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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13337/2024

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i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26141/2020 del ruolo generale, proposto DA il [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) sede secondaria in Italia, in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5/A, in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63C06 H501 H), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 11. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] P IZZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del commissario straordinario, legale rappresentante pro tempore , dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta municipale n. 91 del 3 novembre 2020, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70B22 F537 U), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

T [OSCURATO:PERSONA] - SUPERFICI – STAGIONALITA ’– [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1544/4/2020 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 15 luglio 2020, non notificata.

NONCHÉ sul ricorso iscritto al n. 320/2023del ruolo generale, proposto DA il [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) sede secondaria in Italia, in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5/A, in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63C06 H501 H), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 11. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] P IZZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 30 gennaio 2023 e di delibera di incarico n. 23 del 30 gennaio 2023, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70B22 F537 U), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1614/4/2022 della Commissione tributaria regionale della Calabria (Catanzaro), depositata il 16 maggio 2022, non notificata.

U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto di controversia nel ricorso recante il n. 26141/2020 di ruolo generale è la Tarsu relativa agli anni 2010/2011/2012 di cui all’avviso di accertamento indicato in atti, con cui il Comune, in relazione agli immobili detenuti dalla società, come individuati anche nel ricorso, liquidava la somma di 469.567,00 €;

2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabria – per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione –confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che: -il Comune, a fronte del servizio reso, ben potesse applicare la Tarsu per gli anni in contestazione, utilizzando per la determinazione della tariffa i criteri di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ciò fino a quando non avesse optato per il regime TIA2, una volta approvato il relativo regolamento; -l’imposta fosse generalmente dovuta, ai sensi dell’art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per la sola occupazione e/o detenzione di locali o aree scoperte, ad esclusione di quella pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni, salve deroghe che dovevano essere dedotte con la denuncia originaria o di variazione; - la contribuente non avesse provveduto a comunicare alcuna denuncia a mente dell’art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; -fosse infondata, alla luce del disposto dell’art. 68, comma 2, lett. b), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la doglianza volta a considerare esenti da imposta le aree su cui insistono gli stabilimenti balneari;

3. la suindicata ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato il 6 ottobre 2020, articolando sei motivi di impugnazione, depositando memoria in data 4 marzo 2024 ai sensi dell’art. 380-bis.

1. cod. proc. civ.;

4. il Comune di Pizzo resisteva con controricorso notificato il 16 novembre 2020, chiedendo che l’impugnazione venisse rigettata, depositando memoria in data 4 marzo 2024 ai sensi dell’art. 380-bis.

1. cod. proc. civ.;

5. oggetto di controversia nel ricorso iscritto al n. 320/2023 è, invece, l’ingiunzione di pagamento indicata in atti, sempre relativa alla Tarsu concernente gli anni di imposta di imposta 2010/2011/2012, con cui veniva richiesto il versamento della somma di 470.884,76 € in relazione alla stessa pretesa già oggetto del sopra menzionato avviso di accertamento, di cui al primo dei due giudizi ora in esame;

6. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la sentenza di primo grado, assumendo che: - «[…] è possibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, assoggettare a Tarsu l’arenile detenuto in concessione ed utilizzato per la posa degli ombrelloni e sdraio, per campi di pallavolo, per depositi di attrezzi balneari e per altri usi pertinenziali […]»; - «[…] non era possibile dare luogo ad un provvedimento di sospensione necessario in attesa della definizione dei giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento sottesi all’ingiunzione di pagamento in questione, dovendosi così considerare perdurante l’efficacia del titolo della sentenza di primo grado» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);

7. [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. (da ora anche [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato il 19 dicembre 2022,articolando quattro motivi di impugnazione;

8. il Comune di Pizzo ha resistito con controricorso notificato il 30 gennaio 2023 e depositato il 16 febbraio 2023, chiedendo che l’impugnazione venisse rigettata; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione (procedimento n. 26141/2020 r.g.) la società ha contestato, in relazione all’art. 360 primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 49, comma 5, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, 5, comma 1, d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, 14, comma 7, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 23 Cost., contestando la decisione del Giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto ancora applicabile, per gli anni in contestazione, la disciplina della TARSU di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, essendo stata abrogata dal citato art. 49 e non esistendo una norma di rango primario che ne consentisse la proroga;

2. con la seconda censura la contribuente ha eccepito, in relazione al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. ed a mente dell’art. 112 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia in ordine alla domanda relativa alla superfice tassabile, rappresentando di aver sollevato la questione della corretta determinazione di tale area, come indicata nell’avviso impugnato in relazione alle medesime superfici demaniali, indicate nelle tre concessioni nn. 190/2001 (poi sostituita dalla n. 109/2006), 191/2001 (poi sostituita dalla n. 110/2006) e 13/2004, ponendo in rilievo che il Comune si era discostato, senza motivo, da quanto emergeva dalle predette concessioni;

3. con la terza doglianza l’istante ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione alla superfice tassabile, sostenendo che non fossero tassabili le aree adibite a deposito attrezzi (per la sporadica presenza dell’uomo), a campo di pallavolo (in quanto area sportiva non produttiva di rifiuti), ad area ombreggiata ed area scoperta asservita (in quanto pertinenziali);

4. con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato, nella prospettiva di cui all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., stante l’omessa pronuncia sulla domanda volta alla riduzione della tariffa per il carattere stagionale dell’attività;

5. con la quinta ragione di contestazione la società ha dedotto, sotto il paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 66 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 38 del regolamento TARSU, assumendo che detta disposizione regolamentare prevedeva la riduzione tariffaria di 1/3 per le aree scoperte adibite ad uso stagionale;

6. con il sesto motivo di impugnazione la contribuente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.

E e 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rappresentando che nelle more della pubblicazione della sentenza di primo grado e la notifica del ricorso in appello il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3108 pubblicata il 26 giugno 2017, aveva annullato la delibera della Giunta del Comune di Pizzo che aveva determinato le tariffe relative agli alberghi ed ai villaggi turistici per l’anno 2009, ponendo in rilievo che il Comune per gli anni 2010/2011 si era limitato ad aumentare le tariffe stabilite per l’anno precedente, come detto annullate dal giudice amministrativo per un indiscriminato ed illegittimo aumento, assumendo, quindi, che anche le tariffe applicate nella fattispecie in rassegna (anni 2010/2011/2012) dovevano essere disapplicate in quanto illegittime;

7. con il ricorso iscritto al n. 320/2023 di ruolo generale [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto:

7.1. con riferimento all’art. 360 primo comma, num. 4., cod. proc. civ., la nullità del procedimento in relazione alla mancata sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 e 337 cod. proc. civ., in attesa della decisione sul giudizio di appello n. 2354/2017 e poi del primo dei giudizi qui riuniti pendente innanzi a questa Corte (proc. n. 26141/2020 di ruolo generale);

7.2. con riguardo all’art. 360 primo comma, num. 4., cod. proc. civ., l’omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non avendo la Commissione regionale considerato la questione delle superfici tassabili e dei limiti temporali, della stagionalità, nonché dell’occupazione delle aree indicate nelle concessioni demaniali rinnovate dallo stesso ente impositore su cui si collocano gli stabilimenti balneari oggetto dell’accertamento;

7.3. in relazione all’art. 360 primo comma, num. 3., cod. proc. civ., la violazione dell’art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento alle superfici tassabili indicate nelle concessioni demaniali;

7.4. con riferimento all’art. 360 primo comma, num. 3., cod. proc. civ., la violazione dell’art. 66, 3 comma lett. c), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dell’art. 38 del regolamento comunale TARSU riguardo la riduzione della tariffa per l’attività stagionale svolta;

8. l’impugnazione va respinta per i seguenti motivi, subito avvertendo che non vi è ragione di riunire il presente ricorso a quello contrassegnato con il n. 17137/2019 di ruolo generale, siccome relativo ad altri anni di imposta (2013/2014);

8.1. ricorrono, invece, le condizioni per riunire al procedimento contrassegnato col n. 26141/2020 di ruolo generale quello recante il n. 320/2023 di ruolo generale, siccome connessi, avendo ad oggetto la stessa pretesa impositiva;

8.2. le riflessioni che seguono riguardano i motivi di impugnazione del primo ricorso (n. 26141/2020 di ruolo generale);

9. non ha fondamento il primo motivo di ricorso, con il quale, in sintesi, si assume che r elativamente agli anni 2010/2011/2012 il prelievo tributario della Tarsu non aveva fondamento normativo in quanto il suo regime transitorio (di proroga) doveva ritenersi cessato;

9.1. la ricognizione normativa della fattispecie è stata varie volte riepilogata da questa Corte ed è stato chiarito che il regime transitorio previsto dall’art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (e dal d.P.R. attuativo n. 158 del 1999, art. 11, cit.), onde evitare ogni soluzione di continuità «nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta» del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 [v. art. 264, comma 1, lett. i)], è stato mantenuto in vigore sino all’adozione (col d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) di un nuovo tributo comunale (sui rifiuti e sui servizi, cd.

TARES) secondo la cui disciplina (solo) a decorrere dal 1° gennaio 2013 «sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza» (art. 14, comma 46; v. peraltro, altresì, il d.l. n. 102 del 2013, art. 5, comma 4- quater, conv. in l. n. 124 del 2013);

9.2. in particolare, la Corte ha precisato che: -il regime fiscale della Tarsu, prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è stato sostituito dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale, introdotta dall'art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cd. decreto Ronchi), a sua volta sostituita dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale, di cui all'art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, cd. codice dell'ambiente); - l'art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha istituito la nuova “tariffa” sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha poi previsto, al comma 1, che: «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che.

«Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti»; - poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale, per effetto dell’art. 1, commi 183 e 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU; -l'art. 5, comma 2-quater, d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha, infine, disposto che, «Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i Comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti»; -dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011 (per tale excursus, tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17032); -da ultimo, poi, l'art. 14, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha disposto che: «Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale.

Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale»; -da dette disposizioni poteva, allora, conseguire (al più) il divieto di passare dall'una all'altra forma di imposizione - e, con questo, una preclusione alla modifica dei regolamenti di TARSU e TIA 1, - ma non anche l'abrogazione delle discipline istitutive di dette forme di prelievo in difetto della (compiuta) realizzazione della TIA 2 (istituita col d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) (Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2017, n. 17271; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, n. 8650; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33224; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2019, nn. 34283, 34284, 34285, 34286 e 34287; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7849; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30120; Cass., Sez. 6^-5, 14 giugno 2022, n. 19110) (così Cass., Sez.

T. 25 maggio 2023, n. 14670 e nello stesso senso, tra le tante; Cass. Sez.

T. 19 luglio 2023, n. 21423 e Cass., Sez.

T., 26 luglio 2023, n. 22694 ai cui più ampi contenuti si rimanda);

10. vanno esaminati congiuntamente il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che attengono alla dedotta omessa pronuncia ed alla violazione di legge in relazione alle domande volte a conseguire la detassazione (esenzione dal prelievo fiscale) delle superfici ritenute non produttive di rifiuti (deposito attrezzi, campi di pallavolo, area ombreggiata ed asservita ), di cui ai motivi secondo e terzo, nonché la riduzione della tariffa per la stagionalità dell’attività (motivi quarto e quinto);

10.1. si tratta di motivi inammissibili, non perchè nuovi come dedotto dal Comune, ma perché non correlati alle ragioni della decisione, le quali risultano espressamente fondate sulla valutazione operata dal Giudice regionale circa l’omessa denuncia contemplata dall’art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, accertamento questo, di natura fattuale e su cui nessuna riflessione è stata posta nei motivi di impugnazione e contro il quale, quindi, nessuna critica è stata sviluppata;

10.2. la predetta verifica dell’omessa denuncia ha certamente riguardato le parti di superfice ritenute improduttive di rifiuti, avendo la Commissione ritenuto infondato il motivo di appello sul rilievo che «[…] la società senza aver presentato denuncia ex art. 70 D.Lvo 507/93, senza avere comunicato variazioni, ha dedotto che il Comune di Pizzo ha calcolato la maggiore superfice e sottoposta a tassazione aree esenti quali lo stabilimento balneare, l’area asservita per il deposito attrezzi, i campi pallavolo», affermando non solo che tali aree erano tassabili, ma ribadendo che «Nulla è stato dimostrato per quanto riguarda l’avvenuta denunzia prevista dall’art. 70 del D.Lvo per l’anno 2010» (così nell’ultima pagina della sentenza impugnata priva di numerazione), dovendo sul punto osservarsi che è imputabile ad un mero lapsus calami il riferimento alla mancata denuncia per il solo anno 2010, non essendo, in realtà, contestata la sua assenza per tutti gli anni in esame, tanto che, con il ricorso originario, la contribuente aveva chiesto di dichiarare illegittime le sanzioni per l’omessa denuncia per tutte le annualità contestate (v. pagina n. 3 del ricorso in esame, in cui sono state riportate le domande formulate in primo grado);

10.3. l’assenza della prescritta denuncia, nel suo carattere omnicomprensivo, non può, quindi, che riguardare anche il dedotto carattere stagionale dell’attività, sicchè, anche sotto tale profilo, non può discorrersi di omessa pronuncia da parte del Giudice regionale, essendo stata la domanda implicitamente rigettata, anche con riferimento alla stagionalità, nella considerazione del predetto deficit informativo;

10.4. la decisione risulta, altresì, conforme anche all’orientamento di questa Corte, secondo cui: -la Tarsu è dovuta, a norma dell'art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché la norma pone una presunzione "iuris tantum" di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, ma dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione" e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; - l'art. 66 del d.lgs. cit. contempla, diversamente, dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale o non continuativo in situazioni che danno luogo ad una riduzione percentuale della tariffa, risultanti dalla licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell' dall’attività, regolando in modo peculiare la fattispecie e ponendo a carico del contribuente un onere di dichiarazione e di prova delle situazioni fattuali, anche con specifico riferimento al fatto che l’attività assentita deve essere svolta non soltanto in conformità della concessione rilasciata, ma anche per l’esatto periodo da questa indicato (cfr. Cass., Sez.

T, 3 dicembre 2019, n. 31460, proprio in tema di stabilimento in località balneare, richiamata da Cass., Sez.

T. 17 maggio 2023, n. 13613 e, tra le tante, Cass, Sez.

T., 16 gennaio 2023, n. 1003; Cass. Sez.

VI/T, 1° dicembre 2022, n. 35412, che richiama Cass. n. 19459 del 2003; Cass. n. 18862 e n. 19173 del 2004, n. 9633 del 2012 e Cass. n. 1998 e n. 14037 del 2019, nonché Cass., Sez.

T. 7 maggio 2007, n. 10361);

11. va disatteso anche il sesto ed ultimo motivo di impugnazione, con cui l’istante, richiamando la menzionate sentenza del Consiglio di Stato, che aveva annullato le delibere tariffarie Tarsu relative agli anni di imposta 2008/2009, ha sollecitato la disapplicazione delle nuove delibere tariffarie valevoli per gli anni in esame, siccome incrementative rispetto a quelle già annullate dal giudice amministrativo per immotivata sproporzione con riguardo a quelle stabilite per le civili abitazioni;

12. come, infatti, eccepito dalla difesa del Comune, deve rilevarsi che la questione della misura della tariffa e dei vizi delle relative delibere di approvazione non aveva costituito motivo di impugnazione nel ricorso, con cui erano stati, invece, proposti i temi sopra esaminati (inapplicabilità della disciplina Tarsu dopo la sua abrogazione, nullità dell’avviso siccome concernente superfici non produttive di rifiuti e per mancata riduzione della tariffa per stagionalità dell’attività, illegittimità delle sanzioni per omessa denuncia, illegittimità degli interessi, rideterminazione dell’imposta sulla base della tariffa correttamente determinata e con le riduzioni previste), come emerge dal loro riepilogo contenuto nel ricorso (v. pagine nn. 3 e 4 del ricorso);

12.1. solo in sede di appello la contribuente aveva richiesto di dichiarare l’illegittimità delle tariffe per i vizi delle delibere nn. 59/2010 e 99/2012 della Giunta comunale, in termini quindi inammissibili ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

12.2. soccorre allora l’orientamento costante di questa Corte secondo cui: - «il potere - dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

“E”, dettato dall'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se, ed in quanto, legittimi»; - «ne consegue che detto potere deve essere esercitato - purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato - anche d'ufficio, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limite dell'eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez.

Un., 24 luglio 2007, nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez.

Un., 31 marzo 2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9631; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e 17488; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1952; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28254; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850)» (così.

Cass., Sez.

T. 25 maggio 2023, n. 14670 e, tra le altre, anche Cass., Sez.

T., 25 gennaio 2023, n. 2216 e Cass., Sez.

T, 17 maggio 2022, n. 15676);

12.3. per tale via, nessun potere di ufficio di disapplicazione può essere esercitato in ordine alla dedotta illegittimità delle tariffe per sproporzione, non essendo stata tale domanda proposta con il ricorso originario, restando, come tale, al di fuori del tema decisorio;

13. le ragioni che precedono, volte a confermare la legittimità del menzionato avviso di accertamento, comportano anche il rigetto del ricorso iscritto al 320/2023 di ruolo generale;

13.1. come si rileva dai motivi sopra riepilogati, detta impugnazione non ha avuto ad oggetto vizi propri dell’atto impugnato (costituito dall’intimazione di pagamento), ma si è limitata (come nei gradi di merito) a reiterare le doglianze concernenti il merito della pretesa impositiva, fondata, come detto, sul citato avviso di accertamento e che ha costituito oggetto dello scrutinio (innanzi alle Commissioni tributarie poi in sede legittimità) che precede;

13.2. in tale contesto, le ragioni del rigetto del primo ricorso per cassazione non possono che valere per rigettare anche il secondo ricorso (iscritto al n. 320/2023 di ruolo generale), concernente la sentenza del giudice regionale che ha deciso sull’impugnazione dell’intimazione di pagamento, siccome relative alle medesime questioni inerenti l’atto presupposto, che hanno costituito oggetto di decisione e di rigetto con la presente pronuncia in relazione al primo dei menzionati ricorsi;

13.3. va fatta applicazione, infatti, del principio secondo cui l'unico giudizio che rileva nell’ipotesi di impugnazione dell’atto presupposto e della successiva intimazione, quando –come nella specie – essa non sia impugnata per vizi propri, è quello avverso l’atto principale (cfr. in arg.

Cass., Sez.

T, 17 gennaio 2023, 1213, Cass., Sez.

T., 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez.

V, 29 ottobre 2021, n. 30736, sia pure con riferimento al rapporto tra le impugnazioni di atti impugnabili e quelli solo facoltativamente impugnabili, ma con affermazione di principi esportabili nel caso in rassegna), la cui sorta segna, per inevitabile ripercussione, anche quella dell’atto ad esso servente, le cui ragioni di impugnazione, in quanto medesime a quelle proposte contro l’atto principale, restano assorbite nella decisione sul primo atto.

14. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, complessivamente nei ricorsi riuniti, come in dispositivo.

15. va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per ciascuno dei due ricorsi; P .

Q .

M la Corte, decidendo sui riuniti ricorsi n. 26141/20 e n. 320/23 rg. , li rigetta e condanna il [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26141/2020 del ruolo generale, proposto DA il [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) sede secondaria in Italia, in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5/A, in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63C06 H501 H), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 11. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] P IZZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del commissario straordinario, legale rappresentante pro tempore , dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta municipale n. 91 del 3 novembre 2020, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70B22 F537 U), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. T [OSCURATO:PERSONA] - SUPERFICI – STAGIONALITA ’– [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1544/4/2020 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 15 luglio 2020, non notificata. NONCHÉ sul ricorso iscritto al n. 320/2023del ruolo generale, proposto DA il [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) sede secondaria in Italia, in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5/A, in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63C06 H501 H), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 11. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] P IZZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 30 gennaio 2023 e di delibera di incarico n. 23 del 30 gennaio 2023, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70B22 F537 U), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1614/4/2022 della Commissione tributaria regionale della Calabria (Catanzaro), depositata il 16 maggio 2022, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia nel ricorso recante il n. 26141/2020 di ruolo generale è la Tarsu relativa agli anni 2010/2011/2012 di cui all’avviso di accertamento indicato in atti, con cui il Comune, in relazione agli immobili detenuti dalla società, come individuati anche nel ricorso, liquidava la somma di 469.567,00 €; 2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabria – per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione –confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che: -il Comune, a fronte del servizio reso, ben potesse applicare la Tarsu per gli anni in contestazione, utilizzando per la determinazione della tariffa i criteri di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ciò fino a quando non avesse optato per il regime TIA2, una volta approvato il relativo regolamento; -l’imposta fosse generalmente dovuta, ai sensi dell’art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per la sola occupazione e/o detenzione di locali o aree scoperte, ad esclusione di quella pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni, salve deroghe che dovevano essere dedotte con la denuncia originaria o di variazione; - la contribuente non avesse provveduto a comunicare alcuna denuncia a mente dell’art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; -fosse infondata, alla luce del disposto dell’art. 68, comma 2, lett. b), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la doglianza volta a considerare esenti da imposta le aree su cui insistono gli stabilimenti balneari; 3. la suindicata ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato il 6 ottobre 2020, articolando sei motivi di impugnazione, depositando memoria in data 4 marzo 2024 ai sensi dell’art. 380-bis. 1. cod. proc. civ.; 4. il Comune di Pizzo resisteva con controricorso notificato il 16 novembre 2020, chiedendo che l’impugnazione venisse rigettata, depositando memoria in data 4 marzo 2024 ai sensi dell’art. 380-bis. 1. cod. proc. civ.; 5. oggetto di controversia nel ricorso iscritto al n. 320/2023 è, invece, l’ingiunzione di pagamento indicata in atti, sempre relativa alla Tarsu concernente gli anni di imposta di imposta 2010/2011/2012, con cui veniva richiesto il versamento della somma di 470.884,76 € in relazione alla stessa pretesa già oggetto del sopra menzionato avviso di accertamento, di cui al primo dei due giudizi ora in esame; 6. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la sentenza di primo grado, assumendo che: - «[…] è possibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, assoggettare a Tarsu l’arenile detenuto in concessione ed utilizzato per la posa degli ombrelloni e sdraio, per campi di pallavolo, per depositi di attrezzi balneari e per altri usi pertinenziali […]»; - «[…] non era possibile dare luogo ad un provvedimento di sospensione necessario in attesa della definizione dei giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento sottesi all’ingiunzione di pagamento in questione, dovendosi così considerare perdurante l’efficacia del titolo della sentenza di primo grado» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); 7. [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. (da ora anche [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato il 19 dicembre 2022,articolando quattro motivi di impugnazione; 8. il Comune di Pizzo ha resistito con controricorso notificato il 30 gennaio 2023 e depositato il 16 febbraio 2023, chiedendo che l’impugnazione venisse rigettata; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione (procedimento n. 26141/2020 r.g.) la società ha contestato, in relazione all’art. 360 primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 49, comma 5, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, 5, comma 1, d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, 14, comma 7, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 23 Cost., contestando la decisione del Giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto ancora applicabile, per gli anni in contestazione, la disciplina della TARSU di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, essendo stata abrogata dal citato art. 49 e non esistendo una norma di rango primario che ne consentisse la proroga; 2. con la seconda censura la contribuente ha eccepito, in relazione al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. ed a mente dell’art. 112 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia in ordine alla domanda relativa alla superfice tassabile, rappresentando di aver sollevato la questione della corretta determinazione di tale area, come indicata nell’avviso impugnato in relazione alle medesime superfici demaniali, indicate nelle tre concessioni nn. 190/2001 (poi sostituita dalla n. 109/2006), 191/2001 (poi sostituita dalla n. 110/2006) e 13/2004, ponendo in rilievo che il Comune si era discostato, senza motivo, da quanto emergeva dalle predette concessioni; 3. con la terza doglianza l’istante ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione alla superfice tassabile, sostenendo che non fossero tassabili le aree adibite a deposito attrezzi (per la sporadica presenza dell’uomo), a campo di pallavolo (in quanto area sportiva non produttiva di rifiuti), ad area ombreggiata ed area scoperta asservita (in quanto pertinenziali); 4. con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato, nella prospettiva di cui all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., stante l’omessa pronuncia sulla domanda volta alla riduzione della tariffa per il carattere stagionale dell’attività; 5. con la quinta ragione di contestazione la società ha dedotto, sotto il paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 66 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 38 del regolamento TARSU, assumendo che detta disposizione regolamentare prevedeva la riduzione tariffaria di 1/3 per le aree scoperte adibite ad uso stagionale; 6. con il sesto motivo di impugnazione la contribuente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E e 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rappresentando che nelle more della pubblicazione della sentenza di primo grado e la notifica del ricorso in appello il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3108 pubblicata il 26 giugno 2017, aveva annullato la delibera della Giunta del Comune di Pizzo che aveva determinato le tariffe relative agli alberghi ed ai villaggi turistici per l’anno 2009, ponendo in rilievo che il Comune per gli anni 2010/2011 si era limitato ad aumentare le tariffe stabilite per l’anno precedente, come detto annullate dal giudice amministrativo per un indiscriminato ed illegittimo aumento, assumendo, quindi, che anche le tariffe applicate nella fattispecie in rassegna (anni 2010/2011/2012) dovevano essere disapplicate in quanto illegittime; 7. con il ricorso iscritto al n. 320/2023 di ruolo generale [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 7.1. con riferimento all’art. 360 primo comma, num. 4., cod. proc. civ., la nullità del procedimento in relazione alla mancata sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 e 337 cod. proc. civ., in attesa della decisione sul giudizio di appello n. 2354/2017 e poi del primo dei giudizi qui riuniti pendente innanzi a questa Corte (proc. n. 26141/2020 di ruolo generale); 7.2. con riguardo all’art. 360 primo comma, num. 4., cod. proc. civ., l’omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non avendo la Commissione regionale considerato la questione delle superfici tassabili e dei limiti temporali, della stagionalità, nonché dell’occupazione delle aree indicate nelle concessioni demaniali rinnovate dallo stesso ente impositore su cui si collocano gli stabilimenti balneari oggetto dell’accertamento; 7.3. in relazione all’art. 360 primo comma, num. 3., cod. proc. civ., la violazione dell’art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento alle superfici tassabili indicate nelle concessioni demaniali; 7.4. con riferimento all’art. 360 primo comma, num. 3., cod. proc. civ., la violazione dell’art. 66, 3 comma lett. c), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dell’art. 38 del regolamento comunale TARSU riguardo la riduzione della tariffa per l’attività stagionale svolta; 8. l’impugnazione va respinta per i seguenti motivi, subito avvertendo che non vi è ragione di riunire il presente ricorso a quello contrassegnato con il n. 17137/2019 di ruolo generale, siccome relativo ad altri anni di imposta (2013/2014); 8.1. ricorrono, invece, le condizioni per riunire al procedimento contrassegnato col n. 26141/2020 di ruolo generale quello recante il n. 320/2023 di ruolo generale, siccome connessi, avendo ad oggetto la stessa pretesa impositiva; 8.2. le riflessioni che seguono riguardano i motivi di impugnazione del primo ricorso (n. 26141/2020 di ruolo generale); 9. non ha fondamento il primo motivo di ricorso, con il quale, in sintesi, si assume che r elativamente agli anni 2010/2011/2012 il prelievo tributario della Tarsu non aveva fondamento normativo in quanto il suo regime transitorio (di proroga) doveva ritenersi cessato; 9.1. la ricognizione normativa della fattispecie è stata varie volte riepilogata da questa Corte ed è stato chiarito che il regime transitorio previsto dall’art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (e dal d.P.R. attuativo n. 158 del 1999, art. 11, cit.), onde evitare ogni soluzione di continuità «nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta» del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 [v. art. 264, comma 1, lett. i)], è stato mantenuto in vigore sino all’adozione (col d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) di un nuovo tributo comunale (sui rifiuti e sui servizi, cd. TARES) secondo la cui disciplina (solo) a decorrere dal 1° gennaio 2013 «sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza» (art. 14, comma 46; v. peraltro, altresì, il d.l. n. 102 del 2013, art. 5, comma 4- quater, conv. in l. n. 124 del 2013); 9.2. in particolare, la Corte ha precisato che: -il regime fiscale della Tarsu, prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è stato sostituito dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale, introdotta dall'art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cd. decreto Ronchi), a sua volta sostituita dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale, di cui all'art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, cd. codice dell'ambiente); - l'art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha istituito la nuova “tariffa” sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha poi previsto, al comma 1, che: «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che. «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti»; - poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale, per effetto dell’art. 1, commi 183 e 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU; -l'art. 5, comma 2-quater, d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha, infine, disposto che, «Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i Comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti»; -dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011 (per tale excursus, tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17032); -da ultimo, poi, l'art. 14, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha disposto che: «Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale»; -da dette disposizioni poteva, allora, conseguire (al più) il divieto di passare dall'una all'altra forma di imposizione - e, con questo, una preclusione alla modifica dei regolamenti di TARSU e TIA 1, - ma non anche l'abrogazione delle discipline istitutive di dette forme di prelievo in difetto della (compiuta) realizzazione della TIA 2 (istituita col d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) (Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2017, n. 17271; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, n. 8650; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33224; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2019, nn. 34283, 34284, 34285, 34286 e 34287; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7849; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30120; Cass., Sez. 6^-5, 14 giugno 2022, n. 19110) (così Cass., Sez. T. 25 maggio 2023, n. 14670 e nello stesso senso, tra le tante; Cass. Sez. T. 19 luglio 2023, n. 21423 e Cass., Sez. T., 26 luglio 2023, n. 22694 ai cui più ampi contenuti si rimanda); 10. vanno esaminati congiuntamente il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che attengono alla dedotta omessa pronuncia ed alla violazione di legge in relazione alle domande volte a conseguire la detassazione (esenzione dal prelievo fiscale) delle superfici ritenute non produttive di rifiuti (deposito attrezzi, campi di pallavolo, area ombreggiata ed asservita ), di cui ai motivi secondo e terzo, nonché la riduzione della tariffa per la stagionalità dell’attività (motivi quarto e quinto); 10.1. si tratta di motivi inammissibili, non perchè nuovi come dedotto dal Comune, ma perché non correlati alle ragioni della decisione, le quali risultano espressamente fondate sulla valutazione operata dal Giudice regionale circa l’omessa denuncia contemplata dall’art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, accertamento questo, di natura fattuale e su cui nessuna riflessione è stata posta nei motivi di impugnazione e contro il quale, quindi, nessuna critica è stata sviluppata; 10.2. la predetta verifica dell’omessa denuncia ha certamente riguardato le parti di superfice ritenute improduttive di rifiuti, avendo la Commissione ritenuto infondato il motivo di appello sul rilievo che «[…] la società senza aver presentato denuncia ex art. 70 D.Lvo 507/93, senza avere comunicato variazioni, ha dedotto che il Comune di Pizzo ha calcolato la maggiore superfice e sottoposta a tassazione aree esenti quali lo stabilimento balneare, l’area asservita per il deposito attrezzi, i campi pallavolo», affermando non solo che tali aree erano tassabili, ma ribadendo che «Nulla è stato dimostrato per quanto riguarda l’avvenuta denunzia prevista dall’art. 70 del D.Lvo per l’anno 2010» (così nell’ultima pagina della sentenza impugnata priva di numerazione), dovendo sul punto osservarsi che è imputabile ad un mero lapsus calami il riferimento alla mancata denuncia per il solo anno 2010, non essendo, in realtà, contestata la sua assenza per tutti gli anni in esame, tanto che, con il ricorso originario, la contribuente aveva chiesto di dichiarare illegittime le sanzioni per l’omessa denuncia per tutte le annualità contestate (v. pagina n. 3 del ricorso in esame, in cui sono state riportate le domande formulate in primo grado); 10.3. l’assenza della prescritta denuncia, nel suo carattere omnicomprensivo, non può, quindi, che riguardare anche il dedotto carattere stagionale dell’attività, sicchè, anche sotto tale profilo, non può discorrersi di omessa pronuncia da parte del Giudice regionale, essendo stata la domanda implicitamente rigettata, anche con riferimento alla stagionalità, nella considerazione del predetto deficit informativo; 10.4. la decisione risulta, altresì, conforme anche all’orientamento di questa Corte, secondo cui: -la Tarsu è dovuta, a norma dell'art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché la norma pone una presunzione "iuris tantum" di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, ma dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione" e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; - l'art. 66 del d.lgs. cit. contempla, diversamente, dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale o non continuativo in situazioni che danno luogo ad una riduzione percentuale della tariffa, risultanti dalla licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell' dall’attività, regolando in modo peculiare la fattispecie e ponendo a carico del contribuente un onere di dichiarazione e di prova delle situazioni fattuali, anche con specifico riferimento al fatto che l’attività assentita deve essere svolta non soltanto in conformità della concessione rilasciata, ma anche per l’esatto periodo da questa indicato (cfr. Cass., Sez. T, 3 dicembre 2019, n. 31460, proprio in tema di stabilimento in località balneare, richiamata da Cass., Sez. T. 17 maggio 2023, n. 13613 e, tra le tante, Cass, Sez. T., 16 gennaio 2023, n. 1003; Cass. Sez. VI/T, 1° dicembre 2022, n. 35412, che richiama Cass. n. 19459 del 2003; Cass. n. 18862 e n. 19173 del 2004, n. 9633 del 2012 e Cass. n. 1998 e n. 14037 del 2019, nonché Cass., Sez. T. 7 maggio 2007, n. 10361); 11. va disatteso anche il sesto ed ultimo motivo di impugnazione, con cui l’istante, richiamando la menzionate sentenza del Consiglio di Stato, che aveva annullato le delibere tariffarie Tarsu relative agli anni di imposta 2008/2009, ha sollecitato la disapplicazione delle nuove delibere tariffarie valevoli per gli anni in esame, siccome incrementative rispetto a quelle già annullate dal giudice amministrativo per immotivata sproporzione con riguardo a quelle stabilite per le civili abitazioni; 12. come, infatti, eccepito dalla difesa del Comune, deve rilevarsi che la questione della misura della tariffa e dei vizi delle relative delibere di approvazione non aveva costituito motivo di impugnazione nel ricorso, con cui erano stati, invece, proposti i temi sopra esaminati (inapplicabilità della disciplina Tarsu dopo la sua abrogazione, nullità dell’avviso siccome concernente superfici non produttive di rifiuti e per mancata riduzione della tariffa per stagionalità dell’attività, illegittimità delle sanzioni per omessa denuncia, illegittimità degli interessi, rideterminazione dell’imposta sulla base della tariffa correttamente determinata e con le riduzioni previste), come emerge dal loro riepilogo contenuto nel ricorso (v. pagine nn. 3 e 4 del ricorso); 12.1. solo in sede di appello la contribuente aveva richiesto di dichiarare l’illegittimità delle tariffe per i vizi delle delibere nn. 59/2010 e 99/2012 della Giunta comunale, in termini quindi inammissibili ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 12.2. soccorre allora l’orientamento costante di questa Corte secondo cui: - «il potere - dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. “E”, dettato dall'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se, ed in quanto, legittimi»; - «ne consegue che detto potere deve essere esercitato - purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato - anche d'ufficio, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limite dell'eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto (tra le tante: Cass., Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007, nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9631; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e 17488; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1952; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28254; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850)» (così. Cass., Sez. T. 25 maggio 2023, n. 14670 e, tra le altre, anche Cass., Sez. T., 25 gennaio 2023, n. 2216 e Cass., Sez. T, 17 maggio 2022, n. 15676); 12.3. per tale via, nessun potere di ufficio di disapplicazione può essere esercitato in ordine alla dedotta illegittimità delle tariffe per sproporzione, non essendo stata tale domanda proposta con il ricorso originario, restando, come tale, al di fuori del tema decisorio; 13. le ragioni che precedono, volte a confermare la legittimità del menzionato avviso di accertamento, comportano anche il rigetto del ricorso iscritto al 320/2023 di ruolo generale; 13.1. come si rileva dai motivi sopra riepilogati, detta impugnazione non ha avuto ad oggetto vizi propri dell’atto impugnato (costituito dall’intimazione di pagamento), ma si è limitata (come nei gradi di merito) a reiterare le doglianze concernenti il merito della pretesa impositiva, fondata, come detto, sul citato avviso di accertamento e che ha costituito oggetto dello scrutinio (innanzi alle Commissioni tributarie poi in sede legittimità) che precede; 13.2. in tale contesto, le ragioni del rigetto del primo ricorso per cassazione non possono che valere per rigettare anche il secondo ricorso (iscritto al n. 320/2023 di ruolo generale), concernente la sentenza del giudice regionale che ha deciso sull’impugnazione dell’intimazione di pagamento, siccome relative alle medesime questioni inerenti l’atto presupposto, che hanno costituito oggetto di decisione e di rigetto con la presente pronuncia in relazione al primo dei menzionati ricorsi; 13.3. va fatta applicazione, infatti, del principio secondo cui l'unico giudizio che rileva nell’ipotesi di impugnazione dell’atto presupposto e della successiva intimazione, quando –come nella specie – essa non sia impugnata per vizi propri, è quello avverso l’atto principale (cfr. in arg. Cass., Sez. T, 17 gennaio 2023, 1213, Cass., Sez. T., 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. V, 29 ottobre 2021, n. 30736, sia pure con riferimento al rapporto tra le impugnazioni di atti impugnabili e quelli solo facoltativamente impugnabili, ma con affermazione di principi esportabili nel caso in rassegna), la cui sorta segna, per inevitabile ripercussione, anche quella dell’atto ad esso servente, le cui ragioni di impugnazione, in quanto medesime a quelle proposte contro l’atto principale, restano assorbite nella decisione sul primo atto. 14. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, complessivamente nei ricorsi riuniti, come in dispositivo. 15. va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per ciascuno dei due ricorsi; P . Q . M la Corte, decidendo sui riuniti ricorsi n. 26141/20 e n. 320/23 rg. , li rigetta e condanna il [OSCURATO:PERSONA] S
Sentenza Cassazione n. 13337/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris