Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05718/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 del TRIB.SEZ.DIST. di LIPARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte della difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in fallo

1. Con sentenza del 22/03/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di diffamazione commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Nell'interesse della Muzzioli viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta erronea applicazione degli art. 51, 59 e 595 cod. pen., rilevando: a) che l'affermazione contenuta nella parte finale dell'imputazione non era riferita alla Calafiore, ma ad altro professionista; b) che comunque era invocabile la scriminante del diritto di critica quantomeno sotto il profilo putativo, poiché dagli atti non risultava la delega che un condomino avrebbe conferito alla Calafiore.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e del difensore dell'imputata.

In queste ultime si deduce l'intervenuta prescrizione del reato.

Considerato in diritto

1. La deduzione sviluppata nelle conclusioni scritte di intervenuta prescrizione, che sarebbe maturata in data 10/11/2021 è hifondata, in quanto, all'ordinario termine di sette anni e mezzo, derivante dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., deve aggiungersi la sospensione della prescrizione per 64 giorni discendente dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv, con I. 24 aprile 2020, n. 27.

Infatti, l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata rinviata con provvedimento presidenziale del 09/03/2020, in ottemperanza all'art. 83, commi 1 e 2 del citato d.l. n. 18/2020, con sospensione dei termini sino al 11/05/2020.

2. Ciò posto, il ricorso è infondato.

Con riguardo alla parte finale del capo di imputazione che riporta la frase "Stupisce e intristisce soprattutto che professionisti si prestino a questi giochi meschini, credendo di poter portare disturbi, calunniare, minacciare e diffamare senza doverne subire le conseguenze", si osserva: a) che nell'atto di appello non si contesta affatto che essa fosse riferita (anche) alla Calafiore; b) che, d'altra parte, la spiegazione contenuta in ricorso, secondo la quale la frase riguarderebbe altro professionista, è sconfessata dal fatto che la critica è indirizzata ad alcuni "professionisti", con un plurale che appare evidentemente riassuntivo del geom.

Bottitta, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e del geom.

Guarino che sono menzionati qualche rigo prima; c) che la deduzione del carattere putativo della scriminante è smentita dal fatto che l'imputata non si è limitata a contestare la validità della delega che il Tozzi avrebbe conferito alla Calafiore, ma ha accusato quest'ultima di avere dichiarato il falso - ciò che presuppone il positivo accertamento dell'inesistenza della delega - giungendo, secondo l'incontestato accertamento del Tribunale, a fingere in assemblea una telefonata con il Tozzi.

2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 03/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 del TRIB.SEZ.DIST. di LIPARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte della difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in fallo 1. Con sentenza del 22/03/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di diffamazione commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse della Muzzioli viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta erronea applicazione degli art. 51, 59 e 595 cod. pen., rilevando: a) che l'affermazione contenuta nella parte finale dell'imputazione non era riferita alla Calafiore, ma ad altro professionista; b) che comunque era invocabile la scriminante del diritto di critica quantomeno sotto il profilo putativo, poiché dagli atti non risultava la delega che un condomino avrebbe conferito alla Calafiore. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e del difensore dell'imputata. In queste ultime si deduce l'intervenuta prescrizione del reato. Considerato in diritto 1. La deduzione sviluppata nelle conclusioni scritte di intervenuta prescrizione, che sarebbe maturata in data 10/11/2021 è hifondata, in quanto, all'ordinario termine di sette anni e mezzo, derivante dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., deve aggiungersi la sospensione della prescrizione per 64 giorni discendente dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv, con I. 24 aprile 2020, n. 27. Infatti, l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata rinviata con provvedimento presidenziale del 09/03/2020, in ottemperanza all'art. 83, commi 1 e 2 del citato d.l. n. 18/2020, con sospensione dei termini sino al 11/05/2020. 2. Ciò posto, il ricorso è infondato. Con riguardo alla parte finale del capo di imputazione che riporta la frase "Stupisce e intristisce soprattutto che professionisti si prestino a questi giochi meschini, credendo di poter portare disturbi, calunniare, minacciare e diffamare senza doverne subire le conseguenze", si osserva: a) che nell'atto di appello non si contesta affatto che essa fosse riferita (anche) alla Calafiore; b) che, d'altra parte, la spiegazione contenuta in ricorso, secondo la quale la frase riguarderebbe altro professionista, è sconfessata dal fatto che la critica è indirizzata ad alcuni "professionisti", con un plurale che appare evidentemente riassuntivo del geom. Bottitta, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e del geom. Guarino che sono menzionati qualche rigo prima; c) che la deduzione del carattere putativo della scriminante è smentita dal fatto che l'imputata non si è limitata a contestare la validità della delega che il Tozzi avrebbe conferito alla Calafiore, ma ha accusato quest'ultima di avere dichiarato il falso - ciò che presuppone il positivo accertamento dell'inesistenza della delega - giungendo, secondo l'incontestato accertamento del Tribunale, a fingere in assemblea una telefonata con il Tozzi. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI
Sentenza Cassazione n. 05718/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris