elementi che costituissero un insieme di indizi convergenti e concludenti, che, nonostante codesta situazione giuridica, soltanto
l’[OSCURATO:PERSONA] conosceva e determinava il comportamento trasgressivo della [OSCURATO:PERSONA].
c) Per quanto concerne diversi elementi fattuali
98
L’[OSCURATO:PERSONA] invoca sei elementi fattuali al fine di provare che essa non era informata dell’esistenza dell’intesa.
99
In primo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che i suoi rappresentanti non hanno mai partecipato alle riunioni dell’intesa prima dell’ottobre
1993.
100
[OSCURATO:PERSONA] non ha fatto valere specifici argomenti in proposito.
101
Il Tribunale osserva che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta tale circostanza e che peraltro ne ha ammesso l’esistenza al punto 306
della decisione. Tuttavia, tenuto conto della suddivisione dei compiti fissata nel contratto d’impresa del 1972, unitamente
alle clausole del suddetto contratto che prevedono l’abilitazione degli associati e garantiscono a ciascun associato della
[OSCURATO:PERSONA] una partecipazione ed un’informazione quanto alle attività intraprese dall’altra parte (v. punto 90 supra), tale circostanza
non permette di concludere che i rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] in seno alla [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, dell’[OSCURATO:PERSONA] stessa non hanno potuto
essere al corrente del comportamento trasgressivo.
102
In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse validamente poggiare, al punto 307 della decisione, sulla
nota del 1° maggio 1990. Essa invoca in effetti il fatto che essa aveva già esposto nella risposta alla comunicazione degli
addebiti che la riunione su cui verteva tale nota era totalmente estranea alle riunioni multilaterali dell’intesa e che la
stessa si svolgeva nel contesto di una cooperazione strutturale presa in considerazione insieme all’ADM. Tali incontri non
si sarebbero collocati nell’ambito delle regolari attività di vendita della [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbero avuto per oggetto una modifica
di natura strutturale della produzione della [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA]. Ciò spiegherebbe il fatto che vi presenziasse il direttore
della [OSCURATO:PERSONA] nominato dall’[OSCURATO:PERSONA] e che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse anche informata dello stato delle discussioni con l’ADM, nella sua qualità
di associata della [OSCURATO:PERSONA].
103
[OSCURATO:PERSONA] considera, come risulta dalla nota del 1° maggio 1990, che proprio la [OSCURATO:PERSONA] – e non soltanto l’[OSCURATO:PERSONA] – vendeva
il gluconato di sodio, teneva un comportamento su tale mercato, partecipava ai negoziati e veniva considerata quale partecipante
a tale mercato dagli altri membri dell’intesa.
104
Il Tribunale osserva che la nota del 1° maggio 1990 è stata redatta da un membro della direzione dell’[OSCURATO:PERSONA] con riguardo ad
una riunione svoltasi il 30 aprile 1990 con rappresentanti dell’ANC e dell’ADM. Risulta da tale nota che, in occasione di
tale riunione, i partecipanti hanno discusso del rinnovo di taluni contratti di fornitura di gluconato di sodio conclusi dall’ADM.
105
Quand’anche tale riunione non avesse niente a che vedere con le riunioni multilaterali dell’intesa, ma si fosse svolta, come
sottolinea l’[OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di una cooperazione strutturale presa in considerazione insieme all’ADM, ciò non toglie che,
come sottolinea con giusta ragione la [OSCURATO:PERSONA], tale nota dimostra che l’[OSCURATO:PERSONA] non era estranea alle questioni di commercializzazione
del gluconato di sodio da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione viene peraltro rafforzata dall’esistenza di un progetto di
accordo con l’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e l’ADM, sottoposto dall’[OSCURATO:PERSONA] stessa al Tribunale e da cui emerge che l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] dovevano
provvedere insieme alla commercializzazione del gluconato di sodio negli [OSCURATO:PERSONA]. Non risulta da nessun brano di tale
documento che le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbero state limitate alla produzione di gluconato di sodio e che soltanto l’[OSCURATO:PERSONA]
doveva occuparsi della commercializzazione di tale prodotto.
106
Di conseguenza, a torto l’[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver invocato la nota in questione come uno degli elementi fattuali
indicanti che l’[OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare che la [OSCURATO:PERSONA] partecipava ad azioni anticoncorrenziali.
107
In terzo luogo, a torto l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, al punto 308 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] abbia invocato il comportamento
dell’[OSCURATO:PERSONA] quando, il 15 agosto 1993, essa ha rilevato da sola l’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], deducendone che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse
responsabile per l’infrazione commessa prima di tale data (v. punto 37 supra). Un ragionamento siffatto sarebbe stato sanzionato
dalla sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑347/94, Mayr‑Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1751, punti 400 e seguenti.
108
A parere della [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] invoca a torto la sentenza Mayr‑Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], punto 107 supra, poiché codesta sentenza
concerneva una situazione diversa da quella del caso di specie. Nel caso di specie essa avrebbe invocato tale elemento, tra
altri, unicamente per dimostrare che, già da prima del 15 agosto 1993, l’[OSCURATO:PERSONA] doveva essere a conoscenza del fatto che la
[OSCURATO:PERSONA] partecipava all’intesa.
109
Il Tribunale nota che, come la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea giustamente, nella sentenza Mayr‑Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], punto 107 supra,
si è giudicato che la società Mayr‑Melnhof poteva essere dichiarata responsabile per il comportamento di una delle sue controllate
solo a partire dalla data in cui ne aveva acquisito il controllo. Orbene, nella fattispecie, dati i vincoli giuridici di proprietà
e di controllo stabiliti sin dalla creazione della [OSCURATO:PERSONA], non si trattava della questione se l’[OSCURATO:PERSONA] dovesse essere considerata
responsabile di atti che una società aveva commesso in un momento in cui essa non esercitava alcun controllo su quest’ultima.
Di conseguenza, non può validamente invocare tale sentenza a sostegno della sua tesi.
110
In tale situazione, anche se, individualmente preso, il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] non è sufficiente per dimostrare che quando,
il 15 agosto 1993, essa ha rilevato da sola l’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], era a conoscenza, già prima di tale data, del
fatto che la [OSCURATO:PERSONA] partecipava all’intesa, ciò non toglie che non si può non contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver tenuto
conto di tale elemento, alla luce di altri particolarmente verosimili tra cui la responsabilità congiunta di due condirettori
della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 307 della [OSCURATO:PERSONA] e punti 90‑96 supra), per corroborare la sua posizione.
111
In quarto luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nei resoconti delle riunioni svoltesi in seno alla [OSCURATO:PERSONA], non si fa alcuna menzione
dell’intesa. Pertanto gli organi della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero approvato i comportamenti dell’[OSCURATO:PERSONA] né espressamente né tacitamente,
poiché essi non ne sarebbero venuti a conoscenza.
112
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], risulta da tali resoconti che gli argomenti esaminati durante le riunioni concernevano tutta la gamma
delle attività della [OSCURATO:PERSONA].
113
Il Tribunale osserva come la circostanza che non si effettui alcuna menzione scritta dell’esistenza dell’intesa nei resoconti
delle riunioni svoltesi in seno alla [OSCURATO:PERSONA] non è, considerato il carattere segreto dell’intesa, un argomento pertinente
per dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] non era o non poteva essere informata di tale intesa o, ancor meno, che gli organi della [OSCURATO:PERSONA]
non avevano espressamente o implicitamente approvato il comportamento anticoncorrenziale.
114
Alla luce di tale situazione, come giustamente avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA], emerge da numerosi resoconti che l’[OSCURATO:PERSONA] è stata
tenuta al corrente, talvolta nei dettagli, della parte commerciale delle attività della [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalle relazioni
sulle riunioni 8 ottobre 1991, 14 aprile e 10 dicembre 1992, e 2 settembre 1993. Come esempio va notato che, nel resoconto
della riunione 10 dicembre 1992, si può leggere il punto 8:
«Il volume del bilancio del gluconato di sodio per il 1993 è molto meno importante che in precedenza, date le forze del mercato
(ADM). Anche se il volume è meno importante, si attendono prezzi migliori. Verranno inoltre richieste restituzioni più elevate.
Ciò trova la sua ragione nel carattere diluito delle nostre materie prime. L’accento sarà posto sull’esportazione verso paesi
terzi al di fuori della CE. Per la prima volta, da molti anni, il margine lordo del gluconato di sodio potrebbe raggiungere
la sua soglia di redditività. Tuttavia ciò è parzialmente dovuto ad una ristrutturazione dei costi fissi (…)».
115
Ne risulta che gli argomenti esaminati alle riunioni riguardavano tutta la gamma delle attività della [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente
temi come la strategia commerciale, l’evoluzione del mercato e la politica dei prezzi e delle quote di mercato. Orbene, tenuto
conto del carattere essenziale dell’intesa per la definizione delle possibilità di agire sul mercato del gluconato di sodio,
sembra totalmente escluso che temi siffatti abbiano potuto essere trattati senza menzionare l’esistenza dell’intesa ed i parametri
che ne derivano.
116
Conseguentemente l’[OSCURATO:PERSONA] non può validamente invocare a sostegno della sua tesi neppure i resoconti delle riunioni della [OSCURATO:PERSONA].
117
In quinto luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] solleva il fatto che gli interlocutori commerciali ed i concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] identificavano
quest’ultima con l’[OSCURATO:PERSONA] e mai con l’[OSCURATO:PERSONA], che l’[OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato, nella corrispondenza con i clienti, carta intestata all’[OSCURATO:PERSONA]
e non alla [OSCURATO:PERSONA] e che la fatturazione e gli incassi venivano effettuati attraverso l’[OSCURATO:PERSONA].
118
[OSCURATO:PERSONA] confuta tale argomento.
119
Il Tribunale constata anzitutto che l’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] è contraddetto dal progetto di accordo, menzionato al punto 105
supra, che indica, quali potenziali interlocutori commerciali dell’ADM per la commercializzazione del gluconato di sodio negli
[OSCURATO:PERSONA], non solo l’[OSCURATO:PERSONA], ma anche l’[OSCURATO:PERSONA]. Comunque, quand’anche fosse provato che gli interlocutori ed i concorrenti
della [OSCURATO:PERSONA] identificavano sempre quest’ultima con l’[OSCURATO:PERSONA], ciò non toglie che tale circostanza riguarderebbe unicamente
le relazioni esterne della [OSCURATO:PERSONA] e la percezione di quest’ultima da parte di terzi. Viceversa essa non tocca affatto la
questione se, tenuto conto della struttura interna dell’organizzazione della [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] fosse o dovesse essere informata
circa il comportamento trasgressivo della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato del gluconato di sodio.
120
Pertanto l’[OSCURATO:PERSONA] non può invocare a sostegno della sua tesi neppure tali circostanze.
121
In sesto ed ultimo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il direttore nominato dall’[OSCURATO:PERSONA] aveva il suo ufficio ad Amersfoort ([OSCURATO:PERSONA]),
nell’immobile dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre il direttore nominato dall’[OSCURATO:PERSONA] si occupava, sul posto, della direzione degli stabilimenti
dell’[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e che tali luoghi distavano l’uno dall’altro circa 200 km. Inoltre essa fa valere
che la produzione e la vendita di gluconato di sodio rappresentavano solo una minima parte dell’insieme delle attività sia
dell’[OSCURATO:PERSONA] sia dell’[OSCURATO:PERSONA].
122
[OSCURATO:PERSONA] non ha fatto valere specifici argomenti in proposito.
123
Il Tribunale ricorda in proposito che il contratto d’impresa del 1972 prevedeva esplicitamente una ristretta concertazione
dei direttori su tutte le questioni interessanti l’impresa comune. Inoltre, come indicato al punto 115 supra, risulta dai
resoconti delle riunioni della [OSCURATO:PERSONA] che gli argomenti esaminati in tali riunioni concernevano tutta la gamma di attività
della [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente temi quali la strategia commerciale, l’evoluzione del mercato e la politica dei prezzi e delle
quote di mercato. Di conseguenza, la lontananza geografica tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] non costituisce un argomento concludente per
sostenere che il direttore nominato dall’[OSCURATO:PERSONA] non era al corrente del comportamento anticoncorrenziale.
124
Neppure è pertinente il fatto, invocato dall’[OSCURATO:PERSONA], che la produzione e la vendita di gluconato di sodio rappresentavano solo
una minima parte dell’insieme delle attività sia dell’[OSCURATO:PERSONA] sia dell’[OSCURATO:PERSONA]. In effetti, l’istituzione della [OSCURATO:PERSONA] doveva
servire alla fabbricazione, alla vendita e alla commercializzazione in comune di taluni prodotti, tra i quali il gluconato
di sodio, attività cui, a norma del contratto d’impresa del 1972, i direttori della [OSCURATO:PERSONA] dovevano consacrare una parte
sostanziale del loro orario di lavoro.
125
Di conseguenza, a torto l’[OSCURATO:PERSONA] invoca tali circostanze a sostegno della sua tesi.
126
Tenuto conto di tutto quanto precede, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che i diversi elementi fattuali invocati dall’[OSCURATO:PERSONA]
non permettevano di concludere che, malgrado la chiarezza del contesto normativo disciplinante la struttura dell’impresa comune
e la suddivisione delle responsabilità dei suoi associati, l’[OSCURATO:PERSONA] fosse estranea alla definizione ed all’attuazione della
politica di commercializzazione del gluconato di sodio e, pertanto, non fosse o non potesse essere informata delle manovre
anticoncorrenziali della [OSCURATO:PERSONA].
127
[OSCURATO:PERSONA] poteva quindi considerare validamente che l’infrazione era stata commessa dalla [OSCURATO:PERSONA].
3.
Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto imputare all’[OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]
a) Argomenti delle parti
128
L’[OSCURATO:PERSONA] fa sostanzialmente valere che, quand’anche occorresse concludere che il comportamento anticoncorrenziale è stato tenuto
dalla [OSCURATO:PERSONA] e non dall’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non poteva in alcun caso imputare tale comportamento all’[OSCURATO:PERSONA].
129
A tale riguardo l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, secondo una giurisprudenza costante, la circostanza che una controllata disponga di
una personalità giuridica distinta non basta ad escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato alla società
controllante, in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma
si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante (v. sentenza della Corte 16 novembre
2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9925, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).
Ne deriverebbe che occorrerebbe prendere in considerazione non già la struttura giuridica formale di un’impresa, ma la sua
struttura decisionale di fatto. Orbene, reiterando in sostanza i medesimi argomenti rispetto a quelli già presentati nell’ambito
della prima parte del presente motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] considera che la [OSCURATO:PERSONA] non applicava istruzioni che essa le avrebbe impartito,
ma che, al contrario, la commercializzazione di gluconato di sodio era assicurata dall’[OSCURATO:PERSONA].
130
Per giunta, in una situazione in cui il comportamento trasgressivo è stato commesso da un’associazione senza personalità giuridica,
il criterio formale dei vincoli giuridici tra quest’utlima e la sua società madre non sarebbe pertinente. Ciò che dovrebbe
essere rilevante in una situazione siffatta sarebbe unicamente il punto se la [OSCURATO:PERSONA] costituisse un’unità economica con l’[OSCURATO:PERSONA],
il che non si sarebbe verificato poiché la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di un’organizzazione di vendita, mentre la maggior parte
dei collaboratori di quest’ultima effettuavano il loro lavoro nell’ambito delle attività svolte al servizio di un altro datore
di lavoro. Unicamente nel caso in cui la società madre detenesse il 100% delle azioni della controllata, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe
basarsi sulla presunzione che tale controllata applica per l’essenziale le istruzioni impartitele dalla stessa società madre.
Soltanto in un contesto siffatto la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuta a verificare se la società madre abbia effettivamente esercitato
tale potere. Orbene, nella fattispecie, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe posseduto solo il 50% della [OSCURATO:PERSONA], mentre il rimanente 50% sarebbe
stato detenuto dall’[OSCURATO:PERSONA].
131
L’[OSCURATO:PERSONA] cita inoltre la sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, cause riunite T‑339/94, T‑340/94, T‑341/94 e T‑342/94, Metsä‑[OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1727, punti 51‑58). Essa rileva che, in tale causa, il Tribunale ha tenuto conto del fatto
che un’associazione di imprese aveva ricevuto mandato dai suoi membri di procedere all’insieme delle loro vendite di cartoncino
e fissava prezzi uniformi, mentre essa agiva in nome e per conto di ciascuno dei suoi membri. In tale causa il Tribunale avrebbe
quindi preso in considerazione il comportamento costitutivo dell’infrazione al pari del rapporto diretto esistente fra tale
comportamento e l’impresa che dev’essere ritenuta responsabile dell’infrazione.
132
L’[OSCURATO:PERSONA] invoca anche il fatto che è improbabile che, il 15 agosto 1993, quando il direttore nominato dall’[OSCURATO:PERSONA] ha informato
quello nominato dall’[OSCURATO:PERSONA] circa l’esistenza della struttura dell’intesa, essa sia venuta a conoscenza di tale intesa. L’[OSCURATO:PERSONA]
sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] ne è stata informata con lettera 23 aprile 1999, ma che ha male interpretato tale informazione
sostenendo, nella decisione, che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere informata in maniera approfondita sulla situazione concernente
l’intesa. Parimenti la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatto che, come indicato al punto 26 della risposta alla comunicazione
degli addebiti, il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] in seno alla [OSCURATO:PERSONA] aveva informato più tardi il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], il che
infirmerebbe l’asserzione secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] era già a conoscenza dell’intesa.
133
[OSCURATO:PERSONA] replica l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che la sua tesi è corroborata dall’art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, come interpretato dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo.
134
[OSCURATO:PERSONA] riconosce che la giurisprudenza da essa citata non ha avuto ad oggetto un caso come quello di specie, in cui
l’infrazione è stata commessa da un’associazione di cooperazione tra due imprese autonome. Tuttavia, riferendosi sostanzialmente
agli argomenti già sollevati nell’ambito della prima parte del presente motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nella fattispecie,
l’[OSCURATO:PERSONA] potesse influire in modo determinante sul comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato e che, in particolare, potesse in
qualsiasi momento porre fine alla sua partecipazione all’intesa. Ciò basterebbe, alla luce della giurisprudenza (sentenza
del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑354/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2111, punto 80), per
concludere che l’[OSCURATO:PERSONA] era corresponsabile dell’infrazione e non sarebbe necessario provare se essa abbia effettivamente esercitato
un’influenza siffatta sulla [OSCURATO:PERSONA].
b) Giudizio del Tribunale
135
Va anzitutto ricordata la consolidata giurisprudenza secondo cui il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere
imputato ad un’altra allorché la prima non decide in modo autonomo quale debba essere il proprio comportamento sul mercato,
ma applica in sostanza le direttive impartitele da quest’ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici
che intercorrono tra loro (sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P, C‑208/02 P
e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 117, e 16 novembre 2000, causa C‑294/98 P, Metsä-[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10065, punto 27).
136
Occorre precisare al riguardo che, secondo tale giurisprudenza e contrariamente alla tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 48‑52
del controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi a constatare che un’impresa «poteva» esercitare una siffatta influenza
determinante sull’altra impresa senza che necessiti verificare se tale influenza sia stata effettivamente esercitata. Risulta,
al contrario, da questa giurisprudenza che spetta in via di principio alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare siffatta influenza determinante
sulla base di un insieme di elementi fattuali tra cui, in particolare, l’eventuale potere direttivo di una delle imprese in
questione nei confronti dell’altra (v., in tal senso, sentenze della [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 135 supra,
punti 118‑122; 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11005, punti 95‑99; sentenza del Tribunale
20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487, punto 527). Orbene, nella causa all’origine della sentenza
16 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 129 supra, citata dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha riconosciuto
che, quando una società madre controlla al 100% la sua controllata colpevole di un comportamento trasgressivo, sussiste una
presunzione confutabile che la suddetta società madre esercitasse effettivamente un influsso determinante sulla propria controllata.
