CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46715/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0OHJYQ3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata nonché i motivi aggiunti. Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra il reato di associazione mafiosa ed i connessi reato scopo, commessi dall'anno 2009 al 10 ottobre 2012, e l'estorsione commessa il 16 gennaio 2012 l'assenza di idoneo collante sintomatico della preesistenza alla loro consumazione di un progetto unitario deliberato nelle sue linee essenziali. L'estorsione, per quanto consumata da [OSCURATO:PERSONA] nell'arco temporale di operatività dell'associazione, è stata giustificatamente considerata, alla luce delle sentenze, il risultato di una diversa ed autonoma deliberazione criminosa. Al riguardo sono state valorizzate le diverse modalità esecutive, la partecipazione alla consumazione di un soggetto estraneo al sodalizio, il mancato uso del metodo mafioso, le caratteristiche della persona offesa, imprenditore operante in territorio diverso da quello della cosca di appartenenza del ricorrente. Le censure del ricorrente sono, invece, assolutamente generiche, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato, se non la censura, erronea, di assenza di motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre