CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 28503/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33646/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4522/2019 depositata il 16/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sulla domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarò l’inefficacia ex art. 167 l.fall. di due pagamenti effettuati dalla fallita in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito indicata per brevità “BCC”) di € 5872,85 e € 5885,07, e accolse la domanda attorea di revoca ex art. 67, comma 2°, l.fall.con riguardo al pagamento della cambiale agraria dell’importo di € 200.000 nonché la domanda di revoca ex art . 66 l.fall. con riguardo al pagamento di due cambiali agrarie dell’importo di € 200.000 ciascunae, per l’effetto, condannò BCC al pagamento,in favore del fallimento, della complessiva somma di € 611.757,92, oltre interessi legali; in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] convenuta condannò i terzi chiamati [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fideiussori della società fallita, al pagamento, in solido tra loro, in favore di BCC della suindicato importo. 2 La Corte d’Appello di Napoli, per quanto di interesse in questa sede, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl e BCC hanno svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 I ricorrenti denunciano: primo motivo - violazione degli artt. 1237, comma 1°, 2728, comma 1°, c.c. 45 r.d. 1669/33 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3,c.p.c.; secondo motivo- violazione degli artt.2697 , 1237, comma 1°, 2728, comma 1°, c.c. 45 r.d. 1669/33 e 345 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1° n. 3 c.p.c.; terzo motivo - violazione degli artt. 25 Cost. , 132, comma 1° n. 4, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art 360, comma 1° n. 3 c.p.c.; quarto motivo - violazione degli artt. 69 bis , 167 ,168 e 184 l.fall, in relazione all’art.360, comma 1° n. 3 c.p.c.; quinto motivo - violazione della normativa riguardant e le clausole vessatorie con riferimento alla quella di reviviscenza delle fideiussioni impugnate, in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 , c.p.c.; sesto motivo - violazione degli artt. 2 l. 287/1990 e 25 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1° n.3 c.p.c. 3 Non è necessario pervenire alla disamina dei motivi. 3.1 Va infatti precisato che, in data 7/10/2024 , è stata depositata istanza denominata «Rinunzia congiunta al ricorso » con la quale i procuratori delle parti costituite danno atto che «la vicenda oggetto del ricorso all’esame del Suprema Corte, è stata transatta, previa autorizzazione da parte del Giudice della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. » e « Conseguentemente non vi è più interesse alla decisione del giudizio avviato su istanza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e dei sigg. Raimo, Vitiello e Sicignano» e avanzano richiesta congiunta di « cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite». 3.2 Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, per il sopravvenuto venir meno dell'interesse allo stesso, a seguito del conseguito accordo transattivo tra le parti. 4 Le spese di questo giudizio vanno compensate come espressamente convenuto dalle parti. 5 Non sussistono i requisiti per il cd. raddoppio del contributo stante l'esito della lite, oggetto di sostanziale carenza d'interesse alla sua prosecuzione giudiziale. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone compensar