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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09651/2026

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.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA].r.l.) ([OSCURATO:PERSONA]: 02857420596), rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 69C24 E472D) edelettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliata presso l’indirizzop.e.c. di quest’ultima;- controricorrente -nonchéD’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 67E27 E472U);- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion. 1350/03/2022, pubblicata il 22 marzo 2022;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18dicembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le note scritte depositate dal P.G., nella persona del dott.

MauroVitiello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/20261.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che, in data 18 novembre 2016, la Guardia diconstatazione nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..Precedentemente, in data 30 dicembre 2015, era stata realizzata unascissione parziale proporzionale tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].

Tale scissione aveva avuto ad oggetto la cessione del ramod’azienda relativo alla costruzione di edifici per conto proprio e per contodi terzi, incluso il movimento terra e il trasporto dei rifiuti non pericolosi.Le quote di partecipazione al capitale sociale di €. 100.000,00 (eurocentomila/00) della beneficiaria erano state inizialmente attribuite ai socidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., coniugi D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inproporzione alle quote da ognuno detenute, per poi essere cedute in data4 maggio 2016 a [OSCURATO:PERSONA] ad un valore di €. 10.000,00 (eurodiecimila/00), per effetto dell’assegnazione alla beneficiaria della scissionedi parte del patrimonio della scissa.Nella sede legale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. i militari della Guardia dipubblicitario, per cui in data 13 ottobre 2016 ritennero opportunointraprendere un controllo fiscale anche nei confronti della beneficiariadella scissione.Il rappresentante legale di quest’ultima, nonché precedenterappresentante legale e socio della scissa, D’[OSCURATO:PERSONA], dichiarò di averintrapreso l’operazione di ristrutturazione societaria dopo la proposta didi avergli consegnato la documentazione amministrativo-contabile dellaEdil [OSCURATO:SOCIETA]. relativa alle annualità precedenti alla scissione.[OSCURATO:PERSONA]Andrea, sentito in merito alla variazione sede legale della societàsottoposta a verifica, ebbe a precisare: «pur avendo sottoscritto in qualitàdi amministratore unico della società i relativi atti di trasferimento dellasede non sono in grado di indicare il luogo di effettiva ubicazione dellaNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026nuova sede in quanto di ciò si sarebbe dovuto occupare il FAZZINO che miaveva sollecitato l’adozione della decisione relativa al trasferimento disede.

Preciso che il piazzale ubicato in Cisterna di Latina via della Quaglia,snc adibito a ricovero di mezzi d’opera e materiali di costruzione è nelladisponibilità della [OSCURATO:PERSONA] Srl e non ha mai formato oggetto ditrattativa col FAZZINO al fine di trasferire ivi la nuova sede legale dellaEDIL [OSCURATO:PERSONA]».[OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della verificata a far tempo dal 18giugno 2016, benché iscritto all’AIRE del Comune di Verona dal 22 ottobre1996 e residente in Spagna, risultò irreperibile.Pertanto, in considerazione del fatto che in caso di operazione discissione parziale per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’impostaprecedenti rispondono in solido, ai sensi dell’art. 173 d.P.R. n. 917 del 1986(cd.

TUIR), tutte le società partecipanti alla scissione, in data 26 ottobre2016, i militari avviarono una verifica generale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. alla presenza di D’[OSCURATO:PERSONA], ex amministratore dellascissa e amministratore della beneficiaria.Oltre alla responsabilità solidale di cui all’art. 173 d.P.R. n. 917 del1986 (cd.

TUIR), la Guardia di Finanza evidenziò che, con l’operazione discissione, la società scissa era stata del tutto privata della suaorganizzazione aziendale, da oltre un decennio operante nel settoredell’edilizia, mentre la beneficiaria era subentrata nell’unica attivitàimprenditoriale esercitata dalla scissa assumendo, tra l’altro, tutti idipendenti di questa.A seguito di specifica richiesta, D’[OSCURATO:PERSONA] ribadì di non avere adisposizione alcuna documentazione contabile-amministrativa degli anniprecedenti la scissione, poiché consegnata a [OSCURATO:PERSONA], soggetto deltutto irreperibile.[OSCURATO:PERSONA] di Finanza, dunque, stante la totale assenza didocumentazione contabile-amministrativa della società (per totaleirreperibilità di [OSCURATO:PERSONA] e perché la sede dichiarata consisteva in unomero spiazzo recintato), propose alla [OSCURATO:PERSONA] dell’AgenziaNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026delle Entrate competente il recupero di tutti i costi di produzione e dell’IVAdetratta, essendo impossibile verificare le condizioni di deduzione stabilitedall’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (cd.

TUIR) e le condizioni per ladetrazione dell’IVA sulle operazioni passive.Con gli avvisi di accertamento oggetto di controversia, relativi agli annid’imposta 2013, 2014 e 2015, la [OSCURATO:PERSONA] di Latinadell’Agenzia delle Entrate procedette in questo senso: - ai fini delladeterminazione induttiva del reddito prese in considerazione i dati dibilancio della società presenti sul territorio provinciale di Latina edesercenti la medesima attività della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare,l’amministrazione finanziaria partì dal risultato della gestione caratteristica(differenza tra le sezioni A e B del [OSCURATO:PERSONA]) per poi verificarel’incidenza di tale risultato sul valore della produzione (sezione A del ContoEconomico), determinando un valore medio, che venne applicato al valoredi produzione dichiarato dalla parte;- ai fini IRAP, partendo dai componenti positivi di reddito della gestionecaratteristica risultanti dal bilancio depositato, l’Agenzia delle Entratedeterminò il valore della produzione lorda tenendo conto sia del costo delpersonale, così come risultante dal bilancio, sia dei componenti negativi direddito;- diversamente, ai fini IVA, considerato che la società aveva dichiaratoun volume d’affari inferiore rispetto ai ricavi delle vendite e delleprestazioni risultanti dal bilancio (voce A1), l’amministrazione finanziariaprovvide a calcolare, sulla differenza (che rappresentava ulteriorioperazioni imponibili non fatturate, registrate e dichiarate), lacorrispondente IVA con aliquota del 22% (ventidue percento); - inoltre,considerato che il diritto alla detrazione è subordinato alla registrazionedelle fatture, all’effettuazione delle liquidazioni periodiche nonché alladimostrazione dell’esistenza e inerenza delle stesse e che, nel caso dispecie, era stata preclusa la verifica di tali condizioni, non essendo stataprodotta la documentazione contabile, l’Agenzia delle Entrate recuperò atassazione anche l’IVA indebitamente detratta.Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026In considerazione dell’operazione di scissione avvenuta in data 30dicembre 2015, l’amministrazione finanziaria notificò gli stessi avvisi diaccertamento anche alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (e che ha poicambiato la propria denominazione in [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), in qualità disocietà beneficiaria della scissione e responsabile in solido ai sensi dell’art.173 del d.P.R. n. 917 del 1986 (cd.

TUIR).2.- La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò i tre avvisi diaccertamento con distinti ricorsi, nei quali eccepì: - la nullità ed illegittimitàdell’impugnato avviso di accertamento per difetto di motivazione, inviolazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, dell’art.7 l. n. 212 del 2000e dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e per difetto di prova; - la nullitàdell’avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973in relazione all’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, e al metodo diaccertamento induttivo utilizzato; - la nullità dell’accertamento con metodoinduttivo utilizzato per violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del1973; - la violazione dell’art. 2697 c.c.; - l’erroneità, infondatezza e,quindi, la nullità e illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato; -l’illegittima applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative perviolazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 472 del 1997.La CTP di Latina, dopo averli riuniti, respinse i ricorsi della contribuente.3.- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto appello lamentando che laCTP non aveva esattamente valutato i seguenti aspetti: a) agli avvisi diaccertamento non risultava allegato il p.v.c. formato dalla Guardia diciò tanto più considerando che non vi era in atti la prova che tale p.v.c.fosse stato comunque regolarmente notificato alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; b) noncorrispondeva al vero che la motivazione degli avvisi di accertamentoavesse richiamato per relationem il contenuto essenziale del p.v.c., avendoal contrario l’amministrazione finanziaria effettuato un mero e acriticoriferimento alle conclusioni proposte dalla Guardia di Finanza; c) era dareputarsi illegittimo l’accertamento induttivo parziale previsto dall’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, poiché eseguito in assenza di un’elevataNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026stessa amministrazione finanziaria aveva operato ritenendo una completainattendibilità della contabilità aziendale, ma senza che taledocumentazione contabile fosse stata mai richiesta alla società o al suorappresentante legale [OSCURATO:PERSONA]: né poteva ritenersi l’appellante comeobbligata alla conservazione della contabilità precedente alla scissionesocietaria avvenuta in data 30 dicembre 2015; e) era comunque errato ilcalcolo dei maggiori redditi contestati dall’Agenzia delle Entrate, comeemergente dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletatanell’ambito del procedimento penale a carico di D’Andrea e di Fazzino eciò, tanto più osservando che l’amministrazione finanziaria si era in realtàdiscostata dalle conclusioni espresse dalla Guardia di Finanza, inparticolare per quanto atteneva alla deducibilità dei costi necessariamenteaffrontati per conseguire determinati ricavi; f) era illegittimo il trattamentosanzionatorio applicato in carenza di qualsivoglia dolo o colparimproverabili alla società.In appello è intervenuto D’[OSCURATO:PERSONA] proponendo impugnazioneincidentale basata su tre distinti motivi, sostenendo: a) l’illegittimità dellapresunzione di distribuzione ai soci degli utili societari; b) l’illegittimitàdegli avvisi di accertamento nei confronti del socio in assenza di avvisodivenuto definitivo verso la società; c) l’illegittimità delle sanzioni applicatein assenza di dolo o colpa.Con la sentenza impugnata, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello, cosìmotivando: «l’appello principale della società non merita accoglimento,avendo la CTP valutato in modo corretto e condivisibile gli aspetticaratterizzanti l’odierna controversia.

Rispetto alle motivazioni giàproposte dalla CTP è possibile ribadire le seguenti considerazioni:

3.1. Conil primo ed il secondo motivo di gravame la appellante società eccepisce laillegittimità degli impugnati avvisi di accertamento in conseguenza dellamancata allegazione del PVC formato dalla Guardia di Finanza in data18.11.2016 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; alla quale società peraltro lostesso PVC non è stato in realtà notificato.

Le eccezioni sono infondateNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026sotto entrambi i profili, considerando che eventuali irritualità ravvisabilinella notifica del PVC non sono valutabili nell’odierno giudizio instauratonon dalla [OSCURATO:PERSONA] ma dalla diversa società [OSCURATO:PERSONA].

In ognicaso l’Ufficio, nell’esprimere la motivazione degli avvisi di accertamento,ha richiamato il contenuto essenziale del PVC.

Al riguardo la Corte diCassazione ha più volte affermato il principio che l’obbligo di motivazionedegli atti tributari può essere soddisfatto anche per relationem, cioètramite il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti,a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato, ovvero chelo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, oppure che gli atti rilevantisiano già legalmente ed integralmente conosciuti dal contribuente (cosìCass.

Ord. 4176/2019). 3.2.Con il terzo motivo di appello la societàlamenta la illegittimità dell’accertamento induttivo parziale, in quantoemesso dall’Agenzia ai sensi dell’art. 41 bis DPR 600/1973 in carenza didati certi e di elevata attendibilità.

In realtà deve rilevarsi che lacomplessiva operazione di scissione societaria denota particolari criticitàtanto che, come rilevato dalla Guardia di Finanza, l’intera documentazionecontabile della società era stata consegnata dal suo precedenteamministratore, il già nominato Sig.

D’[OSCURATO:PERSONA], al nuovoamministratore Sig. [OSCURATO:PERSONA], peraltro risultato poi assolutamenteirreperibile. 3.3.Considerazione questa che permette altresì di superarel’ulteriore eccezione della appellante circa la illegittimità della valutazione,operata dall’Agenzia, in ordine alla inattendibilità di una contabilitàaziendale mai richiesta alla società.

Va infatti ulteriormente valutato chegli avvisi di accertamento sono stati emessi in forza di quanto previstodall’art. 39 comma secondo DPR 600/73; e cioè avvalendosi anche dipresunzioni prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza previstidall’art. 2729 codice civile quando il contribuente non ha tenuto o hacomunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili, ovveroquando le stesse scritture non sono disponibili per causa di forza maggiore(sul punto Cass. 28559/2021).

3.4. Con il quinto motivo di gravame lasocietà ha eccepito la erroneità della determinazione dei maggiori redditiNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026ascrivibili alla società, attese le risultanze della perizia sottoscritta dal Dr.[OSCURATO:PERSONA], quale consulente tecnico d’ufficio nominato nell’ambitodel procedimento penale iscritto ai nomi del D’Andrea e del Fazzino.

Infattiil CTU ha espresso considerazioni del tutto differenti rispetto a quellerilevanti nel processo tributario, dovendosi con tutta evidenza in sedepenale pervenire ad accertare la sussistenza di una ipotesi di reato.

Tantoè vero che lo stesso CTU ha apertamente riflettuto sul fatto che il giudicepenale può pervenire ad una quantificazione dell’imposta eventualmenteevasa diversa rispetto a quella accertata dall’Amministrazione finanziariain forza delle norme disciplinanti la sua attività di accertamento.

Al riguardopuò ulteriormente rammentarsi che decisiva rilevanza non può attribuirsial fatto che nei confronti del legale rappresentante della società sia stataemessa in sede penale una sentenza di assoluzione, ovvero che ilprocedimento penale si sia concluso con un decreto di archiviazione.

Infattipiù volte la Corte di Cassazione ha ribadito la vigenza del principio diautonomia tra il processo penale e quello tributario, stante oltre tutto leprofonde differenze tra i due riti (in tal senso tra le tante Cass.53636/2017).

Basti al proposito pensare al divieto della prova testimonialesancito nel processo tributario dall’art. 7 comma 4 DL.gs 546/92, mentreil giudice penale non potrà mai avvalersi di presunzioni al fine di affermarela responsabilità di un imputato.

3.5. Con l’ultimo motivo di appello lasocietà ha contestato la legittimità del trattamento sanzionatorio, in quantoapplicato in assenza di dolo o colpa.

Anche tale eccezione è tuttaviainfondata, considerando che l’art. 5 DL.gs 472/1997 consente lairrogazione delle sanzioni anche in presenza di una colpa lieverimproverabile al trasgressore, cui spetta l’onere di dimostrare l’assenza diqualsivoglia sua partecipazione soggettiva.

Laddove nel caso di specie allasocietà, che nulla ha dimostrato in senso contrario, appare ascrivibilequanto meno una colpa grave.».Infine, l’appello incidentale di D’[OSCURATO:PERSONA] è stato dichiaratoinammissibile per tardività.Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/20264.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, la contribuente societàAppalti [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) proponericorso per cassazione, affidato a quattro motivi.5.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6.- Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con le qualiha chiesto il rigetto del ricorso.7.- Con ordinanza interlocutoria del 16 aprile 2024, è stata dispostal’integrazione del contraddittorio nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 331 c.p.c., il quale tuttavia, pur all’esito dell’ottemperanza a taleordine da parte della ricorrente, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1297c.c., dell’art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 7 l. n. 212del 2000 e dell’art. 3 l. n. 241 del 1990.Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata presenterebbe unevidente motivo di censura laddove da essa emerge chiaramente che igiudici dell’appello, in maniera del tutto erronea e illegittima, avrebberoritenuto che le eccezioni proposte dalla società contribuente in merito alleviolazioni normative dell’iter procedimentale dell’accertamento,commesse dai verificatori nei confronti della società obbligata principaleEdil [OSCURATO:SOCIETA]. non fossero opponibili dalla responsabile in solido [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione) nel giudiziodi impugnazione dell’avviso di accertamento alla stessa notificato inqualità di responsabile solidale ex art. 173, comma 12, d.P.R. n. 917 del1986 (cd.

TUIR).In sostanza così decidendo, i giudici della CTR avrebbero interpretatoerroneamente l’art. 1297 c.c., violando tale norma e gli insegnamenti dellagiurisprudenza di legittimità, finendo con il precludere alla societàobbligata in solido [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione), beneficiaria della scissione ed odierna ricorrente, di farlegittimamente valere le eccezioni e argomentazioni difensive inerenti iNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026fatti e gli atti che concernono l’esistenza del credito tributario e che siriflettono pienamente nella sfera di tutti i soggetti del rapporto solidale,per quanto si siano spiegati verso uno solo di essi, cioè l’obbligatoprincipale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (società scissa).Conseguentemente, la CTR non avrebbe minimamente valutato leargomentazioni difensive proposte dalla società obbligata in solido ed oggiricorrente, aderendo del tutto acriticamente alle controdeduzioni difensivedell’amministrazione finanziaria.Aggiungasi che, secondo la prospettazione sviluppata nel ricorso percassazione, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (oggi Appalti generali S.r.l. inliquidazione) era stata destinataria dell’avviso di accertamento nondirettamente, ma solamente quale obbligata in solido con la societàaccertata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

I giudici di secondo grado avrebbero dovutoesaminare le dette eccezioni e rilevare che l’amministrazione finanziarianon era stata in grado di fornire la prova che il p.v.c. richiamato nell’avvisodi accertamento, fosse stato regolarmente notificato a [OSCURATO:PERSONA],legale rappresentante della società accertata ed obbligata principale [OSCURATO:SOCIETA]. e, più in particolare, mancava la prova della richiesta deimilitari della Guardia di Finanza della documentazione contabile edamministrativa della società accertata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..Peraltro, l’avviso di accertamento doveva ritenersi nullo poiché nonriproduceva il contenuto essenziale del p.v.c., limitandosi a riportaresolamente degli stralci ed operare continui richiami allo stesso, omettendocircostanze di estrema rilevanza come ad esempio la mancanza dellaprova dell’avvenuta formale notificazione a [OSCURATO:PERSONA] e della richiestaa quest’ultimo della documentazione contabile ed amministrativa ex art.32, comma 1, n. 3) e n. 4), del d.P.R. n. 600 del 1973, da cui poi erascaturito l’accertamento induttivo.

Inoltre, i giudici della CTR avevanoomesso di rilevare che l’avviso di accertamento contestato era nulloperché motivato, in modo acritico e «per relationem» rispetto al p.v.c.,né, del resto, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a eseguire unvaglio critico dell’operato della Guardia di Finanza.Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/20262.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1297 c.c.,dell’art. 39, comma 2, e dell’art. 41-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, nonchédell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972.Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata sarebbe altresìaffetta da evidente errore per aver ritenuto legittimo l’accertamento ditipo induttivo operato dall’amministrazione finanziaria, pur in totalecarenza dei presupposti di legge.Evidenzia, all’uopo, che negli avvisi di accertamento impugnatisarebbe mancata la fondamentale prova dell’avvenuta richiesta delladocumentazione contabile ed amministrativa nei confronti della societàsottoposta a verifica (cioè la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), in quanto ladocumentazione era stata richiesta a D’[OSCURATO:PERSONA], socio edamministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in liquidazione), beneficiaria della scissione, obbligata in solido e nonsottoposta a verifica.

I giudici della CTR del Lazio avrebbero dovutoverificare che l’amministrazione finanziaria avesse fornito la prova dellaregolare notificazione, da parte della Guardia di Finanza, della richiestadei documenti amministrativi e contabili e della regolare notificazione delsuccessivo p.v.c. a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore dellaEdil [OSCURATO:SOCIETA]., società sottoposta a verifica.La conseguenza di tale omessa consegna di documentazione a seguitodel predetto invito era stata l’applicazione dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972 e non dell’art. 39, comma 2, lett. c), delmedesimo d.P.R. n. 633 del 1972, come erroneamente avvenuto da partedell’amministrazione finanziaria e confermato da parte dei giudici dellaCTR nella sentenza contestata.

Inoltre, gli avvisi di accertamentoimpugnati erano stati emessi facendo riferimento a più norme in tema diaccertamento (artt. 39, 2 comma, 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 edell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972), riguardanti tre tipi di accertamentoaventi presupposti e modalità di esecuzione assolutamente contrastanti.Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/20263.- I predetti motivi, senz’altro suscettibili di essere scrutinatiunitariamente perché connessi e - in parte - sovrapponibili, sono infondati.Ed invero, giova premettere come questa Corte regolatrice, conorientamento al quale s’intende, anche in questa sede, dare pienacontinuità, ha affermato che: «In tema di scissione societaria, la societàbeneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della societàscissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla qualel’operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di talidebiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da partedell’Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesadella società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoriadella società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre,in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare lapretesa impositiva» (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 16710 del 21 giugno2019).Si è anche condivisibilmente evidenziato che «Quando sia realizzataun’operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscaliriguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall’art. 173,comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, e confermata, quanto alle sommedovute per violazioni tributarie, dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta inveceai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c.,in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, siestende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le societàpartecipanti all’operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonioassegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento siacostituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all’esigenza diun’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionaledi pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità,come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018»(Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 3233 del 10 febbraio 2021; Cass. civ.,Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026sentenza n. 13717 del 16 maggio 2024; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n.31591 del 6 dicembre 2018).Già in precedenza la Corte di legittimità aveva incisivamentepuntualizzato che «i procedimenti riguardanti gli obblighi tributariconcernenti periodi d’imposta anteriori alla scissione di società sono svoltinei confronti della società scissa, se si sia trattato di scissione parziale, edi quella designata, se la scissione sia stata totale, ma possono essereadottati i provvedimenti cautelari e compiute tutte le attività di riscossioneanche nei confronti delle beneficiarie solidalmente responsabili, ai sensidell’art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, “ratione temporis”vigente, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l’Amministrazione,salva la possibilità per quelle beneficiarie di partecipare ai relativiprocedimenti e prendere visione degli atti.

Pertanto, notificato l’avviso diaccertamento nei confronti della società scissa o designata, anche in epocasuccessiva all’efficacia della scissione, non vi è necessità di rinnovare lanotifica, né di integrare il contenuto della cartella di pagamento neiconfronti delle società beneficiarie suddette» (Cass. civ., Sez. 5, sentenzan. 23342 del 16 novembre 2016).In buona sostanza, per i debiti fiscali della società scissa relativi aperiodi d’imposta anteriori all’operazione rispondono solidalmente edillimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, come confermal’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, che, con riguardo allesomme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dallasocietà scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie,differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alleobbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506-bis, comma 2, e2506-quater, comma 3, c.c., prevedono precisi limiti.In tale quadro, come affermato nel citato precedente del 2016, inrelazione agli avvisi di accertamento notificati alla società scissa primadella scissione, non è necessario reiterare la notifica degli stessi allasocietà beneficiaria ai fini dell’avanzamento del procedimento diNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026accertamento e di riscossione (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 13059 del24 giugno 2015).Si tratta di orientamento fondato su quanto stabilito dall’art. 173,comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986 (cd.

TUIR), secondo cui i controlli ed iprocedimenti accertativi sono svolti nei confronti della società scissa o, incaso di scissione totale, di quella designata; fermo restando che le altresocietà coobbligate «hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimentie di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altriadempimenti per l’amministrazione».La disposizione normativa - volta a garantire un ruolo partecipativo incapo alle società solidalmente responsabili per i debiti della società scissa- risulta conforme alla natura stessa dell’operazione straordinaria inquestione, nella quale la società beneficiaria, indipendentemente dalla suadistinta soggettività e personalità giuridica, ha modo di acquisire,società scissa, del resto normalmente descritta nel progetto di scissione.E non v’è dubbio che in tale sfera di conoscenza rientrino anche lependenze tributarie già contestate alla società scissa con motivati avvisidi accertamento.

Da ciò consegue come - per effetto sia del suddetto ruolopartecipativo ed informativo, sia dell’ordinaria conoscenza della situazionedebitoria acquisita o acquisibile dalla società beneficiaria - quest’ultimapossa essere richiesta del pagamento dall’amministrazione finanziariamediante la notificazione di una cartella facente riferimento essenziale allapretesa, e pur in assenza di previa emissione di ruolo, ovvero notificazionediretta di atto impositivo riproduttivo di quello già emesso nei confrontidella società scissa.

Peraltro, la società beneficiaria della scissione nonrisulta assistita, nel rapporto impositivo, da alcun beneficio di preventivaescussione della società scissa, dal momento che quest’ultimo non èprevisto dalla disciplina tributaria.Va affermato, inoltre, che l’art. 173 del d.P.R. n. 917 del 1986 -disposizione inserita nella disciplina delle imposte dei redditi in quanto talesettore del diritto delle imposizioni è il più interessato ai fini delleNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026operazioni di scissione, ma nei commi indicati da qualificarsi norma didiritto tributario generale, anche alla luce del tenore testuale degli stessi- esclude il sussistere di tali requisiti motivazionali ulteriori.

Invero, fermoil principio già affermato in giurisprudenza secondo cui, in base a taledisposizione normativa, non è necessario reiterare la notificazionedell’avviso di accertamento alla società beneficiaria della scissione ai finidell’avanzamento del procedimento di riscossione, deve precisarsi chesecondo lo stesso art. 173, comma 13, per le debenze tributarie anteriorialla scissione parziale, «gli accertamenti e ogni altro procedimento ... sonosvolti nei confronti della società scissa» (salva, nella scissione totale, laprosecuzione presso la designata in sede di operazione societaria o, inmancanza, individuata secondo un criterio obiettivo legale), mentre lesocietà beneficiarie, obbligate in ogni tipologia di scissione solidalmente«ipso iure» e assoggettate anche ai provvedimenti cautelariconsequenziali, hanno meramente «facoltà di partecipare ai suddettiprocedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti», ciò che -responsabilizzando gli organi della società beneficiaria che dalla scissatraggono la loro ragion d’essere - implica che nessuno specifico ulterioreonere di comunicazione sussiste a carico dell’ente impositore (o, per esso,del concessionario per la riscossione), una volta che i passaggiprocedimentali previsti siano stati attuati nei confronti della scissa.In altri termini, la creazione di uno o più nuovi soggetti giuridiciall’esito della scissione resta indifferente ai fini tributari, salvo che - fermarestando la responsabilità della scissa o della società beneficiariadesignata - per la responsabilità, altrimenti insussistente, dellepartecipanti quali condebitrici solidali a prescindere dai limiti di cui all’art.2506-quater c.c. e per la prosecuzione nei confronti di questedell’accertamento e della riscossione, anche previ atti cautelari.In tale quadro, ben si colloca l’espressione del testo normativosecondo cui i procedimenti di accertamento (e riscossione) sono svolti neiconfronti della scissa, salva la facoltà di informarsi e partecipare degliNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026organi della beneficiaria, «senza oneri di avvisi o di altri adempimenti perl’Amministrazione».In tal senso, la disciplina eccezionale in parola non consente di tenerein alcun conto della diversa personalità giuridica della società beneficiariae dell’esigenza, che ne deriverebbe, per cui gli organi di questa dovrebberoessere informati, con la cartella, del precedente avviso di accertamentosoggettivamente loro ignoto; come già in altri termini esplicato, a frontedi una oggettiva conoscibilità degli atti in base alla prosecuzione di vitasocietaria tra scissa e partecipanti, alla eventuale soggettiva carenzainformativa la legge sopperisce, con scelta non irrazionale e conforme alprincipio di buon andamento dell’amministrazione, non già con unaccresciuto onere informativo e motivazionale a carico dell’apparatoerariale, bensì attraverso una facoltà di partecipazione della societàbeneficiaria ai procedimenti concernenti la scissa che potrebberocoinvolgere la responsabilità solidale della beneficiaria; procedimenti deiquali gli organi della beneficiaria peraltro, come pure detto, sonoordinariamente edotti o possono esserlo usando la debita diligenza.Necessita osservare che, come è stato precisato da questa Corte, laresponsabilità concernente il debito d’imposta della società beneficiariadella scissione parziale non è un’obbligazione da fatto proprio, ma èpropria, e scaturisce direttamente dalla legge, pur non avendo labeneficiaria realizzato il fatto indice di capacità contributiva (Cass. civ.,Sez. 5, ordinanza n. 32469 del 3 novembre 2022).Tale essendo il quadro della disciplina di riferimento, conseguel’infondatezza dei rilievi mossi dalla società beneficiaria, con riferimentoalla mancata prova della notifica del p.v.c. richiamato nell’avviso diaccertamento a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della societàaccertata ed obbligata principale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e alla prova dellarichiesta dei militari della Guardia di Finanza della documentazionecontabile ed amministrativa della società accertata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..Ed invero, rileva in modo significativo quanto riportato a pag. 2 dellasentenza impugnata, sulla complessiva operazione di scissione societaria:Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026la scissione parziale era stata realizzata in data 30 dicembre 2015, quandoancora rappresentante legale della società scissa era D’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA] era diventato legale rappresentante della scissa dal 18giugno 2016 e seppure iscritto all’AIRE del Comune di Verona dal 22ottobre 1996 e residente in Spagna, era risultato irreperibile: cfr.,all’uopo, il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, alla pag.4), poi divenuto rappresentante legale della società beneficiaria, e laGuardia di Finanza aveva iniziato, in data 26 ottobre 2016, una verificagenerale nei confronti della società scissa ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) alla presenzadi D’[OSCURATO:PERSONA], che si era conclusa con processo verbale diconstatazione redatto in data 18 novembre 2016 nei confronti dellasocietà scissa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Dal che rileva la legittimità della proceduraseguita dai militari della Guardia di Finanza che dapprima si sono recatipresso la sede della società, sostanzialmente non rinvenendola, e dopohanno accertato che il legale rappresentante della società ([OSCURATO:PERSONA])si era reso irreperibile fuori dall’Italia non indicando alcun indirizzo ai sensidell’art. 60, comma 1, lett. e-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 che disponeche «è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e nonvi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituitoun rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con lemodalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazionedegli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegnadell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degliavviso di ricevimento».

Rileva, altresì, oltre al comma 13 più volterichiamato, anche il comma 14, dell’art. 173 d.P.R. n. 917 del 1986 (cd.TUIR) che dispone che «Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissao quella designata debbono indicare, a richiesta degli organidell’Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sonoconservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, lescritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relativealla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti delNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026suo patrimonio trasferite o rimaste.

In caso di conservazione presso terziestranei alla operazione deve essere inoltre esibita l’attestazione di cuiall’articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633.

Se la società scissa o quella designata nonadempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongonoall’accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, siapplicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo».La censura, peraltro, laddove contesta che l’avviso di accertamentodoveva ritenersi nullo poiché non riproducente il contenuto essenziale delp.v.c., limitandosi a riportare solamente degli stralci ed operare continuirichiami allo stesso trascura di considerare il consolidato orientamento diquesta Corte regolatrice secondo cui «nel regime introdotto dall’art. 7della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’obbligo di motivazione degli attitributari può essere adempiuto anche «per relationem», ovverosiamediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti odocumenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso neriproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto,contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficientiper sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazioneconsente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacatogiurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato neiquali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi dellamotivazione del provvedimento» (Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 21066dell’11 settembre 2017; Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 9323 dell’11aprile 2017).Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto richiamatodall’avviso di accertamento non si realizza necessariamente, con lapedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contesto dell’attoimpositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva,del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutatodall’amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesaimpositiva.

Peraltro, i giudici di secondo grado, hanno compiuto taleNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026accertamento in fatto, ad integrazione delle motivazioni già proposte dallaCTP (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), la quale aveva espressamenteaffermato che l’avviso di accertamento era motivato e che lo stessoriproduceva il contenuto essenziale del PVC redatto dalla Guardia diintegralmente il contenuto della sentenza di primo grado).

Infine, varilevato che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano statiriprodotti nella loro parte essenziale nell’avviso di accertamento, conesclusione, di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legaleconoscenza (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 407 del 14 gennaio 2015;Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 18073 del 2 luglio 2008), così nel caso inesame dove, come già detto, i giudici di merito hanno affermato che ilp.v.c. inerente la verifica fiscale era stato consegnato al sig.

D’AndreaMarco (cfr., all’uopo, sempre la pag. 4 della sentenza impugnata).La sentenza impugnata, in ultimo, conformemente ai principi affermatida questa Corte regolatrice, ha chiarito che l’accertamento induttivo avevatrovato origine dalla mancata produzione delle scritture contabili, sottratteo comunque non disponibili per causa di forza maggiore.

Va precisato, atal proposito, che ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del1973 (norma specificamente richiamata dai giudici di secondo grado), ladeterminazione del reddito di impresa può essere compiutadall’amministrazione finanziaria prescindendo dalle presunzioni dotate deicaratteri della gravità, precisione e concordanza, quando le omissioni e lefalse o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente commaovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbaledi ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibilinel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie propriedi una contabilità sistematica.

Si tratta, dunque, di una metodologia dicontrollo che può essere attivata dall’amministrazione finanziaria soltantoal ricorrere di precise condizioni caratterizzate da irregolarità estreme ocomunque gravissime ed è in tali circostanze che i verificatori hannofacoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio eNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026delle scritture contabili nei casi in cui siano esistenti e di utilizzare, oltreche prove dirette, anche elementi indiziari connotati da una valenzadimostrativa non particolarmente pregnante, vale a dire presunzioni privedei requisiti di gravità, precisione e concordanza, cd. presunzionisemplicissime.

In siffatto contesto, il discrimine tra l’accertamentocondotto con il metodo analitico-induttivo e con il metodo induttivo purova ricercato nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dallescritture contabili.

Ed invero, nel primo caso, l’incompletezza, falsità oinesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescinderedalle scritture contabili, essendo legittimata l’amministrazione finanziariaaccertatrice a completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini delladimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito nondichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati, anchepresunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 2729 c.c..

Nelsecondo caso, invece, le omissioni o le false o inesatte indicazioni risultanotali da inficiare l’attendibilità - e dunque l’utilizzabilità, ai finidell’accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentementeregolari), con la conseguenza che in questo caso l’Amministrazionefinanziaria può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancioe delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinarel’imponibile in base ad elementi meramente indiziari ancorché inidonei adassurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass. civ., Sez.4, ordinanza n. 33604 del 18 dicembre 2019).Va, in ultimo, disatteso il profilo alla censura relativo alla violazionedell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (norma anche questacorrettamente indicata nell’avviso di accertamento, unitamente all’art. 39,comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di accertamento induttivo eall’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di detrazione IVA), avendoquesta Corte regolatrice chiarito che «L’accertamento parziale di cui all’artt. 41 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non costituisce un metodo diaccertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 delD.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, bensì unaNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026modalità procedurale che ne segue le stesse regole.

Tale accertamentodifferisce da quello ordinario in ragione della disponibilità, in capoall’Amministrazione, di elementi, non necessariamente provenienti dasegnalazione di soggetti ad essa estranei, ben potendo derivare anche dafonti interne, idonei a dare contezza della sussistenza, a qualsiasi titolo,di attendibili posizioni debitorie, senza richiedere, in ragione della lorooggettiva consistenza, l’esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispettoa quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto dellasegnalazione, per modo che il confezionamento dell’atto risulta possibilesulla base della sola segnalazione senza necessità di ulterioreapprofondimento» (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 12854 del 22 aprile2022; Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 27788 del 4 dicembre 2020) e che«L’accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguirefinalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce unmetodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt.38 e 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972,bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui puòbasarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso puòessere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare»(Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 28681 del 7 novembre 2019; Cass. civ.,Sez. 5, sentenza n. 21984 del 28 ottobre 2015).4.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c.,nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti e omessa valutazione delle risultanzeistruttorie.Specificamente, si tratterebbe della perizia tecnico-contabile inrelazione alla ricostruzione dell’ammontare dell’IVA evasa, elaborata dalconsulente tecnico d’ufficio della Procura della Repubblica presso ilTribunale di Latina e dallo stesso depositata nel procedimento penale acarico di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, i giudici della CTRNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026avrebbero aderito acriticamente alle argomentazioni dell’amministrazionefinanziaria, condividendone l’operato, omettendo ogni concreta e realevalutazione circa le argomentazioni difensive e le contestazioni sollevatedalla società odierna ricorrente, nonché in ordine ai documenti probatoridalla stessa prodotti (la perizia tecnico-contabile).

In particolare, lasocietà aveva contestato il metodo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate perla determinazione in via induttiva del reddito della società e per il calcolodelle maggiori imposte, fornendo una serie di contestazioni precise epuntuali, rilevando l’erroneità dei criteri utilizzati dall’amministrazionefinanziaria e la carenza di sostegno probatorio ai calcoli elaborati dallapredetta (cfr., all’uopo, pagg 25-35 del ricorso per cassazione), che igiudici di secondo grado non avevano tenuto in considerazione.5.- Il motivo è manifestamente inammissibile.In primo luogo, con espresso riguardo alla censura ex art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., esso non indica alcun profilo di violazione o falsaapplicazione delle norme indicate.

Soprattutto, dalla lettura e disamina ditale motivo (che si dipana per circa dieci pagine - dalla 25 alla 35 - delricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità) non è datocogliere, con riguardo agli artt. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R.n. 633 del 1972, la prospettazione di alcuna violazione o falsaapplicazione, ulteriore rispetto a quelle già denunciate con il secondomotivo di ricorso e sull’infondatezza delle quali si è già sopra ampiamenteargomentato.

Né, del resto, risulta denunciata alcuna specifica violazionedell’art. 2697 c.c., dovendosi, anche in questa sede, ribadire il principio,più volte affermato da questa Corte di legittimità e secondo cui, in temadi ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configurasoltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova aduna parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondole regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., Sez.

T,sentenza n. 26739 del 15 ottobre 2024).Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026In secondo luogo, anche con riferimento alle doglianze - di cui all’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c. - concernente l’omesso esame di fatti decisiviper il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, il motivo oggetto discrutinio risulta inammissibile, dovendo, ancora una volta, ribadirsi che«Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art.360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass., Sez. 3,ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023).Nella specie, infatti, le ragioni addotte dalla sentenza impugnata asostegno del rigetto dell’appello non possono considerarsi differenti daquelle sviluppate dal giudice di prime cure, avendo la CTR confermato lalegittimità della pretesa tributaria esercitata nei riguardi dell’odiernaricorrente.Del resto, non va trascurato il principio secondo cui «Ricorre l’ipotesidi «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisionedi secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado,ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.»(Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 7724 del 9 marzo 2022).6.

Con il quarto (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 5 e 16 d.lgs. n. 472 del 1997.Sostiene, al riguardo, che la CTR avrebbe errato nel ritenere - quantoalle sanzioni - la colpa a carico della società coobbligata in solido che,essendo sorta solo a seguito della scissione, all’epoca dei fatti era ancoraNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026inesistente, con conseguente impossibilità di addebitarle le violazionicontestate.E ciò, in quanto l’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 subordina la punibilitàdelle violazioni tributarie oltre che ai principi di personalità e imputabilità,anche al principio di colpevolezza, con il quale statuisce la punibilitàdell’autore solo se è possibile riferire allo stesso un’azione dolosa ocolposa, cosicché la condotta dell’autore della violazione per esseresanzionabile «deve essere non solo cosciente e volontaria ma anchedolosa o, quanto meno, colposa» (cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo delpresente giudizio di legittimità, alla pag. 37).

Per la punibilità dell’illecitotributario non sarebbe sufficiente, dunque e secondo la prospettazionedella ricorrente, la realizzazione cosciente e volontaria dell’elementomateriale della violazione, ma occorrerebbe altresì che la condottadell’autore dell’illecito sia connotata almeno da colpa.Inoltre, il tenore letterale dell’art.16 d.lgs. n. 472 del 1997comporterebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, l’oneredell’amministrazione finanziaria di riportare e illustrare, nell’atto cheapplica la sanzione, a pena di nullità, anche le ragioni valevoli a giustificarela presenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) che connota lacondotta dell’autore della violazione.Pertanto, l’omessa illustrazione dell’elemento soggettivo dellaviolazione, nella specie avrebbe meritato di essere sanzionata con lanullità dell’atto impositivo, per vizio di motivazione.7.- La censura è manifestamente infondata.Essa, infatti, incentrandosi esclusivamente sulla lettura degli artt. 5 e16 d.lgs. n. 472 del 1997, finisce con il trascurare del tutto il datoessenziale rappresentato dall’art. 15, comma 2, dello stesso decretolegislativo, ai sensi del quale «Nei casi di scissione anche parziale disocietà od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido alpagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormentealla data dalla quale la scissione produce effetto.».Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026Orbene, come già sopra chiarito, l’art. 2506-quater, comma 3, c.c.,nello stabilire che «ciascuna società è solidalmente responsabile nei limitidel valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, deidebiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico»,introduce, in relazione ai debiti della società scissa antecedenti allascissione, un limite alla responsabilità patrimoniale delle società coinvolte.Un tale limite non trova, tuttavia, rispondenza nell’ordinamentotributario, ove è invece stabilito che, per gli obblighi della società scissariferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia della scissione,risponde anche la società beneficiaria; per questa responsabilità, valevole«per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi ed ogni altro debito»non è dunque prevista alcuna soglia quantitativa riferibile al patrimonioassegnato con l’operazione straordinaria [art. 173, commi 12 e 13, d.P.R.n. 917 del 1986 (cd.

TUIR)].Lo stesso principio viene quindi riprodotto nell’art. 15, comma 2, deld.lgs. n. 472 del 1997 già sopra menzionato che, con riguardo alle sommeda pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla societàscissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie,differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alleobbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506 bis, comma 2 e 2506quater, comma 3, c.c., prevedono limiti precisi (Cass. civ., Sez. 5,sentenza n. 13059 del 24 giugno 2015, già sopra citata).In ambito tributario, pertanto, l’istituto della responsabilità solidalevige in conformità alla regola generale di integralità e pariteticità di cuiagli artt. 1292 e 2740 c.c., con la conseguenza che - in ogni ipotesi discissione - per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’impostaanteriori alla scissione rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte lesocietà partecipi dell’operazione.La prevalenza della norma tributaria sul diverso principio desumibiledalla disciplina codicistica della scissione non determina, peraltro, alcunaviolazione di ordine costituzionale, con riguardo agli artt. 3 e 53 Cost.,Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026trattandosi di regola che accorda maggior tutela al creditore, in ossequioal principio di ragionevolezza.Ciò è quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 90del 2018, che ha respinto le questioni di legittimità dell’art. 173, comma13, d.P.R. n. 917 del 1986 (cd.

TUIR), e dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n.472 del 1997, osservando che non può predicarsi una piena equiparazionedi trattamento tra l’inadempimento delle obbligazioni civili e quello delleobbligazioni tributarie, fatte oggetto di una disciplina diversa e dedicata,donde la legittima previsione di istituti speciali volti a rafforzare la pretesatributaria ed i presupposti della sua realizzazione, e che la maggior tuteladel fisco trova rispondenza nella neutralità impositiva della scissione (inquanto operazione puramente organizzativa) e nel diritto della societàbeneficiaria escussa di agire in regresso nei confronti delle coobbligate.Sul punto, pertanto, va ribadito che questa Corte ha, in diverseoccasioni, chiarito che la società beneficiaria è solidalmente responsabileper i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriorialla data dalla quale l’operazione produce effetti e può essere richiesta delpagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da partedell’Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesadella società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoriadella società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre,in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare lapretesa impositiva (così, ad esempio, le già citate Cass. civ., Sez. 5,ordinanza n. 32469 del 3 novembre 2022; Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n.32469 del 3 novembre 2022; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 31591 del 6dicembre 2018).8.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e la società ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.9.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 18.000,00 (euro diciottomila/00), oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 18 dicembre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA].r.l.) ([OSCURATO:PERSONA]: 02857420596), rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 69C24 E472D) edelettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliata presso l’indirizzop.e.c. di quest’ultima;- controricorrente -nonchéD’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 67E27 E472U);- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion. 1350/03/2022, pubblicata il 22 marzo 2022;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18dicembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le note scritte depositate dal P.G., nella persona del dott. MauroVitiello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/20261.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che, in data 18 novembre 2016, la Guardia diconstatazione nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..Precedentemente, in data 30 dicembre 2015, era stata realizzata unascissione parziale proporzionale tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. Tale scissione aveva avuto ad oggetto la cessione del ramod’azienda relativo alla costruzione di edifici per conto proprio e per contodi terzi, incluso il movimento terra e il trasporto dei rifiuti non pericolosi.Le quote di partecipazione al capitale sociale di €. 100.000,00 (eurocentomila/00) della beneficiaria erano state inizialmente attribuite ai socidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., coniugi D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inproporzione alle quote da ognuno detenute, per poi essere cedute in data4 maggio 2016 a [OSCURATO:PERSONA] ad un valore di €. 10.000,00 (eurodiecimila/00), per effetto dell’assegnazione alla beneficiaria della scissionedi parte del patrimonio della scissa.Nella sede legale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. i militari della Guardia dipubblicitario, per cui in data 13 ottobre 2016 ritennero opportunointraprendere un controllo fiscale anche nei confronti della beneficiariadella scissione.Il rappresentante legale di quest’ultima, nonché precedenterappresentante legale e socio della scissa, D’[OSCURATO:PERSONA], dichiarò di averintrapreso l’operazione di ristrutturazione societaria dopo la proposta didi avergli consegnato la documentazione amministrativo-contabile dellaEdil [OSCURATO:SOCIETA]. relativa alle annualità precedenti alla scissione.[OSCURATO:PERSONA]Andrea, sentito in merito alla variazione sede legale della societàsottoposta a verifica, ebbe a precisare: «pur avendo sottoscritto in qualitàdi amministratore unico della società i relativi atti di trasferimento dellasede non sono in grado di indicare il luogo di effettiva ubicazione dellaNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026nuova sede in quanto di ciò si sarebbe dovuto occupare il FAZZINO che miaveva sollecitato l’adozione della decisione relativa al trasferimento disede. Preciso che il piazzale ubicato in Cisterna di Latina via della Quaglia,snc adibito a ricovero di mezzi d’opera e materiali di costruzione è nelladisponibilità della [OSCURATO:PERSONA] Srl e non ha mai formato oggetto ditrattativa col FAZZINO al fine di trasferire ivi la nuova sede legale dellaEDIL [OSCURATO:PERSONA]».[OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della verificata a far tempo dal 18giugno 2016, benché iscritto all’AIRE del Comune di Verona dal 22 ottobre1996 e residente in Spagna, risultò irreperibile.Pertanto, in considerazione del fatto che in caso di operazione discissione parziale per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’impostaprecedenti rispondono in solido, ai sensi dell’art. 173 d.P.R. n. 917 del 1986(cd. TUIR), tutte le società partecipanti alla scissione, in data 26 ottobre2016, i militari avviarono una verifica generale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. alla presenza di D’[OSCURATO:PERSONA], ex amministratore dellascissa e amministratore della beneficiaria.Oltre alla responsabilità solidale di cui all’art. 173 d.P.R. n. 917 del1986 (cd. TUIR), la Guardia di Finanza evidenziò che, con l’operazione discissione, la società scissa era stata del tutto privata della suaorganizzazione aziendale, da oltre un decennio operante nel settoredell’edilizia, mentre la beneficiaria era subentrata nell’unica attivitàimprenditoriale esercitata dalla scissa assumendo, tra l’altro, tutti idipendenti di questa.A seguito di specifica richiesta, D’[OSCURATO:PERSONA] ribadì di non avere adisposizione alcuna documentazione contabile-amministrativa degli anniprecedenti la scissione, poiché consegnata a [OSCURATO:PERSONA], soggetto deltutto irreperibile.[OSCURATO:PERSONA] di Finanza, dunque, stante la totale assenza didocumentazione contabile-amministrativa della società (per totaleirreperibilità di [OSCURATO:PERSONA] e perché la sede dichiarata consisteva in unomero spiazzo recintato), propose alla [OSCURATO:PERSONA] dell’AgenziaNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026delle Entrate competente il recupero di tutti i costi di produzione e dell’IVAdetratta, essendo impossibile verificare le condizioni di deduzione stabilitedall’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (cd. TUIR) e le condizioni per ladetrazione dell’IVA sulle operazioni passive.Con gli avvisi di accertamento oggetto di controversia, relativi agli annid’imposta 2013, 2014 e 2015, la [OSCURATO:PERSONA] di Latinadell’Agenzia delle Entrate procedette in questo senso: - ai fini delladeterminazione induttiva del reddito prese in considerazione i dati dibilancio della società presenti sul territorio provinciale di Latina edesercenti la medesima attività della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare,l’amministrazione finanziaria partì dal risultato della gestione caratteristica(differenza tra le sezioni A e B del [OSCURATO:PERSONA]) per poi verificarel’incidenza di tale risultato sul valore della produzione (sezione A del ContoEconomico), determinando un valore medio, che venne applicato al valoredi produzione dichiarato dalla parte;- ai fini IRAP, partendo dai componenti positivi di reddito della gestionecaratteristica risultanti dal bilancio depositato, l’Agenzia delle Entratedeterminò il valore della produzione lorda tenendo conto sia del costo delpersonale, così come risultante dal bilancio, sia dei componenti negativi direddito;- diversamente, ai fini IVA, considerato che la società aveva dichiaratoun volume d’affari inferiore rispetto ai ricavi delle vendite e delleprestazioni risultanti dal bilancio (voce A1), l’amministrazione finanziariaprovvide a calcolare, sulla differenza (che rappresentava ulteriorioperazioni imponibili non fatturate, registrate e dichiarate), lacorrispondente IVA con aliquota del 22% (ventidue percento); - inoltre,considerato che il diritto alla detrazione è subordinato alla registrazionedelle fatture, all’effettuazione delle liquidazioni periodiche nonché alladimostrazione dell’esistenza e inerenza delle stesse e che, nel caso dispecie, era stata preclusa la verifica di tali condizioni, non essendo stataprodotta la documentazione contabile, l’Agenzia delle Entrate recuperò atassazione anche l’IVA indebitamente detratta.Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026In considerazione dell’operazione di scissione avvenuta in data 30dicembre 2015, l’amministrazione finanziaria notificò gli stessi avvisi diaccertamento anche alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (e che ha poicambiato la propria denominazione in [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), in qualità disocietà beneficiaria della scissione e responsabile in solido ai sensi dell’art.173 del d.P.R. n. 917 del 1986 (cd. TUIR).2.- La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò i tre avvisi diaccertamento con distinti ricorsi, nei quali eccepì: - la nullità ed illegittimitàdell’impugnato avviso di accertamento per difetto di motivazione, inviolazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, dell’art.7 l. n. 212 del 2000e dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e per difetto di prova; - la nullitàdell’avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973in relazione all’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, e al metodo diaccertamento induttivo utilizzato; - la nullità dell’accertamento con metodoinduttivo utilizzato per violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del1973; - la violazione dell’art. 2697 c.c.; - l’erroneità, infondatezza e,quindi, la nullità e illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato; -l’illegittima applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative perviolazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 472 del 1997.La CTP di Latina, dopo averli riuniti, respinse i ricorsi della contribuente.3.- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto appello lamentando che laCTP non aveva esattamente valutato i seguenti aspetti: a) agli avvisi diaccertamento non risultava allegato il p.v.c. formato dalla Guardia diciò tanto più considerando che non vi era in atti la prova che tale p.v.c.fosse stato comunque regolarmente notificato alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; b) noncorrispondeva al vero che la motivazione degli avvisi di accertamentoavesse richiamato per relationem il contenuto essenziale del p.v.c., avendoal contrario l’amministrazione finanziaria effettuato un mero e acriticoriferimento alle conclusioni proposte dalla Guardia di Finanza; c) era dareputarsi illegittimo l’accertamento induttivo parziale previsto dall’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, poiché eseguito in assenza di un’elevataNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026stessa amministrazione finanziaria aveva operato ritenendo una completainattendibilità della contabilità aziendale, ma senza che taledocumentazione contabile fosse stata mai richiesta alla società o al suorappresentante legale [OSCURATO:PERSONA]: né poteva ritenersi l’appellante comeobbligata alla conservazione della contabilità precedente alla scissionesocietaria avvenuta in data 30 dicembre 2015; e) era comunque errato ilcalcolo dei maggiori redditi contestati dall’Agenzia delle Entrate, comeemergente dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletatanell’ambito del procedimento penale a carico di D’Andrea e di Fazzino eciò, tanto più osservando che l’amministrazione finanziaria si era in realtàdiscostata dalle conclusioni espresse dalla Guardia di Finanza, inparticolare per quanto atteneva alla deducibilità dei costi necessariamenteaffrontati per conseguire determinati ricavi; f) era illegittimo il trattamentosanzionatorio applicato in carenza di qualsivoglia dolo o colparimproverabili alla società.In appello è intervenuto D’[OSCURATO:PERSONA] proponendo impugnazioneincidentale basata su tre distinti motivi, sostenendo: a) l’illegittimità dellapresunzione di distribuzione ai soci degli utili societari; b) l’illegittimitàdegli avvisi di accertamento nei confronti del socio in assenza di avvisodivenuto definitivo verso la società; c) l’illegittimità delle sanzioni applicatein assenza di dolo o colpa.Con la sentenza impugnata, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello, cosìmotivando: «l’appello principale della società non merita accoglimento,avendo la CTP valutato in modo corretto e condivisibile gli aspetticaratterizzanti l’odierna controversia. Rispetto alle motivazioni giàproposte dalla CTP è possibile ribadire le seguenti considerazioni: 3.1. Conil primo ed il secondo motivo di gravame la appellante società eccepisce laillegittimità degli impugnati avvisi di accertamento in conseguenza dellamancata allegazione del PVC formato dalla Guardia di Finanza in data18.11.2016 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; alla quale società peraltro lostesso PVC non è stato in realtà notificato. Le eccezioni sono infondateNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026sotto entrambi i profili, considerando che eventuali irritualità ravvisabilinella notifica del PVC non sono valutabili nell’odierno giudizio instauratonon dalla [OSCURATO:PERSONA] ma dalla diversa società [OSCURATO:PERSONA]. In ognicaso l’Ufficio, nell’esprimere la motivazione degli avvisi di accertamento,ha richiamato il contenuto essenziale del PVC. Al riguardo la Corte diCassazione ha più volte affermato il principio che l’obbligo di motivazionedegli atti tributari può essere soddisfatto anche per relationem, cioètramite il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti,a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato, ovvero chelo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, oppure che gli atti rilevantisiano già legalmente ed integralmente conosciuti dal contribuente (cosìCass. Ord. 4176/2019). 3.2.Con il terzo motivo di appello la societàlamenta la illegittimità dell’accertamento induttivo parziale, in quantoemesso dall’Agenzia ai sensi dell’art. 41 bis DPR 600/1973 in carenza didati certi e di elevata attendibilità. In realtà deve rilevarsi che lacomplessiva operazione di scissione societaria denota particolari criticitàtanto che, come rilevato dalla Guardia di Finanza, l’intera documentazionecontabile della società era stata consegnata dal suo precedenteamministratore, il già nominato Sig. D’[OSCURATO:PERSONA], al nuovoamministratore Sig. [OSCURATO:PERSONA], peraltro risultato poi assolutamenteirreperibile. 3.3.Considerazione questa che permette altresì di superarel’ulteriore eccezione della appellante circa la illegittimità della valutazione,operata dall’Agenzia, in ordine alla inattendibilità di una contabilitàaziendale mai richiesta alla società. Va infatti ulteriormente valutato chegli avvisi di accertamento sono stati emessi in forza di quanto previstodall’art. 39 comma secondo DPR 600/73; e cioè avvalendosi anche dipresunzioni prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza previstidall’art. 2729 codice civile quando il contribuente non ha tenuto o hacomunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili, ovveroquando le stesse scritture non sono disponibili per causa di forza maggiore(sul punto Cass. 28559/2021). 3.4. Con il quinto motivo di gravame lasocietà ha eccepito la erroneità della determinazione dei maggiori redditiNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026ascrivibili alla società, attese le risultanze della perizia sottoscritta dal Dr.[OSCURATO:PERSONA], quale consulente tecnico d’ufficio nominato nell’ambitodel procedimento penale iscritto ai nomi del D’Andrea e del Fazzino. Infattiil CTU ha espresso considerazioni del tutto differenti rispetto a quellerilevanti nel processo tributario, dovendosi con tutta evidenza in sedepenale pervenire ad accertare la sussistenza di una ipotesi di reato. Tantoè vero che lo stesso CTU ha apertamente riflettuto sul fatto che il giudicepenale può pervenire ad una quantificazione dell’imposta eventualmenteevasa diversa rispetto a quella accertata dall’Amministrazione finanziariain forza delle norme disciplinanti la sua attività di accertamento. Al riguardopuò ulteriormente rammentarsi che decisiva rilevanza non può attribuirsial fatto che nei confronti del legale rappresentante della società sia stataemessa in sede penale una sentenza di assoluzione, ovvero che ilprocedimento penale si sia concluso con un decreto di archiviazione. Infattipiù volte la Corte di Cassazione ha ribadito la vigenza del principio diautonomia tra il processo penale e quello tributario, stante oltre tutto leprofonde differenze tra i due riti (in tal senso tra le tante Cass.53636/2017). Basti al proposito pensare al divieto della prova testimonialesancito nel processo tributario dall’art. 7 comma 4 DL.gs 546/92, mentreil giudice penale non potrà mai avvalersi di presunzioni al fine di affermarela responsabilità di un imputato. 3.5. Con l’ultimo motivo di appello lasocietà ha contestato la legittimità del trattamento sanzionatorio, in quantoapplicato in assenza di dolo o colpa. Anche tale eccezione è tuttaviainfondata, considerando che l’art. 5 DL.gs 472/1997 consente lairrogazione delle sanzioni anche in presenza di una colpa lieverimproverabile al trasgressore, cui spetta l’onere di dimostrare l’assenza diqualsivoglia sua partecipazione soggettiva. Laddove nel caso di specie allasocietà, che nulla ha dimostrato in senso contrario, appare ascrivibilequanto meno una colpa grave.».Infine, l’appello incidentale di D’[OSCURATO:PERSONA] è stato dichiaratoinammissibile per tardività.Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/20264.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, la contribuente societàAppalti [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) proponericorso per cassazione, affidato a quattro motivi.5.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6.- Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con le qualiha chiesto il rigetto del ricorso.7.- Con ordinanza interlocutoria del 16 aprile 2024, è stata dispostal’integrazione del contraddittorio nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 331 c.p.c., il quale tuttavia, pur all’esito dell’ottemperanza a taleordine da parte della ricorrente, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1297c.c., dell’art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 7 l. n. 212del 2000 e dell’art. 3 l. n. 241 del 1990.Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata presenterebbe unevidente motivo di censura laddove da essa emerge chiaramente che igiudici dell’appello, in maniera del tutto erronea e illegittima, avrebberoritenuto che le eccezioni proposte dalla società contribuente in merito alleviolazioni normative dell’iter procedimentale dell’accertamento,commesse dai verificatori nei confronti della società obbligata principaleEdil [OSCURATO:SOCIETA]. non fossero opponibili dalla responsabile in solido [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione) nel giudiziodi impugnazione dell’avviso di accertamento alla stessa notificato inqualità di responsabile solidale ex art. 173, comma 12, d.P.R. n. 917 del1986 (cd. TUIR).In sostanza così decidendo, i giudici della CTR avrebbero interpretatoerroneamente l’art. 1297 c.c., violando tale norma e gli insegnamenti dellagiurisprudenza di legittimità, finendo con il precludere alla societàobbligata in solido [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione), beneficiaria della scissione ed odierna ricorrente, di farlegittimamente valere le eccezioni e argomentazioni difensive inerenti iNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026fatti e gli atti che concernono l’esistenza del credito tributario e che siriflettono pienamente nella sfera di tutti i soggetti del rapporto solidale,per quanto si siano spiegati verso uno solo di essi, cioè l’obbligatoprincipale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (società scissa).Conseguentemente, la CTR non avrebbe minimamente valutato leargomentazioni difensive proposte dalla società obbligata in solido ed oggiricorrente, aderendo del tutto acriticamente alle controdeduzioni difensivedell’amministrazione finanziaria.Aggiungasi che, secondo la prospettazione sviluppata nel ricorso percassazione, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (oggi Appalti generali S.r.l. inliquidazione) era stata destinataria dell’avviso di accertamento nondirettamente, ma solamente quale obbligata in solido con la societàaccertata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. I giudici di secondo grado avrebbero dovutoesaminare le dette eccezioni e rilevare che l’amministrazione finanziarianon era stata in grado di fornire la prova che il p.v.c. richiamato nell’avvisodi accertamento, fosse stato regolarmente notificato a [OSCURATO:PERSONA],legale rappresentante della società accertata ed obbligata principale [OSCURATO:SOCIETA]. e, più in particolare, mancava la prova della richiesta deimilitari della Guardia di Finanza della documentazione contabile edamministrativa della società accertata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..Peraltro, l’avviso di accertamento doveva ritenersi nullo poiché nonriproduceva il contenuto essenziale del p.v.c., limitandosi a riportaresolamente degli stralci ed operare continui richiami allo stesso, omettendocircostanze di estrema rilevanza come ad esempio la mancanza dellaprova dell’avvenuta formale notificazione a [OSCURATO:PERSONA] e della richiestaa quest’ultimo della documentazione contabile ed amministrativa ex art.32, comma 1, n. 3) e n. 4), del d.P.R. n. 600 del 1973, da cui poi erascaturito l’accertamento induttivo. Inoltre, i giudici della CTR avevanoomesso di rilevare che l’avviso di accertamento contestato era nulloperché motivato, in modo acritico e «per relationem» rispetto al p.v.c.,né, del resto, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a eseguire unvaglio critico dell’operato della Guardia di Finanza.Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/20262.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1297 c.c.,dell’art. 39, comma 2, e dell’art. 41-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, nonchédell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972.Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata sarebbe altresìaffetta da evidente errore per aver ritenuto legittimo l’accertamento ditipo induttivo operato dall’amministrazione finanziaria, pur in totalecarenza dei presupposti di legge.Evidenzia, all’uopo, che negli avvisi di accertamento impugnatisarebbe mancata la fondamentale prova dell’avvenuta richiesta delladocumentazione contabile ed amministrativa nei confronti della societàsottoposta a verifica (cioè la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), in quanto ladocumentazione era stata richiesta a D’[OSCURATO:PERSONA], socio edamministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in liquidazione), beneficiaria della scissione, obbligata in solido e nonsottoposta a verifica. I giudici della CTR del Lazio avrebbero dovutoverificare che l’amministrazione finanziaria avesse fornito la prova dellaregolare notificazione, da parte della Guardia di Finanza, della richiestadei documenti amministrativi e contabili e della regolare notificazione delsuccessivo p.v.c. a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore dellaEdil [OSCURATO:SOCIETA]., società sottoposta a verifica.La conseguenza di tale omessa consegna di documentazione a seguitodel predetto invito era stata l’applicazione dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972 e non dell’art. 39, comma 2, lett. c), delmedesimo d.P.R. n. 633 del 1972, come erroneamente avvenuto da partedell’amministrazione finanziaria e confermato da parte dei giudici dellaCTR nella sentenza contestata. Inoltre, gli avvisi di accertamentoimpugnati erano stati emessi facendo riferimento a più norme in tema diaccertamento (artt. 39, 2 comma, 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 edell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972), riguardanti tre tipi di accertamentoaventi presupposti e modalità di esecuzione assolutamente contrastanti.Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/20263.- I predetti motivi, senz’altro suscettibili di essere scrutinatiunitariamente perché connessi e - in parte - sovrapponibili, sono infondati.Ed invero, giova premettere come questa Corte regolatrice, conorientamento al quale s’intende, anche in questa sede, dare pienacontinuità, ha affermato che: «In tema di scissione societaria, la societàbeneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della societàscissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla qualel’operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di talidebiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da partedell’Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesadella società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoriadella società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre,in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare lapretesa impositiva» (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 16710 del 21 giugno2019).Si è anche condivisibilmente evidenziato che «Quando sia realizzataun’operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscaliriguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall’art. 173,comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, e confermata, quanto alle sommedovute per violazioni tributarie, dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta inveceai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c.,in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, siestende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le societàpartecipanti all’operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonioassegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento siacostituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all’esigenza diun’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionaledi pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità,come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018»(Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 3233 del 10 febbraio 2021; Cass. civ.,Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026sentenza n. 13717 del 16 maggio 2024; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n.31591 del 6 dicembre 2018).Già in precedenza la Corte di legittimità aveva incisivamentepuntualizzato che «i procedimenti riguardanti gli obblighi tributariconcernenti periodi d’imposta anteriori alla scissione di società sono svoltinei confronti della società scissa, se si sia trattato di scissione parziale, edi quella designata, se la scissione sia stata totale, ma possono essereadottati i provvedimenti cautelari e compiute tutte le attività di riscossioneanche nei confronti delle beneficiarie solidalmente responsabili, ai sensidell’art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, “ratione temporis”vigente, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l’Amministrazione,salva la possibilità per quelle beneficiarie di partecipare ai relativiprocedimenti e prendere visione degli atti. Pertanto, notificato l’avviso diaccertamento nei confronti della società scissa o designata, anche in epocasuccessiva all’efficacia della scissione, non vi è necessità di rinnovare lanotifica, né di integrare il contenuto della cartella di pagamento neiconfronti delle società beneficiarie suddette» (Cass. civ., Sez. 5, sentenzan. 23342 del 16 novembre 2016).In buona sostanza, per i debiti fiscali della società scissa relativi aperiodi d’imposta anteriori all’operazione rispondono solidalmente edillimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, come confermal’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, che, con riguardo allesomme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dallasocietà scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie,differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alleobbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506-bis, comma 2, e2506-quater, comma 3, c.c., prevedono precisi limiti.In tale quadro, come affermato nel citato precedente del 2016, inrelazione agli avvisi di accertamento notificati alla società scissa primadella scissione, non è necessario reiterare la notifica degli stessi allasocietà beneficiaria ai fini dell’avanzamento del procedimento diNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026accertamento e di riscossione (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 13059 del24 giugno 2015).Si tratta di orientamento fondato su quanto stabilito dall’art. 173,comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986 (cd. TUIR), secondo cui i controlli ed iprocedimenti accertativi sono svolti nei confronti della società scissa o, incaso di scissione totale, di quella designata; fermo restando che le altresocietà coobbligate «hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimentie di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altriadempimenti per l’amministrazione».La disposizione normativa - volta a garantire un ruolo partecipativo incapo alle società solidalmente responsabili per i debiti della società scissa- risulta conforme alla natura stessa dell’operazione straordinaria inquestione, nella quale la società beneficiaria, indipendentemente dalla suadistinta soggettività e personalità giuridica, ha modo di acquisire,società scissa, del resto normalmente descritta nel progetto di scissione.E non v’è dubbio che in tale sfera di conoscenza rientrino anche lependenze tributarie già contestate alla società scissa con motivati avvisidi accertamento. Da ciò consegue come - per effetto sia del suddetto ruolopartecipativo ed informativo, sia dell’ordinaria conoscenza della situazionedebitoria acquisita o acquisibile dalla società beneficiaria - quest’ultimapossa essere richiesta del pagamento dall’amministrazione finanziariamediante la notificazione di una cartella facente riferimento essenziale allapretesa, e pur in assenza di previa emissione di ruolo, ovvero notificazionediretta di atto impositivo riproduttivo di quello già emesso nei confrontidella società scissa. Peraltro, la società beneficiaria della scissione nonrisulta assistita, nel rapporto impositivo, da alcun beneficio di preventivaescussione della società scissa, dal momento che quest’ultimo non èprevisto dalla disciplina tributaria.Va affermato, inoltre, che l’art. 173 del d.P.R. n. 917 del 1986 -disposizione inserita nella disciplina delle imposte dei redditi in quanto talesettore del diritto delle imposizioni è il più interessato ai fini delleNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026operazioni di scissione, ma nei commi indicati da qualificarsi norma didiritto tributario generale, anche alla luce del tenore testuale degli stessi- esclude il sussistere di tali requisiti motivazionali ulteriori. Invero, fermoil principio già affermato in giurisprudenza secondo cui, in base a taledisposizione normativa, non è necessario reiterare la notificazionedell’avviso di accertamento alla società beneficiaria della scissione ai finidell’avanzamento del procedimento di riscossione, deve precisarsi chesecondo lo stesso art. 173, comma 13, per le debenze tributarie anteriorialla scissione parziale, «gli accertamenti e ogni altro procedimento ... sonosvolti nei confronti della società scissa» (salva, nella scissione totale, laprosecuzione presso la designata in sede di operazione societaria o, inmancanza, individuata secondo un criterio obiettivo legale), mentre lesocietà beneficiarie, obbligate in ogni tipologia di scissione solidalmente«ipso iure» e assoggettate anche ai provvedimenti cautelariconsequenziali, hanno meramente «facoltà di partecipare ai suddettiprocedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti», ciò che -responsabilizzando gli organi della società beneficiaria che dalla scissatraggono la loro ragion d’essere - implica che nessuno specifico ulterioreonere di comunicazione sussiste a carico dell’ente impositore (o, per esso,del concessionario per la riscossione), una volta che i passaggiprocedimentali previsti siano stati attuati nei confronti della scissa.In altri termini, la creazione di uno o più nuovi soggetti giuridiciall’esito della scissione resta indifferente ai fini tributari, salvo che - fermarestando la responsabilità della scissa o della società beneficiariadesignata - per la responsabilità, altrimenti insussistente, dellepartecipanti quali condebitrici solidali a prescindere dai limiti di cui all’art.2506-quater c.c. e per la prosecuzione nei confronti di questedell’accertamento e della riscossione, anche previ atti cautelari.In tale quadro, ben si colloca l’espressione del testo normativosecondo cui i procedimenti di accertamento (e riscossione) sono svolti neiconfronti della scissa, salva la facoltà di informarsi e partecipare degliNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026organi della beneficiaria, «senza oneri di avvisi o di altri adempimenti perl’Amministrazione».In tal senso, la disciplina eccezionale in parola non consente di tenerein alcun conto della diversa personalità giuridica della società beneficiariae dell’esigenza, che ne deriverebbe, per cui gli organi di questa dovrebberoessere informati, con la cartella, del precedente avviso di accertamentosoggettivamente loro ignoto; come già in altri termini esplicato, a frontedi una oggettiva conoscibilità degli atti in base alla prosecuzione di vitasocietaria tra scissa e partecipanti, alla eventuale soggettiva carenzainformativa la legge sopperisce, con scelta non irrazionale e conforme alprincipio di buon andamento dell’amministrazione, non già con unaccresciuto onere informativo e motivazionale a carico dell’apparatoerariale, bensì attraverso una facoltà di partecipazione della societàbeneficiaria ai procedimenti concernenti la scissa che potrebberocoinvolgere la responsabilità solidale della beneficiaria; procedimenti deiquali gli organi della beneficiaria peraltro, come pure detto, sonoordinariamente edotti o possono esserlo usando la debita diligenza.Necessita osservare che, come è stato precisato da questa Corte, laresponsabilità concernente il debito d’imposta della società beneficiariadella scissione parziale non è un’obbligazione da fatto proprio, ma èpropria, e scaturisce direttamente dalla legge, pur non avendo labeneficiaria realizzato il fatto indice di capacità contributiva (Cass. civ.,Sez. 5, ordinanza n. 32469 del 3 novembre 2022).Tale essendo il quadro della disciplina di riferimento, conseguel’infondatezza dei rilievi mossi dalla società beneficiaria, con riferimentoalla mancata prova della notifica del p.v.c. richiamato nell’avviso diaccertamento a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della societàaccertata ed obbligata principale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e alla prova dellarichiesta dei militari della Guardia di Finanza della documentazionecontabile ed amministrativa della società accertata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..Ed invero, rileva in modo significativo quanto riportato a pag. 2 dellasentenza impugnata, sulla complessiva operazione di scissione societaria:Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026la scissione parziale era stata realizzata in data 30 dicembre 2015, quandoancora rappresentante legale della società scissa era D’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA] era diventato legale rappresentante della scissa dal 18giugno 2016 e seppure iscritto all’AIRE del Comune di Verona dal 22ottobre 1996 e residente in Spagna, era risultato irreperibile: cfr.,all’uopo, il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, alla pag.4), poi divenuto rappresentante legale della società beneficiaria, e laGuardia di Finanza aveva iniziato, in data 26 ottobre 2016, una verificagenerale nei confronti della società scissa ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) alla presenzadi D’[OSCURATO:PERSONA], che si era conclusa con processo verbale diconstatazione redatto in data 18 novembre 2016 nei confronti dellasocietà scissa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Dal che rileva la legittimità della proceduraseguita dai militari della Guardia di Finanza che dapprima si sono recatipresso la sede della società, sostanzialmente non rinvenendola, e dopohanno accertato che il legale rappresentante della società ([OSCURATO:PERSONA])si era reso irreperibile fuori dall’Italia non indicando alcun indirizzo ai sensidell’art. 60, comma 1, lett. e-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 che disponeche «è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e nonvi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituitoun rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con lemodalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazionedegli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegnadell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degliavviso di ricevimento». Rileva, altresì, oltre al comma 13 più volterichiamato, anche il comma 14, dell’art. 173 d.P.R. n. 917 del 1986 (cd.TUIR) che dispone che «Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissao quella designata debbono indicare, a richiesta degli organidell’Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sonoconservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, lescritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relativealla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti delNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terziestranei alla operazione deve essere inoltre esibita l’attestazione di cuiall’articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata nonadempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongonoall’accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, siapplicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo».La censura, peraltro, laddove contesta che l’avviso di accertamentodoveva ritenersi nullo poiché non riproducente il contenuto essenziale delp.v.c., limitandosi a riportare solamente degli stralci ed operare continuirichiami allo stesso trascura di considerare il consolidato orientamento diquesta Corte regolatrice secondo cui «nel regime introdotto dall’art. 7della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’obbligo di motivazione degli attitributari può essere adempiuto anche «per relationem», ovverosiamediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti odocumenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso neriproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto,contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficientiper sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazioneconsente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacatogiurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato neiquali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi dellamotivazione del provvedimento» (Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 21066dell’11 settembre 2017; Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 9323 dell’11aprile 2017).Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto richiamatodall’avviso di accertamento non si realizza necessariamente, con lapedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contesto dell’attoimpositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva,del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutatodall’amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesaimpositiva. Peraltro, i giudici di secondo grado, hanno compiuto taleNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026accertamento in fatto, ad integrazione delle motivazioni già proposte dallaCTP (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), la quale aveva espressamenteaffermato che l’avviso di accertamento era motivato e che lo stessoriproduceva il contenuto essenziale del PVC redatto dalla Guardia diintegralmente il contenuto della sentenza di primo grado). Infine, varilevato che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano statiriprodotti nella loro parte essenziale nell’avviso di accertamento, conesclusione, di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legaleconoscenza (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 407 del 14 gennaio 2015;Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 18073 del 2 luglio 2008), così nel caso inesame dove, come già detto, i giudici di merito hanno affermato che ilp.v.c. inerente la verifica fiscale era stato consegnato al sig. D’AndreaMarco (cfr., all’uopo, sempre la pag. 4 della sentenza impugnata).La sentenza impugnata, in ultimo, conformemente ai principi affermatida questa Corte regolatrice, ha chiarito che l’accertamento induttivo avevatrovato origine dalla mancata produzione delle scritture contabili, sottratteo comunque non disponibili per causa di forza maggiore. Va precisato, atal proposito, che ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del1973 (norma specificamente richiamata dai giudici di secondo grado), ladeterminazione del reddito di impresa può essere compiutadall’amministrazione finanziaria prescindendo dalle presunzioni dotate deicaratteri della gravità, precisione e concordanza, quando le omissioni e lefalse o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente commaovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbaledi ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibilinel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie propriedi una contabilità sistematica. Si tratta, dunque, di una metodologia dicontrollo che può essere attivata dall’amministrazione finanziaria soltantoal ricorrere di precise condizioni caratterizzate da irregolarità estreme ocomunque gravissime ed è in tali circostanze che i verificatori hannofacoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio eNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026delle scritture contabili nei casi in cui siano esistenti e di utilizzare, oltreche prove dirette, anche elementi indiziari connotati da una valenzadimostrativa non particolarmente pregnante, vale a dire presunzioni privedei requisiti di gravità, precisione e concordanza, cd. presunzionisemplicissime. In siffatto contesto, il discrimine tra l’accertamentocondotto con il metodo analitico-induttivo e con il metodo induttivo purova ricercato nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dallescritture contabili. Ed invero, nel primo caso, l’incompletezza, falsità oinesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescinderedalle scritture contabili, essendo legittimata l’amministrazione finanziariaaccertatrice a completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini delladimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito nondichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati, anchepresunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 2729 c.c.. Nelsecondo caso, invece, le omissioni o le false o inesatte indicazioni risultanotali da inficiare l’attendibilità - e dunque l’utilizzabilità, ai finidell’accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentementeregolari), con la conseguenza che in questo caso l’Amministrazionefinanziaria può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancioe delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinarel’imponibile in base ad elementi meramente indiziari ancorché inidonei adassurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass. civ., Sez.4, ordinanza n. 33604 del 18 dicembre 2019).Va, in ultimo, disatteso il profilo alla censura relativo alla violazionedell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (norma anche questacorrettamente indicata nell’avviso di accertamento, unitamente all’art. 39,comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di accertamento induttivo eall’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di detrazione IVA), avendoquesta Corte regolatrice chiarito che «L’accertamento parziale di cui all’artt. 41 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non costituisce un metodo diaccertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 delD.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, bensì unaNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026modalità procedurale che ne segue le stesse regole. Tale accertamentodifferisce da quello ordinario in ragione della disponibilità, in capoall’Amministrazione, di elementi, non necessariamente provenienti dasegnalazione di soggetti ad essa estranei, ben potendo derivare anche dafonti interne, idonei a dare contezza della sussistenza, a qualsiasi titolo,di attendibili posizioni debitorie, senza richiedere, in ragione della lorooggettiva consistenza, l’esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispettoa quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto dellasegnalazione, per modo che il confezionamento dell’atto risulta possibilesulla base della sola segnalazione senza necessità di ulterioreapprofondimento» (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 12854 del 22 aprile2022; Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 27788 del 4 dicembre 2020) e che«L’accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguirefinalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce unmetodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt.38 e 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972,bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui puòbasarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso puòessere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare»(Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 28681 del 7 novembre 2019; Cass. civ.,Sez. 5, sentenza n. 21984 del 28 ottobre 2015).4.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c.,nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti e omessa valutazione delle risultanzeistruttorie.Specificamente, si tratterebbe della perizia tecnico-contabile inrelazione alla ricostruzione dell’ammontare dell’IVA evasa, elaborata dalconsulente tecnico d’ufficio della Procura della Repubblica presso ilTribunale di Latina e dallo stesso depositata nel procedimento penale acarico di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i giudici della CTRNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026avrebbero aderito acriticamente alle argomentazioni dell’amministrazionefinanziaria, condividendone l’operato, omettendo ogni concreta e realevalutazione circa le argomentazioni difensive e le contestazioni sollevatedalla società odierna ricorrente, nonché in ordine ai documenti probatoridalla stessa prodotti (la perizia tecnico-contabile). In particolare, lasocietà aveva contestato il metodo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate perla determinazione in via induttiva del reddito della società e per il calcolodelle maggiori imposte, fornendo una serie di contestazioni precise epuntuali, rilevando l’erroneità dei criteri utilizzati dall’amministrazionefinanziaria e la carenza di sostegno probatorio ai calcoli elaborati dallapredetta (cfr., all’uopo, pagg 25-35 del ricorso per cassazione), che igiudici di secondo grado non avevano tenuto in considerazione.5.- Il motivo è manifestamente inammissibile.In primo luogo, con espresso riguardo alla censura ex art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., esso non indica alcun profilo di violazione o falsaapplicazione delle norme indicate. Soprattutto, dalla lettura e disamina ditale motivo (che si dipana per circa dieci pagine - dalla 25 alla 35 - delricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità) non è datocogliere, con riguardo agli artt. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R.n. 633 del 1972, la prospettazione di alcuna violazione o falsaapplicazione, ulteriore rispetto a quelle già denunciate con il secondomotivo di ricorso e sull’infondatezza delle quali si è già sopra ampiamenteargomentato. Né, del resto, risulta denunciata alcuna specifica violazionedell’art. 2697 c.c., dovendosi, anche in questa sede, ribadire il principio,più volte affermato da questa Corte di legittimità e secondo cui, in temadi ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configurasoltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova aduna parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondole regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., Sez. T,sentenza n. 26739 del 15 ottobre 2024).Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026In secondo luogo, anche con riferimento alle doglianze - di cui all’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c. - concernente l’omesso esame di fatti decisiviper il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, il motivo oggetto discrutinio risulta inammissibile, dovendo, ancora una volta, ribadirsi che«Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art.360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass., Sez. 3,ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023).Nella specie, infatti, le ragioni addotte dalla sentenza impugnata asostegno del rigetto dell’appello non possono considerarsi differenti daquelle sviluppate dal giudice di prime cure, avendo la CTR confermato lalegittimità della pretesa tributaria esercitata nei riguardi dell’odiernaricorrente.Del resto, non va trascurato il principio secondo cui «Ricorre l’ipotesidi «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisionedi secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado,ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.»(Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 7724 del 9 marzo 2022).6. Con il quarto (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 5 e 16 d.lgs. n. 472 del 1997.Sostiene, al riguardo, che la CTR avrebbe errato nel ritenere - quantoalle sanzioni - la colpa a carico della società coobbligata in solido che,essendo sorta solo a seguito della scissione, all’epoca dei fatti era ancoraNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026inesistente, con conseguente impossibilità di addebitarle le violazionicontestate.E ciò, in quanto l’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 subordina la punibilitàdelle violazioni tributarie oltre che ai principi di personalità e imputabilità,anche al principio di colpevolezza, con il quale statuisce la punibilitàdell’autore solo se è possibile riferire allo stesso un’azione dolosa ocolposa, cosicché la condotta dell’autore della violazione per esseresanzionabile «deve essere non solo cosciente e volontaria ma anchedolosa o, quanto meno, colposa» (cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo delpresente giudizio di legittimità, alla pag. 37). Per la punibilità dell’illecitotributario non sarebbe sufficiente, dunque e secondo la prospettazionedella ricorrente, la realizzazione cosciente e volontaria dell’elementomateriale della violazione, ma occorrerebbe altresì che la condottadell’autore dell’illecito sia connotata almeno da colpa.Inoltre, il tenore letterale dell’art.16 d.lgs. n. 472 del 1997comporterebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, l’oneredell’amministrazione finanziaria di riportare e illustrare, nell’atto cheapplica la sanzione, a pena di nullità, anche le ragioni valevoli a giustificarela presenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) che connota lacondotta dell’autore della violazione.Pertanto, l’omessa illustrazione dell’elemento soggettivo dellaviolazione, nella specie avrebbe meritato di essere sanzionata con lanullità dell’atto impositivo, per vizio di motivazione.7.- La censura è manifestamente infondata.Essa, infatti, incentrandosi esclusivamente sulla lettura degli artt. 5 e16 d.lgs. n. 472 del 1997, finisce con il trascurare del tutto il datoessenziale rappresentato dall’art. 15, comma 2, dello stesso decretolegislativo, ai sensi del quale «Nei casi di scissione anche parziale disocietà od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido alpagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormentealla data dalla quale la scissione produce effetto.».Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026Orbene, come già sopra chiarito, l’art. 2506-quater, comma 3, c.c.,nello stabilire che «ciascuna società è solidalmente responsabile nei limitidel valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, deidebiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico»,introduce, in relazione ai debiti della società scissa antecedenti allascissione, un limite alla responsabilità patrimoniale delle società coinvolte.Un tale limite non trova, tuttavia, rispondenza nell’ordinamentotributario, ove è invece stabilito che, per gli obblighi della società scissariferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia della scissione,risponde anche la società beneficiaria; per questa responsabilità, valevole«per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi ed ogni altro debito»non è dunque prevista alcuna soglia quantitativa riferibile al patrimonioassegnato con l’operazione straordinaria [art. 173, commi 12 e 13, d.P.R.n. 917 del 1986 (cd. TUIR)].Lo stesso principio viene quindi riprodotto nell’art. 15, comma 2, deld.lgs. n. 472 del 1997 già sopra menzionato che, con riguardo alle sommeda pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla societàscissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie,differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alleobbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506 bis, comma 2 e 2506quater, comma 3, c.c., prevedono limiti precisi (Cass. civ., Sez. 5,sentenza n. 13059 del 24 giugno 2015, già sopra citata).In ambito tributario, pertanto, l’istituto della responsabilità solidalevige in conformità alla regola generale di integralità e pariteticità di cuiagli artt. 1292 e 2740 c.c., con la conseguenza che - in ogni ipotesi discissione - per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’impostaanteriori alla scissione rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte lesocietà partecipi dell’operazione.La prevalenza della norma tributaria sul diverso principio desumibiledalla disciplina codicistica della scissione non determina, peraltro, alcunaviolazione di ordine costituzionale, con riguardo agli artt. 3 e 53 Cost.,Numero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026trattandosi di regola che accorda maggior tutela al creditore, in ossequioal principio di ragionevolezza.Ciò è quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 90del 2018, che ha respinto le questioni di legittimità dell’art. 173, comma13, d.P.R. n. 917 del 1986 (cd. TUIR), e dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n.472 del 1997, osservando che non può predicarsi una piena equiparazionedi trattamento tra l’inadempimento delle obbligazioni civili e quello delleobbligazioni tributarie, fatte oggetto di una disciplina diversa e dedicata,donde la legittima previsione di istituti speciali volti a rafforzare la pretesatributaria ed i presupposti della sua realizzazione, e che la maggior tuteladel fisco trova rispondenza nella neutralità impositiva della scissione (inquanto operazione puramente organizzativa) e nel diritto della societàbeneficiaria escussa di agire in regresso nei confronti delle coobbligate.Sul punto, pertanto, va ribadito che questa Corte ha, in diverseoccasioni, chiarito che la società beneficiaria è solidalmente responsabileper i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriorialla data dalla quale l’operazione produce effetti e può essere richiesta delpagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da partedell’Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesadella società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoriadella società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre,in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare lapretesa impositiva (così, ad esempio, le già citate Cass. civ., Sez. 5,ordinanza n. 32469 del 3 novembre 2022; Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n.32469 del 3 novembre 2022; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 31591 del 6dicembre 2018).8.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e la società ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.9.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daNumero registro generale 26029/2022Numero sezionale 9065/2025Numero di raccolta generale 9651/2026Data pubblicazione 15/04/2026parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 18.000,00 (euro diciottomila/00), oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 18 dicembre 2025.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09651/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris