CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11947/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A GIUSTIZIA, rappresentato e difesodall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma viadei Portoghesi 12 è domiciliato ex lege-controricorrente-avverso [OSCURATO:PERSONA] n. 469/2025depositata il 13/03/2025.Numero registro generale 10369/2025Numero sezionale 1101/2026Numero di raccolta generale 11947/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalData pubblicazione 30/04/2026Presidente dr. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], già difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], proponevaopposizione contro il provvedimento di liquidazione del compensodella seconda sezione penale della Corte d’appello di Bologna, in data3 settembre 2024.Con la sentenza impugnata la medesima Corte d’appello accoglieval’opposizione, riconoscendo al Vichi la somma di € 4.020,00 oltreaccessori, ma compensava le spese di quest’ultimo, affermando“Tenuto conto della mancata costituzione del Ministero della Giustizia,che non si è opposto al ricorso, sussistono i presupposti per lacompensazione delle spese del presente procedimento”.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],affidandosi ad un unico motivo.Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte d’appello, pur accogliendo l’opposizione, avrebbeerroneamente compensato le spese della stessa, peraltro sulla basedi una motivazione erronea, giacché ciò sarebbe stato legittimosoltanto nelle ipotesi legislativamente contemplate, ovvero in casodi reciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuatedi assoluta novità della questione trattata o mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oltre alla fattispecieintrodotta dalla Corte Costituzionale (sentenza 132/2014) di altreanaloghe, gravi ed eccezionali ragioni.La censura è fondata.2 di 4Numero registro generale 10369/2025Numero sezionale 1101/2026In presenza di accoglimento dell’opposizione, la Corte d’appelloNumero di raccolta generale 11947/2026avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vDitattao pruibobslicaaz,io ne 30/04/2026non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione dicompensarle, il semplice richiamo alla “mancata costituzione delMinistero della Giustizia, che non si è opposto al ricorso” contenuto nelprovvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanzache l’Amministrazione abbia scelto di non resistere. Lacompensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitaticasi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i qualicomunque non rientra, secondo il più recente orientamento di questaCorte, l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale della domandaarticolata in unico capo, dovendosi tener conto, al riguardo, delprincipio secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimentoin misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in ununico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabileesclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposteformulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso diparziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, enon consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamentodelle spese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenzadegli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Sez.U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025).In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, conconseguente cassazione della sentenza impugnata.La causa va rimessa alla Corte d’appello di Bologna, nella persona diun diverso delegato, affinché sia data applicazione al principio di cuisopra. Il giudice del rinvio regolerà altresì le spese del presenteprocesso di legittimità. P.Q.M3 di 4Numero registro generale 10369/2025Numero sezionale 1101/2026Numero di raccolta generale 11947/2026La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenzaData pubblicazione 30/04/2026impugnata e rimette la causa alla Corte d’appello di Bologna, indiversa composizione unipersonale, affinché regoli altresì il regimedelle spese del presente grado di legittimità.Così deciso in Roma il 29 aprile 2026, nella camera di consiglio della2^ Sezione Civile.IL PRESIDENTEMauro Mocci4 di 4