CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 11290/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1945-2020 proposto da: COMUNE di SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso I studio PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 4629/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 01945 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Rg 1945/2020 Il Comune di Salerno emetteva tre avvisi di accertamento per l'anno di imposta 2012 nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali proprietari di terreni siti in Salerno rientranti fra quelli a vocazione edificatoria in base alle previsione del [OSCURATO:PERSONA] ( PUC) vigente. I contribuenti impugnavano tali atti avanti la CTP di Salerno contestandone la legittimità in quanto i terreni non potevano considerarsi edificabili ai fini Ici ma aeree agricole per le quali era stato versato il tributo sulla scorta dei criteri di determinazione della base imponibile riservati ai terreni agricoli. Sostenevano che la qualificazione di " edificabili" riferita ai terreni non poteva ritenersi corretta per la presenza sugli stessi di vincoli di inedificabilità imposti da Anas e Sovraintendenza. Si costituiva il Comune di Salerno osservando che con riferimento alla lamentata qualificazione delle aree come" edificabili" che le stesse ricadevano nei comparti edificatori CR 13,14 e 15 del PUC secondo l'art 2 del Dlgs nr 504/1992 risultavano a tutti gli effetti per ciò solo" edificabili". Rilevava poi per quanto riguarda il valore venale attribuito ai fondi che lo stesso era basato sulla delibera di [OSCURATO:PERSONA] nr 240/2007 e che era coerente con le distinte fasce indicate nella Relazione di stima approvata con la medesima delibera. La CTP di Salerno con sentenza nr 4757/2016 accoglieva il ricorso dei contribuenti . Avverso tale decisione il Comune di Salerno proponeva appello avanti la CTR della Campania, sez distaccata di Salerno, che lo accoglieva per quanto di ragione. Il giudice del gravame per gli aspetti che qui rilevano che la presenza dei vincoli sui terreni non poteva sottrarre le aeree sui insistono al regime fiscale proprio i dei suoli edificabili incidendo unicamente sulla concreta valutazione del valore e conseguentemente sulla base imponibile . Riteneva che il valore attribuito dal Comune ai fini Ici doveva considerarsi superiore al valore venale a causa della riduzione dei vincoli di inedificabilità esistenti sui terreni sia di Anas che della Sopraintendenza e dell'assenza di strumenti attuativi sicchè doveva essere individuato un diverso valore inferiore a quello attribuito dal Comune. Valore che secondo le caratteristiche dei fondi e la loro collocazione doveva stimarsi in C 50 al mq in luogo dei 94,92. Avverso tale sentenza il Comune di Salerno propone ricorso affidato a due motivi cui resistono con controricorso i contribuenti i quali a loro volta propongono ricorso nei riguardi della medesima pronuncia sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che a causa di un disguido di cancelleria non è stata formulata alcuna proposta con riferimento ai motivi introdotti dai contribuenti e che pertanto è necessario rimettere la causa sul ruolo . P.Q.M. La Corte rimette la causa s