CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2024
Cassazione n. 30009/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25317/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza d el Tribunale di Lanciano n. 162/2022 , depositata il 19/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Lanciano, [OSCURATO:PERSONA], per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un post offensivo, da quest’ultimo pubblicato sulla pagina Facebook del quotidiano “La Repubblica” in risposta al suo commento a una notizia relativa all’aggressione subita da un cittadino senegalese a Partinico. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò la domanda, ritenendo non sufficientemente provata l’ascrivibilità del post “incriminato” al sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Lanciano rigettò l’appello, sul presupposto che, anche a volerla ritenere lesiva dell’onore del Piccinini, l’affermazione in discorso doveva ritenersi scriminata dall’esercizio del diritto di critica (“sarcastica e vernacolare”) da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, poteva ritenersi avere reagito alla “provocazione” del primo, ai sensi dell’art. 599, comma 2, c.p.. Contro questa decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In data 7 ottobre 2024 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per accettazione da parte del controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Alla rinuncia e alla conseguente accettazione consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, senza alcun provvedimento in ordine alle spese. Non sussistono i presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara estinto il