Spetta quindi alla società madre invertire tale presunzione fornendo elementi di prova idonei a dimostrare l’autonomia della
sua controllata (v., in tal senso, sentenza 16 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 129 supra, punti 28
e 29, e sentenza 14 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 134 supra, punto 80).
137
In secondo luogo, occorre ricordare che, a norma del contratto d’impresa del 1972, la [OSCURATO:PERSONA] è stata istituita sotto la forma
giuridica di una «vennootschap onder firma» (vof). È certo che, ai sensi del diritto olandese, la [OSCURATO:PERSONA] costituiva quindi
un ente meramente contrattuale senza personalità giuridica distinta da quella dei suoi associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi
rispettivamente partecipanti sino alla concorrenza del 50% all’ente stesso. Inoltre, a norma dell’art. 5, n. 1, del suddetto
contratto, i due associati erano autorizzati solo congiuntamente ad agire e firmare per conto della [OSCURATO:PERSONA], ad impegnarla
verso terzi ed impegnare terzi nei suoi confronti nonché a ricevere e spendere fondi per suo conto. Conformemente al n. 2
della medesima disposizione, i due associati dovevano nominare rispettivamente due delegati i quali «dovevano esercitare congiuntamente
i poteri di cui al n. 1 per l’associato interessato, fatto salvo il diritto per ciascun associato di esercitare esso stesso
tali poteri». Tali delegati devono mantenere «regolari contatti tra loro e discutere con i direttori [della [OSCURATO:PERSONA]] su tutti
gli argomenti che interessano la società». Ai sensi dell’art. 5, n. 3, del contratto d’impresa del 1972, l’amministrazione
quotidiana spettava a due direttori nominati rispettivamente dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA]. Tali direttori dovevano consacrare una
parte sostanziale del loro tempo alle questioni della [OSCURATO:PERSONA]. Essi dovevano «lavorare in stretta collaborazione ed [erano]
congiuntamente responsabili per la politica seguita» nonché dovevano «fare regolarmente rapporto ai loro delegati quanto alla
politica seguita e fornire loro tutte le informazioni rilevanti al riguardo». Infine, tenuto conto della struttura giuridica
della [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] assumevano gli impegni della [OSCURATO:PERSONA] in maniera illimitata e solidare.
138
Dall’insieme dei precedenti elementi risulta che il contratto d’impresa del 1972 stabiliva il potere direttivo congiunto dell’[OSCURATO:PERSONA]
e dell’[OSCURATO:PERSONA] relativamente all’amministrazione commerciale della [OSCURATO:PERSONA], dovendo tale potere essere esercitato congiuntamente
ed in stretta concertazione permanente, per tutte le questioni interessanti la [OSCURATO:PERSONA], da due direttori nominati rispettivamente
dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] e controllati segnatamente attraverso due delegati dei due associati in questione. In considerazione
di tale potere direttivo congiunto e del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] partecipavano rispettivamente alla [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza
del 50% e ne controllavano pertanto l’insieme delle quote sociali, il Tribunale ritiene trattarsi di una situazione analoga
a quella all’origine della sentenza 14 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], in cui una società madre controllava
il 100% della sua controllata, per stabilire la presunzione che la suddetta società madre esercitava effettivamente un’influenza
determinante sul comportamento della stessa controllata.
139
Il Tribunale considera in effetti che, nel loro complesso, gli elementi fattuali di cui al punto 137 supra costituiscono indizi
sufficientemente importanti per fondare la presunzione che l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] determinavano congiuntamente la linea di condotta
della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato a tal punto da considerare che quest’ultima non disponesse di alcuna autonomia reale al riguardo.
Inoltre, come risulta dalle constatazioni ai punti 92‑126 supra relative alla conoscenza delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] da parte
della ricorrente, quest’ultima non ha fornito elementi di prova idonei ad invertire tale presunzione.
140
Occorre infine rilevare che l’esistenza di una responsabilità comune tra i due associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il comportamento
della [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla sua esatta portata ai sensi del diritto olandese, rafforza la presunzione relativa
all’effettiva determinazione congiunta della politica commerciale comune ad opera dei suoi associati. Infatti, in tali condizioni,
gli associati hanno il massimo interesse ad evitare che la loro controllata si comporti indipendentemente dalle loro istruzioni,
tenuto conto del rischio di venire esposta, in caso di azioni illegali da parte della loro controllata, ad azioni giudiziarie
o di risarcimento di danni a terzi.
141
Da quanto precede risulta che, dati gli stretti vincoli economici e giuridici tra, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, l’[OSCURATO:PERSONA]
e l’[OSCURATO:PERSONA] le quali esercitavano l’effettivo controllo congiunto sulla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso errore constatando
che il comportamento trasgressivo della [OSCURATO:PERSONA] era imputabile all’[OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva anche che, contrariamente al parere della
ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], dall’altra, costituiscono un’entità economica ai sensi della giurisprudenza
citata al punto 78 supra, nel contesto della quale il comportamento trasgressivo della controllata è imputabile alle sue società
madri che ne sono responsabili per effetto del controllo effettivo della sua politica commerciale (v., in tal senso, sentenza
del Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑66/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5515, punto 122).
142
Conseguentemente il motivo fondato sulla violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 va
respinto nel suo complesso.
E –
Sulla violazione del principio di proporzionalità
143
L’[OSCURATO:PERSONA] considera che, quand’anche si possa imputarle l’infrazione, nel fissare l’importo di base dell’ammenda ad essa relativa,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto, quali circostanze attenuanti, del ruolo svolto dall’[OSCURATO:PERSONA] nel cartello prima del
15 agosto 1993.
144
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’ammenda inflitta all’[OSCURATO:PERSONA] è stata fissata in ragione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito
dell’intesa e che, a tal riguardo, ha tenuto conto delle specificità del comportamento di quest’ultima. Secondo la [OSCURATO:PERSONA],
non sussiste alcuna ragione di attenuare la responsabilità di un’impresa madre a causa del comportamento della sua controllata.
Ciò sarebbe tanto più vero dato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva una personalità giuridica distinta dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA]
non sarebbe quindi per nulla ritenuta responsabile del comportamento altrui, bensì degli atti di un ente meramente contrattuale
facente capo alla propria personalità giuridica e del quale essa è responsabile in solido.
145
Il Tribunale ritiene, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], che, in ragione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], imputabile all’[OSCURATO:PERSONA]
come all’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto legittimamente infliggere un’ammenda all’[OSCURATO:PERSONA] senza violare il principio di proporzionalità.
Più particolarmente, in considerazione delle clausole del contratto d’impresa del 1972 istituente l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA]
(v. punti 90 e 91 supra), il Tribunale ritiene che il ruolo svolto dall’[OSCURATO:PERSONA] nel cartello prima del 15 agosto 1993 non possa
costituire una circostanza attenuante che influirebbe sul carattere proporzionato dell’ammenda inflittale.
146
Il motivo fondato sulla violazione del principio di proporzionalità è quindi infondato.
147
Non essendo stato accolto alcuno dei motivi sollevati avverso la decisione, il ricorso dev’essere respinto nel suo complesso.
Sulle spese
148
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della convenuta.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]- en Productievereniging van Aardappelmeel en [OSCURATO:PERSONA] BA è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2006.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. [OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
A – Introduzione
B – Sulla violazione dell’obbligo di motivazione
C – Sulla violazione dei diritti della difesa
1. Osservazioni introduttive
2. Sulla dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA]
3. Sull’asserita dichiarazione di un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi alle autorità americane
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
Sulla ricevibilità
Sul merito
D – Sulla violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17
1. Introduzione
2. Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto imputare alla [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa prima del 15 agosto 1993
a) Considerazioni preliminari
b) Per quanto riguarda il contratto d’impresa del 1972
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
c) Per quanto concerne diversi elementi fattuali
3. Sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto imputare all’[OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
E – Sulla violazione del principio di proporzionalità
Sulle spese
*
Lingua processuale: l'olandese.