CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 16636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5502-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - Sez. VI – RG 5502/2021 camera di consiglio 13.4.2022 1 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5502/2021 Numero sezionale 4164/2022 Numero di raccolta generale 16636/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 avverso la sentenza n. 3937/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Roma ha emesso un decreto ingiuntivo a carico di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma per l’importo di euro 25.822,84, oltre accessori: l’importo era stato preteso in forza di due contratti con cui lo stesso Fraschetti aveva costituito, presso il nominato istituto di credito, altrettanti depositi vincolati a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni relative a due contratti di locazione di immobili commerciali. Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla banca; nel corso del giudizio ex art. 645 c.p.c. si è costituito il terzo locatore, beneficiario della garanzia, di cui il Tribunale aveva disposto la chiamata in causa. Il Tribunale ha definito il giudizio respingendo l’opposizione. Ha rilevato che, estintosi il rapporto locatizio, il terzo aveva mancato di escutere la garanzia, sicché Fraschetti risultava portatore del diritto alla restituzione delle somme costituite in garanzia. 2. ― In sede di gravame, l’appello della banca è stato accolto con esclusivo riguardo al capo della sentenza di primo grado con cui la banca era stata condannata al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato. Con la propria pronuncia la Corte di appello di Roma ha poi compensato per l’intero le spese di giudizio tra Fraschetti e la banca: e ciò in considerazione «delle oscillazioni giurisprudenziali sulla applicabilità Sez. VI – RG 5502/2021 camera di consiglio 13.4.2022 2 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5502/2021 Numero sezionale 4164/2022 Numero di raccolta generale 16636/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 dell’art. 1957 c.c. alla garanzia autonoma» (tale dovendo essere qualificata, secondo la Corte di merito, la garanzia prestata dall’appellato) 3. ― La sentenza della Corte di Roma, pubblicata il 5 agosto 2020, è stata impugnata per cassazione da Fraschetti con un ricorso basato su due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che la violazione dell’art. 24 Cost.. Deduce l’istante che la decisione impugnata risulterebbe essere viziata in relazione all’apprezzamento dell’esito complessivo del giudizio; il regolamento delle spese adottato in sede di gravame, ad avviso del ricorrente, sarebbe «tale da accollare alla parte totalmente vittoriosa oneri difensivi in una misura così gravosa, da annullare o limitare significativamente il valore del bene conseguito, vanificando la tutela giudiziale ottenuta dopo l’esercizio del diritto di azione». Il secondo mezzo denuncia l’omessa motivazione a norma dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Si lamenta essere mancata una esplicitazione delle ragioni giustificative delle ragioni per le quali era stata disposta la compensazione delle spese: infatti, ad avviso del ricorrente, con riguardo all’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia non era da registrare alcuna oscillazione della giurisprudenza. 2. ― Il ricorso merita il rigetto. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente evoca un principio inapplicabile alla decisione Sez. VI – RG 5502/2021 camera di consiglio 13.4.2022 3 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5502/2021 Numero sezionale 4164/2022 Numero di raccolta generale 16636/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 impugnata: quello per cui la regolamentazione delle spese in un processo articolato per gradi e per fasi o procedimenti incidentali va sempre operata in relazione all'esito complessivo e finale della lite (per tutte: Cass. 20 marzo 2014, n. 6522). La pronuncia in punto di spese adottata dalla Corte di appello non si basa, tuttavia, sul criterio della soccombenza, ma reputa giustificata la compensazione in ragione delle «oscillazioni giurisprudenziali sull’applicabilità dell’art. 1957 c.c. alla garanzia autonoma». Quest’ultima affermazione è censurata dall’istante col secondo motivo di ricorso, che deve ritenersi privo di fondamento. Il decreto ingiuntivo è stato notificato prima della modificazione, ad opera dell’art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014, del testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c.. La norma, nella versione applicabile ratione temporis (risultante dalla modificazione appostata dall’art. 45 l. n. 69/2009), dispone che la compensazione parziale, o totale, delle spese possa attuarsi «[s]e vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione». Ora, insegna la giurisprudenza di questa Corte che le «gravi ed eccezionali ragioni», indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi del cit. art. 92, comma 2, c.p.c., non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2019, n. 9977; Cass. 9 marzo 2017, n. 6059). Nella fattispecie, la decisione impugnata, basata sulle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, si sottrae a censura. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato che, per un verso, l'inserimento in Sez. VI – RG 5502/2021 camera di consiglio 13.4.2022 4 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5502/2021 Numero sezionale 4164/2022 Numero di raccolta generale 16636/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale e, per altro verso, che al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma (Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947). Una modulazione parzialmente diversa del rapporto tra la norma sopra richiamata e il contratto di garanzia recante la clausola di pagamento a prima richiesta si rinviene in una successiva pronuncia, in cui è stato rilevato che la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di «pagamento a prima richiesta», o altra equivalente: e ciò non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come «contratto autonomo di garanzia» o come «fideiussione», potendo tali Sez. VI – RG 5502/2021 camera di consiglio 13.4.2022 5 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5502/2021 Numero sezionale 4164/2022 Numero di raccolta generale 16636/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (Cass. 9 agosto 2016, n. 16825). In seguito Cass. 28 marzo 2017, n. 7883 ha ribadito la generale inapplicabilità al contratto autonomo di garanzia del disposto dell’art. 1957 c.c., salvo, però, diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali. Più di recente, Cass. 28 febbraio 2020, n. 5598, non massimata in CED, ha escluso che la clausola di pagamento «a prima richiesta» sia incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c.. Resta quindi confermata quella assenza di univocità dei responsi della giurisprudenza in materia che è stata rilevata dalla Corte di appello: la quale ha deciso la causa, nel merito, attribuendo rilievo dirimente proprio alla radicale inapplicabilità della disciplina dell’art. 1957 c.c., invocata dalla banca, al contratto contenente una clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni». 3. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli Sez. VI – RG 5502/2021 camera di consiglio 13.4.2022 6 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5502/2021 Numero sezionale 4164/2022 Numero di raccolta generale 16636/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6ª Sezione Civile, in data 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. VI – RG 5502/2021 camera di consiglio 13.4.2022 7 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c