CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13883/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I N A N Z A sul ricorsoproposto da: ACLI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio d el primo in Roma, via Cola di Rienzo n. 271 . Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, in persona del curatore prof. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2/B. Controricorrente avverso la sentenza n.8147/2018 della Corte di appello di Roma , depositata il 20. 12. 2018. Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 24. 4. 2024. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N. 7145/2019.1. Con sentenza n. 8147 del 20. 12. 2018 la Corte di appello di Roma, accogliendo, in riforma della decisione di primo grado, la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò la nullità dell’atto di compravendita con cui la ACLI [OSCURATO:PERSONA], con rogito del 17. 12. 2002, aveva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un’unità immobiliare sita in Follonica , con condanna della ACLI [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del bene. La Corte territoriale motivò tale conclusione affermando cherisultava provato che l’acquirente ACLI [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato il bene nella consapevolezza che la venditrice [OSCURATO:PERSONA] lo avesse ac q uistato dalla società [OSCURATO:SOCIETA],poi fallita, in forza di un at to affetto da simulazione assoluta. La mala fede nell’acquisto da parte della convenuta in particolare era dimostrata dal fatto che essa non avevacorrisposto il prezzo di vendita indicato in contratto , tenuto conto, da un lato, che il mutuo da essa indicato era successivo all’acquisto e, dall’altro,della mancata ottemperanza da parte della stessa dell’ordine rivoltoleai sensi dell’art. 210 c.p.c. dal giudice di primo grado di depositare la documentazione bancaria e sociale relativa all’operazione di mutuo. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 22. 12. 2018, con atto notificato il 20. 2. 2019, ha proposto ricorso ACLI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi atre motiv i . [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha notificato controricorso, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto attività difensiva. Parte ricorrente ha depositato memoria. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudiz i o, anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2700, 2901, 1414 e seguenti c.c., dell’art. 66 legge fallimentare e dell’art.2697 c.c., censurando la decisione impugnata per avere ritenuto che l’odierna ricorrente avesse acquistato l’immobile da parte della [OSCURATO:PERSONA] in mala fede, cioè nella consapevolezza che l’atto di provenienza della propria dante causa fosse inefficace perché simulato. Si assume che la conclusione fatta propria dalla Corte di appello è frutto di errori di diritto e nella valutazione dei R.G. N. 7145/2019.fatti, risultando motivata dal solo rilievo che la ACLI [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato prova di avere versato alla venditrice il prezzo di acquisto. Sostiene la ricorrente che, così argomentando, la Corte territoriale non ha tenuto conto che nell’atto di compravendita del 17. 12. 2002 la parte alienante dava atto di avere già riscosso il prezzo ed ha sostanzialmente invertito l’onere della prova, ponendo a carico della convenuta l’onere di dimostrare la validità del suo acquisto. Il motivo è infondato. Va premesso, a titolo di chiarezza espositiva, in mancanza di una puntuale esposizione della vicenda da parte della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda del F allim en to L’[OSCURATO:SOCIETA] di inefficacia ed inopponibilità nei suoi confronti dell’acquisto, con atto pubblico di compravendita del 17. 12. 2002, da parte della ACLI [OSCURATO:PERSONA] di un bene immobile cedutoledalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che lo aveva a sua volta acquistato da L’[OSCURATO:SOCIETA] in bonis ed il cui atto di acquisto era stato dichiarato inefficace per simulazione assoluta. Il F allimen to in particolare precisa, nel proprio controricorso, che la compravendita intervenuta tra L’[OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata simulata con sentenza del Tribunale di Roma n. 10777 del 13. 5. 2010, passata in giudicato. Tanto precisato, la fattispecie dedotta in giudizio trova la sua disciplina negli artt. 1415, comma 1, e 2952, comma 1 n. 4, c.c.. La prima di dette disposizioni stabilisce che la simulazionedel contratto non può essere opposta a i terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione; laseconda che la sentenza che accoglie la domanda di simulazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fece in base ad un titolo trascritto prima della trascrizione della domanda di simulazione. La sentenza della Corte di appellonon contiene alcun riferimento alla disciplina della trascrizione, ma risolve la questione controversa affermando che l’acquisto della società convenuta non poteva ritenersi in buona fede non avendo essa provato, a fronte della contestazione del fallimento, di avere corrisposto alcun prezzo alla cedente.Nella specie la sentenza impugnata aggiunge che la ACLI [OSCURATO:PERSONA] non solo non ha fornito la prova del pagamento del prezzo di R.G. N. 7145/2019.acquisto, ma ha dato al riguardo una prova incongrua, atteso che il mutuo da essa indicato come fonte della provvista del proprio acquisto, risultando contratto dopo l’atto, non poteva dimostrare il p agamen to del prezzo menzionato in contratto, e si è infine anche sottratta all a prova , non adempiendo all’ordine,impartitole dal giudice nel corso del giudizio di primo grado, di depositare la documentazione bancaria e societaria da cui poteva risultare la disponibilità della relativa somma ed il suo versame nto alla controparte. La sentenza impugnata si sottrae alle plurime censure sollevate dalla società ricorrente. In particolare, non coglie nel segno la censura, peraltro articolata in modo generico, di violazione della regola sulla ripartizionedell’onere della prova. Le disposizioni codicistiche richiamate in tema di negozio simulato indicano entrambe il limite di opponibilità dell’atto nei confronti del terzo acquirente nella buona fede di quest’ultimo. Diversamente da quanto dedotto dal ricorso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che ha aderito sul punto all’indirizzo di parte della dottrina, la mala fede del terzo acquirente si sostanzia,oltre che nella consapevolezza della simulazione, nell’avere proceduto all'acquisto per effetto della stessa, cioè di essersi accordato con il titolare apparenteal fine di consolidare, rispetto agli altri terzi, lo scopo pratico perseguito con la simulazione, ovvero nell’avere voluto personalmente profittare di questa in danno del simulato alienante ( Cass. n. 16080 del 2016; Cass. n. 13260 del 1991; Cass. n. 2004 del 1986 ). In ordine a tale presupposto si è affermato che, in mancanza di ulteriori precisazioni da parte della norma, operi , con riguardo alla ricorrenza del requisito della buona fede,la regola generale, posta dall’art. 1147 c.c., secondo cui essa si presu me in favore del titolare della situazione a cui la legge collega,alla sua presenza , determinati effetti positivi (Cass. n. 37722 del 2021; Cass. n. 3102 del 2002; Cass. n. 4814 del 1979; Cass. n. 349 del 1970 ). Si tratta però, ad ogni modo, di presunzione semplice, superabile alla luce di elementi contrari, nell’ambito di una valutazione del compendio probatorio che rimane affidata al giudicedi merito. R.G. N. 7145/2019.Nel caso di specie la Corte di appelloha esteso la sua indagine all’accertamento della stessa natura del contratto di acquisto del terzo, di cui ha dichiarato la natura simulata, per non essere mai stato pagato il prezzo. Il risultato così raggiunto non consuma alcunaviolazionedel principio dell’onere della prova, collegato alla presunzione di buona fede che assiste il terzo acquirente, apparendo al contrario del tutto coerente non solo con l’indagine imposta dall’art. 1415 c.c., come precisato dalla giurisprudenza richiamata, atteso che l’acquisto simulato del bene da parte del terzo dimostra all’evidenza la sua mala fede, ma anche con le difese svolte dal Fallimento, riprodotte nel controricorso, il qualeaveva dedotto proprio la simulazione dell’atto impugnato. Occorre poi tenere presente che il Fallimento, nei riguardi del contratto intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ACLI [OSCURATO:PERSONA], rivestiva la posizione di terzo, con conseguente pienezza di ogni facoltà di prova. Tale ultima osservazione vale anche a disattendere le censure articolate dal motivo relative al vizio di omesso esame di un fatto decisivo e di violazione dell’art. 2700 c.c., per non avere il giudice a quo considerato e attribuito efficacia di piena prova legale alla dichiarazione contenuta nel rogito notarile di vendita,con cui le parti contraenti davano atto dell’avvenuto pagam en to del prezzo. Tale efficacia di piena prova vale infatti tra le parti ma non nei confronti del soggetto che non ha partecipato all’atto, tanto più se egli riveste una posizione che si presenta pregiudicata da quel contratto ( Cass. n. 5326 del 2017; Cass. n. 22454 del 2014; Cass. n. 15346 del 2010 ). 3. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione delle norme sul diritto di difesa e dell’art. 210 c.p.c., lamentando che la Corte di appello non abbia dato corso alleprove testimoniali interrotte in primo gra do dopo l’es c ussione di uno solo dei testi indicati e d a lla istanza di consulenza tecnica d’ufficio ed abbia altresì fondato il suo convincimento sulla mancata ottemperanza da parte della odierna ricorrente dell’ordine di deposito della documentazione bancaria relativa almutuo e di quella societaria. Il motivo è inammissibile per genericità, omettendo di indicare l’oggetto della prova per testi e della richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, mancanze che R.G. N. 7145/2019.evidentemente rendono impossibile scrutinare la rilevanza e decisività delle censure. Deve inoltre osservarsi che la doglianza relativa all’applicazione da parte del giudice di merito dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. appare formulata senza alcun sostegno di argomentazioni idonee ad evidenziare errori della decisione impugnata. 4. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazionedegli artt. 112 e 161 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva e garanzia proposta dalla ACLI [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sua dante causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Il motivo è fondato. Dall’esame degli atti di causa, rip r odotti dalla ricorrente, risulta che quest’ultima, nel costituirsi in primo grado, aveva chiesto che, in caso di accoglimento della domanda del Fallimento, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse condannata a titolo di garanzia e manleva a tenerla indenne da qualunque obbligazione sorta a suo carico per effetto di tale pronuncia. Su tale domand a , che ri su lta ripr o post a dalla parte appellata in sede di costituzione in giudizio, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la Corte di appello non si è invece pronunciata, così incorrendo nel vizio denunciato di omessapronuncia. 5. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presentegiudizio. P. Q. M. accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio. Così