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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30427/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31159-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMORE„ rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARMELA D'ACIERNO; - contraricorrente- avverso la sentenza n. 2308/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 31159 sez.

MT - ud. 22-06-2021 -2- n. 31159/2019 (1426) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, sezione staccata di Salerno, di rigetto dell'appello proposto avverso una sentenza CTP Avellino, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.r.l.

"[OSCURATO:PERSONA]" avverso un estratto di ruolo, nel quale era contenuto l'accertamento esecutivo n.

TFK030200649/2013 per IRES, IRAP ed IVA 2009; la CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l'accertamento esecutivo anzidetto non fosse stato ritualmente notificato alla società contribuente, in quanto il messo notificatore non aveva provato l'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto, non avendo effettuato ricerche nel Comune dove era situato il domicilio fiscale della società contribuente, onde accertare che quest'ultima si fosse trasferita in luogo sconosciuto; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 60 comma 1 lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973, 140 e 145 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto l'avviso di accertamento esecutivo contenuto nell'estratto di ruolo impugnato era stato correttamente e tempestivamente notificato il 29 maggio 2013; e la notifica era avvenuta ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973 con il rito degli irreperibili, e cioè con il deposito presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito per otto giorni consecutivi; e detta procedura era stata correttamente attivata, i essendo stata accertata, nella specie, l'irreperibilità assoluta della società destinataria nell'ambito di quel Comune, per suo trasferimento in luogo sconosciuto, come da accertamento compiuto dal messo notificatore con l'ordinaria diligenza; occorreva poi tener presente che destinataria dell'avviso di accertamento era la s.r.l.

"[OSCURATO:PERSONA]", la cui sede legale era in Avellino, via Carducci n. 49, coincidente con la residenza del suo rappresentante legale, RUGGIERO Armando; ed anche quest'ultimo era risultato assolutamente irreperibile, siccome trasferitosi in località ignota; pertanto il messo notificatore aveva esperito ogni tentativo per notificare l'atto sia presso la sede legale, sia presso l'indirizzo del legale rappresentante, si che correttamente la notifica era stata esperita con il rito dell'irreperibilità assoluta, ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973; che, con il secondo motivo, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n.ri 3 e 4 cod. proc. civ., in quanto l'avviso di accertamento esecutivo contenuto nell'estratto ruolo impugnato era stato regolarmente notificato, si che era divenuto definitivo per sua mancata impugnazione nei termini, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'estratto ruolo; che la società contribuente si è costituita con controricorso; che il primo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è infondato; che, invero, la notifica con il rito degli irreperibili, disciplinata dall'art. 60 comma 1 lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973, può essere eseguita dal messo notificatore solo quando il destinatario dell'atto da notificare non sia stato reperito, siccome trasferitosi in luogo sconosciuto; ed il messo notificatore, per utilizzare detta modalità di notifica, è tenuto a svolgere ogni opportuno accertamento, in particolare è tenuto a svolgere ricerche nel Comune in cui è posto il domicilio fiscale del contribuente per verificare se il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (cfr. Cass. n. 16696 del 2013; Cass. n. 24260 del 2014; Cass. n. 2877 del 2018; Cass. n. 6765 del 2019); che, l'Agenzia ricorrente era pertanto tenuta a produrre, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, la documentazione attestante che il messo notificatore avesse svolto in modo adeguato le ricerche che la legge poneva a suo carico; al contrario l'Agenzia ricorrente si è limitata ad allegare al ricorso copia di un certificato storico anagrafico attestante che il legale rappresentante della società contribuente, RUGGIERO Armando, all'epoca della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, indicato nell'estratto di ruolo impugnato, risiedesse in Avellino, via Carducci n. 49 e cioè al medesimo indirizzo presso cui la società contribuente aveva la sua sede; ma tale documento è inidoneo a provare l'avvenuto esperimento, da parte del messo notificatore, delle ricerche che gli competevano circa l'effettiva sede della società contribuente; invero il messo che aveva proceduto alla notifica dell'avviso intanto poteva certificare l'avvenuto trasferimento della destinataria società contribuente in luogo sconosciuto in quanto avesse effettuato ricerche nel Comune di Avellino, dove era ubicata la sede sociale della medesima e la residenza del suo legale rappresentante, onde accertare che il suddetto trasferimento non si fosse risolto in un mutamento d'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune di Avellino; ora, è vero che nessuna norma prescrive quali attività devono essere esattamente compiute a tal fine dal messo notificatore e quali espressioni verbali devono essere da lui usate per rendere noto il risultato di tali ricerche; è da ritenere tuttavia che, in ogni caso, deve emergere che le ricerche siano state effettuate; che le stesse siano attribuibili al messo notificatore e siano altresì riferibili alla notifica in esame; che, al contrario, nella specie, nessuna documentazione in tal senso è stata fornita dall'Agenzia delle entrate ricorrente; che, da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo; che è da ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso; P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in €4.100,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il 22 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1, --------------------- ‘99gCP,NCELLIER .SPE131-0 Simona tr(ini 11111101 131101111R 0121.33dS CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico e c/L, C.C1.1 e-LA(17 e 6 Lc--1,Q_ f/ s- cl(3 . i, S:e,ut.5,23 ct_e , s irgi.) T ti re oci-t-re c-‹

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31159-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMORE„ rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARMELA D'ACIERNO; - contraricorrente- avverso la sentenza n. 2308/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 31159 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- n. 31159/2019 (1426) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, sezione staccata di Salerno, di rigetto dell'appello proposto avverso una sentenza CTP Avellino, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]" avverso un estratto di ruolo, nel quale era contenuto l'accertamento esecutivo n. TFK030200649/2013 per IRES, IRAP ed IVA 2009; la CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l'accertamento esecutivo anzidetto non fosse stato ritualmente notificato alla società contribuente, in quanto il messo notificatore non aveva provato l'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto, non avendo effettuato ricerche nel Comune dove era situato il domicilio fiscale della società contribuente, onde accertare che quest'ultima si fosse trasferita in luogo sconosciuto; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 60 comma 1 lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973, 140 e 145 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto l'avviso di accertamento esecutivo contenuto nell'estratto di ruolo impugnato era stato correttamente e tempestivamente notificato il 29 maggio 2013; e la notifica era avvenuta ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973 con il rito degli irreperibili, e cioè con il deposito presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito per otto giorni consecutivi; e detta procedura era stata correttamente attivata, i essendo stata accertata, nella specie, l'irreperibilità assoluta della società destinataria nell'ambito di quel Comune, per suo trasferimento in luogo sconosciuto, come da accertamento compiuto dal messo notificatore con l'ordinaria diligenza; occorreva poi tener presente che destinataria dell'avviso di accertamento era la s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]", la cui sede legale era in Avellino, via Carducci n. 49, coincidente con la residenza del suo rappresentante legale, RUGGIERO Armando; ed anche quest'ultimo era risultato assolutamente irreperibile, siccome trasferitosi in località ignota; pertanto il messo notificatore aveva esperito ogni tentativo per notificare l'atto sia presso la sede legale, sia presso l'indirizzo del legale rappresentante, si che correttamente la notifica era stata esperita con il rito dell'irreperibilità assoluta, ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973; che, con il secondo motivo, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n.ri 3 e 4 cod. proc. civ., in quanto l'avviso di accertamento esecutivo contenuto nell'estratto ruolo impugnato era stato regolarmente notificato, si che era divenuto definitivo per sua mancata impugnazione nei termini, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'estratto ruolo; che la società contribuente si è costituita con controricorso; che il primo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è infondato; che, invero, la notifica con il rito degli irreperibili, disciplinata dall'art. 60 comma 1 lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973, può essere eseguita dal messo notificatore solo quando il destinatario dell'atto da notificare non sia stato reperito, siccome trasferitosi in luogo sconosciuto; ed il messo notificatore, per utilizzare detta modalità di notifica, è tenuto a svolgere ogni opportuno accertamento, in particolare è tenuto a svolgere ricerche nel Comune in cui è posto il domicilio fiscale del contribuente per verificare se il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (cfr. Cass. n. 16696 del 2013; Cass. n. 24260 del 2014; Cass. n. 2877 del 2018; Cass. n. 6765 del 2019); che, l'Agenzia ricorrente era pertanto tenuta a produrre, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, la documentazione attestante che il messo notificatore avesse svolto in modo adeguato le ricerche che la legge poneva a suo carico; al contrario l'Agenzia ricorrente si è limitata ad allegare al ricorso copia di un certificato storico anagrafico attestante che il legale rappresentante della società contribuente, RUGGIERO Armando, all'epoca della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, indicato nell'estratto di ruolo impugnato, risiedesse in Avellino, via Carducci n. 49 e cioè al medesimo indirizzo presso cui la società contribuente aveva la sua sede; ma tale documento è inidoneo a provare l'avvenuto esperimento, da parte del messo notificatore, delle ricerche che gli competevano circa l'effettiva sede della società contribuente; invero il messo che aveva proceduto alla notifica dell'avviso intanto poteva certificare l'avvenuto trasferimento della destinataria società contribuente in luogo sconosciuto in quanto avesse effettuato ricerche nel Comune di Avellino, dove era ubicata la sede sociale della medesima e la residenza del suo legale rappresentante, onde accertare che il suddetto trasferimento non si fosse risolto in un mutamento d'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune di Avellino; ora, è vero che nessuna norma prescrive quali attività devono essere esattamente compiute a tal fine dal messo notificatore e quali espressioni verbali devono essere da lui usate per rendere noto il risultato di tali ricerche; è da ritenere tuttavia che, in ogni caso, deve emergere che le ricerche siano state effettuate; che le stesse siano attribuibili al messo notificatore e siano altresì riferibili alla notifica in esame; che, al contrario, nella specie, nessuna documentazione in tal senso è stata fornita dall'Agenzia delle entrate ricorrente; che, da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo; che è da ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso; P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in €4.100,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 22 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1, --------------------- ‘99gCP,NCELLIER .SPE131-0 Simona tr(ini 11111101 131101111R 0121.33dS CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico e c/L, C.C1.1 e-LA(17 e 6 Lc--1,Q_ f/ s- cl(3 . i, S:e,ut.5,23 ct_e , s irgi.) T ti re oci-t-re c-‹
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