CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 43478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI GORIZIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ha proposto ricorso per cassazione al fine di ottenere l'annullamento per abnormità dell'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP di quel Tribunale, con la quale è stata respinta la richiesta del PM di disporre la distruzione delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali eseguite nell'ambito di un procedimento archiviato in data 27.5.2009. Il GIP ha ritenuto generica l'istanza del PM, per non avere indicato le specifiche ragioni a supporto dell'asserita inutilità delle intercettazioni; ha, inoltre, osservato che l'archiviazione del procedimento non equivale, di per sé, a certa futura non rilevanza e pertinenza della prova, ragion per cui non verrebbe meno l'interesse pubblicistico al mantenimento delle intercettazioni, anche in ragione della possibilità che le indagini vengano riaperte. 2. La parte pubblica ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento impugnato, osservando che l'inutilità delle intercettazioni discende per tabulas dall'avvenuta archiviazione del procedimento, risalente al 27.5.2009; che, inoltre, la valutazione del giudice, ai fini della distruzione delle intercettazioni, non può essere basata sulla astratta possibilità della sopravvenienza di nuovi elementi probatori che consentano la riapertura del procedimento, altrimenti non sarebbe mai possibile distruggere le intercettazioni eseguite in tutti i procedimenti poi archiviati, in contrasto con quanto previsto dall'art. 269, comma 2, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Si deve premettere, quanto alla nozione di abnormità evocata dal ricorrente, che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094). L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013 - dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259158-01; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830-01). 3. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso che occupa conduce ad escludere che l'ordinanza impugnata sia affetta da abnormità strutturale, non comportando esercizio di un potere oltre ogni ragionevole limite, né funzionale, poiché non determina alcuna stasi del procedimento. 3.1. Sul piano strutturale, è appena il caso di rilevare che il provvedimento del GIP è stato emesso nell'ambito dei suoi poteri delibativi espressamente previsti dall'art. 269, comma 2, cod. proc. pen. Tale disposizione prevede l'instaurazione - su impulso di parte - di un procedimento incidentale, funzionale alla verifica della possibilità di disporre la distruzione delle intercettazioni (recte, delle relative registrazioni), in quanto non necessarie per il procedimento penale nel quale sono state disposte ed a tutela della riservatezza dei soggetti interessati; competente a decidere è il Giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione, all'esito della camera di consiglio all'uopo fissata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. E' evidente che la decisione del Giudice, all'esito del contraddittorio procedimentale, può essere di accoglimento o di rigetto della richiesta avanzata dalla parte interessata. L'esito reiettivo del provvedimento impugnato, pertanto, rientra pienamente nei poteri devoluti al giudicante ai sensi dell'art. 269 cod. proc. pen, 3.2. Sul piano funzionale, nessuna stasi del procedimento può derivare dal provvedimento di rigetto del GIP. In primo luogo, l'ordinanza di rigetto è sicuramente impugnabile con ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 7 dell'art. 127 cod. proc. pen., che assegna alle parti, alle altre persone interessate ed ai difensori la facoltà di proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio partecipata. Tanto basta, da un canto, ad escludere che la decisione qui impugnata abbia determinato la denunciata stasi; dall'altro, a rendere ammissibile l'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica (cfr., in termini, Sez. 1, n. 26016 del 25/05/2022, non massi mata ). Sotto altro profilo, va aggiunto, per completezza, che il provvedimento di rigetto della richiesta di distruzione delle intercettazioni - specie se fondato, come nel caso, sulla mancata allegazione di elementi specifici a sostegno dell'asserita inutilità delle registrazioni rispetto al procedimento principale - non impedisce alla parte interessata di reiterare l'istanza, eventualmente fondandola su basi più solide rispetto a quanto precedentemente rappresentato, così consentendo al giudicante di riconsiderare la questione alla luce di quanto diversamente specificato nella nuova istanza. Anche sotto questo profilo si deve escludere che al rigetto dell'istanza possa conseguire una situazione di stasi procedimentale. 4. Esclusa l'abnormità del provvedimento impugnato, rimane da stabilire se lo stesso possa considerarsi illegittimo, vale a dire viziato sotto il profilo logico- giuridico. Una simile censura sembra essere stata avanzata dalla parte pubblica ricorrente, nella parte in cui contesta la motivazione offerta dal giudicante, basata - a suo dire - su una illogica ed astratta possibilità di sopravvenienza di nuovi elementi probatori che, in ipotesi, potrebbero consentire la riapertura del procedimento archiviato, ragionamento che - continua il PM - renderebbe di fatto impossibile la distruzione delle intercettazioni eseguite nell'ambito di procedimenti poi archiviati, in contrasto con quanto previsto dall'art. 269, comma 2, cod. proc. pen. La censura è priva di pregio. In proposito, è già stato condivisibilmente osservato (cfr. Sez. 5, n. 13459 del 17/03/2022, Rv. 282967-01), in fattispecie analoga a quella in esame, che nel caso che occupa, a fronte della richiesta avanzata dal pubblico ministero, il giudice, seguendo l'iter procedimentale prescritto (e quindi fissando l'udienza camerale e assicurando alle parti interessate il diritto al contraddittorio), ha rigettato la richiesta sottolineando come non fosse stato specificato quali intercettazioni dovessero essere distrutte ed il perché dovessero essere considerate inutili (atteso che l'archiviazione — rappresentando una fisiologica stasi del procedimento — non equivarrebbe a certa e futura non rilevanza del materiale probatorio acquisito). Il dato logico evidenziato dal giudice è che l'elemento processuale dell'archiviazione del procedimento è in sé neutro, in quanto espressione di una semplice fase del procedimento, che, così come non può fondare per ciò solo il rigetto dell'istanza in prospettiva di una futura eventuale riapertura del procedimento e di una conseguente rinnovata valenza probatoria del materiale intercettato, non può, allo stesso modo, giustificare di per sé solo il suo accoglimento, appunto in quanto mero dato processuale, che nulla dice in ordine alla rilevanza del materiale intercettato.In altri termini, il provvedimento impugnato si limita, essenzialmente, ad evidenziare la genericità della richiesta del PM, carente nell'indicare sia le specifiche ragioni di inutilità delle intercettazioni, rispetto all'ipotesi di reato oggetto di archiviazione, sia le concrete esigenze di riservatezza sottese alla richiesta di distruzione in questione. 5. A questo riguardo, è bene sottolineare che la fase incidentale di cui all'art. 269, comma 2, cod. proc. pen. ha la funzione di procedere, nel contraddittorio delle parti, al confronto e al bilanciamento di (possibili) contrapposte esigenze al mantenimento o alla distruzione di (specifiche) registrazioni di conversazioni intercettate. Nel procedimento camerale in disamina, infatti, ben possono confrontarsi, da una parte, una prospettiva di (possibile) utilizzazione delle intercettazioni nel procedimento (se archiviato, ancora suscettibile di riapertura); e, dall'altra, una prospettiva di non necessità delle intercettazioni a fini penali e di tutela del diritto privatistico alla riservatezza dei conversanti e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nelle intercettazioni. Orbene, una siffatta valutazione non può prescindere da un completo ed esaustivo esame del legame di necessaria utilità del patrimonio intercettivo contenuto nelle registrazioni, mediante una valutazione comparata delle contrapposte esigenze sopra enucleate. Diversamente, verrebbe meno la stessa funzione della procedura camerale disciplinata dall'art. 269, comma 2, cod. proc. pen. che, si ripete, è deputata a verificare, tra l'altro, il permanere del requisito di necessaria utilità delle registrazioni che ne giustificano il mantenimento e la conservazione sulla base del disposto di cui all'art. 269, comma 1, cod. proc. pen. (sul punto v. Corte Costituzionale, sent. n. 463 del 30 Dicembre 1994, e per una sua applicazione, Sez. 3, n. 48595 del 20/10/2016, Rv. 268573); verifica che non può prescindere dall'analisi delle ragioni prospettate dalle parti e che depongono per lo stralcio e la definitiva eliminazione del materiale captativo oggetto della richiesta. 6. Va, quindi, affermato il principio che l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 269, comma 2, cod. proc. pen. per la distruzione delle conversazioni intercettate, deve specificamente indicare e argomentare le ragioni che rendono tali intercettazioni non più necessarie per il procedimento nel quale sono state disposte, nonché le specifiche esigenze di tutela della riservatezza dei soggetti interessati che ne giustificano la distruzione. In mancanza di tali puntuali indicazioni da parte del richiedente, il giudice ha il potere di rigettare la richiesta, senza che si determini alcuna stasi del procedimento, ben potendo le parti interessate impugnare il provvedimento reiettivo con ricorso per cassazione ovvero reiterare la richiesta, specificando meglio le ragioni a sostegno della domanda. 7. Dalle superiori considerazioni consegue il rigetto del ricorso. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacif