CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 11016/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Leone) Rilevato che entrambi i motivi di censura dedotti si rivelano generici, poiché semplicemente enunciati e privi di argomentazioni esplicative a sostegno. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consi. - - 'stensore [OSCURATO:PERSONA] te O andoI Angel tanzo N [OSCURATO:PERSONA] -,A971.7511ERIA 1 5 MAR 2024 rtgez,o