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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13150/2026

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gale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026LIDIA CARCAVALLO, [OSCURATO:PERSONA];1534- controricorrente –avverso la sentenza n. 272/2024 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 20/12/2024 R.G.N. 234/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1534/20261.

La Corte di Appello di Brescia, in riforma della senteNnuzmae ron d.i raccolta generale 13150/202676/2024 del Tribunale della medesima città che avevaD ata pubblicazione 07/05/2026dichiarato improponibile il ricorso ex art. 414 c.p.c., rigettavanel merito la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diriconoscimento del diritto alla liquidazione della pensionesecondo le regole previste dalla l. n. 222/1984 per i lavoratoriiscritti all’assicurazione generale obbligatoria e di conseguentecondanna dell’INPS al pagamento dei relativi ratei.2.

Avverso detta pronunzia il pensionato propone ricorso percassazione articolato in tre motivi.3.

Resiste con controricorso l’INPS.4.

La Sezione Lavoro ha proposto la definizione ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.5. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ex art. 380 bis, II comma, c.p.c. ladecisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo mezzo è denunziato l’omesso esame circa fattidecisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione,lamentando: a) l’omessa valutazione della cronologia deglieventi; b) l’omesso esame dei documenti prodotti dalricorrente; c) l’omessa istruttoria sulla volontà – forzata omeno – nella redazione del documento n. 7 da parte del dott.Ricci.2.

Con il secondo motivo è censurata la violazione dell’art. 2 l.n. 222 del 1984, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2,d.lgs. n. 414 del 1996, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto applicabile la l. n.830 del 1961, nonostante la soppressione del fondo trasporti.Numero registro generale 14598/20253.

Con la terza ed ultima censura è denunziato, in relazione Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13150/2026all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa unD ata pubblicazione 07/05/2026fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, ovvero del quantum effettivamente preteso.4.

Preliminare all’esame dei motivi – osserva il Collegio – è laquestione posta al centro dell’attenzione nella proposta didefinizione anticipata, nella quale è rimarcata l’improcedibilitàdel ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c., inragione del mancato deposito di copia autentica avverso laquale è stato proposto ricorso per cassazione.5.

Nell’insistere nella richiesta di decisione, il ricorrente incassazione, senza contestare il mancato deposito dellasentenza impugnata, rappresenta che: a) l’omesso depositonon è stato riconducibile alla volontà o alla mancanza didiligenza della difesa, ma ad un “difetto” di invio/acquisizionedel gestionale [OSCURATO:PERSONA], che è notorio possa generaredetti problemi (così testualmente in ricorso); b) di aver dirittoalla rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma2, al riguardo allegando le seguenti circostanze fattuali: 1) ildeposito è stato eseguito tramite il gestionale professionaleufficiale; 2) il fotogramma - allegato all’ istanza di decisione exart. 380 bis, II comma, c.p.c. - documenta che la sentenza incopia autentica era selezionata tra gli allegati al momentodell’invio; 3) il deposito telematico risulta regolarmenteperfezionato con avviso di buon esito nella cartella di postaelettronica certificato del difensore.La parte ricorrente in cassazione insiste che un eventualedifetto di visualizzazione nel fascicolo informatico si configuracome malfunzionamento del sistema, non imputabile né allaparte, né al difensore.Numero registro generale 14598/20256.

Ebbene, osserva in primo luogo il Collegio, che la sentenza Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13150/2026impugnata risulta depositata in atti solo a seguito dellaD ata pubblicazione 07/05/2026proposta di definizione anticipata, non essendo contenuta,come correttamente rilevato nella PDA, tra gli allegaticontenuti nella busta depositata unitamente al ricorso percassazione.Né gli argomenti spesi dal difensore ed innanzi illustrati sonoidonei a dimostrare il cattivo funzionamento del sistemainformatico o dell’applicativo utilizzato al momento dell’inoltro,del tutto generico il rinvio al notorio effettuato a tal fine e inalcun modo utile la schermata prodotta in atti non utile alladimostrazione del corretto invio della sentenza impugnata,peraltro nemmeno espressamente ivi indicata, nel fascicolotelematico di questa Corte.In ogni caso, in disparte quanto innanzi si è detto, il Collegiorimarca l’inconferenza, a monte, per le ragioni di seguitoesposte, dell’indicato documento.Ed infatti, di là delle considerazioni innanzi svolte, incombe inogni caso sul difensore offrire la puntuale prova che il mancatodeposito è imputabile ad anomalie informatiche (per l’esamedi una ipotesi in cui, pur nella diversità fattuale si è affermatodetto principio, si veda Cass. n. 9269/2025), non essendo inalcun modo scusabile l’errore, allorquando esso derivi da meredifficoltà di utilizzo dei sistemi informatici che possano esseregovernate con l’ordinaria diligenza.Ebbene, nel caso di specie, il difensore, dopo il deposito,avrebbe potuto e dovuto controllare, trattandosi di far usodella normale diligenza professionale, il corretto inoltro, esoprattutto deposito, dei documenti, detto controllo essendoben possibile sia attraverso il sistema pst che attraverso ilsistema polisweb.Numero registro generale 14598/2025Non vi è spazio alcuno, conclusivamente, quindi, nemmeno per Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13150/2026la richiesta rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c.,D ata pubblicazione 07/05/2026non imputabilità della decadenza alla parte che la richiede,laddove, come anticipato, nel caso di specie è dettopresupposto a difettare.7.

Conclusivamente il ricorso è improcedibile.7.1.

A tanto va aggiunto che nella specie la decisione èconforme alla PDA, tanto in adesione a quanto affermato daquesta Corte in Cass. n. 29708/2025, secondo il cuiinsegnamento, la conformità della decisione alla propostadi definizione - che, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.,costituisce il presupposto per la condanna ex art. 96, commi 3e 4, c.p.c., del ricorrente che abbia richiesto la decisione -sussiste anche quando la declaratoria (nel caso iviall’attenzione) di inammissibilità del ricorso sia fondata anchesu una ragione aggiuntiva (nella specie, la tardività dellanotifica del ricorso) rispetto a quella posta a fondamento dellaproposta medesima .Il principio innanzi enunziato vale a maggior ragione nel casodi specie, in cui l’addenda motivazionale promana dall’operatarichiesta di rimessioni in termini ex art. 153 c.p.c. contenutanella richiesta di decisione del ricorso dopo la PDA.8.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate infavore dell’Inps, come indicato in dispositivo.9.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., avendo ilricorrente chiesto la decisione del ricorso dopo la proposta didefinizione ed avendo il Collegio definito il giudizio inconformità alla proposta (sul punto si fa richiamo a quantoesposto al punto 7.1.), la parte ricorrente in cassazione ècondannata, altresì, al pagamento della somma di € 3.000, aisensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e al versamNeunmteoro registro generale 14598/2025Numero sezionale 1534/2026dell’importo di € 3.000 in favore della Cassa delle ammeNnumdeero. d i raccolta generale 13150/202610.

Si attesta che sussistono i presupposti processuali per iDl ata pubblicazione 07/05/2026versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater),se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna ClaudioCori a rifondere le spese di lite in favore dell’INPS, che liquidain complessivi € 6.000 per compenso, oltre € 200,00 peresborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del15%; condanna altresì il ricorrente in cassazione, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore delcontroricorrente dell’ulteriore somma di € 3.000 ed inoltre, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento dell’ulterioresomma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater si dà atto che sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente in cassazione, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.3.2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 14598/2025Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13150/2026Data pubblicazione 07/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026LIDIA CARCAVALLO, [OSCURATO:PERSONA];1534- controricorrente –avverso la sentenza n. 272/2024 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 20/12/2024 R.G.N. 234/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1534/20261. La Corte di Appello di Brescia, in riforma della senteNnuzmae ron d.i raccolta generale 13150/202676/2024 del Tribunale della medesima città che avevaD ata pubblicazione 07/05/2026dichiarato improponibile il ricorso ex art. 414 c.p.c., rigettavanel merito la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diriconoscimento del diritto alla liquidazione della pensionesecondo le regole previste dalla l. n. 222/1984 per i lavoratoriiscritti all’assicurazione generale obbligatoria e di conseguentecondanna dell’INPS al pagamento dei relativi ratei.2. Avverso detta pronunzia il pensionato propone ricorso percassazione articolato in tre motivi.3. Resiste con controricorso l’INPS.4. La Sezione Lavoro ha proposto la definizione ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.5. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ex art. 380 bis, II comma, c.p.c. ladecisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo mezzo è denunziato l’omesso esame circa fattidecisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione,lamentando: a) l’omessa valutazione della cronologia deglieventi; b) l’omesso esame dei documenti prodotti dalricorrente; c) l’omessa istruttoria sulla volontà – forzata omeno – nella redazione del documento n. 7 da parte del dott.Ricci.2. Con il secondo motivo è censurata la violazione dell’art. 2 l.n. 222 del 1984, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2,d.lgs. n. 414 del 1996, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto applicabile la l. n.830 del 1961, nonostante la soppressione del fondo trasporti.Numero registro generale 14598/20253. Con la terza ed ultima censura è denunziato, in relazione Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13150/2026all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa unD ata pubblicazione 07/05/2026fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, ovvero del quantum effettivamente preteso.4. Preliminare all’esame dei motivi – osserva il Collegio – è laquestione posta al centro dell’attenzione nella proposta didefinizione anticipata, nella quale è rimarcata l’improcedibilitàdel ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c., inragione del mancato deposito di copia autentica avverso laquale è stato proposto ricorso per cassazione.5. Nell’insistere nella richiesta di decisione, il ricorrente incassazione, senza contestare il mancato deposito dellasentenza impugnata, rappresenta che: a) l’omesso depositonon è stato riconducibile alla volontà o alla mancanza didiligenza della difesa, ma ad un “difetto” di invio/acquisizionedel gestionale [OSCURATO:PERSONA], che è notorio possa generaredetti problemi (così testualmente in ricorso); b) di aver dirittoalla rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma2, al riguardo allegando le seguenti circostanze fattuali: 1) ildeposito è stato eseguito tramite il gestionale professionaleufficiale; 2) il fotogramma - allegato all’ istanza di decisione exart. 380 bis, II comma, c.p.c. - documenta che la sentenza incopia autentica era selezionata tra gli allegati al momentodell’invio; 3) il deposito telematico risulta regolarmenteperfezionato con avviso di buon esito nella cartella di postaelettronica certificato del difensore.La parte ricorrente in cassazione insiste che un eventualedifetto di visualizzazione nel fascicolo informatico si configuracome malfunzionamento del sistema, non imputabile né allaparte, né al difensore.Numero registro generale 14598/20256. Ebbene, osserva in primo luogo il Collegio, che la sentenza Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13150/2026impugnata risulta depositata in atti solo a seguito dellaD ata pubblicazione 07/05/2026proposta di definizione anticipata, non essendo contenuta,come correttamente rilevato nella PDA, tra gli allegaticontenuti nella busta depositata unitamente al ricorso percassazione.Né gli argomenti spesi dal difensore ed innanzi illustrati sonoidonei a dimostrare il cattivo funzionamento del sistemainformatico o dell’applicativo utilizzato al momento dell’inoltro,del tutto generico il rinvio al notorio effettuato a tal fine e inalcun modo utile la schermata prodotta in atti non utile alladimostrazione del corretto invio della sentenza impugnata,peraltro nemmeno espressamente ivi indicata, nel fascicolotelematico di questa Corte.In ogni caso, in disparte quanto innanzi si è detto, il Collegiorimarca l’inconferenza, a monte, per le ragioni di seguitoesposte, dell’indicato documento.Ed infatti, di là delle considerazioni innanzi svolte, incombe inogni caso sul difensore offrire la puntuale prova che il mancatodeposito è imputabile ad anomalie informatiche (per l’esamedi una ipotesi in cui, pur nella diversità fattuale si è affermatodetto principio, si veda Cass. n. 9269/2025), non essendo inalcun modo scusabile l’errore, allorquando esso derivi da meredifficoltà di utilizzo dei sistemi informatici che possano esseregovernate con l’ordinaria diligenza.Ebbene, nel caso di specie, il difensore, dopo il deposito,avrebbe potuto e dovuto controllare, trattandosi di far usodella normale diligenza professionale, il corretto inoltro, esoprattutto deposito, dei documenti, detto controllo essendoben possibile sia attraverso il sistema pst che attraverso ilsistema polisweb.Numero registro generale 14598/2025Non vi è spazio alcuno, conclusivamente, quindi, nemmeno per Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13150/2026la richiesta rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c.,D ata pubblicazione 07/05/2026non imputabilità della decadenza alla parte che la richiede,laddove, come anticipato, nel caso di specie è dettopresupposto a difettare.7. Conclusivamente il ricorso è improcedibile.7.1. A tanto va aggiunto che nella specie la decisione èconforme alla PDA, tanto in adesione a quanto affermato daquesta Corte in Cass. n. 29708/2025, secondo il cuiinsegnamento, la conformità della decisione alla propostadi definizione - che, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.,costituisce il presupposto per la condanna ex art. 96, commi 3e 4, c.p.c., del ricorrente che abbia richiesto la decisione -sussiste anche quando la declaratoria (nel caso iviall’attenzione) di inammissibilità del ricorso sia fondata anchesu una ragione aggiuntiva (nella specie, la tardività dellanotifica del ricorso) rispetto a quella posta a fondamento dellaproposta medesima .Il principio innanzi enunziato vale a maggior ragione nel casodi specie, in cui l’addenda motivazionale promana dall’operatarichiesta di rimessioni in termini ex art. 153 c.p.c. contenutanella richiesta di decisione del ricorso dopo la PDA.8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate infavore dell’Inps, come indicato in dispositivo.9. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., avendo ilricorrente chiesto la decisione del ricorso dopo la proposta didefinizione ed avendo il Collegio definito il giudizio inconformità alla proposta (sul punto si fa richiamo a quantoesposto al punto 7.1.), la parte ricorrente in cassazione ècondannata, altresì, al pagamento della somma di € 3.000, aisensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e al versamNeunmteoro registro generale 14598/2025Numero sezionale 1534/2026dell’importo di € 3.000 in favore della Cassa delle ammeNnumdeero. d i raccolta generale 13150/202610. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per iDl ata pubblicazione 07/05/2026versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater),se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna ClaudioCori a rifondere le spese di lite in favore dell’INPS, che liquidain complessivi € 6.000 per compenso, oltre € 200,00 peresborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del15%; condanna altresì il ricorrente in cassazione, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore delcontroricorrente dell’ulteriore somma di € 3.000 ed inoltre, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento dell’ulterioresomma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater si dà atto che sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente in cassazione, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.3.2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 14598/2025Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13150/2026Data pubblicazione 07/05/2026
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