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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2025

Cassazione n. 28503/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33646/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4522/2019 depositata il 16/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sulla domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarò l’inefficacia ex art. 167 l.fall. di due pagamenti effettuati dalla fallita in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito indicata per brevità “BCC”) di € 5872,85 e € 5885,07, e accolse la domanda attorea di revoca ex art. 67, comma 2°, l.fall.con riguardo al pagamento della cambiale agraria dell’importo di € 200.000 nonché la domanda di revoca ex art . 66 l.fall. con riguardo al pagamento di due cambiali agrarie dell’importo di € 200.000 ciascunae, per l’effetto, condannò BCC al pagamento,in favore del fallimento, della complessiva somma di € 611.757,92, oltre interessi legali; in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] convenuta condannò i terzi chiamati [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fideiussori della società fallita, al pagamento, in solido tra loro, in favore di BCC della suindicato importo. 2 La Corte d’Appello di Napoli, per quanto di interesse in questa sede, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl e BCC hanno svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 I ricorrenti denunciano: primo motivo - violazione degli artt. 1237, comma 1°, 2728, comma 1°, c.c. 45 r.d. 1669/33 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3,c.p.c.; secondo motivo- violazione degli artt.2697 , 1237, comma 1°, 2728, comma 1°, c.c. 45 r.d. 1669/33 e 345 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1° n. 3 c.p.c.; terzo motivo - violazione degli artt. 25 Cost. , 132, comma 1° n. 4, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art 360, comma 1° n. 3 c.p.c.; quarto motivo - violazione degli artt. 69 bis , 167 ,168 e 184 l.fall, in relazione all’art.360, comma 1° n. 3 c.p.c.; quinto motivo - violazione della normativa riguardant e le clausole vessatorie con riferimento alla quella di reviviscenza delle fideiussioni impugnate, in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 , c.p.c.; sesto motivo - violazione degli artt. 2 l. 287/1990 e 25 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1° n.3 c.p.c. 3 Non è necessario pervenire alla disamina dei motivi. 3.1 Va infatti precisato che, in data 7/10/2024 , è stata depositata istanza denominata «Rinunzia congiunta al ricorso » con la quale i procuratori delle parti costituite danno atto che «la vicenda oggetto del ricorso all’esame del Suprema Corte, è stata transatta, previa autorizzazione da parte del Giudice della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. » e « Conseguentemente non vi è più interesse alla decisione del giudizio avviato su istanza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e dei sigg.

Raimo, Vitiello e Sicignano» e avanzano richiesta congiunta di « cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite». 3.2 Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, per il sopravvenuto venir meno dell'interesse allo stesso, a seguito del conseguito accordo transattivo tra le parti. 4 Le spese di questo giudizio vanno compensate come espressamente convenuto dalle parti. 5 Non sussistono i requisiti per il cd. raddoppio del contributo stante l'esito della lite, oggetto di sostanziale carenza d'interesse alla sua prosecuzione giudiziale.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone compensar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33646/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4522/2019 depositata il 16/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sulla domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarò l’inefficacia ex art. 167 l.fall. di due pagamenti effettuati dalla fallita in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito indicata per brevità “BCC”) di € 5872,85 e € 5885,07, e accolse la domanda attorea di revoca ex art. 67, comma 2°, l.fall.con riguardo al pagamento della cambiale agraria dell’importo di € 200.000 nonché la domanda di revoca ex art . 66 l.fall. con riguardo al pagamento di due cambiali agrarie dell’importo di € 200.000 ciascunae, per l’effetto, condannò BCC al pagamento,in favore del fallimento, della complessiva somma di € 611.757,92, oltre interessi legali; in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] convenuta condannò i terzi chiamati [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fideiussori della società fallita, al pagamento, in solido tra loro, in favore di BCC della suindicato importo. 2 La Corte d’Appello di Napoli, per quanto di interesse in questa sede, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl e BCC hanno svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 I ricorrenti denunciano: primo motivo - violazione degli artt. 1237, comma 1°, 2728, comma 1°, c.c. 45 r.d. 1669/33 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3,c.p.c.; secondo motivo- violazione degli artt.2697 , 1237, comma 1°, 2728, comma 1°, c.c. 45 r.d. 1669/33 e 345 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1° n. 3 c.p.c.; terzo motivo - violazione degli artt. 25 Cost. , 132, comma 1° n. 4, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art 360, comma 1° n. 3 c.p.c.; quarto motivo - violazione degli artt. 69 bis , 167 ,168 e 184 l.fall, in relazione all’art.360, comma 1° n. 3 c.p.c.; quinto motivo - violazione della normativa riguardant e le clausole vessatorie con riferimento alla quella di reviviscenza delle fideiussioni impugnate, in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 , c.p.c.; sesto motivo - violazione degli artt. 2 l. 287/1990 e 25 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1° n.3 c.p.c. 3 Non è necessario pervenire alla disamina dei motivi. 3.1 Va infatti precisato che, in data 7/10/2024 , è stata depositata istanza denominata «Rinunzia congiunta al ricorso » con la quale i procuratori delle parti costituite danno atto che «la vicenda oggetto del ricorso all’esame del Suprema Corte, è stata transatta, previa autorizzazione da parte del Giudice della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. » e « Conseguentemente non vi è più interesse alla decisione del giudizio avviato su istanza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e dei sigg. Raimo, Vitiello e Sicignano» e avanzano richiesta congiunta di « cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite». 3.2 Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, per il sopravvenuto venir meno dell'interesse allo stesso, a seguito del conseguito accordo transattivo tra le parti. 4 Le spese di questo giudizio vanno compensate come espressamente convenuto dalle parti. 5 Non sussistono i requisiti per il cd. raddoppio del contributo stante l'esito della lite, oggetto di sostanziale carenza d'interesse alla sua prosecuzione giudiziale. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone compensar
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