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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05809/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentiteí le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa convalidava l'arresto in flagranza eseguito dalla polizia giudiziaria il 18 aprile 2021 in Modica, per il reato di porto illegale di una pistola, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e disponeva nei suoi confronti l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, ravvisando, oltre i gravi indizi di colpevolezza, anche la sussistenza di esigenze cautelari.

2. Con ordinanza in data 8 maggio 2021, il Tribunale di Catania, adito dalla difesa del Sulsenti per il riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 272 e 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione relativamente alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari.

L'arma sequestrata era l'unica nella immediata disponibilità del Sulsenti.

Il Tribunale, invece, ravvisa pericolo concreto e attuale di recidiva, trascurando completamente la incensuratezza del Sulsenti e omettendo qualsiasi argomentazione in proposito, così da rendere una motivazione meramente apparente.

L'ordinanza del Tribunale è altresì illogica laddove pone a fondamento dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari la detenzione, da parte del Sulsenti, di munizioni di calibro diverso da quello dell'arma sequestrata, e non prende in considerazione che le armi compatibili con dette munizioni non erano custodite nell'abitazione di campagna di via [OSCURATO:PERSONA] - come erroneamente ritenuto dal Tribunale - bensì nella residenza di via [OSCURATO:PERSONA], situata in Dozza, in provincia di Bologna, a 1600 km di distanza da Modica, luogo di abitazione del Sulsenti.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 275, 292, 309 cod. proc. pen., e vizio di motivazione relativamente alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura cautelare irrogata.

La motivazione, in ordine alla adeguatezza e alla proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, è solo apparente, poiché il Tribunale si è limitato a richiamare la correttezza dell'operato del Giudice per le indagini preliminari e del Pubblico ministero, senza, però, considerare il disposto dell'art. 275 cod. proc. pen., il carattere totalmente devolutivo dell'art. 309 cod. proc. pen. e i rilievi avanzati con il ricorso per il riesame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di sussistenza del pericolo, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di reiterazione criminosa, è inammissibile per manifesta infondatezza.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di esigenze cautelari per l'adozione delle misure personali, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798).

Il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).

1.2. Con riguardo al caso concreto in esame, deve osservarsi che l'ordinanza non incorre in alcun errore giuridico e reca motivazione logica ed esaustiva circa le ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere sussistenti le esigenze cautelari.

Per quanto riguarda il pericolo di commissione di reati, infatti, il Tribunale è pervenuto al predetto giudizio sulla base dell'insindacabile valorizzazione di taluni elementi, tra i quali soprattutto le concrete modalità della condotta: sono state indicate sia la circostanza che il prevenuto circolava con una pistola funzionante e carica, in piena notte, nonostante l'assenza di porto d'armi, sia l'inverosimiglianza - in ragione dell'orario di commissione della condotta - della spiegazione fornita dallo stesso indagato, secondo la quale egli la quale voleva sottrarre la pistola agli operai che aveva in casa.

Risulta ininfluente l'argomentazione difensiva basata sull'osservazione che le armi compatibili con le munizioni erano custodite a notevole distanza dall'abitazione del Sulsenti, dal momento che le altre circostanze ritenute rilevanti dal Tribunale si presentano di per sé idonee, dal punto di vista giuridico e motivazionale, a fondare la decisione.

2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è stato criticato il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, è generico, quindi inammissibile.

A fronte della motivazione resa in proposito nel provvedimento impugnato, ove il Tribunale ha dimostrato di aver tenuto conto della situazione in concreto e ha affermato, fra l'altro, che non può ipotizzarsi l'irrogazione di una pena condizionalmente sospesa, il ricorrente si è limitato a critiche che non pongono in luce le ragioni in base alle quali possano ritenersi mancanti l'adeguatezza e la proporzionalità della misura degli arresti domiciliari.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 9 luglio 2021.

Così deciso in Roma, 9 luglio 2021. r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentiteí le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa convalidava l'arresto in flagranza eseguito dalla polizia giudiziaria il 18 aprile 2021 in Modica, per il reato di porto illegale di una pistola, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e disponeva nei suoi confronti l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, ravvisando, oltre i gravi indizi di colpevolezza, anche la sussistenza di esigenze cautelari. 2. Con ordinanza in data 8 maggio 2021, il Tribunale di Catania, adito dalla difesa del Sulsenti per il riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 272 e 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione relativamente alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari. L'arma sequestrata era l'unica nella immediata disponibilità del Sulsenti. Il Tribunale, invece, ravvisa pericolo concreto e attuale di recidiva, trascurando completamente la incensuratezza del Sulsenti e omettendo qualsiasi argomentazione in proposito, così da rendere una motivazione meramente apparente. L'ordinanza del Tribunale è altresì illogica laddove pone a fondamento dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari la detenzione, da parte del Sulsenti, di munizioni di calibro diverso da quello dell'arma sequestrata, e non prende in considerazione che le armi compatibili con dette munizioni non erano custodite nell'abitazione di campagna di via [OSCURATO:PERSONA] - come erroneamente ritenuto dal Tribunale - bensì nella residenza di via [OSCURATO:PERSONA], situata in Dozza, in provincia di Bologna, a 1600 km di distanza da Modica, luogo di abitazione del Sulsenti. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 275, 292, 309 cod. proc. pen., e vizio di motivazione relativamente alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura cautelare irrogata. La motivazione, in ordine alla adeguatezza e alla proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, è solo apparente, poiché il Tribunale si è limitato a richiamare la correttezza dell'operato del Giudice per le indagini preliminari e del Pubblico ministero, senza, però, considerare il disposto dell'art. 275 cod. proc. pen., il carattere totalmente devolutivo dell'art. 309 cod. proc. pen. e i rilievi avanzati con il ricorso per il riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di sussistenza del pericolo, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di reiterazione criminosa, è inammissibile per manifesta infondatezza. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di esigenze cautelari per l'adozione delle misure personali, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798). Il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). 1.2. Con riguardo al caso concreto in esame, deve osservarsi che l'ordinanza non incorre in alcun errore giuridico e reca motivazione logica ed esaustiva circa le ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere sussistenti le esigenze cautelari. Per quanto riguarda il pericolo di commissione di reati, infatti, il Tribunale è pervenuto al predetto giudizio sulla base dell'insindacabile valorizzazione di taluni elementi, tra i quali soprattutto le concrete modalità della condotta: sono state indicate sia la circostanza che il prevenuto circolava con una pistola funzionante e carica, in piena notte, nonostante l'assenza di porto d'armi, sia l'inverosimiglianza - in ragione dell'orario di commissione della condotta - della spiegazione fornita dallo stesso indagato, secondo la quale egli la quale voleva sottrarre la pistola agli operai che aveva in casa. Risulta ininfluente l'argomentazione difensiva basata sull'osservazione che le armi compatibili con le munizioni erano custodite a notevole distanza dall'abitazione del Sulsenti, dal momento che le altre circostanze ritenute rilevanti dal Tribunale si presentano di per sé idonee, dal punto di vista giuridico e motivazionale, a fondare la decisione. 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è stato criticato il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, è generico, quindi inammissibile. A fronte della motivazione resa in proposito nel provvedimento impugnato, ove il Tribunale ha dimostrato di aver tenuto conto della situazione in concreto e ha affermato, fra l'altro, che non può ipotizzarsi l'irrogazione di una pena condizionalmente sospesa, il ricorrente si è limitato a critiche che non pongono in luce le ragioni in base alle quali possano ritenersi mancanti l'adeguatezza e la proporzionalità della misura degli arresti domiciliari. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 luglio 2021. Così deciso in Roma, 9 luglio 2021. r
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