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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 27370/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5466/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 25, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta no e difend ono ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , P [OSCURATO:PERSONA], N.69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4423/2019R.G.N. 2185/2019 depositata i l 29/11/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo che la RAI – [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che respingeva l’opposizione della stessa RAI avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria, aveva ritenuto che la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra l’attrice [OSCURATO:PERSONA] e la RAI fosse necessariamente propedeutica alla domanda inerente il licenziamento; che la decadenza eccepita dalla convenuta RAI comunque non inficiava il periodo lavorativo dal settembre 2014; che, alla stregua dell’istruttoria orale, sussistevano gli indici della subordinazione e sussisteva anche l’allontanamento da parte di referenti della RAI dal posto di lavoro; e dichiarava inefficace il licenziamento orale subito dalla lavoratrice istante, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la RAI al pagamento dell’indennità risarcitoria dal licenziamento alla reintegra, detratto l’aliunde perceptum.

La stessa Corte condannava, inoltre, la RAI al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle spese del secondo grado e dichiarava sussistenti i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva anzitutto che i motivi di gravame 1, 2 e 6, trattati congiuntamente, erano da rigettare per insussistenza dell’interesse della reclamante RAI ad impugnare la decisione.

Circa il terzo motivo di gravame, relativo alla dedotta insussistenza della subordinazione - dopo aver richiamato taluni precedenti di legittimità in tema di distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, ed accertato e valutato il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’ultimo contratto di lavoro (formalmente autonomo) con prestazioni lavorative rese nell’ambito della trasmissione “Agorà” – giungeva alla conclusione che ricorrevano nella fattispecie tutti quei “criteri complementari e sussidiari”, che improntano il rapporto di lavoro nel senso della subordinazione come indicati in Cass. n. 5436/2019: continuità delle prestazioni, osservanza di un orario determinato, versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro.

Disattendeva, infine, anche il quarto ed il quinto motivo di reclamo, in cui si profilava l’insussistenza del licenziamento orale invece dedotto dall’istante, perché, in base a quanto accertato, riteneva che, escluso che la condotta della [OSCURATO:PERSONA] potesse qualificarsi come dimissioni o risoluzione del rapporto per mutuo consenso, doveva invece ravvisarsi nella fattispecie un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo.

3. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

4. Ha resistito l’intimata con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la “nullità della sentenza e del procedimento in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c., nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 47 e ss. della L. 92/2012, e dell’art. 4 2909 c.c.”.

Lamenta che la Corte d’appello, pur riconoscendo che “è esatto quanto rilevato dalla Rai nell’atto di reclamo e cioè che la prima domanda proposta dalla ricorrente nel ricorso ex art. 1, commi 48 s.s. l. 92/12 riguardava in via autonoma (e non in via incidentale) l’accertamento e la declaratoria del rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica a tempo indeterminato dal 2012”, non ha tratto le dovute conseguenze di rito che avrebbero dovuto sostanziarsi nella declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso introduttivo del giudizio, essendo stato, peraltro, avanzata separatamente, ex adverso, identica azione giudiziaria sulla base della stessa causa petendi (come riconosciuto a p. 5 della sentenza impugnata, pende, infatti, un giudizio autonomo in Corte d’Appello per effetto dell’impugnazione avverso la sentenza n. 5107/18) al fine di ottenere la conversione del rapporto di lavoro autonomo in un rapporto a tempo indeterminato di natura subordinata.

2. Col secondo motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2 L. n. 604 del 1966 (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), nonché dell’art. 18, 1 comma, St.

Lav.”.

Ivi si duole che la Corte di merito, pur richiamando Cass.8.2.2019, n. 3822, come si evinceva dal tenore complessivo del sotteso impianto motivazionale, aveva erroneamente finito col dare continuità all’orientamento secondo il quale è sufficiente per il lavoratore che impugna il licenziamento orale la prova della “cessazione” del rapporto lavorativo, senza analizzare e dar conto di tutte le circostanze fattuali emerse dall’istruttoria che avevano, invece, dimostrato come non fosse stata affatto raggiunta la prova della sussistenza di un atto datoriale consapevolmente finalizzato ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo.

3. Con il terzo motivo, denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e ss. c.c. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”.

Per avere la Corte d’appello “ritenuto, in violazione delle norme richiamate in rubrica, sussistente la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la RAI e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”.

Secondo la ricorrente, infatti, la stessa Corte, “sulla scorta delle risultanze istruttorie, facendo buon governo dei principi di diritto affermati in sede di legittimità in materia di distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, avrebbe dovuto riconoscere come la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] abbia collaborato con la RAI, nell’arco temporale compreso tra il 2.1.2012 e il 26.5.2015 (data di scadenza dell’ultimo contratto sottoscritto dalla medesima), non in modo continuativo, ponendo a disposizione della società committente le proprie energie lavorative e sottostando al potere direttivo, gerarchico e disciplinare esercitato dall’impresa, bensì in forza di 8 contratti di collaborazione autonoma di durata predeterminata, con soluzioni di continuità, anche rilevanti tra un contratto e l’altro”.

4. Il primo motivo è infondato.

4.1. Esso riguarda la parte di motivazione dell’impugnata sentenza in cui è stato ritenuto che rispetto ai motivi di reclamo 1), 2) e 6) la RAI fosse priva d’interesse ad impugnare la decisione di primo grado.

Più nello specifico, la Corte territoriale - pur avendo ritenuto (andando sul punto specifico in contrario avviso rispetto al primo giudice) che la prima domanda proposta dalla ricorrente nel ricorso ex art. 1, commi 48 e segg., L. 92/2012 riguardava, in via autonoma (e non in via incidentale), l’accertamento e la declaratoria del rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica a tempo indeterminato dal 2012 -, ha poi constatato che “Le decisioni di primo grado, invece, non hanno statuito sulla domanda sub 1) come formulata dalla ricorrente, non essendovi stata in dispositivo una pronuncia accertativa (o costitutiva) del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal primo contratto di lavoro autonomo (limitandosi ad esaminare, anche in virtù dell’eccezione di decadenza,solo la prestazione lavorativa resa durante l’ultimo contratto).

Neppure v’è stata una pronuncia accertativa della natura giornalistica della prestazione e del diritto alla qualifica di redattore ordinario.

La sentenza impugnata (confermando integralmente l’ordinanza della fase sommaria) si è limitata a dichiarare l’inefficacia del licenziamento e a condannare la resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] ed al risarcimento del danno”.

Ha concluso che: “dunque non v’è l’interesse della RAI ad impugnare la sentenza per la violazione dell’art. 112 cpc nella misura in cui non v’è l’interesse a rimuovere un accertamento per essa pregiudizievole e suscettibile di diventare definitivo in caso di mancato gravame”.

4.2. Pertanto, infondatamentela ricorrente nell’esposizione del primo motivo profila un “palese vizio di ultra petizione in violazione dell’art. 112 c.p.c.”, perché la Corte territoriale avrebbe “adattato” l’irrituale pretesa giudiziale assumendo che la stessa rientrasse nell’alveo del comma 47, dell’art. 1 della l. 92/12 , nonché deduce la violazione dell’art. 1, commi 47 e s.s. della l. n. 92/2012, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.

5. Inammissibile è il secondo motivo.

5.1. La decisione gravata, infatti, non ha assolutamente mostrato di aderire, neppure per implicito, all’indirizzo secondo il quale è sufficiente per il lavoratore che impugna il licenziamento orale la prova della cessazione del rapporto lavorativo, come invece opina la ricorrente.

La Corte territoriale, al contrario, ha esplicitamente richiamato Cass. civ., sez. lav., 8.2.2019, 3822, e Cass. n. 31501/2018, decisioni espressive dell’orientamento, peraltro consolidato, secondo cui il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa (v. successivamente in termini, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 7.9.2022, n. 26407; id., sez. lav., 8.1.2021, n. 149; id., sez. lav., 9.7.2019, n. 18402).

E la Corte territoriale, dopo aver riesaminato e valutato le risultanze processuali in ordine a fatti che, peraltro, già il primo giudice aveva ritenuto sostanzialmente pacifici, ha concluso che “è incontroverso che v’è stata una cessazione dell’attività lavorativa della [OSCURATO:PERSONA] riconducibile alla decisione della responsabile del programma Agorà-[OSCURATO:PERSONA] ha esplicitamente disposto l’allontanamento della ricorrente dal servizio, chiarendo per giunta che non avrebbe più potuto lavorare (specificando in tal modo trattarsi di un allontanamento definitivo) in mancanza della firma del contratto di lavoro autonomo”.

Pertanto, a riguardo la sentenza d’appello non si presta ad equivoci o interpretazioni riguardo all’indirizzo seguito circa l’onere della prova a carico della lavoratrice e il suo oggetto,cioè, la prova che doveva essere specificamente fornita del licenziamento orale che secondo la lavoratrice ella aveva subito e che la Corte territoriale ha ritenuto essere stata effettivamente fornita.

5.2. Il secondo motivo di ricorso, allora, per un verso, non coglie la pur chiara ratio decidendi dell’impugnata sentenza e, per altro verso, propone una diversa lettura delle emergenze processuali (cfr. in particolare pagg. 15-25 del ricorso), il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

6. Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo.

6.1. Esso è inammissibile in una duplice prospettiva.

Da un lato, si addebita alla Corte di merito in sintesi di non aver tenuto conto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva collaborato con la RAI in forza di 8 contratti di collaborazione autonoma di durata predeterminata, con soluzioni di continuità anche rilevanti tra un contratto e l’altro, laddove l’accertamento della Corte d’appello in punto di subordinazione ha riguardato esclusivamente il periodo lavorativo coincidente con l’ultimo contratto di consulenza (21.9.2014/26.6.2015) e con il periodo 27 luglio/10 settembre 2015, in assenza di “formale copertura contrattuale”.

Dall’altro lato, in tale censura si critica l’apprezzamento probatorio compiuto dalla Corte d’appello e se ne propone uno alternativo (cfr. pagg. 29-30 del ricorso), il che non è consentito in questa sede.

7. La ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5466/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 25, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta no e difend ono ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , P [OSCURATO:PERSONA], N.69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4423/2019R.G.N. 2185/2019 depositata i l 29/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo che la RAI – [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che respingeva l’opposizione della stessa RAI avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria, aveva ritenuto che la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra l’attrice [OSCURATO:PERSONA] e la RAI fosse necessariamente propedeutica alla domanda inerente il licenziamento; che la decadenza eccepita dalla convenuta RAI comunque non inficiava il periodo lavorativo dal settembre 2014; che, alla stregua dell’istruttoria orale, sussistevano gli indici della subordinazione e sussisteva anche l’allontanamento da parte di referenti della RAI dal posto di lavoro; e dichiarava inefficace il licenziamento orale subito dalla lavoratrice istante, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la RAI al pagamento dell’indennità risarcitoria dal licenziamento alla reintegra, detratto l’aliunde perceptum. La stessa Corte condannava, inoltre, la RAI al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle spese del secondo grado e dichiarava sussistenti i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva anzitutto che i motivi di gravame 1, 2 e 6, trattati congiuntamente, erano da rigettare per insussistenza dell’interesse della reclamante RAI ad impugnare la decisione. Circa il terzo motivo di gravame, relativo alla dedotta insussistenza della subordinazione - dopo aver richiamato taluni precedenti di legittimità in tema di distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, ed accertato e valutato il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’ultimo contratto di lavoro (formalmente autonomo) con prestazioni lavorative rese nell’ambito della trasmissione “Agorà” – giungeva alla conclusione che ricorrevano nella fattispecie tutti quei “criteri complementari e sussidiari”, che improntano il rapporto di lavoro nel senso della subordinazione come indicati in Cass. n. 5436/2019: continuità delle prestazioni, osservanza di un orario determinato, versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro. Disattendeva, infine, anche il quarto ed il quinto motivo di reclamo, in cui si profilava l’insussistenza del licenziamento orale invece dedotto dall’istante, perché, in base a quanto accertato, riteneva che, escluso che la condotta della [OSCURATO:PERSONA] potesse qualificarsi come dimissioni o risoluzione del rapporto per mutuo consenso, doveva invece ravvisarsi nella fattispecie un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo. 3. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 4. Ha resistito l’intimata con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la “nullità della sentenza e del procedimento in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c., nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 47 e ss. della L. 92/2012, e dell’art. 4 2909 c.c.”. Lamenta che la Corte d’appello, pur riconoscendo che “è esatto quanto rilevato dalla Rai nell’atto di reclamo e cioè che la prima domanda proposta dalla ricorrente nel ricorso ex art. 1, commi 48 s.s. l. 92/12 riguardava in via autonoma (e non in via incidentale) l’accertamento e la declaratoria del rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica a tempo indeterminato dal 2012”, non ha tratto le dovute conseguenze di rito che avrebbero dovuto sostanziarsi nella declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso introduttivo del giudizio, essendo stato, peraltro, avanzata separatamente, ex adverso, identica azione giudiziaria sulla base della stessa causa petendi (come riconosciuto a p. 5 della sentenza impugnata, pende, infatti, un giudizio autonomo in Corte d’Appello per effetto dell’impugnazione avverso la sentenza n. 5107/18) al fine di ottenere la conversione del rapporto di lavoro autonomo in un rapporto a tempo indeterminato di natura subordinata. 2. Col secondo motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2 L. n. 604 del 1966 (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), nonché dell’art. 18, 1 comma, St. Lav.”. Ivi si duole che la Corte di merito, pur richiamando Cass.8.2.2019, n. 3822, come si evinceva dal tenore complessivo del sotteso impianto motivazionale, aveva erroneamente finito col dare continuità all’orientamento secondo il quale è sufficiente per il lavoratore che impugna il licenziamento orale la prova della “cessazione” del rapporto lavorativo, senza analizzare e dar conto di tutte le circostanze fattuali emerse dall’istruttoria che avevano, invece, dimostrato come non fosse stata affatto raggiunta la prova della sussistenza di un atto datoriale consapevolmente finalizzato ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo. 3. Con il terzo motivo, denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e ss. c.c. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”. Per avere la Corte d’appello “ritenuto, in violazione delle norme richiamate in rubrica, sussistente la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la RAI e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”. Secondo la ricorrente, infatti, la stessa Corte, “sulla scorta delle risultanze istruttorie, facendo buon governo dei principi di diritto affermati in sede di legittimità in materia di distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, avrebbe dovuto riconoscere come la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] abbia collaborato con la RAI, nell’arco temporale compreso tra il 2.1.2012 e il 26.5.2015 (data di scadenza dell’ultimo contratto sottoscritto dalla medesima), non in modo continuativo, ponendo a disposizione della società committente le proprie energie lavorative e sottostando al potere direttivo, gerarchico e disciplinare esercitato dall’impresa, bensì in forza di 8 contratti di collaborazione autonoma di durata predeterminata, con soluzioni di continuità, anche rilevanti tra un contratto e l’altro”. 4. Il primo motivo è infondato. 4.1. Esso riguarda la parte di motivazione dell’impugnata sentenza in cui è stato ritenuto che rispetto ai motivi di reclamo 1), 2) e 6) la RAI fosse priva d’interesse ad impugnare la decisione di primo grado. Più nello specifico, la Corte territoriale - pur avendo ritenuto (andando sul punto specifico in contrario avviso rispetto al primo giudice) che la prima domanda proposta dalla ricorrente nel ricorso ex art. 1, commi 48 e segg., L. 92/2012 riguardava, in via autonoma (e non in via incidentale), l’accertamento e la declaratoria del rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica a tempo indeterminato dal 2012 -, ha poi constatato che “Le decisioni di primo grado, invece, non hanno statuito sulla domanda sub 1) come formulata dalla ricorrente, non essendovi stata in dispositivo una pronuncia accertativa (o costitutiva) del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal primo contratto di lavoro autonomo (limitandosi ad esaminare, anche in virtù dell’eccezione di decadenza,solo la prestazione lavorativa resa durante l’ultimo contratto). Neppure v’è stata una pronuncia accertativa della natura giornalistica della prestazione e del diritto alla qualifica di redattore ordinario. La sentenza impugnata (confermando integralmente l’ordinanza della fase sommaria) si è limitata a dichiarare l’inefficacia del licenziamento e a condannare la resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] ed al risarcimento del danno”. Ha concluso che: “dunque non v’è l’interesse della RAI ad impugnare la sentenza per la violazione dell’art. 112 cpc nella misura in cui non v’è l’interesse a rimuovere un accertamento per essa pregiudizievole e suscettibile di diventare definitivo in caso di mancato gravame”. 4.2. Pertanto, infondatamentela ricorrente nell’esposizione del primo motivo profila un “palese vizio di ultra petizione in violazione dell’art. 112 c.p.c.”, perché la Corte territoriale avrebbe “adattato” l’irrituale pretesa giudiziale assumendo che la stessa rientrasse nell’alveo del comma 47, dell’art. 1 della l. 92/12 , nonché deduce la violazione dell’art. 1, commi 47 e s.s. della l. n. 92/2012, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. 5. Inammissibile è il secondo motivo. 5.1. La decisione gravata, infatti, non ha assolutamente mostrato di aderire, neppure per implicito, all’indirizzo secondo il quale è sufficiente per il lavoratore che impugna il licenziamento orale la prova della cessazione del rapporto lavorativo, come invece opina la ricorrente. La Corte territoriale, al contrario, ha esplicitamente richiamato Cass. civ., sez. lav., 8.2.2019, 3822, e Cass. n. 31501/2018, decisioni espressive dell’orientamento, peraltro consolidato, secondo cui il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa (v. successivamente in termini, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 7.9.2022, n. 26407; id., sez. lav., 8.1.2021, n. 149; id., sez. lav., 9.7.2019, n. 18402). E la Corte territoriale, dopo aver riesaminato e valutato le risultanze processuali in ordine a fatti che, peraltro, già il primo giudice aveva ritenuto sostanzialmente pacifici, ha concluso che “è incontroverso che v’è stata una cessazione dell’attività lavorativa della [OSCURATO:PERSONA] riconducibile alla decisione della responsabile del programma Agorà-[OSCURATO:PERSONA] ha esplicitamente disposto l’allontanamento della ricorrente dal servizio, chiarendo per giunta che non avrebbe più potuto lavorare (specificando in tal modo trattarsi di un allontanamento definitivo) in mancanza della firma del contratto di lavoro autonomo”. Pertanto, a riguardo la sentenza d’appello non si presta ad equivoci o interpretazioni riguardo all’indirizzo seguito circa l’onere della prova a carico della lavoratrice e il suo oggetto,cioè, la prova che doveva essere specificamente fornita del licenziamento orale che secondo la lavoratrice ella aveva subito e che la Corte territoriale ha ritenuto essere stata effettivamente fornita. 5.2. Il secondo motivo di ricorso, allora, per un verso, non coglie la pur chiara ratio decidendi dell’impugnata sentenza e, per altro verso, propone una diversa lettura delle emergenze processuali (cfr. in particolare pagg. 15-25 del ricorso), il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 6. Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo. 6.1. Esso è inammissibile in una duplice prospettiva. Da un lato, si addebita alla Corte di merito in sintesi di non aver tenuto conto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva collaborato con la RAI in forza di 8 contratti di collaborazione autonoma di durata predeterminata, con soluzioni di continuità anche rilevanti tra un contratto e l’altro, laddove l’accertamento della Corte d’appello in punto di subordinazione ha riguardato esclusivamente il periodo lavorativo coincidente con l’ultimo contratto di consulenza (21.9.2014/26.6.2015) e con il periodo 27 luglio/10 settembre 2015, in assenza di “formale copertura contrattuale”. Dall’altro lato, in tale censura si critica l’apprezzamento probatorio compiuto dalla Corte d’appello e se ne propone uno alternativo (cfr. pagg. 29-30 del ricorso), il che non è consentito in questa sede. 7. La ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
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