CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];65/ RG 27487 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito con cui il ricorrente non si confronta criticamente; in ordine alla censura relativa al dolo, il provvedimento impugnato è connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali: alle pagine da 3 e 4 si dà atto che il ricorrente si era allontanato dalla struttura, in cui era in regime di arresti domiciliari, nella sicura consapevolezza di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, dunque, dei connessi obblighi e divieti; in ordine alle censure relative al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 O.P. e al diniego della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen. laCorte territoriale ha correttamente fatto applicazione dei principi enunciati in materia dalla Corte di legittimità (v. pagg. 4 e 5 ), escludendo sia l'applicazione del citato art. 51 - essendo l'imputato consapevole della sua doppia posizione giuridica, ovvero di detenuto definitivo e di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, e della diversità degli obblighi su di lui incombent - sia dell'art. 385, ultimo comma, cod. pen. posto che per costante orientamento di legittimità è necessario a tal fine che il soggetto si consegni all'autorità (ex multis, Sez. 6 , n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479). ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1138 7 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1904/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27487/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];65/ RG 27487 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito con cui il ricorrente non si confronta criticamente; in ordine alla censura relativa al dolo, il provvedimento impugnato è connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali: alle pagine da 3 e 4 si dà atto che il ricorrente si era allontanato dalla struttura, in cui era in regime di arresti domiciliari, nella sicura consapevolezza di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, dunque, dei connessi obblighi e divieti; in ordine alle censure relative al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 O.P. e al diniego della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen. laCorte territoriale ha correttamente fatto applicazione dei principi enunciati in materia dalla Corte di legittimità (v. pagg. 4 e 5 ), escludendo sia l'applicazione del citato art. 51 - essendo l'imputato consapevole della sua doppia posizione giuridica, ovvero di detenuto definitivo e di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, e della diversità degli obblighi su di lui incombent - sia dell'art. 385, ultimo comma, cod. pen. posto che per costante orientamento di legittimità è necessario a tal fine che il soggetto si consegni all'autorità (ex multis, Sez. 6 , n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479). ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MP.Q.M