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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15959/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile letta la memoria di replica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte, con sentenza dell'8 aprile 2025, dell'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 12 dicembre 2024 emessa nel procedimento di 1riparazione per ingiusta detenzione promosso da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore del predetto [OSCURATO:PERSONA] della somma complessiva di euro 17.120,532 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione in stato di custodia cautelare in carcere subita nel procedimento n. 6969/2014 R.G.N.R.

DDA relativamente al periodo di custodia cautelare sofferta dal 14 ottobre 2014 al 19 dicembre 2014 e ha rigettato la domanda di riparazione per la detenzione subita dal [OSCURATO:PERSONA] in custodia cautelare in carcere nell'ulteriore periodo dal 26 aprile 2016 all'8 ottobre 2020.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in una premessa e in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Deduce che la misura è stata applicata con la sentenza di condanna ex art. 275, comma 1 -bis, cod. proc. pen.; che, in precedenza, era stata annullata la misura emessa ex art. 273 cod. proc. pen.; che ciò è avvenuto sulla base degli stessi elementi a disposizione del giudice per le indagini preliminari, tanto che la Corte di appello ha indennizzato il ricorrente ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen.; che la circostanza che vi siano altre prove a sostegno della condanna e dell'emissione contestuale della misura ex art. 275, comma 1 -bis, cod. proc. pen. va analizzata tenendo conto della precedente decisione del Tribunale per il riesame che riconosce l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura ex art. 273 cod. proc. pen.; che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se il giudice dell'abbreviato "era oggettivamente nelle condizioni di negare la misura"; che le Sezioni Unite richiedono che il materiale probatorio diverso rilevi "purché rilevante ai fini della decisione"; che è la stessa decisione della Cassazione a rendere evidente che la dichiarazione della testimone, moglie del coimputato, sopravvenuta all'ordinanza di custodia cautelare, non era tale da modificare il quadro già valutato quale insufficiente a configurare la gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. e che la Corte di appello valorizza quale colpa grave proprio gli elementi di prova già ritenuti insufficienti dal Tribunale della libertà ma non considera che tale decisione era nota al giudice di primo grado che ha riemesso la misura sicché non è su quegli elementi che si può fondare un giudizio di colpa a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Deduce, inoltre, che la motivazione dell'ordinanza impugnata è illogica e in violazione di legge; che la motivazione sulla sussistenza della colpa grave non può attribuire un coefficiente causale al [OSCURATO:PERSONA] sulla seconda misura fondato 2sugli elementi già ritenuti con giudizio irrevocabile insufficienti a giustificare la prima misura; che proprio ciò ha fatto la Corte di appello valorizzando il danneggiamento del bar, il compiacimento per l'esito della perquisizione [OSCURATO:PERSONA] e la consegna dei "capis" (munizioni); che va ribadito che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono elementi rilevanti tanto da non essere state utilizzate dalla Corte di appello; che sulle stesse non avrebbe potuto fondarsi un giudizio di colpa grave; che non può essere sua colpa grave l'essere stato visto in carcere; che la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] è stata valutata da questa Corte "molto generica" e priva di riferimenti a condotte del [OSCURATO:PERSONA] che vadano oltre la conoscenza e frequentazione con il marito e suscettibili di riscontro e che la motivazione della Corte di appello non adduce elementi idonei a fondare un giudizio di colpa grave e rilevanti per consentire un giudizio ex art. 314 cod. proc. pen. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 314, comma 2 e 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Deduce che in caso di riemissione della misura custodiale a seguito di sentenza di condanna la difesa non può contestare la gravità indiziaria; che il giudizio di merito coincide con la valutazione dell'esistenza di condizioni per l'applicabilità della misura; che non vi è dubbio che tra il giudizio di primo grado e la sentenza di questa Corte non vi sia stato alcun elemento di prova diverso; che si è di fronte a un caso rispetto al quale applicare il principio ribadito dalla sentenza rescindente con il quale «si è affermato che la nozione "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314, comma 2, cod., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura"; che la Corte di appello non ha considerato che tra l'emissione della custodia cautelare ex art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. e il suo venir meno a seguito di annullamento senza rinvio della condanna, non vi sono elementi diversi; che, pertanto, non avrebbe dovuto essere riconosciuta l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura fin dall'inizio, ossia della sentenza di primo grado; che a seguito di condanna di primo grado la gravità indiziaria è assorbita e non può essere contestata e che si rientra in un caso in cui !a "decisione irrevocabile" ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. deve necessariamente comprendere quella emessa all'esito del giudizio di merito, atteso che la misura origina dal giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

32. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Prima di esaminare le doglianze formulate dal ricorrente occorre premettere che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 12 dicembre 2024 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione dallo stesso subita per un totale di 1690 giorni (dal 14 ottobre 2014 al 19 dicembre 2014 e dal 26 aprile 2016 all'8 ottobre 2020 in stato di custodia cautelare) in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe della cosca Bellocco-[OSCURATO:PERSONA].

Avverso la suindicata ordinanza di rigetto il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con cui è stata lamentata violazione di legge e il vizio di motivazione.

La Quarta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 17451 dell'8 aprile 2025, ha annullato la suindicata ordinanza con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio.

La Corte, dopo aver rammentato che l'art. 314 cod. proc. pen. disciplina due differenti ipotesi di riparazione a seguito di ingiusta detenzione (c.d ingiustizia sostanziale e c.d. ingiustizia formale) e richiamato i relativi principi di diritto, ha così motivato le ragioni dell'annullamento «la Corte, come detto, ha operato una valutazione unitaria della conodtta del soggetto istante, senza distinguere i due diversi titoli cautelari e senza chiarire se la detenzione potesse essere considerata ingiusta in senso sostanziale, ovvero in senso formale.

I giudici avrebbe (sic) dovuto considerare che, rispetto al primo periodo di detenzione (dal decreto di fermo fino all'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura da parte del Tribunale del riesame), viene in rilievo un'ipotesi di ingiustizia formale, in quanto si è formato un giudicato cautelare che ha affermato la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

I giudici, dunque, non avrebbero dovuto limitarsi a rilevare la condotta gravemente colposa del ricorrente, ma avrebbero dovuto verificare, secondo il dictum della sentenza delle Sezioni Unite D'Ambrosio sopra richiamata, se l'annullamento da parte del Tribunale fosse stato pronunciato sulla base degli stessi elementi a disposizione del giudice della cautela, ovvero sulla base di elementi ulteriori e solo in tale secondo caso affermare eventualmente, la portata ostativa della condotta colposa del ricorrente.

Analogamente, rispetto al secondo periodo di detenzione (dalla sentenza di condanna in primo grado fino alla sentenza di annullamento senza rinvio di tale condanna da parte della Corte di Cassazione), conseguente ad una pronuncia di condanna poi annullata, i giudici avrebbero dovuto considerare se gli elementi su cui era fondata la condanna e conseguentemente la misura, fossero gli stessi che 4avevano condotto ad una pronuncia cautelare definitiva di insussistenza delle condizioni ex art. 273 cod. proc. pen. di applicabilità della misura».

Per le considerazioni che seguiranno va, poi, rammentato che questa Corte, con sentenza del 19 dicembre 2016, ha rigettato il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19 maggio 2016 con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GUP di [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2016 con la quale, contestualmente alla sentenza di condanna, era stata applicata nei confronti del Di bella la misura cautelare della custodia in carcere per ilo delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Con l'impugnata ordinanza, pronunciata il 25 settembre 2025, la Corte di appello di Catanzaro ha accolto, in sede di rinvio, ricorrendo un'ipotesi di ingiustizia formale, la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 14 ottobre 2024 al 19 dicembre 2024 (primo periodo) ed è stata contestualmente rigettata la richiesta relativa al secondo periodo di detenzione, ricorrendo, secondo la Corte di appello, una condotta ostativa del ricorrente.

La Corte di appello nel verificare se gli elementi su cui era fondata la condanna poi annullata e, conseguentemente, la misura cautelare, fossero gli stessi che avevano condotto a una pronuncia definitiva di insussistenza delle condizioni ex art. 273 cod. proc. pen. di applicabilità della misura, ha ritenuto che la seconda ordinanza cautelare del 26 aprile 2016 (emessa contestualmente alla sentenza di condanna di primo grado) si fondasse «su elementi nuovi e diversi, rispetto a quelli fondanti la precedente pronuncia cautelare di insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ex art. 273 c.p.p.» e che il giudice della cautela avesse dato atto che la condanna si basava, non solo sugli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare annullata dal Tribunale del Riesame, ma anche "su robusti elementi di prova sopravvenuti rispetto ai provvedimenti di annullamento del Tribunale del Riesame".

In particolare, la Corte ha rilevato che venivano ritenuti elementi di prova sopravvenuti: le dichiarazioni "inequivocabili" rese da [OSCURATO:PERSONA] sull'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo mafioso; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] su una complessa attività organizzativa per far giungere, via mare, un ingente carico di stupefacenti a [OSCURATO:PERSONA]; il contenuto del colloquio in carcere di [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 2014 durante il quale lo stesso riferiva ad alcuni familiari di aver incontrato in carcere i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, compiuto l'accertamento sulla sussistenza di elementi nuovi e diversi da quelli fondanti la prima ordinanza annullata dal Tribunale per il riesame, ha, poi, proceduto a verificare se ricorresse l'efficacia sinergica della condotta colposa/dolosa del richiedente ritenendo, in particolare, che dalle 5conversazioni intercorse tra terzi sopra menzionate emergesse la spiccata contiguità del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca mafiosa.

La Corte di appello ha anche rilevato che tali dichiarazioni non hanno trovato smentita nella sentenza liberatoria e che con quest'ultima è stato confermato il contenuto univoco degli elementi probatori dai quali era dato trarre l'intima vicinanza del soggetto ai contesti associativi presi in esame.

La Corte di appello, quindi, ha ritenuto che debba essere considerato gravemente imprudente e negligente il comportamento del ricorrente, consistito nell'aver mostrato di condividere lo spirito dell'associazione mafiosa, e che ricorre una condotta gravemente colposa che ben può avere inciso sulla valutazione cautelare.

Il giudice della riparazione ha anche riportato il seguente passo della sentenza emessa da questa Corte di legittimità con la quale è stata riconosciuta in capo al [OSCURATO:PERSONA] una condotta di connivenza: «...non v'è dubbio che egli, per l'amicizia con [OSCURATO:PERSONA], per la ristrettezza del contesto, magari anche per una omogeneità valoriale, gravitasse in quell'ambiente, a punto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri individui organici alla cosca non avessero alcun timore di parlare in sua presenza di armi, munizioni od altri affari criminali, od anche che [OSCURATO:PERSONA] si rammaricasse di non averci potuto parlare (di cosa, invece, dalla sentenza non si ricava); ma "vicinanza" o " contiguità ideale" e contributo prestato al singolo aderente non bastano per integrare la condotta tipica della partecipazione all'associazione».

La Corte ha successivamente richiamato le vicende del danneggiamento del bar da cui è emersa la conoscenza da parte del ricorrente delle dinamiche mafiose, il compiacimento per l'esito negativo della perquisizione operata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e la condotta di detenzione di un "pacco di capis" ovvero di munizioni per la quale il ricorrente ha riportato condanna irrevocabile.

Sul punto la Corte di appello ha ritenuto trattarsi di condotta rilevante in termini di contributo ad attività illegali che certamente configura profili di colpa grave il capo all'istante «il quale, pienamente consapevole della sua illiceità, ha contribuito, in uno alle suddette plurime circostanze, ad indurre in errore l'autorità giudiziaria nell'adozione della misura cautelare; condotta idonea a essere percepita all'esterno come "contiguità criminale" in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato».

Ciò premesso, deve rammentarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa — e conseguentemente idonea a escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e 6volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell -id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1997, dep. 1906, Sarnataro, Rv. 203637); poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del già menzionato art. 314, primo comma, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, attui, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'[OSCURATO:PERSONA] che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o della mancata revoca di un già messo.

Si è, in particolare, affermato che "Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso" (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv. 242034 - 01).

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione consiste nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare e che il giudice, per accertarla, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

Questa Corte, dunque, afferma che l'esclusione dell'equa riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. può essere giustificata esclusivamente dalla sussistenza di un effettivo collegamento causale tra la condotta dell'interessato e l'applicazione della misura cautelare custodiale; ai fini dell'esclusione dell'equa riparazione, dunque, il giudice deve valutare se gli elementi probatori valorizzati dal giudice della cautela fossero idonei a generare l'apparenza della fondatezza dell'accusa e se a questa apparenza l'indagato abbia contribuito con il proprio comportamento.

L'ordinanza impugnata, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto buon governo di questi principi e di quanto stabilito con la sentenza 7rescindente.

Ha valutato le condotte sopra indicate e le ha ritenute gravemente colpose perché idonee a essere oggettivamente interpretate in termini di partecipazione a una compagine associativa di tipo mafioso e sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare.

È vero, come evidenziato il ricorrente, che la Corte di appello ha valorizzato anche l'episodio del danneggiamento del bar, il compiacimento per l'esito della perquisizione del [OSCURATO:PERSONA] e la consegna dei "capis" del 31 dicembre 2023, ovvero circostanze che erano state ritenute insufficienti a giustificare l'emissione della prima misura cautelare, ma ciò ha correttamente fatto nell'ambito di una valutazione del profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo che tiene conto del complesso degli elementi disponibili, tra cui vi sono anche quelli nuovi sopra evidenziati.

Né rileva che nelle condotte del [OSCURATO:PERSONA] non sia stato ravvisato il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. non essendovi alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità nel considerare contrarie a regole di cautela delle condotte che, pur penalmente irrilevanti, siaivIc)idonee a suscitare allarme perché sintomatiche della partecipazione a una associazione criminale.

4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente prospetta doglianze relative alle modalità di accertamento dei presupposti per la riparazione estranee a quanto chiaramente stabilito con la sentenza rescindente.

In particolare, quanto alle argomentazioni con le quali è stata valorizzata l'affermazione della sentenza di annullamento secondo la quale «si è affermato che la nozione "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314 comma 2 c.p.p., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura» deve osservarsi che, come emerge dalla stessa motivazione della sentenza, trattasi di principio riferibile all'ipotesi, diversa da quella oggetto del presente giudizio, di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. ovvero ai casi in cui, a prescindere dall'esito del processo (quindi anche in caso di condanna), venga accertato con decisione irrevocabile che la custodia cautelare è stata disposta o mantenuta illegittimamente, ossia nell'assenza delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza) e art. 280 cod. proc. pen. (vedasi ex plurimis Sez. 4, n. 8869 del 22/01/2007, Frajese, P.v. 240332 - 01).

4. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, conseguendone, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali. 8 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] _ ri C__-,e,;Aleria - 4 MAG. 2026 FUNZIONARI Luana

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile letta la memoria di replica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte, con sentenza dell'8 aprile 2025, dell'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 12 dicembre 2024 emessa nel procedimento di 1riparazione per ingiusta detenzione promosso da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore del predetto [OSCURATO:PERSONA] della somma complessiva di euro 17.120,532 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione in stato di custodia cautelare in carcere subita nel procedimento n. 6969/2014 R.G.N.R. DDA relativamente al periodo di custodia cautelare sofferta dal 14 ottobre 2014 al 19 dicembre 2014 e ha rigettato la domanda di riparazione per la detenzione subita dal [OSCURATO:PERSONA] in custodia cautelare in carcere nell'ulteriore periodo dal 26 aprile 2016 all'8 ottobre 2020. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in una premessa e in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Deduce che la misura è stata applicata con la sentenza di condanna ex art. 275, comma 1 -bis, cod. proc. pen.; che, in precedenza, era stata annullata la misura emessa ex art. 273 cod. proc. pen.; che ciò è avvenuto sulla base degli stessi elementi a disposizione del giudice per le indagini preliminari, tanto che la Corte di appello ha indennizzato il ricorrente ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen.; che la circostanza che vi siano altre prove a sostegno della condanna e dell'emissione contestuale della misura ex art. 275, comma 1 -bis, cod. proc. pen. va analizzata tenendo conto della precedente decisione del Tribunale per il riesame che riconosce l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura ex art. 273 cod. proc. pen.; che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se il giudice dell'abbreviato "era oggettivamente nelle condizioni di negare la misura"; che le Sezioni Unite richiedono che il materiale probatorio diverso rilevi "purché rilevante ai fini della decisione"; che è la stessa decisione della Cassazione a rendere evidente che la dichiarazione della testimone, moglie del coimputato, sopravvenuta all'ordinanza di custodia cautelare, non era tale da modificare il quadro già valutato quale insufficiente a configurare la gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. e che la Corte di appello valorizza quale colpa grave proprio gli elementi di prova già ritenuti insufficienti dal Tribunale della libertà ma non considera che tale decisione era nota al giudice di primo grado che ha riemesso la misura sicché non è su quegli elementi che si può fondare un giudizio di colpa a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Deduce, inoltre, che la motivazione dell'ordinanza impugnata è illogica e in violazione di legge; che la motivazione sulla sussistenza della colpa grave non può attribuire un coefficiente causale al [OSCURATO:PERSONA] sulla seconda misura fondato 2sugli elementi già ritenuti con giudizio irrevocabile insufficienti a giustificare la prima misura; che proprio ciò ha fatto la Corte di appello valorizzando il danneggiamento del bar, il compiacimento per l'esito della perquisizione [OSCURATO:PERSONA] e la consegna dei "capis" (munizioni); che va ribadito che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono elementi rilevanti tanto da non essere state utilizzate dalla Corte di appello; che sulle stesse non avrebbe potuto fondarsi un giudizio di colpa grave; che non può essere sua colpa grave l'essere stato visto in carcere; che la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] è stata valutata da questa Corte "molto generica" e priva di riferimenti a condotte del [OSCURATO:PERSONA] che vadano oltre la conoscenza e frequentazione con il marito e suscettibili di riscontro e che la motivazione della Corte di appello non adduce elementi idonei a fondare un giudizio di colpa grave e rilevanti per consentire un giudizio ex art. 314 cod. proc. pen. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 314, comma 2 e 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. Deduce che in caso di riemissione della misura custodiale a seguito di sentenza di condanna la difesa non può contestare la gravità indiziaria; che il giudizio di merito coincide con la valutazione dell'esistenza di condizioni per l'applicabilità della misura; che non vi è dubbio che tra il giudizio di primo grado e la sentenza di questa Corte non vi sia stato alcun elemento di prova diverso; che si è di fronte a un caso rispetto al quale applicare il principio ribadito dalla sentenza rescindente con il quale «si è affermato che la nozione "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314, comma 2, cod., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura"; che la Corte di appello non ha considerato che tra l'emissione della custodia cautelare ex art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. e il suo venir meno a seguito di annullamento senza rinvio della condanna, non vi sono elementi diversi; che, pertanto, non avrebbe dovuto essere riconosciuta l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura fin dall'inizio, ossia della sentenza di primo grado; che a seguito di condanna di primo grado la gravità indiziaria è assorbita e non può essere contestata e che si rientra in un caso in cui !a "decisione irrevocabile" ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. deve necessariamente comprendere quella emessa all'esito del giudizio di merito, atteso che la misura origina dal giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 32. Il primo motivo di ricorso è infondato. Prima di esaminare le doglianze formulate dal ricorrente occorre premettere che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 12 dicembre 2024 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione dallo stesso subita per un totale di 1690 giorni (dal 14 ottobre 2014 al 19 dicembre 2014 e dal 26 aprile 2016 all'8 ottobre 2020 in stato di custodia cautelare) in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe della cosca Bellocco-[OSCURATO:PERSONA]. Avverso la suindicata ordinanza di rigetto il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con cui è stata lamentata violazione di legge e il vizio di motivazione. La Quarta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 17451 dell'8 aprile 2025, ha annullato la suindicata ordinanza con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio. La Corte, dopo aver rammentato che l'art. 314 cod. proc. pen. disciplina due differenti ipotesi di riparazione a seguito di ingiusta detenzione (c.d ingiustizia sostanziale e c.d. ingiustizia formale) e richiamato i relativi principi di diritto, ha così motivato le ragioni dell'annullamento «la Corte, come detto, ha operato una valutazione unitaria della conodtta del soggetto istante, senza distinguere i due diversi titoli cautelari e senza chiarire se la detenzione potesse essere considerata ingiusta in senso sostanziale, ovvero in senso formale. I giudici avrebbe (sic) dovuto considerare che, rispetto al primo periodo di detenzione (dal decreto di fermo fino all'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura da parte del Tribunale del riesame), viene in rilievo un'ipotesi di ingiustizia formale, in quanto si è formato un giudicato cautelare che ha affermato la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. I giudici, dunque, non avrebbero dovuto limitarsi a rilevare la condotta gravemente colposa del ricorrente, ma avrebbero dovuto verificare, secondo il dictum della sentenza delle Sezioni Unite D'Ambrosio sopra richiamata, se l'annullamento da parte del Tribunale fosse stato pronunciato sulla base degli stessi elementi a disposizione del giudice della cautela, ovvero sulla base di elementi ulteriori e solo in tale secondo caso affermare eventualmente, la portata ostativa della condotta colposa del ricorrente. Analogamente, rispetto al secondo periodo di detenzione (dalla sentenza di condanna in primo grado fino alla sentenza di annullamento senza rinvio di tale condanna da parte della Corte di Cassazione), conseguente ad una pronuncia di condanna poi annullata, i giudici avrebbero dovuto considerare se gli elementi su cui era fondata la condanna e conseguentemente la misura, fossero gli stessi che 4avevano condotto ad una pronuncia cautelare definitiva di insussistenza delle condizioni ex art. 273 cod. proc. pen. di applicabilità della misura». Per le considerazioni che seguiranno va, poi, rammentato che questa Corte, con sentenza del 19 dicembre 2016, ha rigettato il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19 maggio 2016 con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GUP di [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2016 con la quale, contestualmente alla sentenza di condanna, era stata applicata nei confronti del Di bella la misura cautelare della custodia in carcere per ilo delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Con l'impugnata ordinanza, pronunciata il 25 settembre 2025, la Corte di appello di Catanzaro ha accolto, in sede di rinvio, ricorrendo un'ipotesi di ingiustizia formale, la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 14 ottobre 2024 al 19 dicembre 2024 (primo periodo) ed è stata contestualmente rigettata la richiesta relativa al secondo periodo di detenzione, ricorrendo, secondo la Corte di appello, una condotta ostativa del ricorrente. La Corte di appello nel verificare se gli elementi su cui era fondata la condanna poi annullata e, conseguentemente, la misura cautelare, fossero gli stessi che avevano condotto a una pronuncia definitiva di insussistenza delle condizioni ex art. 273 cod. proc. pen. di applicabilità della misura, ha ritenuto che la seconda ordinanza cautelare del 26 aprile 2016 (emessa contestualmente alla sentenza di condanna di primo grado) si fondasse «su elementi nuovi e diversi, rispetto a quelli fondanti la precedente pronuncia cautelare di insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ex art. 273 c.p.p.» e che il giudice della cautela avesse dato atto che la condanna si basava, non solo sugli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare annullata dal Tribunale del Riesame, ma anche "su robusti elementi di prova sopravvenuti rispetto ai provvedimenti di annullamento del Tribunale del Riesame". In particolare, la Corte ha rilevato che venivano ritenuti elementi di prova sopravvenuti: le dichiarazioni "inequivocabili" rese da [OSCURATO:PERSONA] sull'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo mafioso; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] su una complessa attività organizzativa per far giungere, via mare, un ingente carico di stupefacenti a [OSCURATO:PERSONA]; il contenuto del colloquio in carcere di [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 2014 durante il quale lo stesso riferiva ad alcuni familiari di aver incontrato in carcere i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, compiuto l'accertamento sulla sussistenza di elementi nuovi e diversi da quelli fondanti la prima ordinanza annullata dal Tribunale per il riesame, ha, poi, proceduto a verificare se ricorresse l'efficacia sinergica della condotta colposa/dolosa del richiedente ritenendo, in particolare, che dalle 5conversazioni intercorse tra terzi sopra menzionate emergesse la spiccata contiguità del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca mafiosa. La Corte di appello ha anche rilevato che tali dichiarazioni non hanno trovato smentita nella sentenza liberatoria e che con quest'ultima è stato confermato il contenuto univoco degli elementi probatori dai quali era dato trarre l'intima vicinanza del soggetto ai contesti associativi presi in esame. La Corte di appello, quindi, ha ritenuto che debba essere considerato gravemente imprudente e negligente il comportamento del ricorrente, consistito nell'aver mostrato di condividere lo spirito dell'associazione mafiosa, e che ricorre una condotta gravemente colposa che ben può avere inciso sulla valutazione cautelare. Il giudice della riparazione ha anche riportato il seguente passo della sentenza emessa da questa Corte di legittimità con la quale è stata riconosciuta in capo al [OSCURATO:PERSONA] una condotta di connivenza: «...non v'è dubbio che egli, per l'amicizia con [OSCURATO:PERSONA], per la ristrettezza del contesto, magari anche per una omogeneità valoriale, gravitasse in quell'ambiente, a punto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri individui organici alla cosca non avessero alcun timore di parlare in sua presenza di armi, munizioni od altri affari criminali, od anche che [OSCURATO:PERSONA] si rammaricasse di non averci potuto parlare (di cosa, invece, dalla sentenza non si ricava); ma "vicinanza" o " contiguità ideale" e contributo prestato al singolo aderente non bastano per integrare la condotta tipica della partecipazione all'associazione». La Corte ha successivamente richiamato le vicende del danneggiamento del bar da cui è emersa la conoscenza da parte del ricorrente delle dinamiche mafiose, il compiacimento per l'esito negativo della perquisizione operata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e la condotta di detenzione di un "pacco di capis" ovvero di munizioni per la quale il ricorrente ha riportato condanna irrevocabile. Sul punto la Corte di appello ha ritenuto trattarsi di condotta rilevante in termini di contributo ad attività illegali che certamente configura profili di colpa grave il capo all'istante «il quale, pienamente consapevole della sua illiceità, ha contribuito, in uno alle suddette plurime circostanze, ad indurre in errore l'autorità giudiziaria nell'adozione della misura cautelare; condotta idonea a essere percepita all'esterno come "contiguità criminale" in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato». Ciò premesso, deve rammentarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa — e conseguentemente idonea a escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e 6volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell -id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1997, dep. 1906, Sarnataro, Rv. 203637); poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del già menzionato art. 314, primo comma, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, attui, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'[OSCURATO:PERSONA] che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o della mancata revoca di un già messo. Si è, in particolare, affermato che "Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso" (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv. 242034 - 01). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione consiste nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare e che il giudice, per accertarla, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Questa Corte, dunque, afferma che l'esclusione dell'equa riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. può essere giustificata esclusivamente dalla sussistenza di un effettivo collegamento causale tra la condotta dell'interessato e l'applicazione della misura cautelare custodiale; ai fini dell'esclusione dell'equa riparazione, dunque, il giudice deve valutare se gli elementi probatori valorizzati dal giudice della cautela fossero idonei a generare l'apparenza della fondatezza dell'accusa e se a questa apparenza l'indagato abbia contribuito con il proprio comportamento. L'ordinanza impugnata, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto buon governo di questi principi e di quanto stabilito con la sentenza 7rescindente. Ha valutato le condotte sopra indicate e le ha ritenute gravemente colpose perché idonee a essere oggettivamente interpretate in termini di partecipazione a una compagine associativa di tipo mafioso e sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. È vero, come evidenziato il ricorrente, che la Corte di appello ha valorizzato anche l'episodio del danneggiamento del bar, il compiacimento per l'esito della perquisizione del [OSCURATO:PERSONA] e la consegna dei "capis" del 31 dicembre 2023, ovvero circostanze che erano state ritenute insufficienti a giustificare l'emissione della prima misura cautelare, ma ciò ha correttamente fatto nell'ambito di una valutazione del profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo che tiene conto del complesso degli elementi disponibili, tra cui vi sono anche quelli nuovi sopra evidenziati. Né rileva che nelle condotte del [OSCURATO:PERSONA] non sia stato ravvisato il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. non essendovi alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità nel considerare contrarie a regole di cautela delle condotte che, pur penalmente irrilevanti, siaivIc)idonee a suscitare allarme perché sintomatiche della partecipazione a una associazione criminale. 4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente prospetta doglianze relative alle modalità di accertamento dei presupposti per la riparazione estranee a quanto chiaramente stabilito con la sentenza rescindente. In particolare, quanto alle argomentazioni con le quali è stata valorizzata l'affermazione della sentenza di annullamento secondo la quale «si è affermato che la nozione "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314 comma 2 c.p.p., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura» deve osservarsi che, come emerge dalla stessa motivazione della sentenza, trattasi di principio riferibile all'ipotesi, diversa da quella oggetto del presente giudizio, di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. ovvero ai casi in cui, a prescindere dall'esito del processo (quindi anche in caso di condanna), venga accertato con decisione irrevocabile che la custodia cautelare è stata disposta o mantenuta illegittimamente, ossia nell'assenza delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza) e art. 280 cod. proc. pen. (vedasi ex plurimis Sez. 4, n. 8869 del 22/01/2007, Frajese, P.v. 240332 - 01). 4. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, conseguendone, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali. 8 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] _ ri C__-,e,;Aleria - 4 MAG. 2026 FUNZIONARI Luana
Sentenza Cassazione n. 15959/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris