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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 02753/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, pronunciata in data 20.5.2021, del magistrato di sorveglianza di L'Aquila che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 54 ord. pen., essendo la decisione fondata su una condotta - aver salutato detenuti appartenenti a diverso gruppo di socialità - che non costituisce illecito disciplinare; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale accertato che il ricorrente, nel semestre, aveva tenuto condotta sanzionata disciplinarmente e valutato la condotta medesima come significativa della non adesione al trattamento rieducativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, pronunciata in data 20.5.2021, del magistrato di sorveglianza di L'Aquila che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 54 ord. pen., essendo la decisione fondata su una condotta - aver salutato detenuti appartenenti a diverso gruppo di socialità - che non costituisce illecito disciplinare; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale accertato che il ricorrente, nel semestre, aveva tenuto condotta sanzionata disciplinarmente e valutato la condotta medesima come significativa della non adesione al trattamento rieducativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022
Sentenza Cassazione n. 02753/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris