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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 41049/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 20/06/2024 del Tribunale per i minorenni di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari; letta la memoria del difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXche ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione della sentenza del Tribunale dei Minorenni di Bari, depositata il 18 settembre 2024, a conclusione del procedimento penale a carico dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma primo, n. 2 e n. 7, cod. pen., e artt. 110, 648, cod. pen., per aver riconosciuto l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui, nel concedere o negare le attenuanti generiche, il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, che non è sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice medesimo dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per la concessione o il rifiuto di concessione, con l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza che sia, peraltro, necessario valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo; che il giudice di merito ha formulato il proprio convincimento sul trattamento sanzionatorio con motivazione congrua ed esente da vizi logici poiché, pur in considerazione dei precedenti penali del ricorrente, ha tuttavia ritenuto preponderante la considerazione della positiva condotta processuale del ricorrente (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) in assenza di qualsiasi profilo di irragionevolezza e con motivazione logicamente argomentata, sicché si deve ritenereinammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 20/06/2024 del Tribunale per i minorenni di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari; letta la memoria del difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXche ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione della sentenza del Tribunale dei Minorenni di Bari, depositata il 18 settembre 2024, a conclusione del procedimento penale a carico dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma primo, n. 2 e n. 7, cod. pen., e artt. 110, 648, cod. pen., per aver riconosciuto l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui, nel concedere o negare le attenuanti generiche, il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, che non è sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice medesimo dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per la concessione o il rifiuto di concessione, con l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza che sia, peraltro, necessario valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo; che il giudice di merito ha formulato il proprio convincimento sul trattamento sanzionatorio con motivazione congrua ed esente da vizi logici poiché, pur in considerazione dei precedenti penali del ricorrente, ha tuttavia ritenuto preponderante la considerazione della positiva condotta processuale del ricorrente (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) in assenza di qualsiasi profilo di irragionevolezza e con motivazione logicamente argomentata, sicché si deve ritenereinammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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