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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 21963/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1279/2021 in data 11/11/2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva in data 01/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11/11/2021, il Tribunale di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza della Suprema Corte, sesta sezione penale, n. 24264/21, in data 16/03/2021, del provvedimento di rigetto di due appelli cautelari riuniti, rispettivamente proposti avverso due distinte ordinanze con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva respinto le istanze di revoca e/o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen. (capo A), respingeva i gravami riuniti, condannando l'appellante al pagamento delle spese del procedimento incidentale.

In sintesi, la motivazione dell'annullamento disposto dalla Suprema Corte ha riguardato l'iter argomentativo seguito dal Tribunale in punto di perimetrazione del giudicato cautelare, di valutazione delle sopravvenute dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, di attualità delle esigenze cautelari.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della

I. n. 47/2015 e degli artt. 125, 274, 275, 299, 546, lett. e), 623 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei fatti sopravvenuti di cui all'art. 299 cod. proc. peri. e in relazione alle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. nonché in relazione alla

I. n. 47/2015 sull'attualità e concretezza delle stesse, risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati.

Il provvedimento impugnato appare censurabile in relazione all'annunciata necessità di un approfondimento delle più recenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non essendosi il giudice di rinvio uniformato al principio fissato in sede di annullamento dalla Suprema Corte che aveva ritenuto errata la valutazione delle dichiarazioni dell'Arena di cui il Tribunale aveva escluso l'incidenza assumendo non esservi approfondimento investigativo, riconoscendo al contrario come spettasse al giudice della cautela l'obbligo di valutazione sia rispetto alle precedenti dichiarazioni rese dallo stesso collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sia al contenuto delle captazioni.

E, la corretta e penetrante valutazione dell'intero compendio dichiarativo scardinerebbe la ricostruzione posta a fondamento della misura.

La motivazione appare altresì illogica e contraddittoria, in quanto per un verso ritiene che le dichiarazioni rese in data 01/11/2019 siano sprovviste di riscontri, per altro verso ritiene che le stesse dichiarazioni si incrocino con le risultanze captative relative alla "mangiata" del 2018.

L'ordinanza impugnata, nonostante l'apposito motivo di censura, non appare aver valutato la sovrapponibilità fra le dichiarazioni dell'Arena, il contenuto dell'intercettazione ambientale del 25/01/2018 ed il contenuto della nota integrativa del 19/02/2018 che, in sostanza, sintetizza quanto intercettato in occasione della c.d. mangiata (25/01/2018).

L'ordinanza impugnata non spiega come sia conciliabile la ritenuta attualità della militanza associativa e delle esigenze cautelari con la dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che arresta il suo raggio di conoscenza all'anno 2011 e non spiega nemmeno la conciliabilità delle dichiarazioni dell'Arena, del Mantella e di [OSCURATO:PERSONA], altro collaboratore di giustizia.

Infine, i "fatti nuovi" sui quali la Suprema Corte aveva chiesto rigorosa valutazione, cristallizzano il dato dell'affiliazione nel 1983 e la risalente posizione associativa dalla quale il ricorrente risultava essersi distaccato già nei primi anni del 2000; in ogni caso, l'ordinanza impugnata non aveva valutato l'apporto concreto prestato dal Tulosai all'associazione contestata in grado di superare il c.d.

"tempo silente".

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Va preliminarmente precisato come all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte pronunciava la seguente ordinanza: "ritenuta l'opportunità, ai fini della decisione, di acquisire la sentenza emessa il 06/11/2021 dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (R.G.N.R. 2239/2014), rinvia all'udienza del 10 maggio 2022, mandando alla Cancelleria per la richiesta al Tribunale della sentenza e per l'avviso alle parti".

La sentenza richiesta non veniva acquisita perché non ancora depositate le motivazioni; venivano invece trasmessi il dispositivo della decisione emesso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro con la quale il Tulosai è stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen., come contestato, e la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero.

5. Evidenzia il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità a cui si intende dare seguito, in tema di provvedimenti "de libertate", la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale; pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (così, Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398; nello stesso senso, Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209).

L'assenza di qualsivoglia elemento di novità anche in relazione al profilo delle esigenze cautelari impedisce la dedotta rivalutazione della posizione processuale del ricorrente.

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda la cancelleria agli adempimenti ex art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda la cancelleria agli adempimenti ex art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il 10/05/2022.

Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1279/2021 in data 11/11/2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva in data 01/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/11/2021, il Tribunale di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza della Suprema Corte, sesta sezione penale, n. 24264/21, in data 16/03/2021, del provvedimento di rigetto di due appelli cautelari riuniti, rispettivamente proposti avverso due distinte ordinanze con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva respinto le istanze di revoca e/o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen. (capo A), respingeva i gravami riuniti, condannando l'appellante al pagamento delle spese del procedimento incidentale. In sintesi, la motivazione dell'annullamento disposto dalla Suprema Corte ha riguardato l'iter argomentativo seguito dal Tribunale in punto di perimetrazione del giudicato cautelare, di valutazione delle sopravvenute dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, di attualità delle esigenze cautelari. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della I. n. 47/2015 e degli artt. 125, 274, 275, 299, 546, lett. e), 623 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei fatti sopravvenuti di cui all'art. 299 cod. proc. peri. e in relazione alle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. nonché in relazione alla I. n. 47/2015 sull'attualità e concretezza delle stesse, risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati. Il provvedimento impugnato appare censurabile in relazione all'annunciata necessità di un approfondimento delle più recenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non essendosi il giudice di rinvio uniformato al principio fissato in sede di annullamento dalla Suprema Corte che aveva ritenuto errata la valutazione delle dichiarazioni dell'Arena di cui il Tribunale aveva escluso l'incidenza assumendo non esservi approfondimento investigativo, riconoscendo al contrario come spettasse al giudice della cautela l'obbligo di valutazione sia rispetto alle precedenti dichiarazioni rese dallo stesso collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sia al contenuto delle captazioni. E, la corretta e penetrante valutazione dell'intero compendio dichiarativo scardinerebbe la ricostruzione posta a fondamento della misura. La motivazione appare altresì illogica e contraddittoria, in quanto per un verso ritiene che le dichiarazioni rese in data 01/11/2019 siano sprovviste di riscontri, per altro verso ritiene che le stesse dichiarazioni si incrocino con le risultanze captative relative alla "mangiata" del 2018. L'ordinanza impugnata, nonostante l'apposito motivo di censura, non appare aver valutato la sovrapponibilità fra le dichiarazioni dell'Arena, il contenuto dell'intercettazione ambientale del 25/01/2018 ed il contenuto della nota integrativa del 19/02/2018 che, in sostanza, sintetizza quanto intercettato in occasione della c.d. mangiata (25/01/2018). L'ordinanza impugnata non spiega come sia conciliabile la ritenuta attualità della militanza associativa e delle esigenze cautelari con la dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che arresta il suo raggio di conoscenza all'anno 2011 e non spiega nemmeno la conciliabilità delle dichiarazioni dell'Arena, del Mantella e di [OSCURATO:PERSONA], altro collaboratore di giustizia. Infine, i "fatti nuovi" sui quali la Suprema Corte aveva chiesto rigorosa valutazione, cristallizzano il dato dell'affiliazione nel 1983 e la risalente posizione associativa dalla quale il ricorrente risultava essersi distaccato già nei primi anni del 2000; in ogni caso, l'ordinanza impugnata non aveva valutato l'apporto concreto prestato dal Tulosai all'associazione contestata in grado di superare il c.d. "tempo silente". 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Va preliminarmente precisato come all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte pronunciava la seguente ordinanza: "ritenuta l'opportunità, ai fini della decisione, di acquisire la sentenza emessa il 06/11/2021 dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (R.G.N.R. 2239/2014), rinvia all'udienza del 10 maggio 2022, mandando alla Cancelleria per la richiesta al Tribunale della sentenza e per l'avviso alle parti". La sentenza richiesta non veniva acquisita perché non ancora depositate le motivazioni; venivano invece trasmessi il dispositivo della decisione emesso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro con la quale il Tulosai è stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen., come contestato, e la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero. 5. Evidenzia il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità a cui si intende dare seguito, in tema di provvedimenti "de libertate", la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale; pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (così, Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398; nello stesso senso, Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209). L'assenza di qualsivoglia elemento di novità anche in relazione al profilo delle esigenze cautelari impedisce la dedotta rivalutazione della posizione processuale del ricorrente. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la cancelleria agli adempimenti ex art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la cancelleria agli adempimenti ex art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 10/05/2022. Il Consigliere estensor
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