Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2020
ECLI:EU:T:2020:485
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0851_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (SAKKATTACK)
(causa T‑851/19)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SAKKATTACK – Marchi internazionali denominativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 26, 27, 62, 94)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 28)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo SAKKATTACK – Marchi denominativi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 29, 38-40, 42-45, 49, 50, 56-59, 69, 72, 79, 80, 93, 98, 106-110)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 31)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 52)
6.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legalità – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punti 102, 103)
7.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1
a
frase)
(v. punto 124)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 ottobre 2019 (procedimento R 2560/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG è condannata alle spese.