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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14998/2026

Testo disponibile della fonte

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i [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

L'[OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha depositato, in udienza, conclusioni scritte e nota spese.

L'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si è associato alle conclusioni del Proc.

Gen., chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Per tutto il resto si è rimesso alla Corte.[OSCURATO:PERSONA] La Procura Generale presso la Corte di appello di Torino propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte territoriale in data 2 luglio 2025, in esito ad annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione della precedente sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Torino il 22 dicembre 2017, che, in riforma della pronuncia di assoluzione emessa in primo grado dal GUP di Torino, aveva affermato la penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due imputazioni di furto aggravato commessi in concorso con terzi soggetti.

Premessa la ricostruzione della vicenda processuale, l'Ufficio ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo, articolato con riferimento alla violazione di cui all'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. e dedotto in relazione al presupposto, in fatto, della sentenza impugnata, ovvero che il furto oggetto della incolpazione di cui al capo B) delle imputazioni fosse stato perpetrato grazie alla conoscenza di circostanze che solo altro soggetto, e non la [OSCURATO:PERSONA], possedevano, adducendo a sostegno plurimi elementi investigativi quali la non verosimiglianza di un fortuito ritrovamento, all'interno dell'appartamento di proprietà di GARIS [OSCURATO:PERSONA] delle chiavi necessarie per l'apertura della cassaforte e la particolarità che il furto all'interno dell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], domestica della GARIS, fosse stato limitato a talune chiavi ed alla borsa che la stessa utilizzava per recarsi a svolgere la propria attività di lavoro, complessivamente censurandosi la non adeguata motivazione svolta in ordine alla valutazione del patrimonio indiziario acquisito in sede di indagini e la non corretta applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 110 cod. pen..

All'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

L'[OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e depositato conclusioni scritte e nota spese.

L'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, rimettendosi alla Corte nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II ricorso è inammissibile.

Va anzitutto premesso che, nel caso di specie, si è al cospetto di una doppia pronuncia conforme: all'esito dell'annullamento con rinvio operato dalla Corte di cassazione in relazione a motivi fondati sul vizio di motivazione, infatti, la sentenza di condanna emessa in grado di appello dalla Corte territoriale in data 22 dicembre 2017 è venuta meno, in ragione del disposto annullamento.

Sotto altro profilo, si osserva che all'esito dell'annullamento, disposto dalla Corte di cassazione, della sentenza di condanna emessa in grado diappello, la pronuncia oggi impugnata viene a saldarsi direttamente con la pronuncia assolutoria emessa, in abbreviato, dal Tribunale in primo grado: siamo quindi al cospetto di una doppia pronuncia conforme (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 - 02).

Quanto ai poteri spettanti, all'esito del disposto annullamento, al giudice di rinvio si osserva che quest'ultimo è certamente vincolato a non ripetere gli errori valutativi segnalati dal giudice rescindente (vincolo che nel caso di specie risulta pienamente rispettato e che comunque non costituisce motivo di censura), ma al contempo è investito di pieni poteri di cognizione e, salvo i limiti derivanti dal giudicato interno, è chiamato ad una valutazione del fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio.

1.2. Deve in questa sede preliminarmente osservarsi che il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, in casi di doppia pronuncia conforme, è, per legge, vincolato alla proposizione dì specifici motivi di censura, come prevede l'art. 608 comma 1-bis cod. proc. pen. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 69 della legge 23 giugno 2017, a decorrere dal 3 agosto 2017).

Nel caso di specie, il motivo di ricorso, benché formalmente dedotto come violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., viene articolato con riferimento a vizio della motivazione in punto di valutazione degli elementi indiziari della condotta di concorso in capo alla [OSCURATO:PERSONA], espressamente evocandosi la non corretta applicazione dell'art. 192 del codice di rito.

Come chiaramente affermato da questa Corte, tuttavia, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 - 02).

Ne discende che la violazione dedotta in ricorso, benché articolata con riferimento alla violazione di legge, evocando il tema della valutazione degli elementi di prova e profili di alternativa ricostruzione dei fatti, si sostanzia in una censura motivazionale non consentita dalla legge.

Il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda infatti l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

In caso analogo, la Corte ha chiaramente affermato che è inammissibile, in presenza di una "doppia conforme" di proscioglimento, il ricorso proposto dal pubblico ministero con il quale si censuri l'erronea qualificazione giuridica del reato sul rilievo che la ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, sia errata, posto che, in tal caso, la doglianza è riferita ad un vizio della motivazione, non deducibile ai sensi dell'art. 608, comma 1 -bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18986 del 17/04/2025, Pg, Rv. 288083 - 01).

Alla luce delle sopraesposte considerazioni, poiché il ricorso articola motivi non consentiti dalla legge, lo stesso è, per l'effetto, inammissibile: ne consegue l'insussistenza dei presupposti per liquidare le spese sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Dic P.Q.Mrdvbito 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'[OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha depositato, in udienza, conclusioni scritte e nota spese. L'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si è associato alle conclusioni del Proc. Gen., chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Per tutto il resto si è rimesso alla Corte.[OSCURATO:PERSONA] La Procura Generale presso la Corte di appello di Torino propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte territoriale in data 2 luglio 2025, in esito ad annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione della precedente sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Torino il 22 dicembre 2017, che, in riforma della pronuncia di assoluzione emessa in primo grado dal GUP di Torino, aveva affermato la penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due imputazioni di furto aggravato commessi in concorso con terzi soggetti. Premessa la ricostruzione della vicenda processuale, l'Ufficio ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo, articolato con riferimento alla violazione di cui all'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. e dedotto in relazione al presupposto, in fatto, della sentenza impugnata, ovvero che il furto oggetto della incolpazione di cui al capo B) delle imputazioni fosse stato perpetrato grazie alla conoscenza di circostanze che solo altro soggetto, e non la [OSCURATO:PERSONA], possedevano, adducendo a sostegno plurimi elementi investigativi quali la non verosimiglianza di un fortuito ritrovamento, all'interno dell'appartamento di proprietà di GARIS [OSCURATO:PERSONA] delle chiavi necessarie per l'apertura della cassaforte e la particolarità che il furto all'interno dell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], domestica della GARIS, fosse stato limitato a talune chiavi ed alla borsa che la stessa utilizzava per recarsi a svolgere la propria attività di lavoro, complessivamente censurandosi la non adeguata motivazione svolta in ordine alla valutazione del patrimonio indiziario acquisito in sede di indagini e la non corretta applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 110 cod. pen.. All'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. L'[OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e depositato conclusioni scritte e nota spese. L'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, rimettendosi alla Corte nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II ricorso è inammissibile. Va anzitutto premesso che, nel caso di specie, si è al cospetto di una doppia pronuncia conforme: all'esito dell'annullamento con rinvio operato dalla Corte di cassazione in relazione a motivi fondati sul vizio di motivazione, infatti, la sentenza di condanna emessa in grado di appello dalla Corte territoriale in data 22 dicembre 2017 è venuta meno, in ragione del disposto annullamento. Sotto altro profilo, si osserva che all'esito dell'annullamento, disposto dalla Corte di cassazione, della sentenza di condanna emessa in grado diappello, la pronuncia oggi impugnata viene a saldarsi direttamente con la pronuncia assolutoria emessa, in abbreviato, dal Tribunale in primo grado: siamo quindi al cospetto di una doppia pronuncia conforme (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 - 02). Quanto ai poteri spettanti, all'esito del disposto annullamento, al giudice di rinvio si osserva che quest'ultimo è certamente vincolato a non ripetere gli errori valutativi segnalati dal giudice rescindente (vincolo che nel caso di specie risulta pienamente rispettato e che comunque non costituisce motivo di censura), ma al contempo è investito di pieni poteri di cognizione e, salvo i limiti derivanti dal giudicato interno, è chiamato ad una valutazione del fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio. 1.2. Deve in questa sede preliminarmente osservarsi che il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, in casi di doppia pronuncia conforme, è, per legge, vincolato alla proposizione dì specifici motivi di censura, come prevede l'art. 608 comma 1-bis cod. proc. pen. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 69 della legge 23 giugno 2017, a decorrere dal 3 agosto 2017). Nel caso di specie, il motivo di ricorso, benché formalmente dedotto come violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., viene articolato con riferimento a vizio della motivazione in punto di valutazione degli elementi indiziari della condotta di concorso in capo alla [OSCURATO:PERSONA], espressamente evocandosi la non corretta applicazione dell'art. 192 del codice di rito. Come chiaramente affermato da questa Corte, tuttavia, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 - 02). Ne discende che la violazione dedotta in ricorso, benché articolata con riferimento alla violazione di legge, evocando il tema della valutazione degli elementi di prova e profili di alternativa ricostruzione dei fatti, si sostanzia in una censura motivazionale non consentita dalla legge. Il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda infatti l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione. In caso analogo, la Corte ha chiaramente affermato che è inammissibile, in presenza di una "doppia conforme" di proscioglimento, il ricorso proposto dal pubblico ministero con il quale si censuri l'erronea qualificazione giuridica del reato sul rilievo che la ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, sia errata, posto che, in tal caso, la doglianza è riferita ad un vizio della motivazione, non deducibile ai sensi dell'art. 608, comma 1 -bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18986 del 17/04/2025, Pg, Rv. 288083 - 01). Alla luce delle sopraesposte considerazioni, poiché il ricorso articola motivi non consentiti dalla legge, lo stesso è, per l'effetto, inammissibile: ne consegue l'insussistenza dei presupposti per liquidare le spese sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio. P.Q.M. Dic P.Q.Mrdvbito 4
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