CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 30890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di lesioni gravi ex artt. 582 e 583, primo comma, n. 1, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni rese dalla parte civile e dai testi escussi, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, perché la pena è stata fissata nel minimo edittale (anni tre di reclusione) e, inoltre, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l'attività della parte si è sostanziata nella trasmissione tardiva (in data 30 giugno 2023) di una memoria; mentre, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 61.1 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26:364) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Cos