CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 35839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22343/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] e G.; Oggetto: Sanzioni amministrative – Confisca – L. Prov. Aut. Bolzano n.R.G.N. 22343/2020 Ud. 09/11/2022CC R.G. 22343/2020 - Pagina nr. 2 di 12 –intimata – avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di TRENTO -SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 76/2020 depositata il 6/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9 novembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 giugno 2020 la Corte d’appello di Trento –Sezione Distaccata di Bolzano, confermando la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1357/2018 del 20 aprile 2018, respinse l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza sindacale n. 37/2018, con la quale il [OSCURATO:PERSONA]- SCIAVES aveva disposto la confisca e successiva vendita di bovini nella disponibilità dell’opponente, in applicazione delle previsioni di cui alla L. Prov. Aut. Bolzano n. 9/2000 e del Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 8 luglio 2013, n. 19. Nell’esaminare i singoli motivi di gravame proposti dall’appellante la Corte territoriale, stabilì che: − non vi era adeguata prova del fatto che i bovini confiscati fossero di proprietà del terzo RSH – [OSCURATO:PERSONA] e G. (intervenuto nel giudizio di primo grado e costituitosi nel giudizio di appello) e detenuti dall’appellante sulla scorta di un contratto di vendita con riserva di proprietà, in quanto la documentazione addotta a suffragio di tale tesi risultava priva di data certa opponibile al COMUNE appellato e, peraltro , incongruente con altra documentazione dalla quale risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva già acqu istato i capi mediante una compravendita ordinaria ed aveva, anzi, compilato i moduli R.G. 22343/2020 - Pagina nr. 3 di 12 LAFIS (SIAF – [OSCURATO:PERSONA]) dichiarandosi pieno proprietario; − infondate erano le doglianze dell’opponente in ordine all’assenza di una regolare contestazione della violazione amministrativa in contrasto con le previsioni della L. Prov. Aut. Bolzano n. 9/1977 (Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative), in quanto i verbali dei ripetuti sopralluoghi effettuati sul maso dell’appellante contenevano in modo reiterato la contestazione della violazione alla base del provvedimento di confisca, in alcuni casi contenendo anche il riferimento espresso alla fonte normativa; − parimenti infondate erano le contestazioni in ordine alla sussistenza dell’illecito amministrativo di cui all’art. 11, comma 2, L. Prov. Aut. Bolzano n. 9/2000, in quanto le condizioni in cui era tenuto il bestiame in questione, descritte nei verbali dei responsabili del servizio veterinario, erano idonee a configurare la violazione del citato art. 11, come integrata dall’art. 12 del regolamento di esecuzione di cui al D.P.P. autonoma di Bolzano 8 luglio 2013, n. 19. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ora per la cassazione della citata sentenza della Corte d’Appello di Trento-Sez. dist. di Bolzano. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]-SCIAVES. È rimasta intimata RSH – [OSCURATO:PERSONA] e. G. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c. 4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380-bis.1, c.p.c. R.G. 22343/2020 - Pagina nr. 4 di 12 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 4, L. Prov. Aut. Bolzano 7 gennaio 1077, n. 9. Con tale motivo, nel ribadire l’illegittimità della sanzione per mancata previa contestazione dell’illecito, si censurala sentenza della Corte territoriale altoatesina nella parte in cui ha ritenuto che i documenti prodotti nei gradi di merito costituissero adeguata contestazionedella violazione. Deduce, infatti, il ricorrente che gli atti in questione costituivano meri atti di accertamento ma non contenevano la contestazione della violazione in senso tecnico-giuridico, oltre ad essere redatti dal [OSCURATO:PERSONA] anziché dell’organo deputato all’adozione della sanzione, e cioè il [OSCURATO:PERSONA]-SCIAVES, il cui Sindaco, invece, non avrebbe mai proceduto ad una formale contestazione. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, dall’art. 12 del regolamento di esecuzione di cui al D.P.P. autonoma di Bolzano 8 luglio 2013, n. 19. Il motivo denuncia la erroneità della decisione nella parte in cui essa ha escluso che alla fattispecie in esame potesse applicarsi l’esenzione che l’art. 12, comma 5, del D.P.P. 19/2013 contempla per gli animali in alpeggio, deducendo che le condizioni in cui si trovavano gli animali oggetto della confisca erano affini a quelle dell’alpeggio. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.: − la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, L. Prov. Aut. Bolzano n. 9/2000; R.G. 22343/2020 - Pagina nr. 5 di 12 − la violazione del principio di legalità di cui all’art. 1, comma 2, L. 689/1981; − la violazione del principio di specialità di cui all’art. 9, comma 2, L. 689/1981. Lamenta, in particolare, il ricorrenteche: − nessuno dei fatti a lui contestati erano ric onducibili al disposto di cui all’art. 11, comma 2, L. Prov. Aut. Bolzano n. 9/2000, il quale è riferito alle ipotesi di animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene ovvero in casi di stato sanitario sconosciuto o di maltrattamento o di abbandono; − per contro, a d esso ricorrente era stata contestata unicamente la fattispecie di cui all’art. 12 del D.P.P. autonoma di Bolzano 8 luglio 2013, n. 19 che riguarda le modalità di trattamento dei bovini e che non sarebbe - in virtù del principio di tassatività dell’illecito amministrativo- riconducibile al disposto di cui all’art. 11, comma 2, L. Prov. Aut. Bolzano n. 9/2000; − i giudici di merito, nel ritenere integrata una condotta di maltrattamento di animali, avrebbero violato il principio di specialità di cui all’art. 9, L 689/1981, dovendo a questo punto prevalere le sanzioni previste dal codice penale. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”. Con questo motivo di ricorso si critica la valutazione, compiuta dalla Corte territoriale, circa la insussistenza di adeguati elementi R.G. 22343/2020 - Pagina nr. 6 di 12 probatori per affermare che la titolarità dei capi di bestiame andava attribuita alla RSH –[OSCURATO:PERSONA] e G. Di tale valutazione viene dedotto il carattere contraddittorio, argomentando che le conclusioni della Corte territoriale sarebbero smentite dalladocumentazione in atti. 2. Il primo motivo è infondato. La violazione all’origine del provvedimento di confisca, infatti, risulta essere stata contestata -sulla scorta delle stesse deduzioni del ricorrente- in conformità alle previsioni della L. Pr o v. Aut. Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9, ed in particolare degli artt. 3 (Accertamento delle violazioni), primo comma (“Le violazioni delle norme di legge o regolamentari che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa sono accertate dal personale appositamente incaricato di far osservare le singole disposizioni.”) e 4 (Contestazioni delle violazioni), primo comma (“Le violazioni di cui all'articolo precedente, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, o comunque soggetta all'applicazione della sanzione prevista.”), entrambi richiamati dal successivo art. 11, per le violazioni che comportano l’applicazione di sanzioni diverse da quella pecuniaria. Correttamente, quindi, la Corte d’Appello di Bolzano ha ritenuto che i plurimi verbali di sopralluogo ed atti di accertamento redatti dal Servizio veterinario provinciale costituissero idonea co ntestazione dell’illecito amministrativo, valutando tali atti come provenienti da personale incaricato di fare osservare le disposizioni (quale è il servizio veterinario in relazione ad illeciti amministrativi che concernono la custodia di capi di bestiame, come peraltro stabilito dall’art. 11, secondo comma, L. Prov. Aut. Bolzano n. 9/2000) e R.G. 22343/2020 - Pagina nr. 7 di 12 valorizzando anche la circostanza della loro redazione in presenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Infondata è la tesi del ricorrente, secondo il quale tali atti sarebbero inidonei a rispettare il dato normativo quanto non qualificabili quali “contestazioni in senso tecnico-giuridico”bensì come “meri accertamenti”. Questa Corte, infatti, ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla cui base l'ente irrogatore abbia ritenuto di passare dalla contestazione di un illecito a quella di un altro, purché, a fondamento del rettificato addebito, non sia stato posto alcun fatto nuovo, atteso che, in tale evenienza, va esclusa la violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 10/03/2016 e, da ultimo, Cass., Sez. L, Sentenza n. 24082 del 7/09/2021). Alla luce di tali principi va ribadito che fulcro della contestazione della violazione amministrativa deve ritenersi sia la completa e specifica descrizione e contestazione dei fatti sulla cui scorta venga poi ravvisata la sussistenza dell’illecito amministrativo, costituendo la qualificazione giuridica dei fatti stessi profilo che può essere sia inizialmente omesso sia successivamente rettificato, senza che in tal modo risulti violato il diritto di difesa del destinatario della contestazione, alla sola - tuttavia imprescindibile - condizione che la qualificazione -successiva o rettificata che sia- si basi sui medesimi R.G. 22343/2020 - Pagina nr. 8 di 12 fatti descritti materialmente nell ’atto di accertamento, senza apportare modifiche alla descrizione medesima. Nel caso in esame il giudice del merito, con valutazione non sindacabile nella presente sede,ha ritenuto che i vari verbali redatti anche in presenza del ricorrente contenessero non solo un’adeguata indicazione (comprese le circostanze di tempo e luogo) della condotta materiale contestata all’odierno ricorrente, ma anche un’adeguata indicazione dei richiami normativi , dovendosi conseguentemente escludere sia che vi sia stata violazione del diritto di difesa del ricorrente sia, conseguentemente, che gli att i medesimi fossero inidonei a costituire specificacontestazione della violazione . 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 12, quinto comma, ultimo periodo,del D.P.P. autonoma di Bolzano 8 luglio 2013, n. 19, il quale esclude l’applicazione delle prescrizioni dal medesimo comma dettate per la custodia di animali tenuti all’aperto all’ipotesi in cui gli animali si trovino in alpeggio. La tesi illustrata nel ricorso si basa su una erronea interpretazio ne della ratio della disposizione, in quanto la stessa argomenta che la medesima esenzione dovrebbe operare per gli animali tenuti a valle ma in condizionisimilari all’alpeggio. Tali argomentazioni, tuttavia, non tengono in considerazione il fatto che la previsione di esenzione - comunque speciale - ha come propria specifica ratio la difficoltà di assicurare in alpeggio - che costituisce, comunque, una condizione transitoria a carattere stagionale- le condizioni prescritte in via generale per la custodia degli animali “a valle”, fermo restando che , come evidenzia la sentenza impugnata, per gli animali in alpeggio sono comunque dettate altre specifiche condizioni di custodia. R.G. 22343/2020 - Pagina nr. 9 di 12 In alcun modo, quindi, può ritenersi che la previsione invocata risulti applicabile all’ipotesi di animali custoditi a valle e costantemente privi di riparo in stalla in qualunque condizione stagionale ( quindi permanentemente ), da ciò risultando il corretto governo che della previsione è stato fatto da parte della Corte territoriale altoatesina. 4. Pure il terzo motivo di ricorso è infondato. Infatti, la Corte territoriale ha legittimamente escluso la violazione del principio di tassatività, rilevando che la disposizione normativa di cui all’art. 11, primo comma, L. Prov. Aut. Bolzano n. 9/2000 nel rinviare a fonte secondaria la disciplina dei criteri obbligatori per la custodia degli animali, è stata espressamente integrata con il successivo Decr. P.P. Aut. Bolzano 8 luglio 2013, n. 19, in tal modo venendo a descrivere la fattispecie di illecito in pieno rispetto del principio di tassatività. Proprio in virtù dell’effetto di integrazione, il combinato disposto dell’art. 11, primo comma, L. Prov. Aut. Bolzano n. 9/2000 e 12 , Decr. P.P. Aut. Bolzano 8 luglio 2013, n. 19 deve ritenersi riferibile a qualunque violazione delle modalità di custodia degli animali nel Decreto medesimo stabilita , e quindi non solo all’ ipotesi di “animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene ovvero in casi di stato sanitario sconosciuto o di maltrattamento o di abbandono” - peraltro sussistente, dovendosi concordare con la Corte territoriale nel momento in cui ha ritenuto che le condizioni in cui era tenuto il bestiame si traducessero nel mancato rispetto di tale parametro, a cominciare dalla condizioni igieniche inadeguate- ma anche al la mancat a osservanza delle specifiche prescrizioni di cui al complesso dell’art. 12, Decr. P.P.,cit., R.G. 22343/2020- Pagina nr. 10 di 12 le quali devono considerarsi esplicazione a livello regolamentare del dettato generale dell’art. 11, L. Prov. Aut. Bolzano n. 9/2000. Quanto al rapporto con le fattispecie di rilevanza penale, la Corte altoatesina ha correttamente rilevato la divergenza tra le ipotesi disciplinate dal codice penale , caratterizzate da presupposti più specifici e da un ambito applicativo conseguentemente più ristretto, dall’ipotesi di illecito amministrativo contestata al ricorrente, caratterizzata invece da prescrizioni di maggiore amp iezza , e come tale idonea a sanzionare anche condotte non punibili ai sensi del codice penale. Alla luce della - pienamente argomentata - non coinciden za dell’area di operatività di fattispecie penale (più ristretta) e dell’ambito di illecito amministrativo (da ll’operatività di contorni più estesa), ci si trova conseguentementefuori dall’ambito del principio di specialità invocato dal ricorrentein modo peraltro assai generico, non essendo stata argomentata neppure la coincidenza degli interessi protetti dalle distinte fattispecie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21502 del 30/11/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28379 del 22/12/2011). 5. Inammissibile è, invece, il quarto ed ultimo motivo di ricorso. Nel dedurre una “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, infatti, il motivo omette di considerare che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, R.G. 22343/2020- Pagina nr. 11 di 12 Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "ma ncanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 –01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 - Rv. 650880 –01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 -01). Nel caso in esame, del resto, la decisione della Corte altoatesina risulta ampiamente e concretamente moti vata, dovendosi escludere in radice il carattere “apparente” della motivazione stessa . Quest’ultima - a differenza di quanto dedotto dal ricorrente - non ha imperniato le proprie valutazioni sul profilo della individuazione del momento di conclusione del contratto di vendita con patto di riservato dominio opposto dal ricorrente per negare la propria titolarità dei bovini, ma ha concentrato la propria attenzione sull’aspetto d ella sussistenza di adeguata prova del titolo negoziale dedotto, semplicemente escludendo - con valutazione non censurabile in sede di legittimità, né adeguatamente contestata dal ricorrente - che la documentazione prodotta in giudizio fosse idonea a provare la conclusione del suddetto contratto di vendita con patto di riservato dominio. 6. Il ricorso deve , quindi , essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el Comune R.G. 22343/2020- Pagina nr. 12 di 12 controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17,dà atto della sussistenza dei