CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 735/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Vallisneri n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], quale ex amministratore ed ex liquidatore delle estinte [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionee [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; –intimato – Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Tardiva costituzione del ricorrente - Ricorso improcedibile. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2007/30/14, depositata il 20 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2007/30/14 del 20/10/2014 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR), respingeva l’appello proposto dalla Agenzia dell’entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 202/02/10 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex amministratore unico e di ex liquidatore delle estinte [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nei confronti di tre distinti avvisi di accertamento concernenti IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2001. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, con gli avvisi di accertamento veniva contestato alle menzionate società l’esecuzione di una serie di operazioni fittizie aventi ad oggetto la cessione in successione del medesimo softwaregestionale. 1.2. La CTR motivava il rigetto dell’appello dell’Ufficio evidenziando che gli avvisi di accertamento notificati alle società contribuenti erano nulli in quanto dette società erano state già cancellate dal registro delle imprese alla data della notificazione, come evidenziato dalle stesse contribuenti in sede di appello (ma con eccezione rilevabile d’ufficio). 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e depositava memoria esplicativa. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso per cassazione è stato notificato presso il domicilio eletto in appello dalle controparti in data 20/11/2015 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e, quindi, nuovamente a mezzo posta, sia al domicilio eletto che presso la residenza anagrafica e il domicilio personale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1. Posto che la sentenza impugnata è stata depositata in data 20/10/2014, la prima notificazione del ricorso è sicuramente tempestiva, trattandosi di giudizio iniziato antecedentemente al 04/07/2009 e scadendo il termine lungo il sabato 05/12/2014 e, quindi, il lunedì 07/12/2014 in ragione del differimento di detto termine. 1.2. Tuttavia, AE non si è costituita in giudizio nel termine di legge, scadente il 10/12/2015, ha notificato nuovamente il ricorso in data 23/12/2015, ricevuto dai controricorrenti in data 08/01/2016, e si è costituita in giudizio il 12/01/2016. 1.3. Tenuto conto della superiore cronologia il ricorso è improcedibile in ragione della tardiva costituzione del ricorrente (Cass. n. 18091 del 12/09/2005; Cass. n. 11368 del 11/10/1999), da computarsi con riferimento alla data della prima notifica ove la stessa non sia nulla (Cass. n. 37579 del 30/11/2021; Cass. n. 23264 del 05/10/2017; Cass. n. 9967 del 16/04/2008), nullità che non ricorre nel caso di specie. 1.4. In ogni caso, anche laddove si dovesse ritenere la nullità della prima notifica, il ricorso sarebbe comunque inammissibile in quanto la ripresa del procedimento notificatorio da parte della difesa erariale è avvenuta solo in data 23/12/2015, tardivamente rispetto al termine di trenta giorni indicato da Cass. S.U. n. 14594 del 15/07/2016. 2. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 9.600.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 30.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad