CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12945/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21755 /20 16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] racola, elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] via Tibullo n.1 0 ; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, sez. staccata di Messina , n. 3156 /2 7 /201 5 depositata il 1 4 luglio 2015,non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 febbraio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia, sez.staccata di Messina , veniva accolto l'appello proposto dall ’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza della commissione tributaria provin- ciale di Messina n.1 97 / 10 /20 0 7 che, a sua volta, aveva accolto il ri- corsointroduttivo avverso l’avviso di rettifica IVA relativo all'anno d'im- posta1997 notificato a [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di ditta in- dividuale. 2.A seguito di verifica fiscale a carico della So.FAR.ME. S.r.l. di Corso Cavour74 a Messina , con redazione di p.v.c. , veniva constatato l’ac- quistoin nero di merce da parte della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] sede a Mistretta (ME) [OSCURATO:PERSONA], esercente attività divendita di articoli di cancelleria, cartolibreria, rivendita giornali, ri- cevitoria lotto e totocalcio oltre che bar , da cui scaturivano le riprese aifini IVA per acquisti in nero e corrispettivi non dichiarati, e l’ irroga- zionedi sanzioni ex artt.16 e 17 d.lgs. n.472/1997 . 3.Il giudice di prime cure ac coglieva il ricorso, annullando l'atto impu- gnato, sotto il profilo preliminare del difetto di motivazione dell’atto impugnatoin quanto l'avviso di accertamento a carico della ricorrente rinviavaper relationem ad atti non allegati. L a CTP riteneva che l'atto impugnatonon conten esse tutti gli elementi essenziali che avrebbero consentitodi identificare in concreto i l criterio attraverso il quale l'Am- ministrazioneera addivenuta alla determinazione della percentuale di ricaricosugli acquisti della merce e del volume d'affari . Il giudice d’ap- pello riformava tale decisione confermando in ogni parte l’atto impu- gnato. 4.Avverso la decisione del giudice d’appello propone ricorso la contri- buenteaffidato a cinque motiv i , che illustra con memoria, cui resiste l'Agenziadelle Entrate con controricorso . Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ. la contribuente prospetta la v iolazione e falsa applicazionedell'art. 38 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 327 cod. proc. civ.,per intervenuta decadenza dall'impugnazione in appello, con con- seguentenullità della sentenza impugnata. 6. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 primo commann. 3 e 4 cod. proc. civ. la ricorrente deduce la violazione degli artt.12 e 40 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 24 C ost. e dell'art. 6 C edu, in relazione per violazione del diritto di difesa con conseguente nullità dellasentenza. 7.Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa appli- cazionedell'art. 7 l. 212/2000, erronea, apodittica ed insufficiente mo- tivazionesu un punto rilevante e decisivo della controversia . 8.Con il quarto motivo di ricorso viene censurata la violazione e falsa applicazionedell'art. 62 sexies del d.l. 30.8.1993, n. 331, degli artt. 54 e55 d.p.r. 633/72, dell'art. 1 d.p.r. 570/96 e degli art t . 2700, 2727 e 2729cod. civ. nonché l’ erronea, apodittica ed insufficiente motivazione sudi un punto rilevante e decisivo della controversia . 9.Il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 54,74 e 10 d.p.r. 633/72, e l’ omessa motivazione su di un punto rile- vantee decisivo della controversia. 10.In relazione al primo motivo l a controversia dev’essere rinviata a nuovoruolo per acquisizione integrale del fascicolo di merito, non com- pletoagli atti in quanto manca il fascicolo di appello dell’Agenzia delle Entrate,cartaceo perché risalente al 2007. P.Q