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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30059/2024

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 settembre 1969; avverso la sentenza n. 4748/23 della Corte di appello di Torino del 7 luglio 2023; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7 luglio 2023, ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale, il precedente 12 luglio 2021 il Tribunale di Asti aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000 per avere lo stesso, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, al fine di consentire a terzi, nella specie le imprese di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e la RAB Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA], l'evasione delle imposte, ~ fatture relative ad operazioni inesistenti da detti contribuenti utilizzate onde abbattere il loro rispettivo imponibile fiscale, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, oltre accessori.

Il citato giudice del gravame, avendo ritenuto il prevenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena irrogata a suo carico nella misura di anni 1 di reclusione, disponendo che la esecuzione della stessa rimanesse condizionalmente sospesa, subordinato, tuttavia, siffatto effetto all'avvenuto assolvimento dell'onere tributario scaturente dalla violazione attribuita a carico del prevenuto, entro un anno dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza in questione.

Avverso di essa ha interposto ricorso per cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, il Canonica, affidando le proprie censure a due motivi di ricorso; con il primo egli ha contestato, sotto il profilo del vizio di motivazione la sentenza in relazione alla stessa affermazione della insussistenza delle prestazioni documentate con le fatture da lui emesse di cui al capo di imputazione e, pertanto, in relazione alla stessa sussistenza della condotta criminosa a lui attribuita. (7 Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si è doluto, sia con riferimento alla violazione di legge che al vizio di motivazione, del fatto che la Corte di merito abbia ritenuto di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto in suo favore all'assolvimento del debito tributario scaturente dalla violazione normativa per cui si procede e non abbia concesso il beneficio della non menzione della sentenza di condanna Osserva il ricorrente sia che il reato per il quale in passato il Canonica ha goduto della sospensione condizionale della pena, si tratta della violazione dell'art. 8 (e non 2, come erroneamente indicato in ricorso) della legge n. 772 del 1972, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695 del 1974, è stato abrogato a decorrere dal 2010, di tal che la sentenza, nella parte in cui si sostiene che la concessione della sospensione condizionale della pena dovesse essere subordinata ad una condizione stante la presenza di una precedente condanna, deve intendersi, sul punto erronea.

Peraltro, il riferimento operato dalla Corte di Torino a tale precedente condanna, siccome ostativo alla concessione incondizionata della sospensione condizionale della pena sarebbe, comunque, errato, posto che con la precedente condanna la esecuzione della pena non era stata sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen.

Quanto alla omessa concessione del beneficio della non menzione, il ricorrente si duole che tale "pronunzia" non sia sostenuta da alcuna motivazione.

Ancora il ricorrente ha osservato sia che la Corte di Torino aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena ad una prestazione patrimoniale senza verificare se le condizioni economiche del condannato gli avrebbero consentito di adempiere ad essa, sia che la medesima Corte non aveva fatto buon governo dei principi interpretativi affermati da questa Corte di legittimità ed in base ai quali il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla condizione costituita dal pagamento di una somma di danaro quale adempimento di un preesistente obbligo, solo in quanto il beneficiario della prestazione in questione si sia costituito parte civile nel giudizio penale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per quanto di ragione e, pertanto, lo stesso deve essere accolto entro i limiti che saranno testé illustrati.

Il primo motivo di impugnazione è inammissibile; con esso, infatti, il ricorrente si è limitato ad ipotizzare la possibilità di fornire una diversa lettura degli elementi di accusa utilizzati in sede di merito a carico del prevenuto ma non ha affatto segnalato la implausibilità della interpretazione che degli stessi elementi ha dato la Corte di merito.

In sostanza le doglianze articolate dalla difesa del Canonica con il primo motivo di impugnazione si risolvono in un inammissibile tentativo di rivalutazione del significato dimostrativo del materiale istruttorio, per lo più di natura documentale secondo la elencazionè numerata contenuta a pagg. 3 e 4 della sentenza censurata, estraneo all'ambito di cognizione di questa Corte di legittimità.Fondato è viceversa, sia pure in termini parziali, il successivo motivo di impugnazione.

Invero, inammissibile è la questione concernente l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della sentenza di condanna irrogata a carico del Canonica sui certificati penali spediti a richiesta dei privati; infatti, il riconoscimento di siffatto beneficio, già escluso in occasione della emissione della sentenza di primo grado, non aveva formato oggetto di gravame, per cui legittimamente su di esso la Corte di merito aveva omesso qualsivoglia ulteriore valutazione.

Quanto, invece, all'avvenuta subordinazione della sospensione condizionale della pena all'avveramento di una condizione, a cagione della esistenza di una precedente condanna a carico del Canonica, consistente "nell'assolvimento del debito tributario scaturente dalla violazione per cui si procede", osserva il Collegio che la previsione di cui la Corte subalpina si è fatta portatrice è stata illegittimamente disposta.

Come è noto, l'art. 165, comma secondo, cod. pen. prevede che, allorché la sospensione condizionale della pena debba essere concessa, ricorrendone le residue condizioni di ammissibilità, a persona che già ne abbia usufruito, la stessa deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma primo della medesima disposizione; fra i quali vi sono: l'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, il pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ovvero a titolo di provvisionale o, infine, la pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno partito dal danneggiato dai reato.

Quanto al caso di specie, rilevato che la Corte di appello ha sostenuto di dovere subordinare la sospensione condizionale della pena inflitta al Canonica alla più volte descritta condizione, stante "la precedente condanna" a suo carico, si osserva che non coglie nel segno il primo dei rilievi formulati dal ricorrente, legato al fatto che, dovendosi intendere depenalizzato, stante la sua avvenuta abrogazione, il reato che era stato a lui a suo tempo contestato ed in relazione al quale egli aveva riportato una condanna penale, cioè la violazione dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, come modificato per effetto dell'art. 2 della legge n. 695 del 1974, di esso non deve tenersi conto ai fini della subordinazione della sospensione condizionale ad eventuali prestazioni.

Osserva, infatti, il Collegio che, sebbene vada confermata la indicazione giurisprudenziale secondo la quale, l'eventuale venir meno della rilevanza penale di una condotta derivante da aboliti° criminis fa cessare gli effetti penali della precedente condanna emessa per quella, dovendo annoverarsi fra gli effetti caducati anche l'attitudine della medesima condanna a costituire un precedente ostativo alla reiterazione o comunque al piano riconoscimento della sospensione condizionale della pena (Corte di cassazione, Sezione I penale, 24 luglio 2020, n. 22277, rv 279438), va tuttavia segnalato, quanto al caso ora in esame che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il reato a lui a suo tempo contestato, avente ad oggetto il rifiuto del servizio militare non armato o del servizio civile opposto da chi fosse già stato ammesso al "beneficio delle obiezione di coscienza", non è stato oggetto di abrogazione per effetto della entrata in vigore del dlgs n. 66 del 2010, recante "Codice dell'ordinamento militare".

Deve, infatti, ritenersi che la ricordata preesistente ipotesi di reato sia stata trasfusa - sia pure all'interno di una cornice sanzionatoria edittale più mite rispetto alla precedente, la quale, tuttavia, non preclude il regime di continuità normativa (a tale proposito, si veda, infatti - oltre gli arresti in materia di continuità normativa fra il reato di millantato credito e quello di traffico di influenze - ad esempio: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 gennaio 2017, n. 4113, rv 269735 - Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 luglio 1999, n. 9739, rv 214088) - nella previsione incriminatrice disciplinata dall'art. 2110 del citato dlgs n. 66 del 2010, il quale punisce, appunto, la condotta dell'obiettore che, ammesso al servizio civile rifiuti di prestarlo (in tale senso anche successivamente alla istituzione del servizio militare professionale, intervenuta a seguito della entrata in vigore della legge n. 331 del 2000, si veda: Corte di cassazione, Sezione I penale, 5 maggio 2017, n. 21791, rv 270580).

Per completezza si osserva che la circostanza che la precedente condanna risalga a diverso tempo addietro e che, pertanto, anche laddove la stessa (la circostanza è, infatti, solo genericamente contestata dal ricorrente) fosse stata oggetto di sospensione condizionale (come parrebbe, invece, logicamente evincersi dalla sentenza impugnata), il relativo reato sarebbe estinto per effetto della successiva condotta tenuta dall'odierno imputato nel termine di cui all'art.167 cod. pen., è fattore privo di rilievo, posto che l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l'estinzione degli effetti penali della condanna diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa dovrà tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della medesima disposizione normativa (Corte di cassazione, Sezione II penale,, 12 febbraio 2024, n. 6017, n. 285863).

Fondati, sono, invece, i successivi rilievi formulati dalla difesa del Canonica in relazione alla censurata previsione contenuta nella sentenza impugnata.

Ciò, si osserva, senza che sia necessario verificare il profilo, peraltro non oggetto di una specifica censura da parte del ricorrente, legato alla mancata indicazione da parte della Corte territoriale di quale sia "il debito tributario scaturente dalla violazione per cui si procede"; va, invero, ricordato che in materia di violazione dell'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000, sebbene sia stato osservato che, qualora manchino elementi per determinare esattamente quale sia stato il "prezzo" del reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, riconducibile al compenso che l'emittente ha pattuito per tale sua condotta fraudolenta, è legittimo ritenere che esso possa essere costituito, sino al limite della manifesta sproporzione fra questa ed il valore delle fatture emesse, da qualsiasi utilità economica derivante, immediatamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 dicembre 2014, n. 50310, rv 261517), non è consentito ricondurre alla nozione di profitto del reato conseguito dall'emittente l'importo delle imposte che, attraverso la utilizzazione, in quanto rappresentative di apparenti elementi passivi di reddito, delle fatture riguardanti operazioni inesistenti ha omesso di versare all'Erario.

Come è stato, infatti, osservato, il regime derogatorio dettato dall'art. 9 del dlgs n. 74 del 2000, escludendo il concorso reciproco nel reato fra emittente ed utilizzatore di fatture relative ad operazioni inesistenti, impedisce l'applicazione del regime solidaristico di conseguimento del profitto, tipico delle ipotesi di illecito plurisoggettivo (si veda, infatti, in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 ottobre 2016, n. 43952, rv 267925; Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 aprile 2016, n. 15458, rv 266832).

Dovrebbe, pertanto, concludersi nel senso che il debito tributario cui la Corte di Torino si riferisce sia quello, il cui ammontare non è però assolutamente indicato in sentenza, direttamente derivante al Canonica dalla omessa soggezione ad imposta del vantaggio economico (riconducibile appunto al concetto di "prezzo" del reato) da lui conseguito attraverso la emissione delle fatture relative ad operazioni fittizie emesse onde consentire a terzi la evasione delle imposte (in tema di assoggettabilità ad imposta anche dei redditi provenienti dallo svolgimento di un'attività illecita: Corte di cassazione, Sezione V civile, 14 novembre 2002, n. 15984, rv 558465).

Al di là di tale problematica, come detto non espressamente dedotta in ricorso dalla difesa dell'imputato, deve, infatti, segnalarsi come, per un verso, colga, invece, nel segno la doglianza da questa formulata e concernente la mancata valutazione da parte della Corte di Torino, preliminare alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ad una prestazione patrimoniale, delle condizioni economiche dell'imputato; infatti, al fine di evitare che la sospensione della esecuzione della pena - istituto evidentemente preordinato ad impedire che il soggetto che non presenti, stante la sua prevedibile astensione dalla nuova ricaduta nel crimine, una immediata esigenza rieducativa (scopo questo cui è ovviamente predisposta la espiazione della sanzione penale), sia inutilmente assoggettato ad una sanzione afflittiva - sia resa impraticabile attraverso la subordinazione di essa ad una condizione il cui avveramento sia, sostanzialmente impossibile, va ribadito di principio secondo il quale il giudice che intenda subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, è tenuto a valutare preventivamente, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in condizione di effettuare il pagamento entro il termine prefissato (Corte dì cassazione, Sezione IV penale, 12 gennaio 2024, n. 1436, rv 285633).

Valutazione alla quale la Corte di Tor ino si è sottratta, nulla osservando sul punto.

Tale mancanza imporrebbe già di per sé l'annullamento della sentenza censurata, sia pure con rinvio, essendo necessaria una tale verifica ai fini della legittimità del provvedimento impugnato e potendo questa essere ancora operata in sede di giudizio di rinvio.

Ma va, altresì, osservato come la statuizione riguardante la subordinazione della sospensione condizionale riconosciuta in favore del Canonica, sia anche per altro verso viziata, determinando anche tale ulteriore vizio l'accoglimento del ricorso con il derivante annullamento, questa volta senza rinvio, della sentenza impugnata.

Infatti - considerato che le prestazioni cui il prevenuto che sia stato condannato può essere tenuto ad adempiere in occasione della subordinazione ad esse del beneficio della sospensione condizionale della pena attengono ora alle "restituzioni" ora al "risarcimento del danno",, ora alla "pubblicazione della sentenza" con finalità risarcitorie - deve concludersi, con l'avallo della giurisprudenza di questa Corte, che una siffatta statuizione è logicamente concepibile solamente nel caso in cui il soggetto che di dette prestazioni, tutte afferenti a profili di ristoro del danno civile derivante dal reato, si sia appunto costituito parte civile nel processo penale onde conseguire, appunto, una pronunzia che, nei limiti del possibile, lo reintegri, in natura o per equivalente, nella posizione soggettiva preesistente al fatto commesso.

Più volte questa Corte ha, infatti, puntualizzato che il giudice non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, in difetto di costituzione di parte civile da parte del danneggiato dal reato, in quanto queste, come il risarcimento, riguardano soltanto il danno civile e non quello criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 maggio 2022, n. 16973, non massimata); una tale impostazione ha, d'altra parte, ricevuto successivamente, e si direbbe definitivamente, l'autorevolie sigillo delle Sezioni unite di questa Corte, le quali hanno chiarito che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l'adempimento dell'obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 27 luglio 2023, n. 32939, rv 284969).

Né, anche in questo caso si precisa solo per mera completezza espositiva, una tale regola potrebbe soffrire eccezioni in materia di illeciti tributari, nei quali danno "civile" e pregiudizio "penale" sono intimamente connessi, sino a sostanzialmente compenetrarsi : Infatti a presidio dell'interesse alla riscossione dei debiti tributari vi è quella articolazione della Amministrazione finanziaria che risponde al nome di Agenzia delle entrate e che, quale ente cui è affidata la tutela dell'interesse - indubbiamente pubblico ma non per questo necessariamente rilevante dal punto di vista penale - al corretto adempimento delle obbligazioni tributarie, è persona offesa (o meglio, trattandosi di interessi civilmente rilevanti, soggetto danneggiato da reato) dei reati tributari ed è, pertanto, autonomamente legittimata a costituirsi parte civile nei relativi giudizi penali (Corte di cassazione, Sezione II penali, 9 febbraio 2022, n. 4583, rv 282812), onde conseguire il ristoro dei danni in tale modo patiti dall'Erario (Corte di cassazione, Sezione feriale, 29 agosto 2013, n. 35729, rv 256583).

Poiché nel caso che interessa risulta pacificamente che nel processo a carico del Canonica non vi sia stata costituzione di parte civile di alcun soggetto rappresentativo della Amministrazione finanziaria e dovendosi, indubbiamente, ritenere che gli adempimenti tributari cui la Corte di appello di Torino fa riferimento nella sua sentenza ai fini della subordinazione ad essi del beneficio della sospensione condizionale in favore del condannato hanno natura schiettamente restitutoria, essendo essi programmaticamente volti al conseguimento delle imposte il cui pagamento è stato omesso per effetto delle condotte realizzate dal Canonica, alla illegittimità, per le ragioni dianzi esposte, di tale subordinazione fa seguito l'annullamento della sentenza impugnata sullo specifico punto ora controverso - senza necessità di alcun rinvio per un nuovo ulteriore esame della tematica, reso ultroneo dalla incontestata assenza di costituzione di parte civile - e la eliminazione della subordinazione disposta dalla Corte subalpina.

Conclusivamente la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente all'avvenuta apposizione di una condizione alla sospensione condizionale della pena, dovendo siffatta subordinazione essere eliminata; il ricorso è nel resto inammissibile e per tale lo stesso va dichiarato.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 settembre 1969; avverso la sentenza n. 4748/23 della Corte di appello di Torino del 7 luglio 2023; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7 luglio 2023, ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale, il precedente 12 luglio 2021 il Tribunale di Asti aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000 per avere lo stesso, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, al fine di consentire a terzi, nella specie le imprese di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e la RAB Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA], l'evasione delle imposte, ~ fatture relative ad operazioni inesistenti da detti contribuenti utilizzate onde abbattere il loro rispettivo imponibile fiscale, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, oltre accessori. Il citato giudice del gravame, avendo ritenuto il prevenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena irrogata a suo carico nella misura di anni 1 di reclusione, disponendo che la esecuzione della stessa rimanesse condizionalmente sospesa, subordinato, tuttavia, siffatto effetto all'avvenuto assolvimento dell'onere tributario scaturente dalla violazione attribuita a carico del prevenuto, entro un anno dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza in questione. Avverso di essa ha interposto ricorso per cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, il Canonica, affidando le proprie censure a due motivi di ricorso; con il primo egli ha contestato, sotto il profilo del vizio di motivazione la sentenza in relazione alla stessa affermazione della insussistenza delle prestazioni documentate con le fatture da lui emesse di cui al capo di imputazione e, pertanto, in relazione alla stessa sussistenza della condotta criminosa a lui attribuita. (7 Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si è doluto, sia con riferimento alla violazione di legge che al vizio di motivazione, del fatto che la Corte di merito abbia ritenuto di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto in suo favore all'assolvimento del debito tributario scaturente dalla violazione normativa per cui si procede e non abbia concesso il beneficio della non menzione della sentenza di condanna Osserva il ricorrente sia che il reato per il quale in passato il Canonica ha goduto della sospensione condizionale della pena, si tratta della violazione dell'art. 8 (e non 2, come erroneamente indicato in ricorso) della legge n. 772 del 1972, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695 del 1974, è stato abrogato a decorrere dal 2010, di tal che la sentenza, nella parte in cui si sostiene che la concessione della sospensione condizionale della pena dovesse essere subordinata ad una condizione stante la presenza di una precedente condanna, deve intendersi, sul punto erronea. Peraltro, il riferimento operato dalla Corte di Torino a tale precedente condanna, siccome ostativo alla concessione incondizionata della sospensione condizionale della pena sarebbe, comunque, errato, posto che con la precedente condanna la esecuzione della pena non era stata sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen. Quanto alla omessa concessione del beneficio della non menzione, il ricorrente si duole che tale "pronunzia" non sia sostenuta da alcuna motivazione. Ancora il ricorrente ha osservato sia che la Corte di Torino aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena ad una prestazione patrimoniale senza verificare se le condizioni economiche del condannato gli avrebbero consentito di adempiere ad essa, sia che la medesima Corte non aveva fatto buon governo dei principi interpretativi affermati da questa Corte di legittimità ed in base ai quali il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla condizione costituita dal pagamento di una somma di danaro quale adempimento di un preesistente obbligo, solo in quanto il beneficiario della prestazione in questione si sia costituito parte civile nel giudizio penale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per quanto di ragione e, pertanto, lo stesso deve essere accolto entro i limiti che saranno testé illustrati. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile; con esso, infatti, il ricorrente si è limitato ad ipotizzare la possibilità di fornire una diversa lettura degli elementi di accusa utilizzati in sede di merito a carico del prevenuto ma non ha affatto segnalato la implausibilità della interpretazione che degli stessi elementi ha dato la Corte di merito. In sostanza le doglianze articolate dalla difesa del Canonica con il primo motivo di impugnazione si risolvono in un inammissibile tentativo di rivalutazione del significato dimostrativo del materiale istruttorio, per lo più di natura documentale secondo la elencazionè numerata contenuta a pagg. 3 e 4 della sentenza censurata, estraneo all'ambito di cognizione di questa Corte di legittimità.Fondato è viceversa, sia pure in termini parziali, il successivo motivo di impugnazione. Invero, inammissibile è la questione concernente l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della sentenza di condanna irrogata a carico del Canonica sui certificati penali spediti a richiesta dei privati; infatti, il riconoscimento di siffatto beneficio, già escluso in occasione della emissione della sentenza di primo grado, non aveva formato oggetto di gravame, per cui legittimamente su di esso la Corte di merito aveva omesso qualsivoglia ulteriore valutazione. Quanto, invece, all'avvenuta subordinazione della sospensione condizionale della pena all'avveramento di una condizione, a cagione della esistenza di una precedente condanna a carico del Canonica, consistente "nell'assolvimento del debito tributario scaturente dalla violazione per cui si procede", osserva il Collegio che la previsione di cui la Corte subalpina si è fatta portatrice è stata illegittimamente disposta. Come è noto, l'art. 165, comma secondo, cod. pen. prevede che, allorché la sospensione condizionale della pena debba essere concessa, ricorrendone le residue condizioni di ammissibilità, a persona che già ne abbia usufruito, la stessa deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma primo della medesima disposizione; fra i quali vi sono: l'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, il pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ovvero a titolo di provvisionale o, infine, la pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno partito dal danneggiato dai reato. Quanto al caso di specie, rilevato che la Corte di appello ha sostenuto di dovere subordinare la sospensione condizionale della pena inflitta al Canonica alla più volte descritta condizione, stante "la precedente condanna" a suo carico, si osserva che non coglie nel segno il primo dei rilievi formulati dal ricorrente, legato al fatto che, dovendosi intendere depenalizzato, stante la sua avvenuta abrogazione, il reato che era stato a lui a suo tempo contestato ed in relazione al quale egli aveva riportato una condanna penale, cioè la violazione dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, come modificato per effetto dell'art. 2 della legge n. 695 del 1974, di esso non deve tenersi conto ai fini della subordinazione della sospensione condizionale ad eventuali prestazioni. Osserva, infatti, il Collegio che, sebbene vada confermata la indicazione giurisprudenziale secondo la quale, l'eventuale venir meno della rilevanza penale di una condotta derivante da aboliti° criminis fa cessare gli effetti penali della precedente condanna emessa per quella, dovendo annoverarsi fra gli effetti caducati anche l'attitudine della medesima condanna a costituire un precedente ostativo alla reiterazione o comunque al piano riconoscimento della sospensione condizionale della pena (Corte di cassazione, Sezione I penale, 24 luglio 2020, n. 22277, rv 279438), va tuttavia segnalato, quanto al caso ora in esame che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il reato a lui a suo tempo contestato, avente ad oggetto il rifiuto del servizio militare non armato o del servizio civile opposto da chi fosse già stato ammesso al "beneficio delle obiezione di coscienza", non è stato oggetto di abrogazione per effetto della entrata in vigore del dlgs n. 66 del 2010, recante "Codice dell'ordinamento militare". Deve, infatti, ritenersi che la ricordata preesistente ipotesi di reato sia stata trasfusa - sia pure all'interno di una cornice sanzionatoria edittale più mite rispetto alla precedente, la quale, tuttavia, non preclude il regime di continuità normativa (a tale proposito, si veda, infatti - oltre gli arresti in materia di continuità normativa fra il reato di millantato credito e quello di traffico di influenze - ad esempio: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 gennaio 2017, n. 4113, rv 269735 - Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 luglio 1999, n. 9739, rv 214088) - nella previsione incriminatrice disciplinata dall'art. 2110 del citato dlgs n. 66 del 2010, il quale punisce, appunto, la condotta dell'obiettore che, ammesso al servizio civile rifiuti di prestarlo (in tale senso anche successivamente alla istituzione del servizio militare professionale, intervenuta a seguito della entrata in vigore della legge n. 331 del 2000, si veda: Corte di cassazione, Sezione I penale, 5 maggio 2017, n. 21791, rv 270580). Per completezza si osserva che la circostanza che la precedente condanna risalga a diverso tempo addietro e che, pertanto, anche laddove la stessa (la circostanza è, infatti, solo genericamente contestata dal ricorrente) fosse stata oggetto di sospensione condizionale (come parrebbe, invece, logicamente evincersi dalla sentenza impugnata), il relativo reato sarebbe estinto per effetto della successiva condotta tenuta dall'odierno imputato nel termine di cui all'art.167 cod. pen., è fattore privo di rilievo, posto che l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l'estinzione degli effetti penali della condanna diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa dovrà tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della medesima disposizione normativa (Corte di cassazione, Sezione II penale,, 12 febbraio 2024, n. 6017, n. 285863). Fondati, sono, invece, i successivi rilievi formulati dalla difesa del Canonica in relazione alla censurata previsione contenuta nella sentenza impugnata. Ciò, si osserva, senza che sia necessario verificare il profilo, peraltro non oggetto di una specifica censura da parte del ricorrente, legato alla mancata indicazione da parte della Corte territoriale di quale sia "il debito tributario scaturente dalla violazione per cui si procede"; va, invero, ricordato che in materia di violazione dell'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000, sebbene sia stato osservato che, qualora manchino elementi per determinare esattamente quale sia stato il "prezzo" del reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, riconducibile al compenso che l'emittente ha pattuito per tale sua condotta fraudolenta, è legittimo ritenere che esso possa essere costituito, sino al limite della manifesta sproporzione fra questa ed il valore delle fatture emesse, da qualsiasi utilità economica derivante, immediatamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 dicembre 2014, n. 50310, rv 261517), non è consentito ricondurre alla nozione di profitto del reato conseguito dall'emittente l'importo delle imposte che, attraverso la utilizzazione, in quanto rappresentative di apparenti elementi passivi di reddito, delle fatture riguardanti operazioni inesistenti ha omesso di versare all'Erario. Come è stato, infatti, osservato, il regime derogatorio dettato dall'art. 9 del dlgs n. 74 del 2000, escludendo il concorso reciproco nel reato fra emittente ed utilizzatore di fatture relative ad operazioni inesistenti, impedisce l'applicazione del regime solidaristico di conseguimento del profitto, tipico delle ipotesi di illecito plurisoggettivo (si veda, infatti, in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 ottobre 2016, n. 43952, rv 267925; Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 aprile 2016, n. 15458, rv 266832). Dovrebbe, pertanto, concludersi nel senso che il debito tributario cui la Corte di Torino si riferisce sia quello, il cui ammontare non è però assolutamente indicato in sentenza, direttamente derivante al Canonica dalla omessa soggezione ad imposta del vantaggio economico (riconducibile appunto al concetto di "prezzo" del reato) da lui conseguito attraverso la emissione delle fatture relative ad operazioni fittizie emesse onde consentire a terzi la evasione delle imposte (in tema di assoggettabilità ad imposta anche dei redditi provenienti dallo svolgimento di un'attività illecita: Corte di cassazione, Sezione V civile, 14 novembre 2002, n. 15984, rv 558465). Al di là di tale problematica, come detto non espressamente dedotta in ricorso dalla difesa dell'imputato, deve, infatti, segnalarsi come, per un verso, colga, invece, nel segno la doglianza da questa formulata e concernente la mancata valutazione da parte della Corte di Torino, preliminare alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ad una prestazione patrimoniale, delle condizioni economiche dell'imputato; infatti, al fine di evitare che la sospensione della esecuzione della pena - istituto evidentemente preordinato ad impedire che il soggetto che non presenti, stante la sua prevedibile astensione dalla nuova ricaduta nel crimine, una immediata esigenza rieducativa (scopo questo cui è ovviamente predisposta la espiazione della sanzione penale), sia inutilmente assoggettato ad una sanzione afflittiva - sia resa impraticabile attraverso la subordinazione di essa ad una condizione il cui avveramento sia, sostanzialmente impossibile, va ribadito di principio secondo il quale il giudice che intenda subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, è tenuto a valutare preventivamente, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in condizione di effettuare il pagamento entro il termine prefissato (Corte dì cassazione, Sezione IV penale, 12 gennaio 2024, n. 1436, rv 285633). Valutazione alla quale la Corte di Tor ino si è sottratta, nulla osservando sul punto. Tale mancanza imporrebbe già di per sé l'annullamento della sentenza censurata, sia pure con rinvio, essendo necessaria una tale verifica ai fini della legittimità del provvedimento impugnato e potendo questa essere ancora operata in sede di giudizio di rinvio. Ma va, altresì, osservato come la statuizione riguardante la subordinazione della sospensione condizionale riconosciuta in favore del Canonica, sia anche per altro verso viziata, determinando anche tale ulteriore vizio l'accoglimento del ricorso con il derivante annullamento, questa volta senza rinvio, della sentenza impugnata. Infatti - considerato che le prestazioni cui il prevenuto che sia stato condannato può essere tenuto ad adempiere in occasione della subordinazione ad esse del beneficio della sospensione condizionale della pena attengono ora alle "restituzioni" ora al "risarcimento del danno",, ora alla "pubblicazione della sentenza" con finalità risarcitorie - deve concludersi, con l'avallo della giurisprudenza di questa Corte, che una siffatta statuizione è logicamente concepibile solamente nel caso in cui il soggetto che di dette prestazioni, tutte afferenti a profili di ristoro del danno civile derivante dal reato, si sia appunto costituito parte civile nel processo penale onde conseguire, appunto, una pronunzia che, nei limiti del possibile, lo reintegri, in natura o per equivalente, nella posizione soggettiva preesistente al fatto commesso. Più volte questa Corte ha, infatti, puntualizzato che il giudice non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, in difetto di costituzione di parte civile da parte del danneggiato dal reato, in quanto queste, come il risarcimento, riguardano soltanto il danno civile e non quello criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 maggio 2022, n. 16973, non massimata); una tale impostazione ha, d'altra parte, ricevuto successivamente, e si direbbe definitivamente, l'autorevolie sigillo delle Sezioni unite di questa Corte, le quali hanno chiarito che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l'adempimento dell'obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 27 luglio 2023, n. 32939, rv 284969). Né, anche in questo caso si precisa solo per mera completezza espositiva, una tale regola potrebbe soffrire eccezioni in materia di illeciti tributari, nei quali danno "civile" e pregiudizio "penale" sono intimamente connessi, sino a sostanzialmente compenetrarsi : Infatti a presidio dell'interesse alla riscossione dei debiti tributari vi è quella articolazione della Amministrazione finanziaria che risponde al nome di Agenzia delle entrate e che, quale ente cui è affidata la tutela dell'interesse - indubbiamente pubblico ma non per questo necessariamente rilevante dal punto di vista penale - al corretto adempimento delle obbligazioni tributarie, è persona offesa (o meglio, trattandosi di interessi civilmente rilevanti, soggetto danneggiato da reato) dei reati tributari ed è, pertanto, autonomamente legittimata a costituirsi parte civile nei relativi giudizi penali (Corte di cassazione, Sezione II penali, 9 febbraio 2022, n. 4583, rv 282812), onde conseguire il ristoro dei danni in tale modo patiti dall'Erario (Corte di cassazione, Sezione feriale, 29 agosto 2013, n. 35729, rv 256583). Poiché nel caso che interessa risulta pacificamente che nel processo a carico del Canonica non vi sia stata costituzione di parte civile di alcun soggetto rappresentativo della Amministrazione finanziaria e dovendosi, indubbiamente, ritenere che gli adempimenti tributari cui la Corte di appello di Torino fa riferimento nella sua sentenza ai fini della subordinazione ad essi del beneficio della sospensione condizionale in favore del condannato hanno natura schiettamente restitutoria, essendo essi programmaticamente volti al conseguimento delle imposte il cui pagamento è stato omesso per effetto delle condotte realizzate dal Canonica, alla illegittimità, per le ragioni dianzi esposte, di tale subordinazione fa seguito l'annullamento della sentenza impugnata sullo specifico punto ora controverso - senza necessità di alcun rinvio per un nuovo ulteriore esame della tematica, reso ultroneo dalla incontestata assenza di costituzione di parte civile - e la eliminazione della subordinazione disposta dalla Corte subalpina. Conclusivamente la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente all'avvenuta apposizione di una condizione alla sospensione condizionale della pena, dovendo siffatta subordinazione essere eliminata; il ricorso è nel resto inammissibile e per tale lo stesso va dichiarato. PQM Annulla senza rinvio la sentenza
Sentenza Cassazione n. 30059/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris