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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46217/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, provvedendo sugli appelli proposti dal Procuratore generale e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], riformava la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Fermo, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando in anni tre, mesi dieci e giorni venti di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 423 cod. pen., per avere, utilizzando sostanze infiammabili, cagionato volontariamente un incendio che coinvolgeva il fondo di sua proprietà e altri terreni limitrofi, fatto commesso in Campofilone il 21 agosto 2012, con la recidiva specifica e infraquinquennale.

La sentenza di appello confermava anche le statuizioni civili di primo grado, comportanti la condanna al pagamento della provvisionale di euro trentamila.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a sei motivi con i quali lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione.

2.1. Il primo motivo deduce che avrebbe dovuto accogliersi l'eccezione di nullità che aveva rilevato il contrasto esistente fra il dispositivo della sentenza di primo grado e la motivazione contestualmente redatta, riportando il primo la pena di mesi sei di reclusione e la seconda invece quella di anni sei di reclusione.

Aggiunge che, comunque, il dispositivo doveva prevalere sulla motivazione.

2.2. Il secondo motivo, rivolgendosi alle statuizioni civili, deduce che i giudici di appello hanno rilevato l'assenza della motivazione della sentenza di primo grado in punto di riconoscimento della provvisionale e la mancanza di condanna a riguardo.

Però, hanno ricondotto tale ultima mancanza a un errore materiale, omettendo di considerare che nella specie si trattava di un errore concettuale e altresì di indicare gli elementi valutati a sostegno dell'accertamento del danno.

2.3. Il terzo motivo lamenta che la sentenza di appello ha ravvisato la prova della responsabilità, senza considerare che non era stata accertata la causa dell'incendio, non essendo state rinvenute tracce dell'uso di liquido infiammabile e potendo ravvisarsi la possibilità di un evento avvenuto per autocombustione, in considerazione dello stato del terreno interessato e dell'alta temperatura.

La sola circostanza che l'imputato si trovava sui luoghi, in assenza di riscontri e di un movente, costituiva un dato insufficiente, tanto più che il teste Peci solo in dibattimento aveva asserito di avere visto una bottiglia di alcool.

Né sono state svolte verifiche in grado di consentire l'accertamento di un ) evento aventi le caratteristiche dell'incendio richieste dall'art. 423 cod. pen. i / /

2.4. Il quarto motivo sulla base di alcuni dei rilievi svolti nel precedente si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 449 cod. pen. 2.5.

Il quinto motivo, contestando la decisione in punto di diniego del riconoscimento della continuazione fra il reato giudicato e quello, anch'esso di incendio, per il quale l'imputato era stato condannato con sentenza irrevocabile in data 9 gennaio 2012, afferma l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

2.6. Il sesto motivo rileva che le attenuanti generiche sono state negate senza considerare gli elementi che avrebbero potuto giustificarne la concessione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi risultano inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo svolge rilievi che evocano impropriamente i principi applicabili in materia di correzione dell'errore materiale, a fronte di un dispositivo emesso in primo grado che riportava l'indicazione della pena inflitta all'imputato.

Tale pena, in quanto non correttamente stabilita, a seguito dell'accoglimento dell'appello del pubblico ministero, è stata rideterminata dai giudici di appello, attraverso il corretto esercizio delle prerogative di merito e secondo il devoluto.

Si tratta, dunque, di censure manifestamente infondate.

3. Il secondo motivo, riguardante le statuizioni civili, fa genericamente cenno a questioni attinenti semplicemente alle modalità dell'indicazione nel dispositivo di primo grado della condanna al risarcimento del danno che sono state risolte dalla sentenza di appello (pag. 11), attraverso la lettura dell'intero contenuto del dispositivo che esplicitava l'intervento delle suddetta condanna.

Il medesimo motivo, quanto all'individuazione del danno e alla quantificazione della provvisionale, non considera minimamente le chiare spiegazioni di merito illustrate al riguardo nella sentenza di appello (pag. 11).

Ad ogni modo, va ricordato che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione emessa in sede penale relativamente alla concessione e alla quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione avente natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento nella sede civile (in tal senso, fra le altre, Sez. 2, n. 4485 el 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773).

4. Il terzo e il quarto motivo, svolgendo censure rivolte all'affermazione r/ della responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 423 cod. pen., introducono considerazioni in ordine ad alcune delle fonti e dei temi di prova esaminati in sede di merito, per giungere a nuovi apprezzamenti in proposito che intendono contestare la riferibilità del fatto a Chicchi, la natura dolosa della condotta e l'individuazione nell'evento delle caratteristiche proprie dell'incendio.

Tutti temi però adeguatamente affrontati dalla motivazione della sentenza di appello (da pag. 2 e 5), attraverso una puntuale lettura delle risultanze e della loro convergenza che la difesa ignora o intende superare sul piano meramente valutativo, secondo un percorso che isola la valenza indicativa di alcuni degli elementi oggettivi passati in rassegna dai giudici di appello, fa genericamente riferimento a indimostrate progressioni accusatorie del teste Peci, concentra in più momenti l'attenzione unicamente su diverse letture di certe risultanze, cita la mancanza dell'acquisizione di altri elementi ancora che in sé non può comunque porre in crisi la logicità della ragionata valutazione complessiva in sede di merito.

Pertanto, i rilievi mossi con il terzo e quarto motivo risultano inammissibili.

5. Il quinto motivo si rivela del pari inammissibile, poiché si limita a rilevare la possibilità di riconoscere la continuazione con il reato già giudicato, così senza minimamente confrontarsi con le illustrazioni contenute nella sentenza impugnata (pagg. 9 e 10) che hanno fornito precise spiegazioni circa l'assenza degli indicatori nel senso dell'unicità del disegno criminoso richiesta dall'istituto, a fronte di allegazioni relative a fatti distanti nel tempo che avevano manifestato semplicemente la medesima propensione a commettere fatti di quella natura.

6. Il sesto motivo, attraverso assertivi quanto generici rilievi, si oppone al motivato esercizio del potere discrezionale di merito in punto di diniego delle attenuanti generiche, laddove la motivazione della sentenza impugnata (pag. 11) ha mostrato di valutare i tratti allarmanti della reiterazione delle manifestazioni della pericolosità, conformemente alle ricostruzioni precedentemente operate.

Pertanto, anche tale motivo risulta con evidenza inammissibile.

7. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, provvedendo sugli appelli proposti dal Procuratore generale e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], riformava la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Fermo, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando in anni tre, mesi dieci e giorni venti di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 423 cod. pen., per avere, utilizzando sostanze infiammabili, cagionato volontariamente un incendio che coinvolgeva il fondo di sua proprietà e altri terreni limitrofi, fatto commesso in Campofilone il 21 agosto 2012, con la recidiva specifica e infraquinquennale. La sentenza di appello confermava anche le statuizioni civili di primo grado, comportanti la condanna al pagamento della provvisionale di euro trentamila. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a sei motivi con i quali lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione. 2.1. Il primo motivo deduce che avrebbe dovuto accogliersi l'eccezione di nullità che aveva rilevato il contrasto esistente fra il dispositivo della sentenza di primo grado e la motivazione contestualmente redatta, riportando il primo la pena di mesi sei di reclusione e la seconda invece quella di anni sei di reclusione. Aggiunge che, comunque, il dispositivo doveva prevalere sulla motivazione. 2.2. Il secondo motivo, rivolgendosi alle statuizioni civili, deduce che i giudici di appello hanno rilevato l'assenza della motivazione della sentenza di primo grado in punto di riconoscimento della provvisionale e la mancanza di condanna a riguardo. Però, hanno ricondotto tale ultima mancanza a un errore materiale, omettendo di considerare che nella specie si trattava di un errore concettuale e altresì di indicare gli elementi valutati a sostegno dell'accertamento del danno. 2.3. Il terzo motivo lamenta che la sentenza di appello ha ravvisato la prova della responsabilità, senza considerare che non era stata accertata la causa dell'incendio, non essendo state rinvenute tracce dell'uso di liquido infiammabile e potendo ravvisarsi la possibilità di un evento avvenuto per autocombustione, in considerazione dello stato del terreno interessato e dell'alta temperatura. La sola circostanza che l'imputato si trovava sui luoghi, in assenza di riscontri e di un movente, costituiva un dato insufficiente, tanto più che il teste Peci solo in dibattimento aveva asserito di avere visto una bottiglia di alcool. Né sono state svolte verifiche in grado di consentire l'accertamento di un ) evento aventi le caratteristiche dell'incendio richieste dall'art. 423 cod. pen. i / / 2.4. Il quarto motivo sulla base di alcuni dei rilievi svolti nel precedente si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 449 cod. pen. 2.5. Il quinto motivo, contestando la decisione in punto di diniego del riconoscimento della continuazione fra il reato giudicato e quello, anch'esso di incendio, per il quale l'imputato era stato condannato con sentenza irrevocabile in data 9 gennaio 2012, afferma l'esistenza di un medesimo disegno criminoso. 2.6. Il sesto motivo rileva che le attenuanti generiche sono state negate senza considerare gli elementi che avrebbero potuto giustificarne la concessione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi risultano inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo svolge rilievi che evocano impropriamente i principi applicabili in materia di correzione dell'errore materiale, a fronte di un dispositivo emesso in primo grado che riportava l'indicazione della pena inflitta all'imputato. Tale pena, in quanto non correttamente stabilita, a seguito dell'accoglimento dell'appello del pubblico ministero, è stata rideterminata dai giudici di appello, attraverso il corretto esercizio delle prerogative di merito e secondo il devoluto. Si tratta, dunque, di censure manifestamente infondate. 3. Il secondo motivo, riguardante le statuizioni civili, fa genericamente cenno a questioni attinenti semplicemente alle modalità dell'indicazione nel dispositivo di primo grado della condanna al risarcimento del danno che sono state risolte dalla sentenza di appello (pag. 11), attraverso la lettura dell'intero contenuto del dispositivo che esplicitava l'intervento delle suddetta condanna. Il medesimo motivo, quanto all'individuazione del danno e alla quantificazione della provvisionale, non considera minimamente le chiare spiegazioni di merito illustrate al riguardo nella sentenza di appello (pag. 11). Ad ogni modo, va ricordato che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione emessa in sede penale relativamente alla concessione e alla quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione avente natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento nella sede civile (in tal senso, fra le altre, Sez. 2, n. 4485 el 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). 4. Il terzo e il quarto motivo, svolgendo censure rivolte all'affermazione r/ della responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 423 cod. pen., introducono considerazioni in ordine ad alcune delle fonti e dei temi di prova esaminati in sede di merito, per giungere a nuovi apprezzamenti in proposito che intendono contestare la riferibilità del fatto a Chicchi, la natura dolosa della condotta e l'individuazione nell'evento delle caratteristiche proprie dell'incendio. Tutti temi però adeguatamente affrontati dalla motivazione della sentenza di appello (da pag. 2 e 5), attraverso una puntuale lettura delle risultanze e della loro convergenza che la difesa ignora o intende superare sul piano meramente valutativo, secondo un percorso che isola la valenza indicativa di alcuni degli elementi oggettivi passati in rassegna dai giudici di appello, fa genericamente riferimento a indimostrate progressioni accusatorie del teste Peci, concentra in più momenti l'attenzione unicamente su diverse letture di certe risultanze, cita la mancanza dell'acquisizione di altri elementi ancora che in sé non può comunque porre in crisi la logicità della ragionata valutazione complessiva in sede di merito. Pertanto, i rilievi mossi con il terzo e quarto motivo risultano inammissibili. 5. Il quinto motivo si rivela del pari inammissibile, poiché si limita a rilevare la possibilità di riconoscere la continuazione con il reato già giudicato, così senza minimamente confrontarsi con le illustrazioni contenute nella sentenza impugnata (pagg. 9 e 10) che hanno fornito precise spiegazioni circa l'assenza degli indicatori nel senso dell'unicità del disegno criminoso richiesta dall'istituto, a fronte di allegazioni relative a fatti distanti nel tempo che avevano manifestato semplicemente la medesima propensione a commettere fatti di quella natura. 6. Il sesto motivo, attraverso assertivi quanto generici rilievi, si oppone al motivato esercizio del potere discrezionale di merito in punto di diniego delle attenuanti generiche, laddove la motivazione della sentenza impugnata (pag. 11) ha mostrato di valutare i tratti allarmanti della reiterazione delle manifestazioni della pericolosità, conformemente alle ricostruzioni precedentemente operate. Pertanto, anche tale motivo risulta con evidenza inammissibile. 7. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 46217/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris