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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15185/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma e gli ha ridotto la pena inflitta nella misura di anni due e mesi due e giorni venti di reclusione e € 3333,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 731 comma 5/d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della recidiva e con il secondo motivo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

4. L'applicazione della recidiva è stata argomentata in modo congruo e corretto in diritto.

Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha argomentato la maggiore pericolosità in capo all'imputato derivante dai numerosi precedenti penali posti in essere fino al 2024, da cui ha tratto elementi per ritenere che il predetto sia stabilmente dedito senza interruzione allo spaccio di sostanze stupefacenti e dunque la maggiore pericolosità.

Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal Pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata.

Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Proprio con richiamo ai numerosi precedenti penali (cfr. pag. 1), i giudici del merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, hanno positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante.

Allo stesso modo il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente argomentato in ragione non solo dei precedenti penali ma anche dtlla circostanzache il nuovo reato era stato commesso durante la sottoposizione a misura cautelare domiciliare.

Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) ed è escluso in presenza, come nel caso in esame, di elementi negativi.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euroitm.. o2e. 44.4(01 íéveid.), Okete .(4~ AlPti- • P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma e gli ha ridotto la pena inflitta nella misura di anni due e mesi due e giorni venti di reclusione e € 3333,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 731 comma 5/d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della recidiva e con il secondo motivo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 4. L'applicazione della recidiva è stata argomentata in modo congruo e corretto in diritto. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha argomentato la maggiore pericolosità in capo all'imputato derivante dai numerosi precedenti penali posti in essere fino al 2024, da cui ha tratto elementi per ritenere che il predetto sia stabilmente dedito senza interruzione allo spaccio di sostanze stupefacenti e dunque la maggiore pericolosità. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal Pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Proprio con richiamo ai numerosi precedenti penali (cfr. pag. 1), i giudici del merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, hanno positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante. Allo stesso modo il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente argomentato in ragione non solo dei precedenti penali ma anche dtlla circostanzache il nuovo reato era stato commesso durante la sottoposizione a misura cautelare domiciliare. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) ed è escluso in presenza, come nel caso in esame, di elementi negativi. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euroitm.. o2e. 44.4(01 íéveid.), Okete .(4~ AlPti- • P.Q.M
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