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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 22933/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17502/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 5838/2015depositata il 24/03/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5838/2015, respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 245/12/2012 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania che aveva respinto il ricorso per revocazione propostodal predetto Donnarumma contro lasentenza n. 41 /03/2012 della medesima [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n.708/16/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta con la quale era stato accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di pagamento per TOSAP relativa all'anno 2009, dichiarando insussistenti i presupposti di legge per la revocazione della sentenza dianzi indicata in quanto andava escluso il lamentato errore percettivo in relazione alle modalità di notifica dell’ atto di appello;

1.1. secondo quanto è dato evincere dalla ordinanza sopra indicata i giudici di legittimità osservavano che i primi due motivi di impugnazione erano privi di fondamento, apparendo corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano escluso la sussumibilità dell’errore prospettato nell’ archetipo tipizzato dall’ art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e che, quanto al terzo ed al quarto motivo di impugnazione (entrambi centrati sulla nullità della sentenza di cui era chiesta la revocazione, e cioè lasentenza n. 41 /03/2012 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sia per violazione del diritto di difesa, sia per l'omessa integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'altra parte necessaria del giudizio, e cioè il comune di [OSCURATO:PERSONA]) gli stessi apparivano manifestamente inammissibili atteso che non era in discussione la legittimità della pronuncia del giudice del merito che era stata oggetto della domanda di revocazione bensì, invece, la sentenza che su detta domanda di revocazione si era pronunciata;

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza n.5838/2015, deducendo un primo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione nel fondare la decisione su dati la cui verità era indiscutibilmente esclusa ed, in particolare, sull'errata supposizione che l'atto di appello fosse stato notificato e che il contribuente avesse contestato la regolarità/ritualità, legittimità della notifica nonché un ulteriore errore percettivo nella parte in cui era stata affermata l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione laddove con questo era stata impugnata non solo la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato la richiesta di revocazione della sentenza n.41/3/12 della stessa Commissione territoriale ma anche quest'ultima decisione; 2.1 gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Comune di [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva;

2.2. a seguito di deposito di relazione ex art.380-bis cod. proc. civ. e di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, depositata memoria ad opera di parte ricorrente, la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile - nel rilevare la non manifesta inammissibilità del secondo motivo di ricorso, ha rimesso la causa per la trattazione alla Quinta Sezione Civile, oggi Sezione Tributaria, di questa Corte; [OSCURATO:PERSONA] ai fini di una compiuta delibazione di tutti i motivi di ricorso appare necessario acquisire il fascicolo di merito P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17502/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 5838/2015depositata il 24/03/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5838/2015, respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 245/12/2012 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania che aveva respinto il ricorso per revocazione propostodal predetto Donnarumma contro lasentenza n. 41 /03/2012 della medesima [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n.708/16/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta con la quale era stato accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di pagamento per TOSAP relativa all'anno 2009, dichiarando insussistenti i presupposti di legge per la revocazione della sentenza dianzi indicata in quanto andava escluso il lamentato errore percettivo in relazione alle modalità di notifica dell’ atto di appello; 1.1. secondo quanto è dato evincere dalla ordinanza sopra indicata i giudici di legittimità osservavano che i primi due motivi di impugnazione erano privi di fondamento, apparendo corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano escluso la sussumibilità dell’errore prospettato nell’ archetipo tipizzato dall’ art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e che, quanto al terzo ed al quarto motivo di impugnazione (entrambi centrati sulla nullità della sentenza di cui era chiesta la revocazione, e cioè lasentenza n. 41 /03/2012 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sia per violazione del diritto di difesa, sia per l'omessa integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'altra parte necessaria del giudizio, e cioè il comune di [OSCURATO:PERSONA]) gli stessi apparivano manifestamente inammissibili atteso che non era in discussione la legittimità della pronuncia del giudice del merito che era stata oggetto della domanda di revocazione bensì, invece, la sentenza che su detta domanda di revocazione si era pronunciata; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza n.5838/2015, deducendo un primo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione nel fondare la decisione su dati la cui verità era indiscutibilmente esclusa ed, in particolare, sull'errata supposizione che l'atto di appello fosse stato notificato e che il contribuente avesse contestato la regolarità/ritualità, legittimità della notifica nonché un ulteriore errore percettivo nella parte in cui era stata affermata l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione laddove con questo era stata impugnata non solo la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato la richiesta di revocazione della sentenza n.41/3/12 della stessa Commissione territoriale ma anche quest'ultima decisione; 2.1 gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Comune di [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva; 2.2. a seguito di deposito di relazione ex art.380-bis cod. proc. civ. e di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, depositata memoria ad opera di parte ricorrente, la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile - nel rilevare la non manifesta inammissibilità del secondo motivo di ricorso, ha rimesso la causa per la trattazione alla Quinta Sezione Civile, oggi Sezione Tributaria, di questa Corte; [OSCURATO:PERSONA] ai fini di una compiuta delibazione di tutti i motivi di ricorso appare necessario acquisire il fascicolo di merito P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. Così deciso in Roma, nel