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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39538/2025

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo proposto nell’ interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza n. 790 del 2024 del Magistrato di sorveglianza di Napoli che ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata per i periodi dal 19 aprile 2014 al 17 marzo 2016 e dal 25 maggio 2023 al 25 novembre 2023.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, deducendo la carenza di motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 54 Ord. pen.

Il ricorrente, dopo avere evidenziato che il Tribunale si è pronunciato anche in relazione al periodo dal 25 maggio 2023 al 25 novembre 2023 non oggetto di reclamo, ha dedotto che ai fini del diniego del beneficio in ordine al periodo 19 marzo 2014 - 17 marzo 2016 è stato erroneamente attribuito rilievo alla commissione del reato di cui all’art. 73 d.PR n. 309 del 1990 avvenuta in data 11 maggio 2022 e del reato di evasione dagli arresti domiciliari, commesso in data 24 agosto 2022, violazioni successive al semestre oggetto di valutazione.

Ad avviso della difesa, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere le condotte sopra indicate significative dell’assenza di una positiva opera rieducazione, omettendo di valutare il lungo lasso di tempo intercorso, pari a sei anni.

Il Tribunale avrebbe, invece, dovuto procedere ad una valutazione frazionata per semestri del comportamento del ricorrente verificando la sussistenza della partecipazione all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo. 3.Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.

1.1. Deve premettersi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto» (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Onorato, Rv. 285120 - 01Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245).

Questa Corte ha, altresì, affermato che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati. (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De, Rv. 263428 – 01: fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che aveva respinto la concessione del beneficio vanificando tutti i diciannove semestri di pena scontata per le violazioni commesse in quattro semestri, senza tenere conto della partecipazione del detenuto ad attività di studio e lavoro).

2. Tanto premesso, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati in quanto non ha dato adeguato conto delle ragioni del diniego della liberazione anticipata relativamente al periodo 19 aprile 2014 -17 marzo 2016, venendo meno all’obbligo di una motivazione rafforzata che deve essere tanto più incisiva quanto più esteso è l’intervallo di tempo intercorrente tra la condotta preclusiva del beneficio e il periodo in valutazione.

Il provvedimento impugnato, infatti, non contiene alcuna illustrazione delle modalità delle trasgressioni commesse in punto di gravità delle stesse, tale da potere incidere sulla meritevolezza del beneficio e, quindi, sulla valutazione della positiva partecipazione del ricorrente all’opera di rieducazione, come richiesto dall’art. 54 Ord. pen., a fronte della notevole distanza del periodo interessato dalla richiesta di liberazione anticipata pari, nella fattispecie, a sei anni.

3. Alla luce delle esposte considerazioni si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, affinché colmi le lacune evidenziate.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Così è deciso, il 31/10/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo proposto nell’ interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza n. 790 del 2024 del Magistrato di sorveglianza di Napoli che ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata per i periodi dal 19 aprile 2014 al 17 marzo 2016 e dal 25 maggio 2023 al 25 novembre 2023. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, deducendo la carenza di motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 54 Ord. pen. Il ricorrente, dopo avere evidenziato che il Tribunale si è pronunciato anche in relazione al periodo dal 25 maggio 2023 al 25 novembre 2023 non oggetto di reclamo, ha dedotto che ai fini del diniego del beneficio in ordine al periodo 19 marzo 2014 - 17 marzo 2016 è stato erroneamente attribuito rilievo alla commissione del reato di cui all’art. 73 d.PR n. 309 del 1990 avvenuta in data 11 maggio 2022 e del reato di evasione dagli arresti domiciliari, commesso in data 24 agosto 2022, violazioni successive al semestre oggetto di valutazione. Ad avviso della difesa, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere le condotte sopra indicate significative dell’assenza di una positiva opera rieducazione, omettendo di valutare il lungo lasso di tempo intercorso, pari a sei anni. Il Tribunale avrebbe, invece, dovuto procedere ad una valutazione frazionata per semestri del comportamento del ricorrente verificando la sussistenza della partecipazione all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo. 3.Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Deve premettersi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto» (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Onorato, Rv. 285120 - 01Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245). Questa Corte ha, altresì, affermato che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati. (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De, Rv. 263428 – 01: fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che aveva respinto la concessione del beneficio vanificando tutti i diciannove semestri di pena scontata per le violazioni commesse in quattro semestri, senza tenere conto della partecipazione del detenuto ad attività di studio e lavoro). 2. Tanto premesso, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati in quanto non ha dato adeguato conto delle ragioni del diniego della liberazione anticipata relativamente al periodo 19 aprile 2014 -17 marzo 2016, venendo meno all’obbligo di una motivazione rafforzata che deve essere tanto più incisiva quanto più esteso è l’intervallo di tempo intercorrente tra la condotta preclusiva del beneficio e il periodo in valutazione. Il provvedimento impugnato, infatti, non contiene alcuna illustrazione delle modalità delle trasgressioni commesse in punto di gravità delle stesse, tale da potere incidere sulla meritevolezza del beneficio e, quindi, sulla valutazione della positiva partecipazione del ricorrente all’opera di rieducazione, come richiesto dall’art. 54 Ord. pen., a fronte della notevole distanza del periodo interessato dalla richiesta di liberazione anticipata pari, nella fattispecie, a sei anni. 3. Alla luce delle esposte considerazioni si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, affinché colmi le lacune evidenziate. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così è deciso, il 31/10/20
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