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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00729/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 118 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo sulla destinazione dello stupefacente detenuto dal ricorrente da mere doglianze in punto di fatto, generiche 'e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulle plurime, convergenti e univoche circostanze valorizzate dalla Corte di appello per affermare la illecita destinazione dello stupefacente); - il secondo motivo sul diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. è generico e di merito, in quanto il ricorrente si dilunga sui possibili profili positivi da valutare ma non allega quali siano i fattori attenuanti che erano stati specificatamente indicati nei motivi di impugnazione e che il giudice non ha valutato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 118 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo sulla destinazione dello stupefacente detenuto dal ricorrente da mere doglianze in punto di fatto, generiche 'e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulle plurime, convergenti e univoche circostanze valorizzate dalla Corte di appello per affermare la illecita destinazione dello stupefacente); - il secondo motivo sul diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. è generico e di merito, in quanto il ricorrente si dilunga sui possibili profili positivi da valutare ma non allega quali siano i fattori attenuanti che erano stati specificatamente indicati nei motivi di impugnazione e che il giudice non ha valutato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 00729/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris