CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 12926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19480-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 312/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19480/2021 Numero sezionale 3774/2022 Numero di raccolta generale 12926/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 312/2021 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata l’8 febbraio 2021. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Firenze, su gravame avanzato da [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza n. 755/2018 del Tribunale di Grosseto, respingendo la domanda spiegata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la restituzione della somma di € 33.698,63 pagata tra il 2006 ed il 2008 all’amministratore condominiale in luogo degli effettivi debitori Lupetti e Chelli, in relazione alla quota dovuta da costoro per i lavori di manutenzione del fabbricato costituente il [OSCURATO:PERSONA] di Batignano. La Corte d’appello ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] configurando una surrogazione a norma dell’art. 1203 n. 3 o dell’art. 1203 n. 5, c.c., in relazione all’art. 2036, comma 3, c.c. La sentenza impugnata ha tuttavia negato che sussistesse un obbligo solidale tra i condomini verso l’appaltatore ed ha evidenziato come la stessa [OSCURATO:PERSONA] avesse allegato di aver adempiuto non perché ritenesse di essere debitrice anche della quota dovuta da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ma per scongiurare la sospensione dei lavori da parte degli appaltatori Melandri e Grechi. La prospettazione di una surrogazione ai sensi dell’art. 1203 n. 5, c.c., in relazione all’art. 2036, comma 3, c.c. è stata peraltro ritenuta un novum esposto solo nella comparsa di costituzione in appello. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1203 n. 3 c.c., avendo la Corte d’appello ritenuto parziario il debito dei condomini verso gli appaltatori con riguardo a fattispecie antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite dell’8 aprile 2008, n. 9148. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19480/2021 Numero sezionale 3774/2022 Numero di raccolta generale 12926/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1203 n. 5 e dell’art. 2036, comma 3, c.c., avendo la Corte d’appello ritenuto nuova la relativa domanda. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c. e dell’art. 366, comma 1, e n. 6, c.p.c. Il ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento di questa Corte in ordine alla questione di diritto oggetto di causa. La responsabilità per il corrispettivo contrattuale preteso dall'appaltatore per l'esecuzione dei lavori inerenti parti comuni assunta dall'amministratore del condominio, o comunque, nell'interesse del condominio - nel regime antecedente alla garanzia ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c., introdotta dalla legge n. 220 del 2012 -, è retta dal criterio della parziarietà, per cui l'obbligazione assunta nell'interesse del condominio si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall'art. 1123 c.c., essendo tale norma non limitata a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese. ne consegue che al condomino, che abbia versato al terzo creditore anche la parte dovuta dai restanti condomini, allo scopo di ottenere da costoro il rimborso di quanto da lui corrisposto, non può consentirsi alcun diritto di regresso, ex art.1299 c.c., né per l'intera somma dovuta dal condominio, né nei confronti degli altri condomini, sia pur limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi, né il predetto condomino può avvalersi della surrogazione legale in forza dell'art. 1203, n. 3, c.c., giacché essa - implicando il subentrare del condebitore adempiente nell'originario diritto del creditore soddisfatto in forza di una vicenda successoria - ha luogo soltanto a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19480/2021 Numero sezionale 3774/2022 Numero di raccolta generale 12926/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo. La consapevolezza da parte del condomino di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio. Il condomino che ha pagato quote dei lavori di riparazione delle parti comuni gravanti sugli altri (nella specie, sapendo di non essere debitore, come la Corte d’appello, procedendo ad un’indagine sull'elemento soggettivo del pagamento, ha ritenuto accertato in fatto avendo riguardo alla stessa allegazione delle condomina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dedotto di aver versato all’amministratore, e neppure quindi direttamente al terzo creditore, le quote dovute da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per evitare la sospensione dei lavori da parte degli appaltatori) può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore (Cass. Sez. 2, 20/05/2019, n. 13505; Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20073; Cass. Sez. 2, 09/01/2017, n. 199; Cass. Sez. U, 29/04/2009, n. 9946). Non ha alcun rilievo che la fattispecie per cui è causa fosse antecedente alla pronuncia di Cass. Sezioni Unite n. 9148 del 2008, secondo la quale, in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, in quanto “la funzione assolta dalla giurisprudenza, nel contesto di sillogismi decisori, non può essere altra che quella ricognitiva dell’esistenza e dell’effettiva portata, e non dunque anche una funzione creativa, della regola stessa”, sicché, “in presenza di una ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri poi però erronea nel presupporre l’esistenza di una regola in realtà insussistente, la ricognizione correttiva de[ve] avere una portata F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19480/2021 Numero sezionale 3774/2022 Numero di raccolta generale 12926/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 naturaliter retroattiva, conseguendone altrimenti la consolidazione medio tempore di una regola che troverebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l’avrebbero con ciò stesso creata” (Cass. Sezioni Unite 4 novembre n. 2004, n. 21095). Soltanto i mutamenti della giurisprudenza di legittimità sulla interpretazione delle norme di carattere (non sostanziale, ma) processuale, che portino a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima negate, giustificano la tutela dell'affidamento incolpevole rispetto all’overruling (Cass. Sez. 2, 10/05/2018, n. 11300; Cass. Sez. 6-1, 03/09/2013, 20172). Essendo la Corte d’appello comunque pervenuta ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, non ha rilievo l’ipotizzato error in procedendo (peraltro irritualmente denunciato come violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3, c.p.c., dell’art. 1203 n. 5 e dell’art. 2036, comma 3, c.c.) in relazione alla novità della domanda inerente alla surrogazione per indebito soggettivo. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19480/2021 Numero sezionale 3774/2022 Numero di raccolta generale 12926/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 cassazione, che liquida in complessivi € 3,200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M